AS 2001 2495
Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Araba d'Egitto concernente il traffico aereo di linea
Traduzione1
Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Araba d’Egitto concernente il traffico aereo di linea
Concluso il 30 luglio 1995 Entrato in vigore mediante scambio di note il 23 dicembre 1997
Considerando che la Svizzera e la Repubblica Araba d’Egitto fanno parte della Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 19442, al fine di sviluppare la cooperazione internazionale nel campo dei trasporti aerei, e al fine di istituire le basi necessarie per stabilire servizi aerei regolari, il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Araba d’Egitto hanno designato i loro plenipotenziari i quali, debitamente autorizzati, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Definizioni
1. Per l’applicazione del presente Accordo e del suo Allegato:
a. il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e include ogni allegato adottato giusta l’articolo 90 della Convenzione e ogni emen- damento agli Allegati o alla Convenzione conformemente agli articoli 90 e 94, sempre che detti allegati ed emendamenti siano applicabili per le due Parti contraenti; b. la locuzione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l’Ufficio fede- rale dell’aviazione civile e, per la Repubblica Araba d’Egitto, il Ministro dei Trasporti e delle Comunicazioni o il Presidente delle autorità aeronautiche d’Egitto o, in ambedue i casi, qualsiasi persona o ente autorizzato a esplicare le funzioni attualmente attribuite a dette autorità; c. la locuzione «impresa designata» indica un’impresa di trasporti aerei che una Parte ha designato conformemente all’articolo 6 del presente Accordo per esercitare i servizi aerei convenuti;
RS 0.748.127.193.21
1 Dal testo originale francese (RO 2001 2495).
2 RS 0.748.0
2001-0529 2495
Traffico aereo di linea. Accordo con l’Egitto RU 2001
d. le espressioni «servizio aereo», «servizio aereo internazionale», «impresa di trasporti aerei» e «scali non commerciali» hanno il significato loro attribuito dall’articolo 96 della Convenzione; e. il termine «territorio» indica le regioni terrestri e le acque adiacenti sottopo- ste alla sovranità di ciascuna Parte; f. il termine «tariffa» indica il prezzo per il trasporto dei passeggeri, dei baga- gli e delle merci e le condizioni di applicazione, comprese le provvigioni e altre rimunerazioni supplementari per l’emissione o la vendita di titoli di tra- sporto, eccettuate le rimunerazioni e condizioni inerenti al trasporto degli invii postali; g. l’espressione «servizi di bagaglio aereo» indica una linea aerea internazio- nale esercitata con aeromobili e volta al trasporto di merci o invii postali (con personale ausiliario), separato o combinato, ma non di passeggeri pa- ganti. 2. L’Allegato è parte integrante del presente Accordo. Salvo che una disposizione contraria non lo preveda espressamente, qualsiasi riferimento all’Accordo concerne parimenti l’Allegato.
Art. 2 Concessione di diritti 1. Le Parti si accordano l’un l’altra i diritti specificati nel presente Accordo per l’apertura dei servizi aerei internazionali regolari sulle linee indicate nelle tavole dell’Allegato. Detti servizi e linee sono qui di seguito designati «servizi convenuti» e «linee indicate». 2. Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, nell’esercizio di servizi aerei in- ternazionali l’impresa designata di ciascuna Parte fruisce del diritto di: a. sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell’altra Parte; b. effettuare, su detto territorio, scali non commerciali; c. imbarcare e sbarcare su detto territorio e nei punti specificati nell’Allegato del presente Accordo, passeggeri, bagagli, merci e invii postali a destinazio- ne di o provenienti da punti sul territorio dell’altra Parte; d. imbarcare e sbarcare sul territorio di Paesi terzi e nei punti specificati nell’Allegato del presente Accordo, passeggeri, bagagli, merci e invii posta- li, a destinazione di o provenienti da punti specificati nell’Allegato del pre- sente Accordo sul territorio dell’altra Parte.
3. Nessun disposto del presente articolo conferisce all’impresa designata di una
Parte il diritto di imbarcare dietro rimunerazione sul territorio dell’altra Parte pas- seggeri, bagagli, merci e invii postali destinati a un altro punto del territorio di quest’altra Parte. 4. Se, in seguito a conflitto armato, a disordini politici o a circostanze speciali e in- consuete, l’impresa designata di una Parte non è in grado di esercitare qualsiasi ser- vizio convenuto sulle sue linee normali, l’altra Parte si adopera per facilitare il pro- seguimento dell’esercizio di tale servizio ripristinando dette linee in modo appro-
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priato, segnatamente accordando durante tale periodo i diritti necessari per facilitare un esercizio duraturo.
