AS 2000 2917
Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni, OPI)
Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni, OPI)
Modifica del 22 novembre 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 19 dicembre 19831 sulla prevenzione degli infortuni è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 69a Capitolo 3: Banca dati della Commissione di coordinamento
1 La banca dati inerente all’esecuzione in materia di sicurezza sul lavoro della
Commissione di coordinamento è gestita dall’INSAI.
2 Gli organi seguenti possono accedere mediante procedura di richiamo a questa
banca dati per sorvegliare l’applicazione e l’esecuzione delle prescrizioni concer- nenti la sicurezza del lavoro e la sicurezza delle attrezzature e degli strumenti tecni- ci: a. l’INSAI; b. gli organi federali e cantonali d’esecuzione della legge sul lavoro; c. le organizzazioni qualificate se il contratto concluso con l’INSAI in virtù dell’articolo 51 accorda loro il diritto d’accesso.
Titolo prima dell’art. 101 Abrogato
Art. 101 Abrogato
1 RS 832.30
2000-2269 2917
Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni RU 2000
Titolo prima dell’art. 102 Titolo sesto: Rimedi giuridici
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.
22 novembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz