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AS 2001 2636

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese sulla cooperazione transfrontaliera in materia giudiziaria, di polizia e doganale (con Dich. comune)

Traduzione1

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese sulla cooperazione transfrontaliera in materia giudiziaria, di polizia e doganale

Concluso l’11 maggio 1998 Approvato dall’Assemblea federale il 20 aprile 19992 Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° settembre 2000

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese, denominate qui di seguito le Parti, animati dalla volontà di estendere la cooperazione tra i servizi di polizia e doganali, avviata negli ultimi anni nella zona di confine, mossi dal desiderio di rafforzare la cooperazione tra le due Parti, allo scopo di assi- curare una migliore applicazione delle norme sulla circolazione della persone, senza tuttavia compromettere la sicurezza, vista la convenzione del 31 gennaio 19383 tra la Svizzera e la Francia sui rapporti di vicinato e la vigilanza delle foreste limitrofe, visto l’accordo del 1° agosto 19464 tra la Svizzera e la Francia concernente il traffi- co di confine, visto l’accordo del 15 aprile 19585 tra la Svizzera e la Francia sui lavoratori fronta- lieri, vista la convenzione del 28 settembre 19606 tra la Confederazione Svizzera e la Francia concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio, visto l’accordo del 30 giugno 19657 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese concernente la riaccettazione di persone al confine, hanno convenuto quanto segue:

RS 0.360.349.1

1 Dal testo originale francese (RO 2001 2636).

2 RU 2001 1524 3 RS 0.631.256.934.99 4 RS 0.631.256.934.91 5 RS 0.142.113.498 6 RS 0.631.252.934.95 7 RS 0.142.113.499

2636 2001-1270

Cooperazione transfrontaliera in materia giudiziaria, di polizia e doganale. RU 2001

Titolo I Definizioni e obiettivi della cooperazione

Art. 1 Servizi competenti Ai fini del presente Accordo, i servizi competenti sono, ciascuno per il settore che lo riguarda: – per la Parte francese: – la polizia nazionale; – la gendarmeria nazionale; – la dogana. – per la Parte svizzera: – le autorità federali di polizia, di polizia degli stranieri e di dogana; – le autorità di polizia cantonale; – il corpo delle guardie di confine.

Art. 2 Zona di frontiera Ai fini del presente Accordo, la zona di frontiera è costituita da: – per la Repubblica francese: i Dipartimenti dell’Alta Savoia, dell’Ain, del Giura, del Doubs, il Territorio di Belfort e il Dipartimento dell’Alto Reno. – per la Svizzera: i Cantoni del Vallese, di Ginevra, di Vaud, di Neuchâtel, del Giura, di Basilea-Campagna, di Soletta e di Basilea-Città.

Art. 3 Definizioni Ai sensi del presente Accordo, s’intende per: a) «centro di cooperazione di polizia e doganale», o «centro comune», un cen- tro istituito in prossimità della frontiera comune sul territorio di una delle due Parti, presso il quale si concretizzano le modalità di cooperazione, in particolare in materia di scambio di informazioni, fra i membri dei servizi competenti delle due Parti che vi sono distaccati; b) «agenti», le persone appartenenti alle amministrazioni competenti delle due Parti, assegnate ai centri di cooperazione di polizia e doganale o alle unità territoriali di stanza nella zona di frontiera; c) «sorveglianza», l’applicazione di tutte le disposizioni legislative, regola- mentari e amministrative delle due Parti, riguardanti la salvaguardia dell’or- dine e della sicurezza pubblici, la lotta ai traffici illeciti e l’immigrazione il- legale.

Art. 4 Obiettivi 1. Le Parti, nel rispetto della rispettiva sovranità e delle competenze territoriali delle autorità amministrative e giudiziarie, attuano una cooperazione transfrontaliera fra i

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servizi di polizia e doganali mediante la definizione di nuove modalità di coopera- zione di polizia e doganale, l’istituzione di centri di cooperazione di polizia e doga- nale e la cooperazione diretta tra i servizi corrispondenti. 2. Tale cooperazione si svolge nell’ambito delle strutture e delle competenze esi- stenti.

