AS 2000 3030
Ordinanza sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni
Ordinanza sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni (OTST)
Modifica del 4 dicembre 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 6 ottobre 19971 sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni è modificata come segue:
Art. 11 Collegamenti fissi via satellite (FSS) 1 Per ogni collegamento fisso via satellite, che porta da una stazione spaziale verso una o più stazioni terrena (collegamento discendente/„downlink“) o da una o più stazioni terrena verso una stazione spaziale (collegamento ascendente/„uplink“), viene riscossa una tassa di concessione. Essa è calcolata moltiplicando il prezzo di base per le frequenze per i coefficienti gamma delle frequenze, larghezza di banda e territorio. 2 Per un collegamento fisso via satellite il prezzo di base per le frequenze ammonta a
2 franchi l’anno per ogni collegamento ascendente o discendente.
3 Il coefficiente larghezza di banda corrisponde alla larghezza di banda attribuita, divisa per 25 kHz. Per gli impianti a più canali la larghezza di banda determinante si ottiene sommando i singoli canali. 4 Il coefficiente gamma delle frequenze dipende dalla gamma delle frequenze nella quale viene esercitato il collegamento ascendente o discendente del sistema satellita- re. È applicabile la seguente tabella:
Gamma delle frequenze Coefficiente
da 3 fino a meno di 10 GHz 1,5 da 10 fino a meno di 20 GHz 3,0 da 20 fino a meno di 30 GHz 1,0
30 GHz e oltre 0,25
1 RS 784.106
3030 2000-2195
Tasse nel settore delle telecomunicazioni RU 2000
5 Il coefficiente territorio dipende dall’orbita utilizzata dal sistema satellitare. È ap- plicabile la seguente tabella:
Orbita Coefficiente
GSO (Geostationary Orbit) 0,05 Virtual GSO 0,1 Non-GSO 1,0
Art. 12 Collegamenti in ponte radio (FS) 1 Per un collegamento in ponte radio viene riscossa una tassa di concessione. Viene considerato un collegamento il collegamento punto-punto tra il trasmettitore e la ricevente. Viene considerato un collegamento in ponte radio anche il tratto da e ver- so un ripetitore passivo. Invece il tratto tra un trasmettitore e una ricevente che uti- lizza uno più ripetitori passivi, è considerato come un solo collegamento in ponte radio. La tassa di concessione si calcola moltiplicando il prezzo di base per le fre- quenze per il coefficiente gamma delle frequenze e quello larghezza di banda. 2 Per un collegamento in ponte radio il prezzo di base per le frequenze ammonta a 2 franchi l’anno. Per i collegamenti transfrontalieri in cui solo il trasmettitore o il rice- vitore è situato in Svizzera il prezzo di base per le frequenze ammonta alla metà. 3 Il coefficiente larghezza di banda corrisponde alla larghezza di banda attribuita, divisa per 25 kHz. Per gli impianti a più canali la larghezza di banda si ottiene som- mando i singoli canali. 4 Il coefficiente gamma delle frequenze dipende dalla gamma delle frequenze nella quale viene esercitato il collegamento in ponte radio. È applicabile la seguente ta- bella:
Gamma delle frequenze Coefficiente
meno di 1 GHz 10,0 da 1 fino a meno di 10 GHz 1,4 da 10 fino a meno di 20 GHz 1,2 da 20 fino a meno di de 30 GHz 1,0 da 30 fino a meno di 40 GHz 0,8
40 GHz e oltre 0,6
Art. 13 e 14 Abrogati
Art. 16 cpv.1 e 2
1 Per un impianto di radiocomunicazione che serve alla trasmissione di messaggi
con una larghezza di banda ad alta frequenza fino a 25 kHz (impianto di radiocomu- nicazione con larghezza di banda ad alta frequenza ordinaria), la tassa di concessio- ne mensile per trasmettitore/ricevitore ammonta a:
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Tasse nel settore delle telecomunicazioni RU 2000
Genere di traffico Classe di frequenze 1 Classe di frequenze 2 Classe di frequenze 3
Area Area Area Area Area Area limitrofa distante limitrofa distante limitrofa distante Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.
Simplex 8.75 17.50 6.75 13.50 2.50 5.– Duplex 10.– 20.– 7.– 14.– 2.50 5.–
2 Per un trasmettitore/ricevitore la cui larghezza di banda ad alta frequenza è pari a un multiplo della larghezza di banda ad alta frequenza ordinaria, le tasse secondo il capoverso 1 sono moltiplicate per il coefficiente indicato nella tabella seguente:
Multiplo Coefficiente Multiplo Coefficiente
fino a 2 volte 1,2 fino a 1000 volte 5,6 fino a 4 volte 1,4 fino a 2000 volte 6,7 fino a 8 volte 1,7 fino a 4000 volte 8,0 fino a 16 volte 2,0 fino a 8000 volte 9,5 fino a 32 volte 2,4 fino a 16 000 volte 11,2 fino a 64 volte 2,8 fino a 32 000 volte 13,4 fino a 125 volte 3,3 fino a 64 000 volte 15,9 fino a 250 volte 4,0 fino a 125 000 volte 18,8 fino a 500 volte 4,7 più di 125 000 volte 22,4
Art. 18a Collegamenti fissi via satellite (FSS) Per i collegamenti fissi via satellite che non servono a fornire servizi di telecomuni- cazione, le tasse sono calcolate in base all’articolo 11.
Art. 18b Collegamenti in ponte radio (FS) Per i collegamenti in ponte radio che non servono a fornire servizi di telecomunica- zione, le tasse sono calcolate in base all’articolo 12.
Art. 20 Impianti di ricerca persone La tassa di concessione per le radiocomunicazioni a scopo professionale che auto- rizza l’utilizzazione di frequenze mediante impianti di ricerca persone ammonta mensilmente a: a. 30 centesimi per ogni trasmettitore di chiamata, ricevitore di chiamata, tra- smettitore che può essere esercitato solo direttamente dopo una chiamata (trasmettitore di risposta) e relativo ricevitore (ricevitore di risposta); b. 15 centesimi per ogni trasmettitore di risposta e ricevitore di risposta appar- tenenti a un impianto induttivo di ricerca persone;
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c. 65 centesimi per ogni trasmettitore che può essere utilizzato indipendente- mente da una chiamata (trasmettitore di richiamo) e relativo ricevitore (rice- vitore di richiamo).
Art. 26 Autorità e collettività di diritto privato 1 Le autorità come pure le collettività di diritto privato e gli enti della Confederazio- ne, dei Cantoni e dei Comuni sono esentati dalle tasse di concessione, nella misura in cui utilizzano lo spettro delle frequenze solo per lo svolgimento di compiti che sono stati assegnati loro in modo esclusivo. 2 Le collettività di diritto privato sono esentate dalle tasse di concessione, nella mi- sura in cui difendono gli interessi pubblici su mandato della Confederazione, di un Cantone o di un Comune e che utilizzano lo spettro delle frequenze per lo svolgi- mento di compiti che sono stati assegnati loro in modo esclusivo.
Art. 27 cpv. 2 2 Sono considerate imprese di trasporti pubblici le imprese di trasporto soggette alla legge federale del 18 giugno 19932 sul trasporto di viaggiatori che trasportano viag- giatori beneficiando di una concessione federale o di un’autorizzazione cantonale come pure le imprese di trasporto aereo che dispongono di un’autorizzazione d’eser- cizio giusta l’articolo 27 della legge federale del 21 dicembre 19483 sulla navigazio- ne aerea.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.
4 dicembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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2 RS 744.10 3 RS 748.0
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