AS 2001 3039
Ordinanza concernente l'estensione degli obblighi di informazione e del diritto di comunicazione di autorità, servizi e organizzazioni a tutela della sicurezza interna ed esterna
Ordinanza concernente l’estensione degli obblighi di informazione e del diritto di comunicazione di autorità, servizi e organizzazioni a tutela della sicurezza interna ed esterna
del 7 novembre 2001
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 13 capoverso 3 della legge federale del 21 marzo 19971 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (legge), ordina:
Art. 1 1 Allo scopo di riconoscere e prevenire tempestivamente minacce del terrorismo in- ternazionale, è fatto obbligo a tutte le autorità e a tutti i servizi della Confederazione e dei Cantoni, nonché alle organizzazioni e agli istituti che svolgono compiti pub- blici, di trasmettere, su richiesta, agli organi federali competenti per l’esecuzione della legge, ogni informazione necessaria all’adempimento dei loro compiti. 2 Le autorità, i servizi e le organizzazioni menzionati al capoverso 1 possono comu- nicare spontaneamente alle autorità preposte alla sicurezza dello Stato le loro con- statazioni per esame, quando ravvisano un nesso con presunte mire terroristiche.
Art. 2 La presente ordinanza entra in vigore l’8 novembre 2001 ed è valida fino al 31 di- cembre 2002.
7 novembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
RS 120.1 1 RS 120
2001-2464 3039