Art. 3 Esercizio dei diritti 1. Le imprese designate fruiscono di possibilità pari ed eque per l’esercizio dei ser- vizi convenuti tra i territori delle due Parti.
2. L’impresa designata di ciascuna Parte deve tenere conto degli interessi
dell’impresa designata dell’altra Parte, al fine di non pregiudicarne indebitamente i servizi convenuti serventi la stessa linea o parte di essa. 3. I servizi convenuti mirano essenzialmente a offrire una capacità di trasporto corri- spondente alla domanda di traffico fra il territorio della Parte che ha designato l’impresa e i punti serviti sulle linee indicate. 4. Il diritto di ciascuna impresa designata di effettuare trasporti in traffico interna- zionale sulle linee indicate fra il territorio dell’altra Parte e i territori di Paesi terzi deve essere esercitato conformemente ai principi generali di sviluppo normale soste- nuti dalle due Parti e a condizione che la capacità sia adeguata: a. alla domanda di traffico da e verso il territorio della Parte che ha designato l’impresa; b. alla domanda di traffico delle regioni attraversate, considerati i servizi locali e regionali; c. alle esigenze di una gestione economica dei servizi convenuti. 5. Nessuna della Parti ha il diritto di porre unilateralmente restrizioni all’esercizio dell’impresa designata dell’altra Parte, salvo secondo quanto previsto dal presente Accordo e dal suo Allegato o a condizioni uniformi quali quelle previste dalla Con- venzione.
Art. 4 Applicazione di leggi e regolamenti 1. Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di una Parte, l’entrata e l’uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale, o i loro voli sopra detto territorio, sono applicabili all’impresa designata dell’altra Parte. 2. Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di una Parte, l’entrata, la permanenza e l’uscita di passeggeri, equipaggi, bagagli, merci o invii postali – come quelli concernenti le modalità di entrata, di uscita, di emigrazione e di immigrazio- ne, la dogana e i provvedimenti sanitari – sono applicabili a passeggeri, equipaggi, bagagli, merci e invii postali trasportati dagli aeromobili dell’impresa designata dell’altra Parte quando questi aeromobili si trovano su detto territorio. 3. Nessuna Parte ha il diritto di favorire la propria impresa rispetto a quella desi- gnata dell’altra Parte quanto all’applicazione delle leggi e dei regolamenti indicati nel presente articolo.
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Art. 5 Sicurezza dell’aviazione 1. Conformemente ai loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti riaffermano che i loro obblighi reciproci di proteggere la sicurezza dell’aviazione civile contro gli interventi illeciti fanno parte integrante del presente Accordo. Senza limitare il complesso dei loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti agiscono in particolare conformemente alle disposizioni della Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, firmata a Tokyo il 14 settembre 19633, della Convenzione per la repressione della cattura ille- cita di aeromobili, firmata all’Aia il 16 dicembre 19704, della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile, firmata a Mon- treal il 23 settembre 19715, del Protocollo aggiuntivo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all’aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 24 febbraio 19886, e di ogni altra convenzione od ogni altro protocollo relativi alla sicurezza dell’aviazione civile ai quali le Parti aderiscono. 2. Le Parti si accordano reciprocamente, su richiesta, tutta l’assistenza necessaria per prevenire gli atti di cattura illecita di aeromobili civili e altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti e delle attrezzature e servizi della navigazione aerea, nonché qualsiasi altra minaccia per la sicurezza dell’aviazione civile. 3. Nei loro rapporti reciproci, le Parti si conformano alle disposizioni relative alla sicurezza dell’aviazione stabilite dall’Organizzazione dell’aviazione civile interna- zionale e designate come Allegati alla Convenzione, per quanto queste disposizioni si applichino alle Parti medesime; esse esigono che gli esercenti degli aeromobili immatricolati nei loro propri registri o che hanno la sede principale delle loro attività o la loro residenza permanente sul loro territorio, nonché gli esercenti di aeroporti situati sul loro territorio, si conformino a dette disposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione. 4. Ciascuna Parte conviene che detti esercenti possono essere tenuti a osservare, nei loro Paesi rispettivi, le leggi e i regolamenti relativi alla sicurezza dell’aviazione al
