AS 2000 3092
Ordinanza sull'assicurazione militare
Ordinanza sull’assicurazione militare (OAM)
Modifica del 27 novembre 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 10 novembre 19931 sull’assicurazione militare è modificata come segue:
Art. 7a 2 L’assicurazione militare esplica i suoi effetti parimenti durante un congedo e du- rante l’interruzione di un periodo di impiego.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.
27 novembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
2438
1 RS 833.11
3092 2000-2434