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AS 2000 2974

Ordinanza concernente Gioventù + Sport

Ordinanza concernente Gioventù + Sport (O G+S)

Modifica del 14 dicembre 2000

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport ordina:

I L’ordinanza del 10 novembre 19801 concernente Gioventù e Sport è modificata co- me segue:

Art. 43 Abrogato

Art. 44 Materiale 1 Il materiale in prestito comprende il materiale sportivo dell’UFSPO e il materiale dell’esercito messo a disposizione dall’Ufficio federale delle intendenze delle Forze terrestri (UFIFT). 2 Il materiale sportivo è gestito unicamente dall’UFSPO, mentre il materiale del- l’esercito è gestito dall’UFSPO in collaborazione con l’UFIFT. 3 L’UFSPO assume il compito di provvedere, d’intesa con l’UFIFT, al deposito, alla manutenzione e alla sostituzione del materiale in prestito. 4 La Confederazione assume le spese riguardanti il deposito e i lavori eseguiti negli arsenali, come pure il trasporto di materiale dal luogo di fornitura a quello dove si svolge il corso. Le spese per il trasporto di ritorno sono a carico del beneficiario delle prestazioni. 5 L'Ufficio federale di topografia (S+T) consegna in prestito le carte topografiche.

6 Una fattura è inviata al beneficiario delle prestazioni per il materiale perso, per le spese di riparazione del materiale deteriorato per negligenza o pulito male, come pure per quelle risultanti da prestazioni particolari.

Art. 46 Abrogato

1 RS 415.31

2974 2000-1677

Gioventù e Sport RU 2000

Art. 48 Alloggio Edifici della Confederazione e dell’esercito possono essere messi a disposizione per attività G+S. Gli emolumenti sono riscossi conformemente alle disposizioni dell’or- dinanza del DDPS del 9 dicembre 1998 2 sugli emolumenti per prestazioni.

Art. 49 Abrogato

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.

14 dicembre 2000 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Adolf Ogi

2473

2 RS 510.461

2975