AS 2001 3583
Ordinanza che istituisce misure nei confronti dell'UNITA
Ordinanza che istituisce misure nei confronti dell’UNITA
Modifica del 7 novembre 2001
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 25 novembre 19981 che istituisce misure nei confronti dell’UNITA è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 102 numero 8 della Costituzione federale2,
Art. 5 Diamanti grezzi 1 L’importazione e il transito nonché l’immissione in depositi doganali o l’asporta- zione da depositi doganali di diamanti grezzi originari dell’Angola sono vietati. 2 Sono eccettuati i diamanti grezzi corredati di un certificato di origine del governo dell’Angola, rilasciato secondo le norme riconosciute dalle Nazioni Unite. 3 In caso di dubbio in merito all’origine dei diamanti grezzi, gli organi doganali possono trattenere la merce finché il Segretariato di Stato dell’economia (Seco) ne abbia chiarito l’origine.
Art. 6a Dichiarazione obbligatoria 1 Le persone e le istituzioni che detengono o gestiscono averi che si deve presumere siano soggetti al blocco degli averi di cui all’articolo 6 capoverso 1 devono dichiararli senza indugio al Seco. 2 Nella dichiarazione devono figurare i nomi dei beneficiari, l’oggetto e l’importo degli averi bloccati.
Art. 8 cpv. 3 3 In caso di dubbio, il Seco decide a quali aeromobili si applica questo divieto.
Art. 15 cpv. 2 frase introduttiva 2 Esse possono in particolare chiedere alle autorità estere e alle Nazioni Unite la messa a disposizione dei dati necessari all’esecuzione della presente ordinanza. A
1 RS 946.204 2 Questa disposizione corrisponde all’art. 184 cpv. 3 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).
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Misure nei confronti dell’UNITA RU 2001
tale scopo possono comunicare loro dati concernenti averi e conti bloccati, la natura, la quantità, il luogo di destinazione e di utilizzazione, lo scopo dell’utilizzazione, i destinatari delle merci, degli elementi costitutivi e delle tecnologie, nonché indicazioni concernenti le persone che hanno preso parte alla loro fabbricazione, fornitura o mediazione, se l’autorità estera o le Nazioni Unite: ...
Art. 16 Assistenza amministrativa a favore di autorità estere e delle Nazioni Unite 1 Le autorità preposte all’esecuzione, al controllo, alla prevenzione e al persegui- mento penale possono parimenti comunicare dati alle autorità estere competenti o alle Nazioni Unite, conformemente all’articolo 15 capoverso 2, se il servizio richie- dente: a. necessita di tali dati in relazione alla prevenzione o al perseguimento di reati; b. è vincolato dal segreto d’ufficio; c. conferma che i dati ottenuti saranno utilizzati in un procedimento penale sol- tanto se l’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale non è esclusa per il genere di reato in questione; il Seco decide d’intesa con l’Ufficio federale di giustizia; d. garantisce che i dati ottenuti saranno utilizzati esclusivamente per provvedi- menti conformemente alla presente ordinanza e non saranno trasmessi a terzi; e e. accorda la reciprocità.
2 La legge del 20 marzo 19813 sull’assistenza internazionale in materia penale
(AIMP) rimane salva. Le violazioni dell’embargo non costituiscono infrazioni a provvedimenti monetari, economici o commerciali ai sensi dell’articolo 3 capoverso 3 AIMP.
Art. 17a Aggiornamento degli allegati e proroga della durata di validità Il Dipartimento federale dell’economia, dopo aver consultato il Dipartimento federale degli affari esteri e il Dipartimento federale delle finanze, può aggiornare gli allegati e prorogare per un periodo limitato la validità della presente ordinanza.
Art. 18, rubrica e cpv. 2 Entrata in vigore e durata di validità
2 Essa ha effetto sino al 7 novembre 2003.
3 RS 351.1
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II Gli allegati 1 e 3 sono modificati secondo la versione qui annessa.
III La presente modifica entra in vigore l’8 novembre 2001.
7 novembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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Misure nei confronti dell’UNITA RU 2001
Allegato 1 (art. 2, 3, 7 cpv. 2 e 8 cpv. 1)
Punti d’entrata nel territorio angolano
Aeroporti: Luanda Katumbela, Provincia del Benguela Porti: Cabinda, Provincia di Cabinda Luanda Lobito, Provincia del Benguela Namibe, Provincia di Namibe Soyo, Provincia di Zaire Altri punti d’entrata: Malongo, Provincia di Cabinda
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Allegato 3 4 (art. 6 e 9)
Dirigenti dell’UNITA
4 Il testo di questo allegato non è pubblicato nella RU. Tirature a parte possono essere ottenute presso il Segretariato di Stato dell’economia (Seco), Sezione controlli all’esportazione e sanzioni, Effingerstrasse 1, 3003 Berna. L’allegato è pure consultabile su Internet (http://www.seco-admin.ch). Fa stato la versione stampata.
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