AS 2001 316
Ordinanza sul controllo dei composti chimici utilizzabili a scopi civili e militari (Ordinanza sul controllo dei composti chimici, OCCC)
Ordinanza sul controllo dei composti chimici utilizzabili a scopi civili e militari (Ordinanza sul controllo dei composti chimici, OCCC)
Modifica del 20 dicembre 2000
Il Consiglio federale svizzero decreta:
I L’ordinanza del 3 settembre 19971 sul controllo dei composti chimici è modificata come segue:
Art. 8 Composti chimici figuranti nella tabella 2 in forma di miscele e sottoprodotti Gli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 7 si applicano anche ai composti chimici: a. della tabella 2A:
1. in forma di miscele con una concentrazione degli stessi superiore all’1
per cento in peso,
2. che appaiono unicamente in forma di sottoprodotti, anche se sono im-
mediatamente distrutti, se la loro concentrazione in qualsivoglia mo- mento è superiore all’1 per cento in peso; b. della tabella 2B:
1. in forma di miscele con una concentrazione degli stessi superiore al 30
per cento in peso,
2. che appaiono unicamente in forma di sottoprodotti, anche se sono im-
mediatamente distrutti, se la loro concentrazione in qualsivoglia mo- mento è superiore al 30 per cento in peso.
Art. 10 Composti chimici figuranti nella tabella 3 in forma di miscele e sottoprodotti Gli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 9 valgono anche per i composti chi- mici: a. in forma di miscele con una concentrazione degli stessi superiore al 30 per cento in peso;
1 RS 946.202.21
316 2000-2488
Ordinanza sul controllo dei composti chimici RU 2001
b. che appaiono unicamente in forma di sottoprodotti, anche se sono immedia- tamente distrutti, se la loro concentrazione in qualsivoglia momento è supe- riore al 30 per cento in peso.
Inserire nella sezione 3 Art. 12a Divieto di importazione e di esportazione di composti chimici figuranti nella tabella 1 da e verso Stati non contraenti L’importazione e l’esportazione di composti chimici figuranti nella tabella 1 da e verso Stati non contraenti sono vietate. Il divieto vale anche per i composti chimici figuranti nella tabella 1 in forma di miscele, indipendentemente dalla concentrazione degli stessi.
Art. 13 cpv. 1 1 Per l’importazione e l’esportazione di composti chimici figuranti nella tabella 1 da e verso Stati contraenti è necessaria un’autorizzazione. L’obbligo di autorizzazione vale anche per i composti chimici figuranti nella tabella 1 in forma di miscele, indi- pendentemente dalla concentrazione degli stessi.
Art. 13a Divieto di riesportazione di composti chimici figuranti nella tabella 1 La riesportazione di composti chimici figuranti nella tabella 1 verso Stati terzi, an- che se si tratta di Stati contraenti, è vietata.
Art. 14 Divieto di importazione e di esportazione di composti chimici figuranti nella tabella 2 da e verso Stati non contraenti 1 L’importazione e l’esportazione di composti chimici figuranti nella tabella 2 da e verso Stati non contraenti sono vietate. 2 Il divieto vale anche per i composti chimici figuranti nella tabella 2 in forma di mi- scele, ad eccezione dei prodotti: a. che contengono un composto figurante nella tabella 2A in ragione di meno dell’1 per cento in peso; b. che contengono un composto figurante nella tabella 2B in ragione di meno del 10 per cento in peso; c. che contengono i suddetti composti chimici in quanto ingredienti ordinari e che sono imballati per la vendita al dettaglio per uso personale.
Art. 14a Obbligo d’autorizzazione per l’esportazione di composti chimici figuranti nella tabella 2 verso Stati contraenti 1 Per l’esportazione di composti chimici figuranti nella tabella 2 verso Stati con- traenti è necessaria un’autorizzazione.
2 L’obbligo d’autorizzazione vale anche per le miscele contenenti:
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a. una concentrazione superiore all’1 per cento in peso di composti chimici fi- guranti nella tabella 2A; b. una concentrazione superiore al 30 per cento in peso di composti chimici fi- guranti nella tabella 2B.
