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AS 2000 2687

Legge federale sulle prestazioni complementari al l'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC)

Modifica del 23 giugno 2000

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre 1999 1, decreta:

I La legge federale del 19 marzo 19652 sulle prestazioni complementari all’assicura- zione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:

Ingresso visto l’articolo 34quater capoverso 7 della Costituzione federale e l’articolo 11 capo- verso 1 delle disposizioni transitorie della medesima3, ...

Art. 13 Applicabilità delle disposizioni della LAVS Le disposizioni della LAVS4 concernenti il trattamento e la comunicazione di dati personali, la consultazione degli atti, l’obbligo del segreto e l’assistenza ammini- strativa si applicano per analogia.

II

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Entra in vigore il 1° gennaio 2001.

Consiglio degli Stati, 23 giugno 2000 Consiglio nazionale, 23 giugno 2000 Il presidente: Schmid Carlo Il presidente: Seiler Il segretario: Lanz Il segretario: Anliker