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AS 2000 732

Ordinanza sull'utilizzazione delle forze idriche

Allegato 1 (n. I 1) Ordinanza sull’utilizzazione delle forze idriche (OUFI)

del 2 febbraio 2000

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 72 della legge federale del 22 dicembre 19161 sull’utilizzazione delle forze idriche (LUFI), ordina:

Art. 1 Competenze 1 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comuni- cazioni (Dipartimento): a. nomina i membri della Commissione federale dell’economia delle acque e delle delegazioni svizzere nelle commissioni internazionali incaricate delle centrali idroelettriche di frontiera, nonché i commissari federali per le cen- trali idroelettriche di frontiera; b. nei rapporti internazionali, provvede affinché ogni modifica dell’aliquota massima del canone annuo sia oggetto di un accordo internazionale (art. 49 cpv. 1 LUFI).

2 L’Ufficio federale delle acque e della geologia (Ufficio):

a. esercita l’alta vigilanza sull’utilizzazione delle forze idriche (art. 1 cpv. 1 LUFI); b. approva l’esecuzione di costruzioni sulle sezioni dei corsi d’acqua navigabili o che ci si propone di rendere navigabili (art. 24 LUFI); c. dirige la procedura relativa alle concessioni federali (art. 62a-62k LUFI); d. fa eseguire le prescrizioni e gli oneri contenuti nelle concessioni federali e sorveglia l’esercizio dei diritti conferiti.

Art. 2 Termine per la trattazione delle procedure di concessione della Confederazione 1 L’Ufficio verifica entro un mese se i documenti allegati alla domanda sono com- pleti e, se necessario, li fa completare.

RS 721.801 1 RS 721.80; RU 1999 3071

732 2000-0115

Utilizzazione delle forze idriche RU 2000

2 Se i documenti allegati alla domanda sono completi, l’Ufficio li espone pubblica- mente per consultazione entro un mese. Le opposizioni devono essere trattate, nell’ambito di negoziati, entro sei mesi dalla scadenza del termine di opposizione.

3 Il Dipartimento decide entro quattro mesi dalla conclusione della procedura

d’istruzione sul progetto di utilizzazione delle forze idriche. 4 Questi termini possono essere prorogati dall’Ufficio per ragioni di coordinamento con la procedura di uno Stato vicino interessato o per altre ragioni importanti.

Art. 3 Agevolazioni per centrali idroelettriche più piccole 1 I Cantoni possono stabilire che i piani di costruzione di centrali idroelettriche con una potenza inferiore a 300 kW non devono essere pubblicati (art. 21 cpv. 2 LUFI), se i piani esposti pubblicamente per consultazione nell’ambito della procedura di concessione sono eseguiti senza subire modifiche. 2 I Cantoni possono dichiarare applicabile il diritto cantonale sull’espropriazione in caso di costruzione di centrali idroelettriche di una potenza inferiore a 300 kW; sono fatti salvi gli articoli 10, 18 e 46 della legge federale del 20 giugno 19302 sul- l’espropriazione.

Art. 4 Disposizioni finali

1 Il regolamento del 26 dicembre 19173 concernente l’applicazione limitata della

legge federale sull’utilizzazione delle forze idriche ai piccoli impianti è abrogato.

2 La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2000.

2 febbraio 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1932

2 RS 711; RU 1999 3071 3 CS 4 747, RU 1996 2243

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