momento dell’entrata, dell’uscita o durante il soggiorno sul territorio dell’altra Par- te, di cui si tratta nel numero 3 del presente articolo. Ciascuna Parte vigila affinché vengano effettivamente applicati sul suo territorio provvedimenti per proteggere qualsiasi aeromobile e per garantire l’ispezione dei passeggeri, dell’equipaggio, dei bagagli a mano, delle merci e delle provviste di bordo prima e durante l’imbarco e il carico. Ciascuna Parte esamina anche con spirito favorevole qualsiasi richiesta dell’altra Parte di prendere ragionevoli provvedimenti di sicurezza speciali per fronteggiare una particolare minaccia. 5. In caso di incidente o di minaccia di incidente, di cattura illecita di aeromobili civili o di altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro pas- seggeri o equipaggi, degli aeroporti o delle attrezzature e servizi di navigazione ae- rea, le Parti si adoperano per facilitare le comunicazioni e adottano tutti i provvedi-
3 RS 0.748.710.1 4 RS 0.748.710.2 5 RS 0.748.710.3 6 RS 0.748.710.31
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menti appropriati per porre fine con rapidità e sicurezza a questo incidente o a que- sta minaccia di incidente. 6. Ciascuna Parte adotta le misure, che reputa attuabili, per fare in modo che un ae- romobile oggetto di un atto di cattura illecita o di altri atti illeciti e che è atterrato sul suo territorio, sia trattenuto a terra, eccetto che l’obbligo prioritario della tutela della vita umana non imponga di lasciarlo partire. Tutte le volte che è possibile, que- ste misure sono prese sulla base di consultazioni reciproche.
Art. 6 Designazione e autorizzazione d’esercizio
1. Ciascuna Parte ha il diritto di designare un’impresa di trasporti aerei per
l’esercizio dei servizi convenuti. La designazione è notificata per scritto fra le auto- rità aeronautiche delle due Parti. 2. Fatte salve le disposizioni dei numeri 3 e 4 del presente articolo, le autorità aero- nautiche che hanno ricevuto la notifica accordano senza indugio all’impresa desi- gnata dall’altra Parte la necessaria autorizzazione d’esercizio.
3. Le autorità aeronautiche di una Parte possono esigere che l’impresa designata
dall’altra Parte provi di essere in grado di soddisfare le condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti da loro normalmente e ragionevolmente applicati, confor- memente alle disposizioni della Convenzione, che disciplinano l’esercizio dei servi- zi aerei internazionali. 4. Ciascuna Parte può rifiutare di accordare l’autorizzazione d’esercizio di cui al numero 2 del presente articolo, oppure, nei limiti ch’essa ritenga necessari, condi- zionare l’attuazione dei diritti definiti nell’articolo 2 del presente Accordo, qualora non avesse la prova che una parte preponderante della proprietà e il controllo effet- tivo dell’impresa appartengano alla Parte che l’ha designata o a suoi cittadini. 5. Una volta ricevuta l’autorizzazione d’esercizio di cui al numero 2 del presente articolo, l’impresa designata può, in ogni momento, esercitare qualsiasi servizio convenuto, sempre che sia in vigore una tariffa stabilita conformemente alle disposi- zioni dell’articolo 13 del presente Accordo.
Art. 7 Revoca e sospensione dell’autorizzazione d’esercizio 1. Ciascuna Parte ha il diritto di revocare o di sospendere un’autorizzazione d’eser- cizio per l’esercizio dei diritti menzionati nell’articolo 2 del presente Accordo a ope- ra dell’impresa designata dell’altra Parte, oppure di sottoporre l’esercizio di questi diritti alle condizioni che essa reputa necessarie se: a. questa impresa non può provare che una parte preponderante della proprietà e il controllo effettivo dell’impresa appartengono alla Parte che l’ha desi- gnata o a suoi cittadini, oppure se b. l’impresa ha disatteso o gravemente infranto le leggi e i regolamenti della Parte che ha accordato i diritti, oppure se c. l’impresa non esercita i servizi convenuti conformemente alle condizioni prescritte nel presente Accordo.
