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AS 2000 3092

Ordinanza sull'assicurazione militare

Ordinanza sull’assicurazione militare (OAM)

Modifica del 27 novembre 2000

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 10 novembre 19931 sull’assicurazione militare è modificata come segue:

Art. 7a 2 L’assicurazione militare esplica i suoi effetti parimenti durante un congedo e du- rante l’interruzione di un periodo di impiego.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.

27 novembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2438

1 RS 833.11

3092 2000-2434