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AS 2000 2882

Ordinanza sulle norme della circolazione stradale

Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)

Modifica del 1° novembre 2000

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 13 novembre 19621 sulle norme della circolazione stradale è modi- ficata come segue:

Art. 67 cpv. 1 frase introduttiva nonché lett. a e b

1 Il peso effettivo dei veicoli e delle combinazioni di veicoli non può

superare: a. 34 t per gli autotreni e gli autoarticolati; b. 32 t per i veicoli a motore con più di 3 assi;

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.

1° novembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2395

1 RS 741.11

2882 2000-2282

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