Art. 14b Obbligo d’autorizzazione per l’esportazione di composti chimici figuranti nella tabella 3 1 Per l’esportazione dei composti chimici figuranti nella tabella 3 è necessaria un’au- torizzazione. 2 L’obbligo d’autorizzazione vale anche per le miscele contenenti una concentrazio- ne superiore al 30 per cento in peso di composti chimici figuranti nella tabella 3. 3 Per l’esportazione verso Stati non contraenti, il richiedente deve fornire all’autorità concedente con il formulario di domanda un certificato dello Stato di destinazione con le seguenti indicazioni: a. la denominazione chimica con il numero CAS e la quantità del composto chimico; b. il(i) nome(i) e indirizzo(i) dell’(degli) utilizzatore(i) finale(i); c. una descrizione dettagliata dell’utilizzazione prevista per il composto chimi- co; d. una conferma che il composto chimico è utilizzato solo per scopi non vietati dalla CAC2; e. una conferma che il composto chimico non sarà riesportato.
Art. 14c Obbligo di dichiarazione per l’esportazione e l’importazione di composti chimici figuranti nelle tabelle 2 e 3 1 Il titolare di un’autorizzazione deve dichiarare le quantità di composti chimici fi- guranti nelle tabelle 2 e 3 effettivamente esportate per Paese di destinazione, al più tardi 60 giorni dopo la fine dell’anno civile. Per quanto attiene alle miscele, va di- chiarata la quota del composto chimico sottoposto a autorizzazione. 2 L’importazione di composti chimici figuranti nelle tabelle 2 e 3 sottostà all’ob- bligo di dichiarazione. L’importatore deve dichiarare le quantità di composti chimici effettivamente importate per Paese di provenienza, al più tardi 60 giorni dopo la fine dell’anno civile. Tale obbligo vale anche per le miscele di cui agli articoli 14a capo- verso 2 e 14b capoverso 2. Per quanto attiene alle miscele, va dichiarata la quota del composto chimico sottoposto all’obbligo di dichiarazione.
Art. 23 cpv. 3 3 Il certificato del Paese di destinazione di cui agli articoli 13 capoverso 3 e 14b ca- poverso 3 deve essere redatto in tedesco, francese, italiano o inglese. Le traduzioni devono essere autenticate ufficialmente.
2 RS 0.515.08
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Art. 25 cpv. 4
4 L’autorizzazione d’esportazione è in particolare rifiutata se:
a. composti chimici figuranti nella tabella 1 non sono destinati a scopi di ricer- ca, a scopi medici o farmaceutici o a scopi di protezione oppure se devono essere riesportati in uno Stato terzo; b. composti chimici figuranti nelle tabelle 2 e 3 non sono destinati a scopi in- dustriali, agricoli, di ricerca, medici, farmaceutici o ad altri scopi pacifici; c. composti chimici figuranti nella tabella 3 devono essere esportati in uno Stato non contraente, senza che un corrispondente certificato garantisca che saranno utilizzati solo per scopi di cui alla lettera b.
Sezione 6: Disposizioni penali
È punito con l’arresto o la multa fino a 100 000 franchi, ai sensi dell’articolo 15 della legge del 13 dicembre 1996 3 sul controllo dei beni a duplice impiego: a. chiunque intenzionalmente o per negligenza trasgredisce l’obbligo di dichia- razione di cui agli articoli 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14c e 15 della presente ordi- nanza, non dichiarando o dichiarando in modo inesatto o incompleto, la fab- bricazione, il trattamento, il consumo e lo stoccaggio, così come l’impor- tazione e l’esportazione di composti chimici soggetti a controllo; b. chiunque impedisce le ispezioni ai sensi dell’articolo 31 della presente ordi- nanza o si rifiuta di collaborarvi.
Titolo precedente l’articolo 35 Sezione 7: Disposizioni finali
II L’ordinanza del 25 giugno 19974 sul controllo dei beni a duplice impiego è modifi- cata come segue:
Allegato 2, N. Elenco 1C350 Nota: Sono incluse le miscele: a. che contengono parti dei prodotti chimici menzionati nei numeri 4, 23 e 29 della lista qui appresso, indipendentemente dalla loro concentrazione;
3 RS 946.202 4 RS 946.202.1
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b. che contengono uno degli altri prodotti della lista qui appresso, almeno in ragione del
30 per cento in peso.
Non sono incluse le miscele contenenti le suddette sostanze chimiche – ad eccezione dei tre prodotti menzionati nella lettera a – in quanto ingredienti usuali e imballati per la vendita al dettaglio per uso personale. Il trasferimento dei suddetti prodotti chimici da o verso Stati Parte alla Convenzione del 13 gennaio 1993 5 è disciplinato dall’ordinanza del 3 settembre 1997 6 sul controllo dei compo- sti chimici. Nota complementare: Confronta anche allegato 3.
III La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2001.
20 dicembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
5 RS 0.515.08 6 RS 946.202.1