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AS 2001 3325

Ordinanza sulla Squadra di vigilanza

Ordinanza sulla Squadra di vigilanza (O Sq vig)

del 30 novembre 2001

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 101 capoverso 4 e 150 capoverso 1 della legge militare del

3 febbraio19951;

visto l’articolo 37 della legge del 24 marzo 20002 sul personale federale, ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina i compiti, l’impiego, l’istruzione e l’organizzazione della Squadra di vigilanza nonché la posizione giuridica dei suoi membri al di fuori del servizio attivo.

Art. 2 Campo d’applicazione personale 1 La presente ordinanza è applicabile ai membri della Squadra di vigilanza (qui di seguito membri)3 seguenti: a. piloti militari di professione; b. operatori di bordo di professione; c. fotografi di bordo di professione; d. ufficiali specialisti. 2 Al personale amministrativo della Squadra di vigilanza sono applicabili unicamen- te le disposizioni della sezione 3.

Art. 3 Definizione La Squadra di vigilanza è una formazione di professionisti dell’esercito.

RS 510.102 3 Le forme maschili usate nella presente ordinanza, come «membro della Squadra di vigilanza», «comandante», «pilota militare di professione» ecc., comprendono sia i militari donne, sia i militari uomini.

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Ordinanza sulla squadra di vigilanza RU 2001

Sezione 2: Compiti e subordinazione

Art. 4 Compiti

1 La Squadra di vigilanza ha i compiti seguenti:

a. assicurare, in vista della salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo, uno stato di prontezza permanente al servizio di polizia aerea; b. appoggiare l’istruzione nelle scuole e nei corsi delle Forze aeree e del resto dell’esercito; c. assicurare la prontezza permanente per i trasporti aerei; d. assicurare l’esecuzione dei voli di ricognizione aerea e di rilevamento topografico; e. cooperare alla condotta e alla direzione dell’impiego delle Forze aeree, nonché alla direzione del servizio di volo militare; f. appoggiare i collaudi tattici di aeromobili e di equipaggiamenti; g. elaborare procedure tecniche e tattiche di volo, nonché prescrizioni per il servizio di volo militare; h. eseguire voli di dimostrazione e altri impieghi speciali; i. cooperare all’aiuto in caso di catastrofe e al soccorso aereo militare; j. appoggiare l’Ufficio federale dell’aviazione civile e i servizi civili in materia di soccorso aereo. 2 La Squadra di vigilanza assicura un elevato grado di prontezza per l’esecuzione dei compiti seguenti: a. salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo; b. trasporti aerei; c. aiuto in caso di catastrofe; d. soccorso aereo. 3I membri possono essere impiegati per servizi negli stati maggiori degli aggruppamenti e degli uffici federali del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

Art. 5 Subordinazione 1 La Squadra di vigilanza è subordinata al comandante della brigata d’aviazione 31.

2 I Servizi centrali delle Forze aeree sono competenti per gli affari amministrativi della Squadra di vigilanza.

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Ordinanza sulla squadra di vigilanza RU 2001

Sezione 3: Impiego e istruzione

Art. 6 Comando Il responsabile della Squadra di vigilanza è il suo comandante. Egli è responsabile segnatamente per l’impiego, la prontezza, l’istruzione e il perfezionamento.

Art. 7 Pianificazione dell’impiego e della carriera 1 Per la pianificazione dell’impiego e della carriera sono determinanti le esigenze di servizio. La formazione professionale anteriore nonché le capacità particolari e le attitudini dei membri sono equamente considerate. I membri sono sentiti in occasione della pianificazione.

2 L’avanzamento militare può essere coordinato con l’impiego nel quadro della

carriera professionale.

Art. 8 Istruzione e perfezionamento Secondo le possibilità, i membri possono beneficiare della formazione e del perfe- zionamento per istruttori.

Art. 9 Servizio di picchetto In caso di un grado di prontezza più elevato come anche in altri casi eccezionali, la Squadra di vigilanza può essere messa di picchetto globalmente o parzialmente.

Sezione 4: Disposizioni in materia di diritto del lavoro

Art. 10 Assoggettamento 1I membri sottostanno alla legge sul personale federale e alle sue disposizioni d’esecuzione. 2 In materia di diritto del lavoro, ai membri è parimenti applicabile l’ordinanza del

DDPS del 24 ottobre 20014 concernente il Corpo degli istruttori, nella misura in cui la presente ordinanza non preveda deroghe.

Art. 11 Indennità per l’utilizzazione di veicoli a motore privati Dopo la fine del periodo di prova, ma al più presto dopo aver concluso con successo la scuola per piloti delle Forze aeree, il personale aeronavigante riceve un’indennità per l’utilizzazione, durante il servizio, del proprio veicolo a motore privato entro un raggio di 20 km in linea d’aria dal luogo di lavoro o dal luogo d’impiego esterno. L’indennità è stabilita dal DDPS, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze.

4 RS 172.220.111.310.2; RU 2002 ...

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Art. 12 Vacanze: durata e riduzione

1 Non vi è riduzione delle vacanze a causa di servizio militare con soldo.

2 Per garantire la sicurezza di volo, il pilota militare di professione ha diritto ogni

anno a una settimana di vacanze supplementare in seguito all’impegno fisico e psichico collegato alla sua attività.

Sezione 5: Responsabilità penale

Art. 13 I membri sottostanno al Codice penale militare del 13 giugno 19275 e pertanto alla giurisdizione militare, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 2 del Codice penale militare.

Sezione 6: Disposizioni derivanti dalla condizione militare

Art. 14 Promozione militare 1 I membri previsti per esercitare presso la truppa un comando o una funzione con un grado superiore a quello che rivestono nel loro impiego in seno alla Squadra di vigilanza possono essere promossi al grado superiore.

2 Per il resto, sono applicabili le condizioni di promozione dell’ordinanza del

20 settembre 19996 concernente la durata dell’obbligo di prestare servizio militare, i servizi d’istruzione nonché le promozioni e mutazioni nell’esercito.

Art. 15 Incorporazione dopo l’adempimento degli obblighi militari I membri restano incorporati oltre il limite d’età previsto per gli obblighi militari. Essi sono prosciolti dagli obblighi militari in occasione del pensionamento.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 16 Esecuzione Il DDPS è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.

Art. 17 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 2 dicembre 19917 sulla squadra di vigilanza è abrogata.

5 RS 321.0 6 RS 512.21 7 RU 1992 10, 1998 98, 1999 2903, 2000 2429

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Art. 18 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.

30 novembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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