AS 2001 2518
Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Albania per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio (con prot.)
Traduzione1
Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Albania per evitare le doppie imposizioni in materia d’imposte sul reddito e sul patrimonio
Conclusa il 12 novembre 1999 Approvata dall’Assemblea federale il 3 ottobre 20002 Ratificata con strumenti scambiati il 21 dicembre 2000 Entrata in vigore il 21 dicembre 2000
Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Albania, animati dal desiderio di concludere una convenzione per evitare le doppie imposi- zioni in materia d’imposte sul reddito e sul patrimonio, al fine di sviluppare e faci- litare ulteriormente i loro rapporti commerciali, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Soggetti La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di en- trambi gli Stati contraenti.
Art. 2 Imposte considerate 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio pre- levate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del pa- trimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull’ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corri- sposti dalle imprese nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
a) per quanto concerne la Repubblica di Albania: i) le imposte sul reddito delle persone giuridiche, ii) le imposte sulle attività commerciali di piccole imprese, iii) le imposte sul reddito delle persone fisiche (qui di seguito indicate quali «imposta albanese»);
RS 0.672.912.31
1 Dal testo originale tedesco (AS 2001 2518).
2 RU 2001 2517
2518 2000-0307
Doppie imposizioni. Convenzione con l’Albania RU 2001
b) per quanto concerne la Svizzera: le imposte federali, cantonali e comunali i) sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito del patri- monio, utili industriali e commerciali, utili di capitale e altri redditi), e ii) sul patrimonio (patrimonio complessivo, patrimonio mobiliare ed im- mobiliare, patrimonio industriale e commerciale, capitale e riserve e al- tri elementi del patrimonio) (qui di seguito indicate quali «imposta svizzera»). 4. La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicano le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali. 5. La Convenzione non si applica alle imposte prelevate alla fonte sulle vincite alle lotterie.
Art. 3 Definizioni generali 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una di- versa interpretazione: a) il termine «Albania» designa la Repubblica di Albania e, usato in senso geo- grafico, il territorio della Repubblica di Albania, comprese le zone adiacenti alle acque territoriali della Repubblica di Albania e sulle quali essa, confor- memente al diritto internazionale e secondo il diritto interno albanese, può esercitare i suoi diritti per quanto concerne le risorse naturali che si trovano sul fondo e nel sottosuolo marini; b) il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; c) le espressioni «uno Stato contraente» e «l’altro Stato contraente» designano, secondo il contesto, l’Albania o la Svizzera; d) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e ogni altra as- sociazione di persone; e) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione; f) le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell’altro Stato contraente» designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente o un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente; g) l’espressione «traffico internazionale» designa qualsiasi attività di trasporto effettuata per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un’impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad ecce- zione del caso in cui la nave o l’aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell’altro Stato contraente;
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h) l’espressione «autorità competente» designa: i) per quanto concerne l’Albania, il Ministro delle finanze o il suo rappre- sentante autorizzato, ii) per quanto concerne la Svizzera, il direttore dell’Amministrazione fede- rale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato; i) il termine «cittadini» designa: i) le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente; ii) le persone giuridiche, le associazioni di persone e le altre associazioni costituite conformemente alla legislazione in vigore in uno Stato con- traente. 2. Per l’applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espres- sioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla le- gislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Art. 4 Residenza 1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «residente di uno Stato con- traente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assog- gettata a imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per redditi che esse ricavano da fonti situate in questo Stato o per il patrimonio ivi situato. 2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel se- guente modo: a) detta persona è considerata residente dello Stato nel quale ha un’abitazione permanente; se essa dispone di un’abitazione permanente in ciascuno degli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un’abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la cittadinanza; d) se detta persona ha la cittadinanza di entrambi gli Stati o se non ha la citta- dinanza di alcuno dei due Stati, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo. 3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una per- sona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa sia residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
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Art. 5 Stabile organizzazione 1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «stabile organizzazione» desi- gna una sede fissa di affari in cui un’impresa esercita in tutto o in parte la sua attivi- tà.