Titolo II Modalità particolari di cooperazione di polizia e doganale

Art. 5 Assistenza su domanda 1. Le Parti contraenti s’impegnano a far sì che i loro servizi si assistano, nel rispetto della legislazione nazionale ed entro i limiti delle loro competenze, ai fini della pre- venzione e della ricerca di fatti punibili, sempreché la legislazione nazionale non riservi la domanda alle autorità giudiziarie e la domanda o la sua esecuzione non implichi l’applicazione di misure coercitive ad opera della Parte richiesta. Se i servi- zi richiesti non sono competenti a dar seguito a una domanda, essi la trasmettono alle autorità competenti. 2. Oltre alle autorità centrali nazionali in virtù delle loro competenze generali, i ser- vizi di cui all’articolo 1 possono, nell’ambito delle loro competenze rispettive, tra- smettersi direttamente le domande di assistenza riguardanti la salvaguardia dell’or- dine e della sicurezza pubblici, la lotta ai traffici illeciti e all’immigrazione illegale e concernenti in particolare gli ambiti seguenti: – identificazione dei detentori e dei conducenti di veicoli; – domande concernenti licenze di condurre; – ricerche di indirizzi e luoghi di residenza; – identificazione di titolari di linee telefoniche; – accertamento dell’identità di persone; – informazioni di polizia o doganali provenienti da schedari informatizzati o da altri documenti in possesso di tali servizi; – informazioni in occasione di osservazioni transfrontaliere (casi d’emer- genza); – informazioni in occasione di inseguimenti transfrontalieri; – allestimento di piani e armonizzazione di misure di ricerca nonché avvio di misure di ricerca d’urgenza; – verifiche della presenza di tracce materiali. 3. I servizi richiesti sulla base del paragrafo 1 rispondono direttamente alle doman- de, sempreché il diritto nazionale non ne riservi la trattazione alle autorità giudizia- rie. In tal caso, la domanda d’assistenza è trasmessa direttamente e senza indugio all’autorità giudiziaria territorialmente competente, che la tratta alla stregua di una

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domanda di assistenza giudiziaria e risponde per il tramite dei servizi inizialmente interpellati. 4. Le autorità centrali nazionali sono immediatamente informate della domanda tra- smessa direttamente qualora essa sia di gravità particolare o rivesta carattere sovra- regionale, nonché nel caso di avvio di ricerche con carattere d’urgenza e dei loro risultati.

Art. 6 Assistenza spontanea In casi particolari, i servizi competenti delle Parti possono, nel rispetto della propria legislazione nazionale e senza esservi invitati, comunicare all’altra Parte informa- zioni utili a prevenire minacce concrete alla sicurezza e all’ordine pubblici o alla lotta a reati. La trasmissione di informazioni verrà effettuata conformemente all’arti- colo 5 paragrafi 1 e 3 del presente Accordo.

Art. 7 Osservazione transfrontaliera 1. Gli agenti di una delle Parti che, nell’ambito di un’indagine giudiziaria, tengono sotto osservazione nel loro Paese una persona che si presume abbia partecipato alla commissione di un reato che può dar luogo ad estradizione, sono autorizzati a conti- nuare tale osservazione sul territorio dell’altra Parte se quest’ultima l’ha autorizzata in base ad una domanda di assistenza giudiziaria preventivamente presentata. L’au- torizzazione è valida per l’intero territorio e può essere accompagnata da condizioni. A richiesta, l’osservazione sarà affidata agli agenti della Parte sul cui territorio viene effettuata. La domanda di assistenza giudiziaria di cui al paragrafo 1 dev’essere rivolta all’au- torità designata al paragrafo 5 e competente ad accordare o trasmettere l’autoriz- zazione richiesta. 2. Nel caso in cui, per motivi particolarmente urgenti, l’autorizzazione preventiva dell’altra Parte non possa essere richiesta, gli agenti incaricati sono autorizzati a continuare l’osservazione oltre frontiera di una persona che si presume abbia com- messo reati di cui al paragrafo 6, alle seguenti condizioni: a) durante l’osservazione, il passaggio della frontiera sarà immediatamente co- municato all’autorità di cui al paragrafo 5 della Parte sul cui territorio l’os- servazione continua; b) sarà trasmessa senza indugio una domanda di assistenza giudiziaria confor- memente al paragrafo 1, con l’indicazione dei motivi che giustificano il pas- saggio della frontiera senza autorizzazione preventiva. L’osservazione cesserà non appena la Parte sul cui territorio essa avviene ne faccia richiesta, a seguito della comunicazione di cui alla lettera a ovvero della richiesta di cui alla lettera b, oppure se non è stata ottenuta l’autorizzazione entro dodici ore dal passaggio della frontiera.