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2. Tale diritto può essere esercitato solamente dopo consultazione con l’altra Parte, tranne ove la revoca, la sospensione o il condizionamento di cui al numero 1 del presente articolo risultassero necessari per evitare altre infrazioni a leggi e regola- menti.
Art. 8 Riconoscimento di certificati e licenze 1. I certificati di navigabilità, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o convalidati da una Parte sono riconosciuti dall’altra Parte durante la loro validità. 2. Ciascuna Parte si riserva tuttavia il diritto di non riconoscere, per la circolazione sopra il proprio territorio, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o convalidati ai suoi cittadini dall’altra Parte o da qualsiasi altro Stato.
Art. 9 Esonero da dazi e tasse 1. All’entrata nel territorio dell’altra Parte, gli aeromobili impiegati in servizio in- ternazionale dall’impresa designata di una Parte nonché le loro attrezzature normali, le riserve di carburanti e lubrificanti e le provviste di bordo, ivi comprese le derrate alimentari, le bevande e i tabacchi, sono esonerati da ogni dazio o tassa, a condizio- ne che dette attrezzature, riserve e provviste rimangano a bordo degli aeromobili sino a riesportazione avvenuta. 2. Sono parimenti esenti da questi dazi e tasse, fatti salvi gli emolumenti per servizi resi: a. le provviste di bordo imbarcate sul territorio di una Parte, nei limiti stabiliti dalle sue autorità, per essere consumate a bordo degli aeromobili impiegati in servizio internazionale dall’impresa designata dell’altra Parte; b. i pezzi di ricambio e le normali attrezzature di bordo importati sul territorio di una Parte per la manutenzione o la riparazione degli aeromobili impiegati in servizio internazionale; c. i carburanti e lubrificanti destinati al rifornimento degli aeromobili impiegati in servizio internazionale dall’impresa designata dell’altra Parte, anche quando detti approvvigionamenti sono utilizzati dagli aeromobili in volo so- pra il territorio della Parte ove furono imbarcati. Su richiesta, il materiale di cui al numero 2 del presente articolo può essere posto sotto la vigilanza o il controllo delle autorità doganali.
3. Le normali attrezzature di bordo nonché i prodotti e gli approvvigionamenti a
bordo degli aeromobili impiegati dall’impresa designata di una Parte possono essere sbarcati sul territorio dell’altra Parte soltanto con il consenso delle autorità doganali di questo territorio. In tal caso essi possono essere posti sotto la vigilanza di dette autorità fintanto che non siano riesportati o adibiti ad altro uso, conformemente ai regolamenti doganali in vigore nel territorio di questa Parte. 4. Le esenzioni previste dal presente articolo si applicano parimenti quando l’im- presa designata di una Parte ha concluso accordi con una o più imprese sulla loca- zione o il trasferimento, sul territorio dell’altra Parte, di oggetti specificati nei nume-
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ri 1 e 2 del presente articolo, a condizione che detta impresa o dette imprese benefi- cino anche di tali esenzioni di quest’altra Parte.
Art. 10 Tasse di utilizzazione 1. Ciascuna Parte si adopera affinché le tasse di utilizzazione, imposte o imponibili dalle sue autorità competenti all’impresa designata dell’altra Parte, siano eque e ra- gionevoli. Dette tasse si fondano sui principi di una sana economia. 2. Le tasse pagate per l’utilizzazione degli aeroporti e delle attrezzature e servizi di navigazione aerea, offerti da una delle Parti all’impresa designata dell’altra Parte, non devono risultare superiori a quelle che devono essere pagate dagli aeromobili nazionali adibiti ai servizi internazionali regolari.
Art. 11 Attività commerciali 1. Fatti salvi i diritti e i regolamenti dell’altra Parte, l’impresa designata di una delle Parti ha il diritto di tenere sul territorio dell’altra Parte rappresentanze adeguate, che possono comprendere personale commerciale, operativo e tecnico, trasferito o as- sunto sul posto. 2. Per l’attività commerciale, si applica il principio della reciprocità. Gli enti com- petenti di ciascuna Parte accordano l’appoggio necessario per il buon funziona- mento delle rappresentanze dell’impresa designata dell’altra Parte. 3. In particolare, ciascuna Parte accorda all’impresa designata dell’altra Parte il di- ritto di vendere titoli di trasporto aereo sul suo territorio, direttamente e, a discrezio- ne dell’impresa, per il tramite dei suoi agenti. Ciascuna impresa è autorizzata a ven- dere detti titoli e ognuno può acquistarli nella valuta di quel territorio oppure, se le leggi e i regolamenti applicabili in quel territorio consentono altre modalità di pa- gamento, in valute liberamente convertibili di altri Paesi.