2. L’espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:
a) una sede di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) un’officina; e) un laboratorio e f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o un altro luogo di sfruttamento di risorse naturali. 3. Un cantiere edile o una catena di montaggio costituisce una stabile organizzazio- ne soltanto se la sua durata oltrepassa i nove mesi. 4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo non si considera che vi sia «stabile organizzazione» se: a) si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all’impresa; b) le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della tra- sformazione da parte di un’altra impresa; d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di racco- gliere informazioni per l’impresa; e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l’impresa, ai soli fini di far pubblicità, di fornire informazioni, di effettuare ricerche scientifiche o di esercitare atti- vità analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario; f) un montaggio è effettuato da un’impresa di uno Stato contraente nell’altro Stato contraente in relazione con la sua fornitura di macchine o attrezzature; g) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell’esercizio cumulativo delle attività menzionate alle lettere a)-f), a condizione che l’insieme delle attività della sede fissa di affari risultante da questo cumulo mantenga un carattere preparatorio o ausiliario. 5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona – diversa da un agente che goda di uno status indipendente, secondo il paragrafo 6 – agisce per conto di un’impresa e dispone in uno Stato contraente di poteri che esercita abitual- mente e che le permettono di concludere contratti in nome dell’impresa, si considera che questa impresa abbia in questo Stato una stabile organizzazione per tutte le atti- vità che questa persona esercita a suo nome, a meno che le attività di questa persona non si limitino a quelle menzionate nel paragrafo 4 e che, se fossero esercitate tra-
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mite una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare tale sede come una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni di tale paragrafo.
6. Non si considera che un’impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato
contraente per il solo fatto che essa vi eserciti la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro agente che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attività. 7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione che in altro modo) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell’altra.
Art. 6 Redditi immobiliari 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (com- presi i redditi delle attività agricole e forestali) situati nell’altro Stato contraente so- no imponibili in detto altro Stato. 2. L’espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L’espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte vive o morte delle aziende agricole e forestali, i di- ritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l’usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi e gli aeromobili non sono considerati beni im- mobili. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall’utilizzazione diretta, dalla locazione o dall’affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un’impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l’esercizio di una professione indipendente.
Art. 7 Utili delle imprese 1. Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa non eserciti la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili a detta stabile organizzazione. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un’impresa di uno Stato con- traente svolge la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile orga- nizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente sono attribuiti a detta stabile orga- nizzazione gli utili che essa avrebbe potuto conseguire se fosse stata un’impresa di- stinta svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e aves- se trattato in piena indipendenza con l’impresa di cui è la stabile organizzazione.
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3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizza- zione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove. 4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attri- buire a una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell’im- presa fra le diverse parti di essa, le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non impediscono a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo. 5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l’impresa. 6. Ai fini dell’applicazione dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in
altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non sono pre- giudicate da quelle del presente articolo.
Art. 8 Navigazione marittima ed aerea 1. Gli utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede di direzione effettiva dell’impresa. 2. Se la sede della direzione effettiva di un’impresa di navigazione marittima è si- tuata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d’immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto d’immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l’esercente la nave. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune («pool»), a un esercizio in comune o a un organi- smo internazionale di esercizio.
Art. 9 Imprese associate
1. Allorché:
a) un’impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altro Stato con- traente, o b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla dire- zione, al controllo o al capitale di un’impresa di uno Stato contraente e di un’impresa dell’altro Stato contraente, e, nell’uno e nell’altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o fi- nanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali
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condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza. 2. Quando utili in base ai quali un’impresa di uno Stato contraente è stata imposta in questo Stato sono inclusi anche negli utili di un’impresa dell’altro Stato contraente e tassati in conseguenza, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall’impresa dell’altro Stato contraente se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, le autorità competenti degli Stati contraenti possono consultarsi in vista di raggiungere un ac- cordo sugli adeguamenti da apportare agli utili nei due Stati contraenti. 3. Uno Stato contraente non rettificherà gli utili di un’impresa nei casi previsti dal paragrafo 1 dopo lo spirare dei termini previsti dalla sua legislazione nazionale e, in ogni caso, non dopo lo spirare di cinque anni a partire dalla fine dell’anno in cui gli utili oggetto di tale rettifica sarebbero stati conseguiti da un’impresa di questo Stato. Il presente paragrafo non è applicabile in caso di frode od omissione intenzionale.