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3. L’osservazione di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere effettuata soltanto alle seguenti condizioni generali: a) gli agenti addetti all’osservazione devono conformarsi alle disposizioni del presente articolo e al diritto della Parte sul cui territorio essi operano; deb- bono ottemperare alle ingiunzioni delle autorità localmente competenti; b) fatti salvi i casi di cui al paragrafo 2, durante l’osservazione gli agenti saran- no muniti di un documento attestante che l’autorizzazione è stata accordata; c) gli agenti addetti all’osservazione debbono essere in grado di provare in qualsiasi momento la loro qualifica ufficiale; d) durante l’osservazione, gli agenti ad essa addetti possono portare le armi d’ordinanza, salvo espressa decisione contraria della Parte richiesta; il loro uso è vietato, salvo in caso di legittima difesa; e) l’ingresso nei domicili e nei luoghi non accessibili al pubblico è vietato; f) gli agenti addetti all’osservazione non possono né fermare né arrestare la persona che ne è oggetto; g) ogni operazione sarà oggetto di rapporto alle autorità della Parte sul cui ter- ritorio è stata effettuata; può essere richiesta la comparizione personale degli agenti addetti all’osservazione; h) se le autorità della Parte sul cui territorio ha avuto luogo l’osservazione lo richiedono, le autorità della Parte cui appartengono gli agenti ad essa addetti forniscono il loro apporto all’inchiesta conseguente all’operazione alla quale hanno partecipato, nonché alle procedure giudiziarie.

4. Gli agenti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono:

– per la Repubblica francese: gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria della «police nationale» e della «gendarmerie nationale», nonché i doganieri, per quanto si riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico d’armi ed esplosivi ed il tra- sporto illecito di rifiuti tossici e nocivi; – per la Svizzera: le autorità federali e cantonali preposte al perseguimento penale e gli agenti dei servizi di polizia cantonali.

5. L’autorità di cui ai paragrafi 1 e 2 è:

– per la Repubblica francese: la Direction centrale de la Police Judiciaire; – per la Svizzera: le autorità federali e cantonali preposte al perseguimento penale, per il tramite dei centri di cooperazione di polizia e doganali. 6. L’osservazione di cui al paragrafo 2 può essere effettuata soltanto per uno dei reati seguenti: – assassinio; – omicidio; – violenza carnale;

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– incendio doloso; – moneta falsa; – furto e ricettazione aggravati; – estorsione; – rapimento e presa d’ostaggio; – tratta di esseri umani e in particolare di fanciulli a fini pornografici; – traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope; – infrazione alle normative in materia di armi ed esplosivi; – distruzione mediante esplosivi; – trasporto illecito di materiali e rifiuti tossici o nocivi.

Art. 8 Inseguimento transfrontaliero 1. Gli agenti di una delle Parti che nel proprio Paese inseguono una persona colta in flagranza di commissione di uno dei reati di cui al paragrafo 5 o di partecipazione alla commissione di uno di tali reati, sono autorizzati a continuare l’inseguimento senza autorizzazione preventiva sul territorio dell’altra Parte quando le autorità competenti di quest’ultima non hanno potuto essere previamente avvertite dell’in- gresso su detto territorio, data la particolare urgenza, o quando tali autorità non han- no potuto recarsi sul posto in tempo per riprendere l’inseguimento. Quanto sopra si applica anche nel caso in cui la persona inseguita, che si trovi in stato di arresto provvisorio o stia scontando una pena privativa della libertà, sia evasa. Al più tardi al momento di attraversare la frontiera, gli agenti impegnati nell’inse- guimento avvertono le autorità competenti della Parte sul cui territorio esso avviene. L’inseguimento cessa non appena la Parte sul cui territorio esso deve avvenire lo richiede. A richiesta degli agenti impegnati nell’inseguimento, le autorità localmente competenti fermano la persona inseguita per verificarne l’identità o procedere al suo arresto. 2. Al più tardi al momento del passaggio della frontiera, l’inseguimento transfronta- liero va comunicato ai centri comuni, i quali avvertono: – per la Repubblica francese: il procuratore della Repubblica territorialmente competente; – per la Svizzera: il comandante della polizia cantonale e il comandante delle guardie di confine competenti. In casi di gravità particolare o qualora l’inseguimento si sia protratto oltre la zona di frontiera, è opportuno informare le autorità centrali nazionali.

3. Gli agenti impegnati in un inseguimento nell’ambito del presente articolo non

hanno il diritto di fermare la persona inseguita.

4. Gli inseguimenti possono svolgersi senza limiti di spazio e di tempo.

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5. I reati di cui al paragrafo 1 sono:

– assassinio; – omicidio; – violenza carnale; – incendio doloso; – moneta falsa; – furto e ricettazione aggravati; – estorsione; – rapimento e presa d’ostaggio; – tratta di esseri umani e in particolare di fanciulli a fini pornografici; – traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope; – infrazioni alle normative in materia di armi ed esplosivi; – distruzione mediante esplosivi; – trasporto illecito di materiali e rifiuti tossici o nocivi; – reato di fuga in seguito ad incidente che abbia causato morte o ferite gravi.

