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AS 2001 3168

Ordinanza sulla protezione delle acque

Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc)

Modifica del 31 ottobre 2001

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 28 ottobre 19981 sulla protezione delle acque è modificata come segue:

Allegato 3.1 cifra 3 n. 2 cpv. 2

N. Parametro Esigenze

2 Azoto totale ...

I Cantoni situati nel comprensorio del Reno stabiliscono entro il 28 febbraio 2002 un piano che preveda in che modo, a partire dal 2005, verranno ridotte di 2600 t rispetto al 1995 le immissioni di azoto negli impianti di depurazione. Gli impianti che, secondo que- sto piano, sono previsti per l’eliminazione dell’azoto dovranno entra- re in funzione al più tardi nel 2005.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2002.

31 ottobre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

3063

1 RS 814.201

3168 2001-1028