Art. 10 Dividendi 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere anche tassati nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che riceve i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l’imposta così applicata non può eccedere: a) il 5 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi; b) il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d’applicazione di dette limitazioni. Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l’imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi. 3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili – ad eccezione dei crediti – nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell’altro Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, sia un’attività commer- ciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una pro- fessione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione gene- ratrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base
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fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’ar- ticolo 14. 5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dal- l’altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui divi- dendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati a un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effet- tivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
Art. 11 Interessi 1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente pagati a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la per- sona che percepisce gli interessi ne è il beneficiario effettivo, l’imposta così appli- cata non può eccedere il 5 per cento dell’ammontare lordo degli interessi. Le auto- rità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d’applicazione di dette limitazioni. 3. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi provenienti da crediti di ogni natura, corredati o no di diritti di pegno o di una clausola di parteci- pazione agli utili del debitore, e segnatamente i redditi provenienti da prestiti pub- blici e obbligazioni di prestiti, compresi i premi e altri frutti relativi a detti titoli. Le penali per pagamento tardivo non sono considerate interessi ai sensi del presente articolo. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano ap- plicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14. 5. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale, una sua unità amministrativa o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli inte- ressi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per la quale è stato contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e questi sono a carico della stabile organizzazione o base fissa, gli interessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è si- tuata la stabile organizzazione o la base fissa. 6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario ef-
fettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare degli interessi pagati, te- nuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato con-
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venuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposi- zioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 12 Canoni 1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell’ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti de- gli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d’applicazione di detta limitazione. 3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o procedimenti segreti oppure per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell’altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una professione indipendente per mezzo di una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano ap- plicazione, secondo il caso, le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14. 5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per la quale è stato contratto l’obbligo di pagamento dei canoni e questi sono a carico della stabile organizzazione o base fissa, i canoni si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa. 6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario ef-
fettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le di- sposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazio- ne di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
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Art. 13 Utili di capitale 1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui all’articolo 6 e situati nell’altro Stato con- traente, sono imponibili in quest’ultimo Stato. 2. Gli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili facenti parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti a una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall’alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l’intera impresa) o di detta base fissa, sono im- ponibili in detto altro Stato. 3. Gli utili derivanti dall’alienazione di navi o aeromobili impiegati nel traffico in- ternazionale o di beni mobili adibiti al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa. 4. Gli utili derivanti dall’alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati ai paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l’alienante è residente.
Art. 14 Professioni indipendenti 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’esercizio di una libera professione o di altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che egli non disponga abitualmente di una base fissa nell’altro Stato contraente per l’esercizio della propria attività. Ove disponga di una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell’altro Stato, ma unicamente nella misura in cui essi sono imputabili a detta base fissa. 2. L’espressione «libera professione» comprende, in particolare, le attività indipen- denti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e periti conta- bili.
Art. 15 Lavoro subordinato 1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre rimu- nerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un lavoro subordinato sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’attività non sia svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività è quivi svolta, le rimunerazio- ni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le rimunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto nell’al- tro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell’anno fiscale considerato, e b) le rimunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato, e
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c) l’onere delle rimunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato. 3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le rimunerazioni per- cepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.
Art. 16 Compensi e gettoni di presenza Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve come membro del consiglio di ammini- strazione o di sorveglianza nonché di un altro organo analogo di una società resi- dente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Art. 17 Artisti e sportivi 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell’altro Stato con- traente in qualità di artista dello spettacolo, di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato. 2. Il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spetta- colo o da uno sportivo in tale qualità che affluisce a una persona diversa dall’artista o dallo sportivo medesimo può essere tassato, nonostante le disposizioni degli arti- coli 7, 14 e 15, nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte. Le disposi- zioni del presente paragrafo non si applicano qualora sia accertato che né l’artista dello spettacolo o lo sportivo né persone a lui associate partecipino direttamente agli utili di quest’altra persona. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai redditi provenienti da atti- vità esercitate da artisti o sportivi che derivano in larga misura, direttamente o indi- rettamente, da fondi pubblici.