6. L’inseguimento può aver luogo soltanto alle seguenti condizioni generali:

a) gli agenti impegnati nell’inseguimento devono attenersi alle disposizioni del presente articolo e al diritto della Parte sul cui territorio operano; devono ottemperare alle ingiunzioni delle autorità localmente competenti; b) l’inseguimento avviene soltanto attraverso le frontiere terrestri, laghi e corsi d’acqua compresi; c) l’ingresso nei domicili e nei luoghi non accessibili al pubblico è vietato; d) gli agenti impegnati nell’inseguimento sono facilmente identificabili, per l’uniforme che indossano ovvero per il bracciale che portano o per il fatto che il loro veicolo è dotato di accessori posti sopra di esso; è vietato l’uso di abiti civili combinato con l’uso di veicoli camuffati privi dei suddetti mezzi di identificazione; tali agenti devono essere in grado di provare la loro qua- lifica ufficiale; e) gli agenti impegnati nell’inseguimento possono portare le armi d’ordinanza; il loro uso è vietato salvo in caso di legittima difesa; f) al termine dell’inseguimento, gli agenti impegnati nell’inseguimento si pre- sentano dinanzi alle autorità localmente competenti della Parte sul cui territorio hanno condotto le operazioni e fanno rapporto sulla loro missione; a richiesta di tali autorità, sono tenuti a rimanere a disposizione fino a quando siano state sufficientemente chiarite le circostanze della loro azione; tale condizione si ap- plica anche qualora l’inseguimento non abbia portato all’arresto della persona inseguita;

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g) le autorità della Parte cui appartengono gli agenti impegnati nell’inse- guimento forniscono, se richiesto dall’autorità della Parte sul cui territorio è avvenuto l’inseguimento, il loro apporto all’indagine conseguente all’opera- zione alla quale hanno partecipato, comprese le procedure giudiziarie. 7. La persona che, al termine dell’inseguimento, sia stata arrestata dalle competenti autorità locali può, indipendentemente dalla sua cittadinanza, essere trattenuta per essere interrogata. Le norme pertinenti del diritto nazionale sono applicabili. Se detta persona non ha la cittadinanza della Parte sul cui territorio è stata arrestata, sarà messa in libertà al più tardi entro sei ore dal suo arresto, non calcolando le ore tra mezzanotte e le ore 9.00, a meno che le autorità localmente competenti abbiano ricevuto una comunicazione preannunciante una domanda di arresto a scopo di d’estradizione in qualsiasi forma.

8. Gli agenti di cui ai paragrafi precedenti sono:

– per la Repubblica francese: gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria della «police nationale» e della «gendarmerie nationale», nonché i doganieri, per ciò che si riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico d’armi ed esplosivi e il tra- sporto illecito di materiali e rifiuti tossici o nocivi; – per la Svizzera: gli agenti delle polizie federale e cantonali e del Corpo delle guardie di confine.

Art. 9 Rispetto e comunicazione delle norme della circolazione e mezzi tecnici 1. In occasione di un’osservazione o di un inseguimento transfrontalieri, gli agenti di polizia o doganali dello Stato vicino soggiacciono, in materia di circolazione, alle stesse disposizioni legali applicabili ai poliziotti e ai doganieri della Parte sul cui territorio ha luogo l’osservazione o l’inseguimento. Le Parti si informano recipro- camente in merito alla pertinente normativa in vigore. 2. I mezzi tecnici indispensabili ad agevolare l’osservazione o l’inseguimento pos- sono essere utilizzati purché tale impiego sia ammesso dalla legislazione della Parte sul cui territorio l’osservazione o l’inseguimento ha luogo. 3. Le Parti s’impegnano a rispettare le condizioni preliminari all’utilizzazione di mezzi aerei da parte dei servizi, nell’ambito dell’osservazione o dell’inseguimento, o in occasione di altre operazioni transfrontaliere decise di comune accordo dai servizi di cui all’articolo 1.

Art. 10 Distacco di agenti di collegamento 1. Le Parti possono concludere accordi particolari che consentono il distacco, a tem- po determinato o indeterminato, di agenti di collegamento presso i servizi dell’altra Parte.

