AS 2002 1381
Ordinanza dell'UFAG concernente il controllo dei mosti d'uva, dei succhi d'uva e dei vini destinati all'esportazione
Ordinanza dell’UFAG concernente il controllo dei mosti d’uva, dei succhi d’uva e dei vini destinati all’esportazione
Modifica del 28 marzo 2002
L’Ufficio federale dell’agricoltura ordina:
I L’ordinanza dell’UFAG del 7 dicembre 19981 concernente il controllo dei mosti d’uva, dei succhi d’uva e dei vini destinati all’esportazione è modificata come se- gue:
Art. 2 cpv. 1, frase introduttiva 1 L’analisi standard per il controllo della qualità verte sulle seguenti caratteristiche: …
Art. 2 cpv. 1 lett. a n. 7 e lett. b n. 8 Abrogati
Art. 3 cpv. 1, primo periodo 1 Le domande per il controllo della qualità vanno inoltrate in un unico esemplare alla Sezione Colture speciali e vitivinicoltura dell’Ufficio federale dell’agricoltura. ...
Art. 5a Numero di riferimento Se è richiesto un numero di riferimento si applica il numero del registro della Com- missione federale per il controllo del commercio dei vini oppure il numero di un servizio cantonale di controllo.
II La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2002.
28 marzo 2002 Ufficio federale dell’agricoltura: Manfred Bötsch
1 RS 916.145.211
2002-0188 1381