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AS 2000 3103

Ordinanza del DFE sul pollame

Ordinanza del DFE sul pollame

Modifica del 7 dicembre 2000

Il Dipartimento federale dell’economia ordina:

I L’ordinanza del DFE del 7 dicembre 1998 1 sul pollame è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2 2 Nel 2001, per 0,81 parti di peso di merce indigena può essere importata una parte di peso di pollame estero.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.

7 dicembre 2000 Dipartimento federale dell’economia: Pascal Couchepin

1 RS 916.341.61

2000-2563 3103