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AS 2002 1729

Ordinanza concernente l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea nonché i suoi Stati membri (Ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone, OLCP)

Ordinanza concernente l’introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea nonché i suoi Stati membri (Ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone, OLCP)

del 23 maggio 2001

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 1, 18 capoverso 4 e 25 capoverso 1 della legge federale del 26 marzo 19311 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS); in applicazione dell’accordo, del 21 giugno 19992, tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo), ordina:

Sezione 1: Oggetto e campo d’applicazione

Art. 1 Oggetto (art. 10 dell’Accordo)

La presente ordinanza disciplina l’introduzione graduale della libera circolazione delle persone giusta le disposizioni dell’Accordo tenuto conto dei disciplinamenti transitori.

Art. 2 Campo d’applicazione 1 La presente ordinanza si applica ai cittadini degli Stati membri della Comunità eu- ropea (cittadini della CE)3. 2 Essa si applica parimenti, indipendentemente dalla cittadinanza, ai familiari auto- rizzati a soggiornare in Svizzera sulla base delle disposizioni dell’Accordo in mate- ria di ricongiungimento familiare. 3 Essa si applica parimenti, indipendentemente dalla cittadinanza, alle persone in- viate in Svizzera per una prestazione di servizio da società fondate conformemente al diritto di uno Stato membro della Comunità europea (CE) la cui sede statutaria, amministrazione centrale o sede principale si trova nel territorio della CE e che già prima erano state ammesse a titolo permanente sul mercato del lavoro regolare in uno Stato della CE.

RS 142.203

3 Stati membri al momento della firma dell’Accordo (21 giugno 1999).

2001-0364 1729

Ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone RU 2002

Art. 3 Deroghe al campo d’applicazione 1 La presente ordinanza non si applica ai cittadini della CE e ai loro familiari il cui statuto è disciplinato dall’articolo 4 capoverso 1 lettere a-d o dai capoversi 2 e 3 dell’ordinanza del 6 ottobre 19864 che limita l’effettivo degli stranieri (OLS). 2 Le disposizioni dell’Accordo in materia di contingenti massimi, di priorità dei la- voratori indigeni e di controlli delle condizioni salariali e lavorative non si applicano ai cittadini della CE il cui statuto è disciplinato dall’articolo 4 capoverso 1 lettere e- g OLS.

Sezione 2: Tipi di permessi e documenti di legittimazione

Art. 4 Permesso per dimoranti temporanei CE, permesso di dimora CE e permesso per frontalieri CE (art. 6, 7, 12, 13, 20, 24, 28 e 32 allegato I dell’Accordo) 1 Ai cittadini della CE è rilasciato, giusta le disposizioni dell’Accordo, un permesso per dimoranti temporanei CE, un permesso di dimora CE o un permesso per fronta- lieri CE.

2 Il permesso per dimoranti temporanei CE e il permesso di dimora CE valgono in

tutta la Svizzera. 3 Il permesso per frontalieri CE vale entro l’insieme delle zone di frontiera5 della Svizzera. Il Cantone di lavoro può autorizzare un’attività temporanea fuori della zo- na di frontiera.

Art. 5 Permesso di domicilio CE Ai cittadini della CE e ai loro familiari è rilasciato un permesso di domicilio CE il- limitato giusta l’articolo 6 LDDS e l’articolo 11 della relativa ordinanza d’esecuzio- ne del 1° marzo 19496 (ODDS), nonché giusta gli accordi di domicilio conclusi dalla Svizzera.

Art. 6 Documenti di legittimazione 1 Ai cittadini della CE e ai loro familiari, nonché ai prestatori di servizi giusta l’arti- colo 2 capoverso 3 titolari di un permesso giusta l’Accordo è rilasciato un libretto per stranieri. 2 Il libretto per stranieri quale prova del permesso di domicilio CE è rilasciato a fini di controllo con una durata di validità di cinque anni. Due settimane prima della scadenza, lo stesso va presentato per proroga all’autorità competente.

3 È applicabile l’articolo 13 ODDS7.

4 RS 823.21 5 Le zone di frontiera sono determinate in base agli accordi conclusi con i Paesi limitrofi in materia di frontalieri, cfr. RS 0.142.113.498; 0.631.256.913.63; 0.631.256.916.33. 6 RS 142.201 7 RS 142.201

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Sezione 3: Entrata, procedura di notificazione e di permesso

Art. 7 Procedura del visto (art. 1 allegato I dell’Accordo)

Per i familiari nonché i prestatori di servizi giusta l’articolo 2 capoverso 3 che non possiedono la cittadinanza di uno Stato membro della CE, sono applicabili le dispo- sizioni in materia di obbligo del visto degli articoli 3 e 4 dell’ordinanza del 14 gen- naio 19988 concernente l’entrata e la notificazione degli stranieri. Il visto è rilasciato allorquando sono adempite le condizioni per il rilascio di un permesso per dimoranti temporanei CE o di un permesso di dimora CE giusta le disposizioni dell’Accordo.

