AS 2000 505
Legge federale concernente la sopressione delle Assise federali
Legge federale concernente la soppressione delle Assise federali
dell’8 ottobre 1999
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell’11 agosto 1999 1, decreta:
I Gli atti legislativi seguenti sono modificati come segue:
1. Legge federale sull’organizzazione giudiziaria2
Ingresso ... visti gli articoli 103 e 106-114 bis della Costituzione federale3; ...
Art. 12 cpv. 1 lett. e, f e cpv. 2
1 Il Tribunale federale costituisce nel proprio seno, per un periodo di
due anni civili, le sezioni seguenti: e. abrogata f. la Corte penale federale, composta di cinque giudici, nella quale devono essere rappresentate le tre lingue ufficiali; 2 I ricorsi per cassazione contro le sentenze della Corte penale federale e le domande di revisione delle sentenze stesse sono giudicati dalla Corte di cassazione straordinaria, formata del presidente, del vicepresidente e dei cinque giudici più anziani per elezione, purché non appartengano né alla Camera d’accusa né alla Corte penale federale.
Art. 13 cpv. 4
4 La Corte penale federale designa il suo presidente per ogni singolo
caso.
3 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 143-145, 168 capoverso 1, 177 capover- so 3, 187 capoverso 1 lettera d e 188-191 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).
1999-4930 505
Soppressione delle Assise federali. LF RU 2000
Art. 22 cpv. 1 frase introduttiva e cpv. 2
1 I membri o supplenti del Tribunale federale, il rappresentante del Mi-
nistero pubblico della Confederazione, i giudici istruttori e i loro se- gretari devono astenersi: ...
2 Inoltre, un giudice o supplente del Tribunale federale deve astenersi
quando sia parente o affine in linea diretta o fino al secondo grado in linea collaterale con il rappresentante o con l’avvocato della parte.
Art. 23 frase introduttiva I giudici o supplenti del Tribunale federale, il rappresentante del Mini- stero pubblico della Confederazione, i giudici istruttori e i loro segretari possono essere ricusati dalle parti o dichiarare essi stessi che si asten- gono: ...
Art. 26 cpv. 1
1 Se la causa della ricusazione (art. 22 e 23) è contestata, la sezione
competente del Tribunale federale, o la Camera di accusa se si tratta di giudici istruttori o di loro segretari, pronuncia sulla domanda, senza il concorso dei giudici ricusati.
Art. 146 Spese di viaggio Le indennità da corrispondere ai giudici federali per le loro trasferte, e diarie come pure quelle dovute ai supplenti, ai giudici istruttori in materia pe- nale e ai loro segretari, sono fissate da un’ordinanza del Consiglio fede- rale.
2. Codice penale4
Ingresso ... visto l’articolo 64 bis della Costituzione federale5; ...
Art. 341, 342 e 344 n. 2 Abrogati
4 RS 311.0 5 Questa disposizione corrisponde all’articolo 123 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).
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Art. 381 cpv. 2
2 Nelle cause giudicate dalla Corte penale federale dispone invece la
Confederazione.
Art. 394 lett. a Per le sentenze pronunciate in applicazione del presente Codice o di altre leggi federali, il diritto di grazia spetta: a. all’Assemblea federale, nelle cause giudicate dalla Corte penale federale o da un’autorità amministrativa della Confederazione;
3. Legge federale sulla procedura penale6
Ingresso ... visti gli articoli 106, 112 e 114 della Costituzione federale 7; ...
Art. 1 cpv. 1 n. 1-3 e 6 1 La giustizia penale della Confederazione è esercitata dalle autorità penali federali seguenti:
1. abrogato
2. abrogato
3. la Corte penale federale, composta di cinque giudici del Tribunale federale, nella quale devono essere rappresentate le tre lingue ufficiali; 6. la Corte di cassazione straordinaria, incaricata di giudicare i ricorsi per cas- sazione contro le sentenze della Corte penale federale e le domande di revi- sione delle sentenze stesse.
Art. 2 cpv. 1 e 3 1 Il Tribunale federale designa, tra i suoi giudici, per due anni civili, quelli che com- pongono le autorità penali indicate nell’articolo 1 capoverso 1 numeri 3-5.
