AS 2000 381
Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm)
Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm)
Modifica del 12 gennaio 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulla terminologia agricola è modificata come segue:
Art. 29 cpv. 2 e 3
2 Se il latte prodotto nella regione di montagna è trasformato in formaggio in
un’azienda di trasformazione situata fuori della regione di cui al capoverso 1 lettera b, il prodotto è considerato formaggio di montagna se sussiste un legame geografico con la regione di montagna o con la regione LIM.
3 Per formaggio di montagna s’intende anche il formaggio alpestre:
a. prodotto con latte di aziende d’estivazione della regione d’estivazione; e b. prodotto in un’azienda d’estivazione o in un caseificio situato nella regione d’estivazione.
II La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2000.
12 gennaio 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 910.91
1999-6364 381