AS 2002 1119
Ordinanza sulla protezione dei marchi
Ordinanza sulla protezione dei marchi (OPM)
Modifica dell’8 marzo 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 23 dicembre 19921 sulla protezione dei marchi è modificata come segue:
Art. 2 Calcolo dei termini Se fissato in mesi o anni, il termine scade il giorno dell’ultimo mese che corrisponde per numero al giorno da cui comincia a decorrere. Mancando tale giorno nell’ultimo mese, il termine scade l’ultimo giorno dell’ultimo mese.
Art. 4 Rappresentante in caso di piú depositanti o titolari di un marchio 1 Qualora piú persone siano depositanti del medesimo marchio o titolari del mede- simo diritto di marchio, l’Istituto ingiunge loro di designare un rappresentante co- mune. 2 Fintanto che non è stato designato un rappresentante, i depositanti o i titolari del marchio devono agire in comune nei confronti dell’Istituto.
Art. 5 Procura Se un depositante o un titolare del marchio si fa rappresentare davanti all’Istituto, oppure deve farsi rappresentare per legge, l’Istituto può esigere una procura scritta.
Art. 6 Firma
1 Le domande e la documentazione devono essere firmate.
2 Mancando la firma legalmente valida su una domanda o un documento, l’origina-
ria data di presentazione è riconosciuta qualora una domanda o un documento iden- tico per contenuto e firmato sia fornito entro un mese dall’ingiunzione da parte dell’Istituto. 3 La firma sulla domanda di registrazione non è necessaria. L’Istituto può designare altri documenti per i quali non è necessaria la firma.
1 RS 232.111
2002-0382 1119
Protezione dei marchi. O RU 2002
Art. 9 cpv. 1 lett. d
1 Nella domanda di registrazione figurano:
d. Abrogata
Art. 10 Riproduzione del marchio
1 Il marchio deve poter essere rappresentato graficamente.
2 Se è rivendicata una rappresentazione a colori del marchio, occorre indicare il co- lore o la combinazione di colori. L’Istituto può inoltre esigere che siano presentate riproduzioni in colore del marchio. 3 Nel caso di un particolare tipo di marchio, per esempio un marchio tridimensiona- le, tale particolarità deve essere menzionata nella domanda di registrazione.
Art. 18a cpv. 2 2 La richiesta è considerata presentata soltanto se, oltre alla tassa di deposito, è stata pagata la tassa per la procedura d’esame accelerata.
Art. 25 Comunicazione della scadenza della registrazione Sei mesi prima della scadenza della durata di validità della registrazione, l’Istituto può ricordare al titolare iscritto nel registro, o al suo rappresentante, la data della scadenza. L’Istituto può inviare tali comunicazioni anche all’estero.
Art. 26, rubrica e cpv. 1 Procedura 1 La domanda di proroga della registrazione del marchio può essere presentata al piú presto dodici mesi prima della scadenza della durata di validità.
Art. 27 Restituzione della tassa di classe e della tassa di proroga Se è stata presentata una domanda di proroga, ma la registrazione non è prorogata, sono restituite: a. la tassa di classe; b. la tassa di proroga, previa deduzione della tassa per lavori amministrativi.
Art. 33 Domanda e tasse 1 La domanda di modifica o di rettificazione della registrazione di un marchio va presentata per scritto.
2 È soggetta a tassa.
3 Se per lo stesso marchio è chiesta contemporaneamente la registrazione di piú mo- difiche, è dovuta un’unica tassa.
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Protezione dei marchi. O RU 2002
Art. 35
1 La domanda di cancellazione della registrazione di un marchio deve essere pre-
sentata per scritto. 2 La cancellazione completa è esente da tasse. Per una cancellazione parziale, l’Isti- tuto riscuote una tassa.
Art. 36 cpv. 3
3 Concerne soltanto il testo francese
Art. 40 cpv. 2 lett. b
2 La registrazione è eventualmente completata con:
b. la menzione «marchio tridimensionale» o con un’altra indicazione specifi- cante il tipo particolare del marchio.
Art. 43 Organo di pubblicazione, forma della pubblicazione e pubblicazione determinante
1 L’Istituto designa l’organo di pubblicazione.
2 La pubblicazione può avvenire sotto forma elettronica.
3 La pubblicazione elettronica è determinante unicamente se i dati sono pubblicati esclusivamente sotto forma elettronica.
Art. 44 Abrogato
II La presente modifica entra invigore il 1° luglio 2002.
8 marzo 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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