3 La Corte penale federale designa il suo presidente per ogni singolo caso.
Art. 3, 4 e 6 Abrogati
6 RS 312.0 7 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 188 e 190 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).
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Art. 12 cpv. 2
2 La Corte di cassazione straordinaria giudica, col concorso di sette giudici:
1. i ricorsi per cassazione contro le sentenze della Corte penale federale;
2. le domande di revisione delle sentenze della Corte penale federale.
Art. 23 Il presidente della Corte penale federale designa il luogo del dibattimento.
Art. 28 cpv. 1 1 Il Cantone nel quale la Corte penale federale è chiamata a sedere mette a sua dispo- sizione locali adatti. Esso è pure tenuto a preparare le stanze nelle quali il giudice istruttore federale possa sbrigare le sue incombenze.
Art. 36 cpv. 4 Abrogato
Art. 97 1 Il dibattimento davanti alla Corte penale federale si svolge nella lingua dell’impu- tato, se questi parla tedesco, francese o italiano. Se vi sono più imputati o nei casi dubbi decide il presidente. 2 Davanti alla Corte penale federale, il procuratore generale ha il diritto di parlare in una delle tre lingue ufficiali.
Titolo prima dell’art. 135 IV. Della preparazione del dibattimento
Art. 135 Dopo il deposito dell’atto d’accusa, la Corte penale federale designa il suo presi- dente.
Art. 136 Se l’accusato non ha ancora un difensore, il presidente lo avverte che ha il diritto di provvederselo e gli designa, se è il caso, un difensore d’ufficio.
Art. 140 cpv. 1
1 Il presidente fa circolare gli atti tra i membri della Corte penale federale.
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Art. 141 La Corte penale federale può, se lo reputa utile e dopo aver consultato le parti, isti- tuire dibattimenti distinti per singoli accusati.
Titolo prima dell’art. 142 Abrogato
Art. 142-145 Abrogati
Titolo prima dell’art. 146 V. Del dibattimento
Titolo prima dell’art. 182 Abrogato
Art. 182-209 Abrogati
Art. 220 cpv. 1 frase introduttiva e 3 1 Il ricorso per cassazione è ammesso contro le sentenze della Corte penale fede- rale: ...
3 Abrogato
Art. 226 cpv. 3-5
3 Abrogato
4 Negli altri casi, la Corte di cassazione rinvia la causa alla Corte penale federale. Quest’ultima è vincolata dai considerandi della sentenza di cassazione.
5 Abrogato
Art. 229 frase introduttiva La revisione di una sentenza della Corte penale federale passata in giudicato può essere domandata: ...
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Art. 236 cpv. 1 1 Se la domanda di revisione è fondata, la Corte di cassazione annulla la sentenza e rinvia l’accusato davanti alla Corte penale federale, la quale ordina un nuovo dibat- timento.
Art. 239 cpv. 1 1 Le sentenze della Corte penale federale acquistano forza di cosa giudicata quando il termine di ricorso per cassazione è spirato senza che ne sia stato fatto uso o quan- do il ricorso è stato respinto.
Art. 331 cpv. 1 1 Se la sentenza è stata pronunciata dalla Corte penale federale, la domanda di riabi- litazione deve essere presentata a tale Corte.
Art. 341 cpv. 1 1 Nelle cause giudicate dalla Corte penale federale, la revoca è pronunciata, a richie- sta del procuratore generale e dopo aver sentito il condannato, da tale Corte.
4. Codice penale militare8
Ingresso ... visti gli articoli 20 e 64 bis della Costituzione federale9; ...
Art. 232b lett. b Per le sentenze pronunciate in applicazione del Codice penale militare, il diritto di grazia spetta: b. all’Assemblea federale nelle cause giudicate dal Tribunale federale;
II
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
8 RS 321.0 9 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 60 e 123 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).
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Consiglio nazionale, 8 ottobre 1999 Consiglio degli Stati, 8 ottobre 1999 La presidente: Heberlein Il presidente: Rhinow Il segretario: Anliker Il segretario: Lanz
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 3 febbraio 2000.8
2 La presente legge entra in vigore il 1° marzo 2000.
16 febbraio 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
8 FF 1999 7504
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