Art. 18 Pensioni Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 19, le pensioni e le altre ri- munerazioni analoghe, pagate a un residente di uno Stato contraente in relazione a un precedente lavoro subordinato, sono imponibili soltanto in detto Stato.
Art. 19 Funzioni pubbliche 1. a) Le rimunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione politica o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali rimunerazioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato con- traente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un re- sidente di detto altro Stato contraente e
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(i) abbia la cittadinanza di detto Stato, o (ii) non sia divenuta residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i ser- vizi. 2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente, da una sua suddivisione poli- tica o da un suo ente locale, direttamente o mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la citta- dinanza. 3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle rimunerazioni e alle pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell’ambito di un’attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.
Art. 20 Studenti e apprendisti Le somme che uno studente, un praticante o un apprendista, il quale è, o era immedia- tamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell’altro Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione professionale, non sono imponibili in questo altro Stato, a con- dizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di questo Stato.
Art. 21 Altri redditi 1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi prove- nienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzio- ne sono imponibili soltanto in tale Stato. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli prove- nienti da beni immobili come sono definiti al paragrafo 2 dell’articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente il diritto o il bene generatore dei redditi. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14.
Art. 22 Patrimonio 1. Il patrimonio costituito da beni immobili secondo l’articolo 6, posseduto da un residente di uno Stato contraente e situato nell’altro Stato contraente è imponibile in detto altro Stato. 2. Il patrimonio costituito da beni mobili che fanno parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente possiede nell’altro Stato contraente o da beni mobili appartenenti a una base fissa di cui un residente di uno
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Stato contraente dispone nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una professio- ne indipendente è imponibile in detto altro Stato. 3. Il patrimonio costituito da navi o da aeromobili impiegati nel traffico internazio- nale nonché da beni mobili adibiti al loro esercizio, è imponibile soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede di direzione effettiva dell’impresa. 4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente è im- ponibile soltanto in detto Stato.
Art. 23 Eliminazione della doppia imposizione 1. Per quanto concerne l’Albania, la doppia imposizione è evitata nel modo seguen- te: a) Qualora un residente di Albania ritragga redditi o possieda un patrimonio, che, giusta la presente Convenzione, sono imponibili nella Confederazione Svizzera, l’Albania concede sull’imposta che preleva sul reddito rispettiva- mente sul patrimonio di questa persona un computo pari all’imposta sul red- dito rispettivamente sul patrimonio pagata nella Confederazione Svizzera; in ambedue i casi l’ammontare computato non può tuttavia eccedere la frazione dell’imposta albanese sul reddito o sul patrimonio, calcolata prima della de- duzione, corrispondente ai redditi o al patrimonio che sono imponibili in Svizzera. b) Qualora un residente di Albania ritragga redditi o possieda un patrimonio che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, siano esenti da imposta in Albania, quest’ultima può nondimeno tener conto di tali redditi o di tale patrimonio esenti d’imposta per determinare l’imposta affe- rente al rimanente reddito o al rimanente patrimonio di questo residente.
2. Per quanto concerne la Svizzera, la doppia imposizione è evitata nel modo se-
guente: a) Qualora un residente di Svizzera ritragga redditi o possieda un patrimonio che, giusta le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Albania, la Svizzera esenta da imposta detti redditi o detto patrimonio, salve le disposizioni della lettera b), ma può, per determinare l’imposta afferente al rimanente reddito o al rimanente patrimonio di questo residente, applicare l’aliquota corrispondente all’intero reddito o all’intero patrimonio, senza te- ner conto dell’esenzione. b) Qualora un residente di Svizzera riceva dividendi, interessi o canoni che se- condo le disposizioni degli articoli 10, 11 o 12 sono imponibili in Albania, la Svizzera accorda, su domanda del residente, uno sgravio. Esso può avere le seguenti forme: (i) computo dell’imposta pagata in Albania, giusta le disposizioni degli ar- ticoli 10, 11 e 12, sull’imposta svizzera sul reddito di suddetto residen- te; l’ammontare computato non può tuttavia eccedere la frazione del- l’imposta svizzera, calcolata prima del computo, che corrisponde al reddito imponibile in Albania; o (ii) riduzione forfettaria dell’imposta svizzera; o
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(iii) esenzione parziale dall’imposta svizzera dei dividendi, degli interessi o dei canoni di cui si tratta, pari almeno all’imposta prelevata in Albania sull’ammontare lordo dei dividendi, degli interessi o dei canoni. La Svizzera determina il tipo di sgravio applicabile e regola la procedura conformemente alle prescrizioni svizzere sull’applicazione delle convenzio- ni internazionali stipulate dalla Confederazione Svizzera per evitare le dop- pie imposizioni. c) Qualora una società residente di Svizzera riceva dividendi da una società re- sidente di Albania, fruisce, per quanto concerne la riscossione dell’imposta svizzera afferente a detti dividendi, dei medesimi vantaggi di cui benefice- rebbe se la società che paga i dividendi fosse un residente di Svizzera.
