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AS 2001 2729

Ordinanza sull'emanazione della farmacopea

Ordinanza sull’emanazione della farmacopea (OEFarm)

Modifica del 17 ottobre 2001

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’allegato all’ordinanza del 20 agosto 19971 sull’emanazione della farmacopea è sostituito dalla nuova versione qui annessa.

II La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2001.

17 ottobre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 812.211

2001-1641 2729

Ordinanza sull’emanazione della farmacopea RU 2001

Allegato (art. 1)

Farmacopea

Le seguenti pubblicazioni costituiscono la farmacopea: a. Pharmacopoea Europaea, 3a edizione (Ph. Eur.3), del giugno 19962, Supplemento 1998 alla Pharmacopoea Europaea del maggio 1997, Supplemento 1999 alla Pharmacopoea Europaea del maggio 1998, Supplemento 2000 alla Pharmacopoea Europaea dell’aprile 1999 e Supplemento 2001 alla Pharmacopoea Europaea dell’aprile 20003; b. Pharmacopoea Helvetica, 8a edizione (Ph. Helv.8), dell’agosto 19974, Supplemento 1998 alla Pharmacopoea Helvetica del giugno 1998, Supplemento 1999 alla Pharmacopoea Helvetica del giugno 1999, Supplemento 2000 alla Pharmacopoea Helvetica del settembre 2000 e Supplemento 2001 alla Pharmacopoea Helvetica del ottobre 20015.

2 È edita in versione originale dal Consiglio d’Europa. La versione originale francese nonché la traduzione tedesca e italiana sono ottenibili presso l’EDMZ, 3003 Berna, alle condizioni previste nell’ordinanza sulle tasse UCFSM del 21 dicembre 1994 (RS 172.041.11). 3 È edito in versione originale dal Consiglio d’Europa. La versione originale francese nonché la traduzione tedesca sono ottenibili presso l’EDMZ, 3003 Berna, alle condizioni previste nell’ordinanza sulle tasse UCFSM del 21 dicembre 1994 (RS 172.041.11). 4 È edita dal Dipartimento federale dell’interno ed è ottenibile presso l’EDMZ, 3003 Berna, alle condizioni previste nell’ordinanza sulle tasse UCFSM del 21 dicembre 1994 (RS 172.041.11). 5 È edito dal Dipartimento federale dell’interno ed è ottenibile presso l’EDMZ, 3003 Berna, alle condizioni previste nell’ordinanza sulle tasse UCFSM del 21 dicembre 1994 (RS 172.041.11).