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AS 2001 965

Regolamento del Tribunale federale delle assicurazioni

Regolamento del Tribunale federale delle assicurazioni (Corte delle assicurazioni sociali del Tribunale federale)

Modifica del 13 marzo 2001

Il Tribunale federale delle assicurazioni ordina:

I Il regolamento del 16 novembre 19991 del Tribunale federale delle assicurazioni è modificato come segue:

Art. 2 cpv. 1 frase introduttiva nonché lett. b e c come pure cpv. 2 primo periodo

1 Concerne solamente il testo tedesco.

b. la prima Camera le deferisce una questione giuridica di massima; c. abrogata

2 Concerne solamente il testo tedesco.

Art. 4 cpv. 1 primo periodo 1 La seconda, la terza e la quarta Camera, nella composizione di tre a quattro mem- bri ciascuna, vengono costituite dalla Corte plenaria per la durata di due anni. ...

Art. 15 cpv. 1 lett. c, i, j e k

1 Competono alla Corte plenaria:

c. concerne solamente il testo francese i. l’esercizio dei poteri disciplinari (art. 33 dell’ordinamento dei funzionari del

30 giungo 19272) sul personale di cui alla lettera b;

j. la decisione su affari importanti che le vengono sottoposti dalla direzione del Tribunale. k. abrogata

2001-0501 965

Corte delle assicurazioni sociali del Tribunale federale RU 2001

Art. 17 cpv. 1 e 2 lett. a, i, j e k 1 Alla direzione del Tribunale incombe la responsabilità amministrativa generale e il disbrigo di tutte le questioni che non sono di competenza della Corte plenaria giusta l’articolo 15, del presidente secondo l’articolo 19 o del segretario generale confor- memente all’articolo 20.

2 La direzione del Tribunale è segnatamente competente per:

a. la nomina e la promozione degli impiegati (art. 126 OG) che non compete alla Corte plenaria giusta l’articolo 15 capoverso 1 lettera b o al segretario generale secondo l’articolo 20 capoverso 2 lettera g; i. il reclutamento, la formazione e la promozione del personale, laddove questa competenza non spetti al segretario generale; j. l’esercizio del potere disciplinare sugli impiegati dei servizi e dei loro capi, laddove questa competenza non spetti alla Corte plenaria giusta l’articolo 15 capoverso l lettera i; k. l’emanazione di direttive e norme uniformi per la redazione delle sentenze.

Art. 20 cpv. 2 lett. b, d e g nonché cpv. 4

2 È in particolare competente per:

b. concerne solamente il testo francese d. curare l’informazione e le relazioni pubbliche, incluso l’accreditamento di giornalisti; g. attendere alle nomine, alle promozioni, alla formazione e alla pianificazione della carriera professionale degli impiegati dei servizi, eccezione fatta dei lo- ro capi.

4 La direzione del Tribunale disciplina le supplenze.

Art. 23 cpv. 3 ultimo periodo 3 ... Il direttore della cancelleria propone al segretario generale la nomina e la pro- mozione dei collaboratori.

II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2001.

13 marzo 2001 In nome del Tribunale federale delle assicurazioni: Il presidente, Alois Lustenberger Il segretario generale, Guido Medici