Art. 24 Non discriminazione 1. I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell’altro Stato contraente ad alcuna imposizione né ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare in relazione alla residenza. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell’articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
2. L’imposizione di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato con-
traente ha nell’altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favo- revole dell’imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell’altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni d’imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di fami- glia. 3. A meno che non siano applicabili le disposizioni dell’articolo 9 paragrafo 1, 11 paragrafo 6 o 12 paragrafo 6, gli interessi, i canoni e altre spese pagati da un’im- presa di uno Stato contraente a un residente dell’altro Stato contraente sono deduci- bili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di tale impresa, come se fosse- ro pagati a un residente del primo Stato. Allo stesso modo, i debiti di un’impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di tale impresa, alle stesse condizioni di quelli contratti nei confronti di un residente del primo Stato. 4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, diretta- mente o indirettamente posseduto o controllato da uno o più residenti dell’altro Stato contraente non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposi- zione o ad alcun obbligo ad essa relativo diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate altre imprese analoghe del primo Stato. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni del- l’articolo 2, alle imposte di ogni natura e denominazione.
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Art. 25 Procedura di conciliazione 1. Quando ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un’imposizione non conforme alla presente Convenzione, una persona può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di tali Stati, sottoporre il suo caso all’autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell’ambito di appli- cazione dell’articolo 24 paragrafo 1, a quella dello Stato contraente di cui possiede la cittadinanza. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un’imposizione non conforme alle disposi- zioni della presente Convenzione. 2. L’autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere a una soluzione soddisfacente, si adopera per regolare il caso in via di con- ciliazione con l’autorità competente dell’altro Stato contraente, al fine di evitare un’imposizione non conforme alla Convenzione. 3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si adoperano per risolvere in via di conciliazione le difficoltà o i dubbi inerenti all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione. 4. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente fra di loro per giungere a un accordo ai sensi dei paragrafi precedenti. Qualora uno scambio orale di opinioni possa facilitare tale accordo, è possibile ricorrere a un colloquio nell’ambito di una commissione composta di rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.
Art. 26 Membri di missioni diplomatiche e di rappresentanze consolari 1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri di missioni diplomatiche e di rappresentanze consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari. 2. Ai fini della presente Convenzione, nonostante le disposizioni dell’articolo 4, ogni persona fisica che è membro di una missione diplomatica, di una rappresentan- za consolare o di una delegazione permanente di uno Stato contraente situate nel- l’altro Stato contraente o in uno Stato terzo, è considerata residente dello Stato ac- creditante, a condizione che: a) conformemente al diritto internazionale non sia assoggettata, nello Stato ac- creditatario, a imposta sui redditi provenienti da fonti esterne a questo Stato o sul patrimonio situato fuori di detto Stato, e b) abbia, nello Stato accreditante, i medesimi obblighi dei residenti di questo Stato quanto all’imposta sul reddito complessivo o sul patrimonio. 3. La presente Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, né ai membri di una missione diplomatica, di una rappre- sentanza consolare o di una delegazione permanente di uno Stato terzo che soggior- nano sul territorio di uno Stato contraente e non sono trattati in materia d’imposta sul reddito o sul patrimonio come residenti dell’uno o dell’altro Stato contraente.