Art. 12 Conversione e trasferimento degli introiti Ciascuna impresa designata ha il diritto di convertire e trasferire nel suo Paese, al tasso ufficiale e in conformità con le leggi e i regolamenti, le eccedenze di introiti realizzate con il trasporto di passeggeri, bagagli, merci e invii postali. Se il servizio dei pagamenti tra le Parti è disciplinato da un accordo speciale, questo è applicabile.
Art. 13 Tariffe 1. Le tariffe che ciascuna impresa designata deve applicare in relazione ai trasporti da o verso il territorio dell’altra Parte sono fissate ad aliquote ragionevoli, tenendo conto di tutti gli elementi determinanti, inclusi le spese d’esercizio, un utile ragione- vole, le caratteristiche di ogni servizio, gli interessi degli utenti e le tariffe riscosse da altre imprese di trasporti aerei. 2. Le tariffe di cui al numero 1 del presente articolo sono fissate, se possibile, me- diante intesa fra le imprese designate delle due Parti e dopo consultazione delle altre imprese di trasporti aerei che servono la stessa linea. Le imprese designate devono,
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per quanto possibile, applicare a tal fine la procedura di fissazione delle tariffe defi- nita dall’organismo internazionale che formula proposte in materia. 3. Le tariffe così fissate sono sottoposte all’approvazione delle autorità aeronautiche dell’altra Parte almeno trenta giorni prima della data prevista per la loro entrata in vigore. Questo termine può essere ridotto in casi speciali, fatto salvo il consenso di dette autorità. Se nessuna delle autorità aeronautiche notifica la sua non approvazio- ne entro quindici giorni dalla data di sottoposizione, le tariffe sono considerate ap- provate. 4. Se le imprese designate non sono in grado di giungere a un’intesa o se le autorità aeronautiche di una Parte non approvano le tariffe, le autorità aeronautiche delle due Parti si adoperano per allestire la tariffa di comune intesa. I negoziati cominciano entro quindici giorni a contare dal momento in cui è manifesto che le imprese desi- gnate non possono giungere a un’intesa o dopo che le autorità aeronautiche di una Parte hanno notificato alle autorità aeronautiche dell’altra Parte la loro non approva- zione delle tariffe. 5. Persistendo il disaccordo, la controversia è sottoposta alla procedura prevista nell’articolo 17 del presente Accordo. 6. Una tariffa già stabilita rimane in vigore fino a quando non è stata fissata una nuova tariffa conformemente alle disposizioni del presente articolo o dell’articolo 17 del presente Accordo, tuttavia non oltre dodici mesi a contare dal giorno della ne- gata approvazione da parte delle autorità aeronautiche di una Parte. 7. Le autorità aeronautiche di ciascuna Parte si adoperano per assicurarsi che le im- prese designate si conformino alle tariffe fissate e depositate presso le autorità aero- nautiche delle Parti, e che nessuna impresa proceda illegalmente a una qualunque riduzione di queste tariffe, mediante qualsivoglia mezzo, direttamente o indiretta- mente.
Art. 14 Orari Almeno trenta giorni prima dell’inizio dei servizi convenuti, l’impresa designata di una Parte sottopone i suoi orari all’approvazione delle autorità aeronautiche dell’al- tra Parte. Lo stesso disciplinamento si applica a qualsiasi successiva modifica di ora- rio.
Art. 15 Statistiche Le autorità aeronautiche delle Parti si comunicano, su richiesta, statistiche periodi- che o altri dati analoghi concernenti il traffico sui servizi convenuti.
Art. 16 Consultazioni Ciascuna Parte può, in ogni momento, chiedere consultazioni in merito alla realizza- zione, interpretazione, applicazione o modifica del presente Accordo. Dette consul- tazioni, che possono farsi tra autorità aeronautiche, devono iniziare entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda da parte dell’altra Parte, salvo diverso accordo fra le Parti.
