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AS 2001 1067

Ordinanza sulla navigazione aerea

Ordinanza sulla navigazione aerea (ONA)

Modifica del 4 aprile 2001

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 14 novembre 19731 sulla navigazione aerea è modificata come se- gue:

Art. 25 cpv. 3 3 Il Dipartimento, d'intesa con il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport regola il servizio medico aeronautico. L’organiz- zazione e le competenze attribuite all’Istituto di medicina aeronautica sono discipli- nate in un’ordinanza emanata dal Dipartimento federale della difesa, della protezio- ne della popolazione e dello sport d’intesa con il Dipartimento.

II La presente modifica entra in vigore retroattivamente il 1° aprile 2001.

4 aprile 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2683

1 RS 748.01

2001-0402 1067