Lexipedia

AS 2000 2905

Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)

Modifica del 22 novembre 2000

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 31 ottobre 19471 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:

Art. 174 cpv. 1 lett. b Abrogata

Art. 209bis Vertenze concernenti la comunicazione di dati L’Ufficio federale statuisce in materia di vertenze concernenti la comunicazione dei dati conformemente all’articolo 50a LAVS mediante decisione.

Art. 209ter Spese di comunicazione e di pubblicazione di dati 1 Nei casi di cui all’articolo 50a capoverso 4 LAVS, è riscosso un emolumento se la comunicazione dei dati richiede numerose copie o altre riproduzioni o ricerche par- ticolari. L’ammontare dell’emolumento corrisponde agli importi fissati negli articoli 14 e 16 dell’ordinanza del 10 settembre 19692 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa. 2 Per le pubblicazioni di cui all’articolo 50a capoverso 3 LAVS è riscosso un emo- lumento a copertura delle spese. 3 L’emolumento può essere ridotto o condonato in caso di indigenza dell’assogget- tato o per altri gravi motivi.

Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti | Lexipedia | Lexipedia