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2. Scopo del distacco di agenti di collegamento a tempo determinato o indeterminato è di promuovere ed accelerare la cooperazione tra le Parti, soprattutto fornendo assi- stenza: a) in forma di scambio di informazioni per la lotta preventiva e repressiva con- tro la criminalità; b) nell’esecuzione di richieste di assistenza di polizia o doganale. 3. Gli agenti di collegamento hanno il compito di formulare pareri e fornire assisten- za. Non sono competenti per attuare autonomamente misure di polizia o doganali. Essi forniscono informazioni e svolgono compiti nell’ambito delle istruzioni loro impartite dalla Parte d’origine e dalla Parte presso la quale sono distaccati. Essi fan- no regolarmente rapporto al capo del servizio presso il quale sono distaccati. 4. Le Parti possono convenire, mediante un accordo specifico bilaterale o multilate- rale, che agenti di collegamenti di una Parte distaccati presso Stati terzi rappresenti- no anche gli interessi dell’altra Parte. In base a un tale accordo, gli agenti di colle- gamento distaccati presso Stati terzi forniscono informazioni all’altra Parte, a richie- sta o di propria iniziativa, e svolgono compiti per conto di essa nei limiti delle loro competenze. Le Parti si informano reciprocamente delle loro intenzioni riguardo al distacco di agenti di collegamento in Stati terzi.

Titolo III Centri di cooperazione di polizia e doganale

Art. 11 Organizzazione 1. I centri comuni sono installati in prossimità della frontiera comune delle due Parti e sono destinati ad accogliere personale composto di agenti delle due Parti. 2. I servizi competenti delle due Parti stabiliscono di comune accordo le installazio- ni necessarie al funzionamento dei centri comuni.

3. Le spese di costruzione e di manutenzione di ciascun centro sono suddivise

equamente tra ciascuna Parte.

4. I centri comuni sono segnalati mediante insegne ufficiali.

5. All’interno dei locali destinati al loro uso esclusivo in seno ai centri comuni, gli agenti dello Stato limitrofo sono abilitati ad assicurare la disciplina. Se del caso, essi possono richiedere a tal fine l’assistenza degli agenti dello Stato di soggiorno. 6. A fini di servizio, le Parti si concedono qualsiasi agevolazione, nell’ambito delle loro leggi e regolamenti, in materia di utilizzo dei mezzi di telecomunicazione. 7. Le Parti aggiornano e si trasmettono l’elenco degli agenti assegnati ai centri co- muni. 8. Le lettere e i pacchi di servizio provenienti o destinati ai centri comuni possono essere trasportati dagli agenti che vi sono assegnati senza la mediazione del servizio postale.

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Art. 12 Ubicazione Dopo la firma del presente Accordo, un protocollo determinerà l’ubicazione del o dei centri comuni. Mediante uno scambio di note, il loro numero e la loro sede possono essere ulte- riormente modificati.

Art. 13 Funzione I centri comuni sono a disposizione dei servizi di cui all’articolo 1, al fine di favori- re il buon funzionamento della cooperazione transfrontaliera in materia di polizia e doganale, e al fine di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblici, di lottare contro i traf- fici illeciti, l’immigrazione illegale e la delinquenza nella zona di frontiera.

Art. 14 Compiti particolari Nei centri comuni, nei settori di cui all’articolo 13, i servizi competenti contribui- scono: – al coordinamento di misure di sorveglianza congiunte nella zona di frontie- ra; – alla preparazione e alla consegna di stranieri in situazione irregolare nel ri- spetto degli accordi vigenti; – alla preparazione e all’assistenza alle osservazioni e agli inseguimenti di cui agli articoli 7 e 8 del presente Accordo.

Art. 15 Lavoro in comune 1. Gli agenti in servizio nei centri comuni lavorano in gruppo e si scambiano le in- formazioni che raccolgono. Essi possono rispondere alle richieste di informazioni dei servizi competenti delle due Parti, alle condizioni di cui all’articolo 5 paragrafo

3 del presente Accordo.

2. I servizi competenti di ciascuna Parte designano un agente responsabile dell’or- ganizzazione del lavoro in comune.

Titolo IV Cooperazione diretta

Art. 16 Corrispondenza fra unità operative A ciascuna unità operativa di un servizio di cui all’articolo 1, competente nella zona di frontiera, corrispondono una o più unità operative dei servizi dell’altra Parte. Tali corrispondenze danno luogo agli scambi privilegiati di informazioni e di personale fra unità operative previsti dalle disposizioni del presente titolo. Ciascuna unità operativa assicura un contatto regolare con le sue unità corrispondenti.