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Art. 17 Composizione delle controversie
1. Qualsiasi controversia inerente al presente Accordo che non venisse composta
mediante negoziati diretti o per via diplomatica, è sottoposta, su richiesta di una delle Parti, a un tribunale arbitrale. 2. In tal caso, ciascuna parte designa un arbitro e i due arbitri cooptano un Presi- dente, cittadino di uno Stato terzo. Se, entro un termine di due mesi a decorrere dal giorno in cui una delle Parti ha designato il proprio arbitro, l’altra Parte non designa il suo o se, nel corso del mese successivo alla designazione del secondo arbitro, i due arbitri non s’intendono sulla scelta del Presidente, ciascuna Parte può chiedere al presidente del Consiglio dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale di procedere alle designazioni necessarie. 3. Il tribunale arbitrale fissa le proprie procedure e decide della suddivisione delle spese risultanti dalla procedura. 4. Le Parti si impegnano a conformarsi a qualsiasi decisione pronunciata in virtù del presente articolo.
Art. 18 Modifiche 1. Se una delle Parti giudica auspicabile modificare una qualsiasi disposizione del presente Accordo, tale modifica, convenuta tra le Parti, entra in vigore appena le due Parti si sono notificate l’adempimento delle formalità costituzionali. 2. L’Allegato al presente Accordo può essere modificato per convenzione diretta tra le autorità aeronautiche delle Parti. Le modifiche sono applicate provvisoriamente dal giorno in cui sono state convenute ed entrano in vigore dopo essere state con- fermate mediante scambio di note diplomatiche. 3. In caso di conclusione di una convenzione generale multilaterale relativa al tra- sporto aereo, che vincolasse ciascuna delle Parti, prevarrà detta convenzione.
Art. 19 Denuncia 1. Ciascuna Parte può, in ogni momento, notificare per scritto all’altra di voler porre fine al presente Accordo. Questa notificazione è comunicata simultaneamente all’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale. 2. L’Accordo termina dodici mesi dopo la data in cui una delle Parti ha ricevuto la notificazione, salvo che la denuncia non venga revocata di comune accordo prima della fine di questo periodo. 3. Qualora l’altra Parte non attestasse di averla ricevuta, la notificazione si reputa pervenuta quattordici giorni dopo che l’Organizzazione dell’aviazione civile inter- nazionale ne ha ricevuto comunicazione.
Art. 20 Registrazione Il presente Accordo, e ogni ulteriore emendamento, sono registrati presso l’Orga- nizzazione dell’aviazione civile internazionale.
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Art. 21 Entrata in vigore Il presente Accordo entrerà in vigore appena le due Parti si saranno notificate l’adempimento delle formalità costituzionali che consentono la conclusione e l’en- trata in vigore degli accordi internazionali. Al momento della sua entrata in vigore, il presente Accordo sostituirà l’Accordo concernente i trasporti aerei firmato tra le Parti il 14 luglio 19607.
In fede di che, i plenipotenziari delle due Parti hanno firmato il presente Accordo, dopo avere scambiato, debitamente autorizzati, i loro strumenti di pieni poteri.
Fatto al Cairo, il 30 luglio 1995, in doppio esemplare, nelle lingue araba, francese e inglese, tutti e tre i testi facendo parimenti fede. In caso di divergenze nell’attua- zione, nell’interpretazione o nell’applicazione del presente Accordo, prevale il testo inglese.
Per il Per il Governo Consiglio federale svizzero: della Repubblica Araba d’Egitto: Marianne von Grünigen Said Abdel-Mousef Mahmoud
7 RU 1962 985
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Allegato
Tavole delle linee
Tavola I Linee sulle quali l’impresa designata dalla Svizzera può esercitare servizi aerei:
Punti di partenza: Punti intermedi: Punti in Egitto: Punti oltre l’Egitto:
Punti in Svizzera Tre punti (cabotaggio escluso)
Tavola II Linee sulle quali l’impresa designata dall’Egitto può esercitare servizi aerei:
Punti di partenza: Punti intermedi: Punti in Svizzera: Punti oltre la Svizzera:
Punti in Egitto Tre punti (cabotaggio escluso)
Note: Le imprese designate possono servire punti non menzionati nell’Allegato al presente Accordo, a condizione che non siano esercitati diritti di traffico fra detti punti e il territorio dell’altra Parte, e che tale operazione sia stata notificata in precedenza alle autorità aeronautiche interessate.
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