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AS 2001 1439

Legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese

Legge federale sull’approvvigionamento economico del Paese (Legge sull’approvvigionamento del Paese, LAP)

Modifica del 24 marzo 2000

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 4 ottobre 19991, decreta:

I La legge dell’8 ottobre 19822 sull’approvvigionamento del Paese è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 31bis capoverso 3 lettera e e 32 della Costituzione federale3; ...

Art. 3 cpv. 1

1 La Confederazione garantisce l’approvvigionamento del Paese in beni e servizi

d’importanza vitale per il caso che il Paese sia minacciato direttamente o indiretta- mente o sia esposto ad altri eventi di natura politico-militare; essa collabora a tal fine con i Cantoni e l’economia.

Art. 4 cpv. 3 Abrogato

Art. 8 titolo nonché cpv. 1 e 3-7 Garanzia delle scorte obbligatorie 1 Il Consiglio federale può subordinare al regime delle scorte obbligatorie determi- nati beni di importanza vitale che sono importati, prodotti o trasformati nel Paese. Può prevedere deroghe per determinati tipi di utilizzazione. 3 Sottostà all’obbligo di costituire scorte chi importa tali beni oppure chi, in qualità di produttore, trasformatore o commerciante, li mette in circolazione per la prima volta nel Paese. Il Consiglio federale determina la cerchia degli assoggettati.

3 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 45, 46 capoverso 1, 102 e 147 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

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Approvvigionamento economico del Paese - LF RU 2001

4 Il Consiglio federale può subordinare l’importazione di tali beni a un permesso e far dipendere il permesso dalla conclusione di un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie. 5 Per i beni subordinati al regime delle scorte obbligatorie, occorre concludere con la Confederazione contratti per la costituzione di scorte obbligatorie. 6 Eccezionalmente, può essere esentato dall’obbligo di costituire scorte chi si assu- me, nei confronti dell’organizzazione che gestisce il fondo di garanzia o un’istitu- zione analoga, gli stessi impegni finanziari che gli deriverebbero dalla conclusione di un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie. 7 Il contratto per la costituzione di scorte obbligatorie può prevedere che una parte delle scorte siano ritirate da terzi. In tal caso, la Confederazione conclude con cia- scuno di essi, per i quantitativi corrispondenti, un contratto separato per la costitu- zione di scorte obbligatorie.

Art. 10 cpv. 2 2 La costituzione, la modifica e la soppressione di tali istituzioni sottostanno all’ap- provazione del Dipartimento federale dell’economia (DFE). Qualora, per garantire l’esecuzione, i rami economici interessati ricorrano a corporazioni o ne costituisca- no, gli statuti di dette corporazioni devono essere approvati dal DFE.

Art. 11a Assunzione dei costi delle scorte obbligatorie da parte della Confederazione Se i costi di deposito e le perdite su derrate alimentari di base delle scorte obbligato- rie, siano esse importate oppure prodotte o trasformate in Svizzera, non possono es- sere coperti mediante i mezzi del fondo di garanzia o di istituzioni analoghe, la Confederazione può assumere, in parte o integralmente, i costi non coperti. Il Con- siglio federale determina per quali scorte obbligatorie sono versati i relativi contri- buti.

Art. 27 Utilizzazione delle scorte obbligatorie Le scorte obbligatorie costituite nell’ambito dei provvedimenti di difesa nazionale economica (art. 6-17) possono essere utilizzate anche in caso di provvedimenti per rimediare a situazioni di grave penuria derivanti da perturbazioni dei mercati (art. 28 cpv. 1 lett. a).

Art. 28 cpv. 1 lett. a e cpv. 4 1 Se l’economia non è in grado di garantire l’approvvigionamento e i provvedimenti promozionali adottati dalla Confederazione si rivelano insufficienti, il Consiglio fe- derale può, all’occorrenza, emanare, per la durata delle situazioni di grave penuria, prescrizioni disciplinanti determinati beni d’importanza vitale per quanto concerne: a. la liberazione di scorte obbligatorie;

Approvvigionamento economico del Paese - LF RU 2001

4 Per rimediare a situazioni di penuria, il Consiglio federale può delegare al DFE la competenza di liberare le scorte obbligatorie a titolo cautelare già nell’ambito dello stato di preparazione permanente.

Art. 33 periodo introduttivo Gli organi competenti della Confederazione possono ordinare sequestri cautelari, ritirare permessi o rifiutarne il rilascio, imporre limitazioni di consegna e di acquisto e ridurre le assegnazioni nonché ordinare esecuzioni sostitutive, in caso di violazio- ne delle disposizioni della presente legge, delle sue disposizioni esecutive o di deci- sioni concernenti i campi seguenti: ...

Art. 38 lett. a Sono istanze di ricorso: a. l’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (Ufficio federale) contro le decisioni rese dai settori dell’approvvigionamento eco- nomico del Paese (art. 53 cpv. 2) e dalle organizzazioni economiche chia- mate a cooperare;

Art. 42 cpv. 1 1 Chiunque, intenzionalmente e nonostante diffida, non adempia l’obbligo di costi- tuire scorte obbligatorie giusta l’articolo 5 oppure una decisione relativa alla conclu- sione di un contratto per scorte obbligatorie ai sensi dell’articolo 8 capoverso 5 o al pagamento delle corrispondenti prestazioni finanziarie secondo l’articolo 8 capover- so 6, è punito con la detenzione o con la multa fino a 100 000 franchi.

Art. 52 cpv. 1 secondo periodo

1 ... Per l’esecuzione dei provvedimenti in caso di aggravamento della minaccia

(art. 23-25), può abilitare il delegato (art. 53) e i settori dell’approvvigionamento economico del Paese a emanare prescrizioni di obbligatorietà generale.

Art. 52a Partecipazione a provvedimenti internazionali intesi a garantire l’approvvigionamento Il Consiglio federale può adottare i provvedimenti di cui agli articoli 23, 24 e 26-28 anche per adempiere gli impegni internazionali intesi a garantire l’approvvigio- namento in beni e servizi d’importanza vitale.

Art. 53 cpv. 1, 2, 3 primo periodo, 4 e 5

1 Il Consiglio federale nomina un delegato all’approvvigionamento economico del

Paese proveniente dagli ambienti economici, il quale è subordinato al DFE. Il dele- gato dirige l’intera organizzazione dell’approvvigionamento economico del Paese. È responsabile di tutti i provvedimenti preparatori conformemente alla presente legge.

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2 L’esecuzione della presente legge incombe al delegato, all’Ufficio federale e ai seguenti settori dell’approvvigionamento economico del Paese: a. settore dell’alimentazione; b. settore dell’industria; c. settore dei trasporti; d. settore del lavoro. 3 I settori constano, oltre che di funzionari federali, di specialisti che esercitano la propria funzione a titolo accessorio e che fanno parte dell’economia e delle ammini- strazioni cantonali e comunali. ...

4 Il Consiglio federale può, all’occorrenza, istituire altri settori.

5 Il Consiglio federale può assegnare a uffici federali esistenti compiti previsti dalla presente legge; questi uffici sono equiparati ai settori.

Art. 58 Obbligo del segreto Chiunque cooperi nell’attività di un settore o di un’organizzazione economica che partecipa all’esecuzione della presente legge è tenuto al segreto d’ufficio.

II

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 24 marzo 2000 Consiglio nazionale, 24 marzo 2000 Il presidente: Schmid Carlo Il presidente: Seiler Il segretario: Lanz Il segretario: Anliker

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 20 luglio 2000.4

2 La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2001.

25 aprile 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

4 FF 2000 2006