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Art. 17 Cooperazione fra unità corrispondenti Le unità corrispondenti delle due Parti di cui all’articolo 16 attuano una cooperazio- ne transfrontaliera diretta in materia di polizia e doganale. In tale contesto, il com- pito di dette unità è in particolare di: – coordinare le loro operazioni comuni, al fine di tutelare l’ordine e la sicurez- za pubblici, di lottare contro i traffici illeciti, l’immigrazione illegale e la delinquenza nella zona di frontiera; – raccogliere e scambiare informazioni in materia di polizia e doganale.

Art. 18 Distacco di agenti 1. Ciascun servizio competente di una delle due Parti può distaccare agenti nelle unità corrispondenti dell’altra Parte ai sensi dell’articolo 16 del presente Accordo. Tali agenti sono scelti, nel limite del possibile, tra quelli in servizio o che hanno già servito in seno alle unità corrispondenti a quelle in cui sono distaccati. 2. Tali agenti sono agenti di collegamento ai sensi dell’articolo 10 del presente Ac- cordo. L’accordo di distacco di cui all’articolo 10 paragrafo 1 del presente Accordo menziona, per ciascun agente, le particolarità delle mansioni e la durata del distacco.

Art. 19 Compito degli agenti distaccati 1. Gli agenti di cui all’articolo 18 del presente Accordo lavorano in contatto con le unità corrispondenti a quella cui sono assegnati. A tale titolo, essi debbono essere informati dei fascicoli che hanno o possono avere dimensione transfrontaliera. La selezione di tali fascicoli avviene di comune accordo fra i responsabili delle unità corrispondenti. 2. Tali agenti possono ricevere l’incarico di partecipare a inchieste comuni, fatte sal- ve le norme di procedura penale di ciascuna delle Parti, e alla sorveglianza di mani- festazioni pubbliche cui i servizi dell’altra Parte possono essere interessati. Essi non sono competenti per l’esecuzione autonoma di misure di polizia o doganali.

Art. 20 Riunioni periodiche dei responsabili I responsabili delle unità corrispondenti si riuniscono regolarmente e in funzione delle necessità operative specifiche del livello di responsabilità delle unità interes- sate. In tale frangente: – effettuano un bilancio della cooperazione delle loro unità; – scambiano i loro dati statistici concernenti le differenti forme di criminalità di loro competenza; – allestiscono e aggiornano schemi d’intervento comune per le situazioni che ne- cessitano di cooperazione tra le loro unità da entrambi i versanti del confine; – elaborano piani di ricerca comuni;

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– organizzano pattuglie in seno alle quali un’unità di una delle Parti può esse- re assistita da uno o più agenti di un’unità dell’altra Parte; – pianificano esercizi in comune nella zona di frontiera; – trovano un’intesa sulle prevedibili necessità di cooperazione in funzione di manifestazioni previste o dell’evoluzione delle varie forme di delinquenza. Al termine di ogni riunione è redatto un verbale.

Titolo V Disposizioni generali

Art. 21 Responsabilità penale degli agenti che effettuano un inseguimento o un’osservazione Nel corso delle operazioni di cui agli articoli 7 e 8 del presente Accordo, gli agenti in missione sul territorio dell’altra Parte sono soggetti, quanto alle infrazioni di cui possano essere vittime o autori, ai regimi di responsabilità civile e penale della Parte sul cui territorio essi si trovano.

Art. 22 Responsabilità civile in caso di osservazione o di inseguimento 1. Quando, conformemente agli articoli 7 e 8 del presente Accordo, gli agenti di una Parte operano sul territorio dell’altra Parte, la prima è responsabile dei danni da essi causati nell’adempimento della missione, conformemente al diritto della Parte sul cui territorio operano. 2. La Parte sul cui territorio sono causati i danni di cui al paragrafo 1 provvede alla riparazione di tali danni alle condizioni applicabili ai danni causati dai propri agenti. 3. La Parte i cui agenti hanno causato danni a terzi sul territorio dell’altra Parte rimbor- sa integralmente a quest’ultima le somme versate alle vittime o ai loro aventi diritto. 4. Fatto salvo l’esercizio dei propri diritti nei confronti di terzi e ad eccezione di quanto disposto dal paragrafo 3, ciascuna Parte rinuncerà, nel caso di cui al para- grafo 1, a chiedere il rimborso dell’importo dei danni subiti all’altra Parte.

