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AS 2001 970

Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli

Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)

Modifica del 26 marzo 2001

L’Ufficio federale dell’agricoltura, visto l’articolo 20 capoverso 5 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura, ordina:

I L’allegato 1 numero 13, disciplinamenti del mercato: cereali da semina, alimenti per animali e semi oleosi dell’ordinanza del 7 dicembre 19982 sulle importazioni agri- cole è modificato secondo la versione qui annessa.

II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2001.

26 marzo 2001 Ufficio federale dell’agricoltura: Manfred Bötsch