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AS 2000 92

Ordinanza del DDPS sull'organizzazione dell'esercito

Ordinanza del DDPS sull’organizzazione dell’esercito (OOE-DDPS)

Modifica del 30 novembre 1999

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport ordina:

I L’ordinanza del DDPS del 19 dicembre 19941 sull’organizzazione dell’esercito è modificata come segue:

Art. 17 cpv. 5 e 6

5 Il personale di Swisscom è incorporato nelle formazioni della brigata Telecom.

6 Il personale tecnico delle centrali idroelettriche (personale d’esercizio degli sbar- ramenti) è incorporato nelle compagnie di informatori delle Forze aeree per occupa- re i posti dell’allarme acqua.

Art. 18 cpv. 2 lett. d 2 Eccezionalmente, sono segnatamente trasferiti gli specialisti e gli aiuti di comando seguenti: d. gli specialisti di informatica, di crittologia e di lingue (come secondo impie- go): alle truppe di trasmissione

Art. 21 cpv. 2 2 Negli stati maggiori delle Grandi Unità con truppe subordinate in cui sono incor- porati militari donne (corpi d’armata di campagna, corpo d’armata di montagna, Forze aeree, divisioni o brigate territoriali, brigata di trasmissione, brigata d’avia- zione, brigata d’aerodromo, brigata d’informatica), deve essere incorporato e desi- gnato almeno un ufficiale superiore donna, in una qualsiasi funzione secondo le ta- belle dell’effettivo regolamentare dell’esercito, che si impegni in duplice funzione per tutte le questioni e gli interessi delle donne incorporate.

1 RS 513.111

92 1999-5303

Organizzazione dell’esercito RU 2000

Art. 22 Le funzioni del personale di servizio della riserva di personale (art. 21 lett. a OOE) sono stabilite nelle tabelle dell’effettivo regolamentare della riserva di personale (appendice 62).

Art. 27 Abrogato

II Le appendici 1 a 63 sono modificate secondo la versione qui annessa4.

III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2000.

30 novembre 1999 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Ogi

1795

2 Non pubblicata nella RU.

3 Non pubblicate nella RU.

4 Non pubblicata nella RU.

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