AS 2002 1643
Legge federale sull'adeguamento dei contributi cantonali per le cure stazionarie all'interno dei Cantoni in base alla legge federale sull'assicurazione malattie
Legge federale sull’adeguamento dei contributi cantonali per le cure stazionarie all’interno dei Cantoni in base alla legge federale sull’assicurazione malattie
del 21 giugno 2002
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 117 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il rapporto del 13 febbraio 20022 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati; visto il parere del Consiglio federale del 15 marzo 20023 decreta:
Art. 1 1 In deroga all’articolo 49 capoversi 1 e 2 della legge federale del 18 marzo 19944 sull’assicurazione malattie i Cantoni partecipano nella seguente misura alla copertu- ra dei costi delle cure stazionarie prestate sul loro territorio nei reparti semiprivati o privati di ospedali pubblici o sussidiati dall’ente pubblico: a. a partire dal 1° gennaio 2002, 60 per cento delle tariffe richieste dal singolo ospedale agli assicuratori per la degenza nel reparto comune di persone resi- denti nel Cantone; b. a partire dal 1° gennaio 2003, 80 per cento delle tariffe richieste dal singolo ospedale agli assicuratori per la degenza nel reparto comune di persone resi- denti nel Cantone; c. a partire dal 1° gennaio 2004, 100 per cento delle tariffe richieste dal singolo ospedale agli assicuratori per la degenza nel reparto comune di persone resi- denti nel Cantone. 2 Per il calcolo della partecipazione cantonale fa stato il giorno d’entrata in ospedale.
Art. 2 1 Gli ospedali inoltrano le fatture agli assicuratori dopo aver dedotto la partecipazio- ne cantonale. 2 Le modalità del conteggio fra Cantoni e assicuratori sono di competenza cantonale.
RS 832.14
2002-0797 1643
Adeguamento dei contributi cantonali per le cure stazionarie RU 2002 all’interno dei Cantoni. LF
Art. 3 1 La presente legge è dichiarata urgente conformemente all’articolo 165 capoverso 1 della Costituzione federale e sottostà al referendum facoltativo in virtù dell’artico- lo 141 capoverso 1 lettera b della Costituzione federale. 2 Essa entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2002 con effetto sino al 31 di- cembre 2004.
Consiglio degli Stati, 21 giugno 2002 Consiglio nazionale, 21 giugno 2002 Il presidente: Anton Cottier La presidente: Liliane Maury Pasquier Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Christophe Thomann