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AS 2000 80

Ordinanza dell'Assemblea federale sull'impiego del prodotto dell'IVA negli anni 2000-2003

Ordinanza dell’Assemblea federale sull’impiego del prodotto dell’IVA negli anni 2000-2003

del 16 dicembre 1999

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 196 numero 14 capoverso 2 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale, ordina:

Art. 1 Negli anni 2000-2003 il 5 per cento del prodotto dell’imposta sul valore aggiunto secondo l’articolo 130 capoverso 2 della Costituzione federale sarà impiegato per ridurre i premi dell’assicurazione malattie a favore delle classi di reddito inferiori.

Art. 2

1 La presente ordinanza dell’Assemblea federale non sottostà al referendum.

2 Entra in vigore il 1° gennaio 2000.

Consiglio degli Stati, 7 dicembre 1999 Consiglio nazionale, 16 dicembre 1999 Il presidente, Schmid Carlo Il presidente, Seiler Il segretario, Lanz Il segretario, Anliker

RS 641.204

80 2000-0060