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AS 2001 1750

Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali

Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull’asilo, OAsi 1)

Modifica del 3 luglio 2001

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza 1 sull’asilo dell’11 agosto 19991 relativa a questioni procedurali è mo- dificata come segue:

Art. 33 cpv. 1-4 1 È dato caso di rigore personale grave che può giustificare un’ammissione provvi- soria, segnatamente quando, in base alla durata del soggiorno e di tutte le circostan- ze personali, esiste una relazione particolarmente stretta con la Svizzera, soprattutto se il richiedente l’asilo: a. si è creato un’esistenza economica duratura in Svizzera; b. deve mantenere uno o più figli che da oltre quattro anni seguono ininterrot- tamente una formazione in Svizzera e nel Paese verso cui è rinviato non è garantita un’adeguata formazione. 2 Inoltre, può essere dato rigore personale grave se il richiedente l’asilo dipende dall’assistenza, dalla cura e dal sostegno finanziario da parte di congiunti che abita- no in Svizzera e questa assistenza non è possibile all’estero.

3 Abrogato

4 La decisione di ammissione provvisoria presuppone inoltre che il comportamento

precedente generale e gli atteggiamenti del richiedente l’asilo e dei suoi familiari consentono di concludere che essi desiderano e sono in grado di integrarsi nel siste- ma giuridico vigente in Svizzera.

II La presente modifica entra in vigore il 1°agosto 2001.

3 luglio 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 142.311

1750 2001-0683

Ordinanza 1 sull’asilo RU 2001

Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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