Art. 23 Statuto giuridico degli agenti in altri casi 1. Gli agenti che espletano le loro funzioni sul territorio dell’altra Parte in applica- zione delle disposizioni dei Titoli III e IV del presente Accordo dipendono dal supe- riore gerarchico originario ma rispettano il regolamento interno dell’unità di distac- co o del centro comune cui sono assegnati. 2. Ciascuna Parte presta agli agenti dell’altra Parte, distaccati in seno alle sue unità o assegnati ai centri comuni situati sul suo territorio, la medesima protezione e assi- stenza accordata ai propri agenti. 3. Le disposizioni penali vigenti in ciascuno Stato per la protezione dei funzionari nell’esercizio delle loro funzioni sono parimenti applicabili alle infrazioni commesse

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contro gli agenti dell’altra Parte distaccati nelle sue unità o assegnati ai centri comu- ni situati sul suo territorio. 4. Gli agenti distaccati in applicazione dell’articolo 18 o assegnati a un centro co- mune sono soggetti ai regimi di responsabilità civile e penale della Parte sul cui ter- ritorio essi si trovano. 5. Gli agenti distaccati in applicazione dell’articolo 18 o assegnati a un centro co- mune possono raggiungere la loro unità di distacco ed effettuare il loro servizio in- dossando la loro uniforme nazionale o portando un distintivo visibile, nonché la loro arma d’ordinanza, al solo scopo di assicurare, se del caso, la propria legittima difesa. 6. La Convenzione del 9 settembre 19668 tra la Confederazione Svizzera e la Repub- blica francese intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza si applica agli agenti distaccati o assegnati a un centro comune.

Art. 24 Bilancio periodico della cooperazione I servizi competenti nella zona di frontiera delle due Parti e i responsabili locali dei centri comuni si riuniscono almeno due volte all’anno per stilare un bilancio della loro cooperazione, per elaborare un piano di lavoro comune e per contribuire all’al- lestimento e all’attuazione di strategie coordinate lungo tutta o una parte della fron- tiera comune o nella zona di frontiera. Al termine di ciascuna riunione è redatto un verbale.

Art. 25 Rinforzi di durata limitata Oltre ai distacchi di cui all’articolo 18, ciascun servizio competente di una Parte può mettere a disposizione delle unità operative corrispondenti dell’altra Parte o dei centri comuni uno o più agenti per periodi inferiori a quarantotto ore, secondo i bi- sogni legati a un caso particolare. Tali agenti sottostanno alle disposizioni dell’ar- ticolo 23 del presente Accordo.

Art. 26 Flusso delle informazioni I servizi delle Parti: – si comunicano gli organigrammi e le coordinate delle unità operative della zona di frontiera; – elaborano un codice semplificato per la designazione dei luoghi d’impiego operativo; – si scambiano le loro pubblicazioni professionali e organizzano una collabo- razione regolare alla redazione delle stesse; – diffondono le informazioni scambiate presso i centri comuni e le unità corri- spondenti.

8 RS 0.672.934.91

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Art. 27 Formazione linguistica Se necessario, le Parti favoriscono una formazione linguistica appropriata degli agenti suscettibili di operare nei centri comuni e nelle unità corrispondenti. Le Parti assicurano l’aggiornamento delle conoscenze linguistiche agli agenti la cui assegna- zione alla zona di frontiera è confermata.

Art. 28 Scambio di stagisti Le Parti procedono a scambi di stagisti affinché i loro agenti acquisiscano familiarità con le strutture e le prassi dei servizi dell’altra Parte.

Art. 29 Visite periodiche e seminari 1. Le Parti organizzano visite reciproche fra le unità corrispondenti della zona di frontiera. 2. Esse possono invitare agenti designati dall’altra Parte a partecipare ai loro semi- nari professionali e ad altre forme di formazione continua.

Art. 30 Protezione dei dati 1. Nei settori di cooperazione previsti dal presente Accordo, i dati personali sono raccolti, trattati, comunicati e accessibili nel rispetto delle disposizioni nazionali e internazionali pertinenti in materia di protezione dei dati. In particolare, i dati devo- no essere: a) trattati lealmente e lecitamente; b) raccolti o comunicati a fini determinati, espliciti e legittimi, in particolare negli ambiti di cui all’articolo 5 paragrafo 2, e non ulteriormente trattati in modo incompatibile con tali finalità; c) adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto alle finalità per le quali sono raccolti, trattati o comunicati; d) esatti e, se necessario, aggiornati o rettificati; e) conservati in una forma che consenta l’identificazione delle persone cui si riferiscono per un periodo di tempo non eccedente quello necessario alla realizzazione delle finalità per le quali sono raccolti o trattati; f) accessibili a chiunque dimostri la propria identità e per quanto riguarda i dati che lo concernono.

