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AS 2000 2976

Ordinanza concernente l'amministrazione dell'esercito

Ordinanza concernente l’amministrazione dell’esercito (OAE)

Modifica del 22 novembre 2000

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 29 novembre 19951 concernente l’amministrazione dell’esercito è modificata come segue:

Art. 11 cpv. 1 lett. a e cpv. 3

1 I documenti della contabilità della truppa devono essere firmati come segue:

a. i comandanti di scuole e corsi certificano l’esattezza dei documenti di base della contabilità della truppa secondo l’articolo 15 e prendono visione dei libri di cassa, degli ordini di pagamento e dei mandati di anticipazione. I comandanti delle Grandi Unità possono incaricare della firma il loro capo di stato maggiore; 3 Il capo dello Stato maggiore generale emana istruzioni per disciplinare il diritto di firma nel caso di servizi militari effettuati in seno all’amministrazione militare o in seno alle unità organizzative della riserva di personale. Egli invia tali istruzioni a tutti gli organi interessati.

Art. 30 cpv. 3 e 4

3 Le contabilità annuali devono essere tenute senza contanti.

4 L’Ufficio federale delle intendenze delle forze terrestri decide in merito alle ecce- zioni.

Art. 37 cpv. 2 lett. c 2 Se, per il trapasso del comando fuori del servizio, è necessaria una presa di con- tatto personale tra il comandante uscente e il subentrante, vi è diritto: c. al viaggio mediante ordine di marcia.

Art. 45 cpv. 2

2 Il viaggio ha luogo mediante ordine di marcia.

1 RS 510.301

2976 2000-1301

Amministrazione dell’esercito RU 2000

Art. 46 cpv. 1 lett. d 1 Per le ricognizioni autorizzate e i servizi dei giudici di campo sono pagate le se- guenti competenze: d. viaggio mediante ordine di marcia.

Art. 112 cpv. 1 Abrogato

Art. 114, frase introduttiva Per i viaggi a carico dell’amministrazione militare, il prezzo del biglietto può essere rimborsato dal contabile: . . .

Art. 115 Biglietti per il congedo 1 Per i viaggi durante il periodo di servizio, i militari hanno diritto al trasporto gra- tuito da parte delle imprese di trasporto pubblico. 2 Quando il domicilio del militare o quello dei suoi genitori si trova all’estero, il mi- litare ha diritto, durante il periodo di servizio, al trasporto gratuito in territorio sviz- zero da parte delle imprese di trasporto pubblico.

Art. 147 Responsabilità 1 La Confederazione si assume i danni arrecati alle automobili civili utilizzate in ser- vizio militare, sempre che non vi sia un terzo responsabile o obbligato a versare pre- stazioni. 2 La Confederazione risarcisce al detentore la franchigia o la perdita del bonus se il danno è assunto dall’assicurazione casco del detentore. 3 La Confederazione non risponde dei danni provocati intenzionalmente o per negli- genza grave dal detentore dell’automobile civile o dal suo mandatario.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.

22 novembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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