AS 2000 385
Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli
Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)
Modifica del 26 gennaio 2000
L’Ufficio federale dell’agricoltura, visto l’articolo 20 capoverso 5 della legge sull’agricoltura 1, ordina:
I L’allegato 1 numero 13, disciplinamenti del mercato cereali da semina, alimenti per animali e semi oleosi dell’ordinanza del 7 dicembre 19982 sulle importazioni agri- cole è modificato secondo la versione qui annessa.
II La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2000.
26 gennaio 2000 Ufficio federale dell’agricoltura: Hans Burger