2. Ogni informazione comunicata in applicazione del presente Accordo riveste un

carattere riservato conformemente alle disposizioni applicabili in ciascuna Parte contraente. Ad essa sono applicabili le norme sul segreto d’ufficio ed è accordata la protezione garantita a informazioni simili in virtù delle leggi vigenti in materia sul territorio della Parte contraente che l’ha ricevuta. 3. I dati personali, ossia tutte le informazioni riguardanti una persona fisica identifi- cata o identificabile, possono essere scambiati tra i servizi competenti di cui all’ar-

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ticolo 1 soltanto se le due Parti contraenti accordano a tali dati un livello di prote- zione equivalente. I dati relativi a terzi non interessati non devono essere conservati in nessun caso. Allo stesso modo, la trasmissione di dati a uno Stato terzo ad opera di una Parte è subordinata all’autorizzazione della Parte che li ha inizialmente for- niti.

4. La consultazione di dati personali trattati automaticamente da una Parte con-

traente è riservata unicamente agli agenti di quest’ultima. Le Parti contraenti adotta- no le misure tecniche e organizzative appropriate per proteggere i dati personali da ogni accesso o trattamento non autorizzato. 5. Lo scambio di dati personali si effettua nel rispetto di eventuali obblighi di salva- guardia degli interessi essenziali di ciascuno Stato. Il rifiuto di effettuare comunica- zioni deve essere motivato.

Art. 31 Disposizioni di natura finanziaria Le disposizioni del presente Accordo vanno intese alla luce e nei limiti delle risorse finanziarie di ciascuna Parte.

Art. 32 Esenzione dalle formalità concernenti gli stranieri Gli agenti che espletano le loro funzioni sul territorio dell’altra Parte, come pure i membri della famiglia a loro carico, non soggiacciono né alle disposizioni limitanti l’immigrazione né alle formalità di registrazione degli stranieri.

Art. 33 Rispetto delle normative nazionali in materia fiscale e doganale La cooperazione transfrontaliera in materia giudiziaria, di polizia e doganale si eser- cita nel rispetto delle pertinenti normative nazionali in materia fiscale e doganale.

Art. 34 Accordo CE relativo all’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale La cooperazione tra le amministrazioni doganali prevista dal presente Accordo non pregiudica le disposizioni del Protocollo aggiuntivo del 9 giugno 19979 relativo all’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Comunità europea e la Svizzera.

Art. 35 Accordi esistenti Il presente Accordo non pregiudica l’applicazione degli accordi bilaterali in vigore tra Svizzera e Francia.

9 RS 0.632.401.02

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Art. 36 Composizione delle controversie 1. Le difficoltà relative all’applicazione o all’interpretazione del presente Accordo saranno oggetto di consultazioni tra le competenti autorità delle due Parti. 2. Ciascuna Parte può chiedere la riunione di periti dei due Governi allo scopo di risolvere le questioni relative all’applicazione del presente Accordo e presentare proposte atte a sviluppare la cooperazione.

Art. 37 Entrata in vigore, durata e denuncia Le Parti si notificano l’espletamento delle rispettive procedure costituzionali neces- sarie all’entrata in vigore del presente Accordo, il quale produce effetto il primo giorno del mese successivo alla ricezione della seconda notificazione. Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato. Esso potrà essere denunciato in qualsiasi momento da una delle due Parti con preavviso di sei mesi. Tale denun- cia non pregiudica i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti dalla cooperazione av- viata nell’ambito del presente Accordo.

In fede di che, i rappresentanti dei due Governi, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Berna l’11 maggio 1998, in duplice copia in lingua francese.

Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Repubblica francese: Arnold Koller Jean-Pierre Chevènement

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Dichiarazione comune delle Parti contraenti in occasione della firma dell’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese sulla cooperazione transfrontaliera in materia giudiziaria, di polizia e doganale

«I Governi delle Parti contraenti dichiarano che, dopo aver firmato il presente Ac- cordo, avvieranno o proseguiranno colloqui sugli oggetti seguenti: – miglioramento e semplificazione della prassi in materia d’estradizione; – miglioramento della cooperazione concernente il perseguimento dei reati in materia di circolazione stradale; – disamina delle possibilità di estensione dell’assistenza giudiziaria a settori quali le inchieste mascherate e le consegne sorvegliate; – disamina delle possibilità di cooperazione accresciuta mediante sistemi d’informazione nazionali.»

Fatto a Berna l’11 maggio 1998, in duplice copia.

Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Repubblica francese: Arnold Koller Jean-Pierre Chevènement

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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