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Art. 27 Entrata in vigore 1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scam- biati a Tirana non appena possibile. 2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno: a) in Albania, ai redditi conseguiti o ai patrimoni detenuti il il 1° gennaio del- l’anno successivo a quello dell’entrata in vigore della Convenzione o dopo questa data; b) in Svizzera, ai redditi conseguiti o ai patrimoni detenuti il 1° gennaio del- l’anno successivo a quello dell’entrata in vigore della Convenzione o dopo questa data.
Art. 28 Denuncia La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi prima della fine di ogni anno civi- le. In tal caso la Convenzione cesserà di essere applicabile: a) in Albania, ai redditi conseguiti o ai patrimoni detenuti il 1° gennaio del- l’anno successivo a quello nel corso del quale è stata notificata la denuncia o dopo questa data; b) in Svizzera, ai redditi conseguiti o ai patrimoni detenuti il 1° gennaio del- l’anno successivo a quello nel corso del quale è stata notificata la denuncia o dopo questa data.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Berna, il 12 novembre 1999, in due esemplari in lingua tedesca, albanese e inglese, ciascun testo facente egualmente fede. In caso di divergenza d’interpre- tazione farà stato il testo inglese
Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Repubblica di Albania: Joseph Deiss Paskal Milo
Traduzione3
Protocollo
Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Albania, il 12 novembre 1999, all’atto della firma della Convenzione conclusa a Berna fra i due Governi per evitare le doppie imposizioni in materia d’imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno convenuto le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione.
1. Ad art. 5
Con riferimento al paragrafo 5, resta inteso che una persona è considerata autoriz- zata a concludere contratti quando i suoi poteri si estendono, in maniera vincolante per l’impresa, alla negoziazione di tutti gli elementi e di tutte le particolarità di un contratto, anche se il contratto è firmato da un’altra persona nel Paese in cui ha sede l’impresa.
2. Ad art. 7
Qualora un’impresa di uno Stato contraente venda merci nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o eserciti la sua attività per il tramite di questa stabile organizzazione, per quanto concerne l’applicazione dell’ar- ticolo 7 paragrafi 1 e 2 gli utili di questa stabile organizzazione non sono determi- nati in base all’importo complessivo conseguito dall’impresa, bensì soltanto in base a quella parte dell’importo complessivo attribuibile all’attività effettivamente svolta dalla stabile organizzazione per queste vendite o per questi affari. D’altra parte, resta inteso che l’articolo 7 paragrafo 1 è applicabile anche nei casi in cui sono state costituite strutture illecite con le quali l’impresa vende merci o eser- cita attività identiche o analoghe alle vendite o agli affari della stabile organizzazio- ne, ma soltanto se può essere dimostrato che la stabile organizzazione ha partecipato in misura determinante alle relative attività. Nei casi di contratti di supervisione, di fornitura, di montaggio o di costruzione di equipaggiamenti o di stabilimenti industriali, commerciali o scientifici, oppure di opere pubbliche, qualora l’impresa abbia una stabile organizzazione, gli utili di que- sta stabile organizzazione non sono determinati sulla base dell’importo complessivo del contratto, bensì unicamente sulla base della parte del contratto effettivamente eseguita dalla stabile organizzazione nello Stato contraente in cui essa è situata. Gli utili afferenti alla parte del contratto eseguita dalla sede principale dell’impresa sono imponibili soltanto nello Stato di cui questa impresa è residente.
3 Dal testo originale tedesco (AS 2001 2535).
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3. Ad art. 8 par. 1 e 3
Queste disposizioni nonché quelle degli articoli 3 paragrafo 1 lettera g), 13 para- grafo 3, 15 paragrafo 3 e 22 paragrafo 3 si applicano per analogia anche ai veicoli stradali esercitati nei trasporti internazionali.
4. Ad art. 12
Con riferimento al paragrafo 3, resta inteso che i compensi per studi particolari o perizie di natura scientifica, geologica o tecnica, per lavori speciali d’ingegnere o per compiti di consulenza o sorveglianza non sono considerati compensi per infor- mazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14.
Fatto in duplice esemplare a Berna, il 12 novembre 1999, nelle lingue tedesca, alba- nese e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza d’interpre- tazione fra i testi tedesco e albanese farà stato il testo inglese.
Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Repubblica di Albania: Joseph Deiss Paskal Milo
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.