AS 2000 2962
Ordinanza concernente la Commissione federale dello sport
Ordinanza concernente la Commissione federale dello sport
Modifica del 14 dicembre 2000
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport ordina:
I L’ordinanza del 13 novembre 19961 concernente la Commissione federale dello sport è modificata come segue:
Art. 2 Nomina La CFS sottopone proposte per la nomina dei suoi membri al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (Dipartimento).
Art. 3 cpv. 1
1 Per adempiere i propri compiti, la CFS ha a disposizione:
a. l’ufficio; b. i gruppi di lavoro; c. i delegati; d. i gruppi addetti ai progetti; e. la segreteria generale.
Art. 5 cpv. 1 1 Le spese della CFS, incluse quelle dei gruppi di lavoro, dei gruppi addetti ai pro- getti e dei delegati, vanno a carico dei crediti dell’Ufficio federale dello sport (UFSPO).
Art. 6 Rapporto La CFS fa rapporto al Dipartimento in merito ai punti essenziali, agli obiettivi e alle prestazioni fornite dalla Divisione SFSM e dalla Scuola universitaria professionale dello sport.
Art. 7 Informazione del pubblico La CFS informa il pubblico secondo le necessità sulle attività più importanti in corso.
1 RS 172.327.4
2962 2000-2426
Commissione federale dello sport RU 2000
Sezione 2: Sottocommissioni (art. 8-11) Abrogata
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.
14 dicembre 2000 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Adolf Ogi
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