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AS 2000 2917

Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni, OPI)

Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni, OPI)

Modifica del 22 novembre 2000

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 19 dicembre 19831 sulla prevenzione degli infortuni è modificata come segue:

Titolo prima dell’art. 69a Capitolo 3: Banca dati della Commissione di coordinamento

1 La banca dati inerente all’esecuzione in materia di sicurezza sul lavoro della

Commissione di coordinamento è gestita dall’INSAI.

2 Gli organi seguenti possono accedere mediante procedura di richiamo a questa

banca dati per sorvegliare l’applicazione e l’esecuzione delle prescrizioni concer- nenti la sicurezza del lavoro e la sicurezza delle attrezzature e degli strumenti tecni- ci: a. l’INSAI; b. gli organi federali e cantonali d’esecuzione della legge sul lavoro; c. le organizzazioni qualificate se il contratto concluso con l’INSAI in virtù dell’articolo 51 accorda loro il diritto d’accesso.

Titolo prima dell’art. 101 Abrogato

Art. 101 Abrogato

1 RS 832.30

2000-2269 2917

Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni RU 2000

Titolo prima dell’art. 102 Titolo sesto: Rimedi giuridici

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.

22 novembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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