Art. 8 Assicurazione di un permesso di dimora (art. 1 par. 1 e art. 27 par. 2 allegato I dell’Accordo in combinazione con l’art. 10 par. 2 dell’Accordo)

Per l’entrata in vista di esercitare un’attività lucrativa che necessita di un permesso di dimora CE, i cittadini della CE possono chiedere un’assicurazione giusta le di- sposizioni dell’ordinanza del 19 gennaio 19659 concernente l’assicurazione d’un permesso di dimora per l’assunzione d’impiego.

Art. 9 Procedura di notificazione e di permesso (art. 2 par. 4 allegato I dell’Accordo) 1 Per la procedura di notificazione e di permesso vigono gli obblighi e i termini pre- visti negli articoli 2 e 3 LDDS nonché negli articoli 1 e 2 ODDS10. 2 Per le notificazioni dei Cantoni e dei Comuni si applica l’articolo 4 dell’ordinanza RCS del 23 novembre 199411. 3 I frontalieri sono tenuti a notificare il cambiamento di posto di lavoro all’autorità competente nel luogo di lavoro. 4 I frontalieri che durante la settimana dimorano in Svizzera sono tenuti a notificarsi presso l’autorità competente nel luogo di dimora. Il capoverso 1 si applica per ana- logia.

8 RS 142.211 9 RS 142.261 10 RS 142.201 11 RS 142.215

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Sezione 4: Dimora con attività lucrativa

Art. 10 Computo sui contingenti massimi (art. 10 dell’Accordo)

Il permesso non è computato sui contingenti fissati nell’Accordo se il cittadino della CE: a. non è entrato in Svizzera e ha rinunciato al posto di lavoro; b. ha lasciato la Svizzera entro 90 giorni lavorativi dall’assunzione d’impiego; c. alla scadenza del periodo di preparazione non dimostra di esercitare un’atti- vità lucrativa indipendente.

Art. 11 Contingenti massimi 1 L’ufficio federale competente ripartisce in quote indicative e non vincolanti tra i Cantoni e la Confederazione i contingenti massimi giusta l’articolo 10 dell’Accordo.

2 I contingenti della Confederazione fungono da compensazione tra i Cantoni.

3 Nel ripartire i contingenti è tenuto conto dei bisogni economici e relativi al mer- cato del lavoro durante l’intero periodo di contingentamento.

Art. 12 Deroghe ai contingenti massimi (art. 10 par. 3 e 4 nonché art. 13 dell’Accordo) 1 Le deroghe ai contingenti massimi sono disciplinate dagli articoli 12 capoverso 2 e 2 I permessi di dimora CE rilasciati in virtù dell’articolo 27 capoverso 3 lettera b dell’allegato I dell’Accordo sono eccettuati dai contingenti massimi.

Sezione 5: Prestazione transfrontaliera di servizi

Art. 13 Prestazione di servizi nel contesto di un pertinente accordo (art. 5 dell’Accordo)

Alle persone che forniscono un servizio transfrontaliero nel contesto di un accordo di prestazione di servizi tra la Svizzera e la CE è rilasciato un permesso per dimo- ranti temporanei CE o un permesso di dimora CE per la durata del servizio.

Art. 14 Prestazioni di servizi fino a 90 giorni lavorativi (art. 5 dell’Accordo nonché 17 e 21 allegato I dell’Accordo)

In assenza di un accordo sulla prestazione di servizi, ai cittadini della CE e ai pre- statori di servizi giusta l’articolo 2 capoverso 3 è rilasciato un permesso per dimo-

12 RS 823.21

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ranti temporanei CE per la durata del servizio, ma al massimo per 90 giorni lavorati- vi per anno civile.

Art. 15 Prestazioni di servizi di oltre 90 giorni lavorativi (art. 20 allegato I dell’Accordo) 1 In assenza di un accordo sulla prestazione di servizi e se la durata del servizio ol- trepassa 90 giorni lavorativi, ai cittadini della CE può essere rilasciato, per la durata del servizio, un permesso per dimoranti temporanei CE o un permesso di dimora CE giusta l’articolo 4.

2 Per l’ammissione sono applicabili le disposizioni della LDDS, dell’ODDS13 e

dell’OLS14, segnatamente gli articoli 7-12 OLS.

Sezione 6: Dimora senza attività lucrativa

Art. 16 Mezzi finanziari (art. 24 allegato I dell’Accordo) 1 I mezzi finanziari di cui dispongono un cittadino della CE e i suoi familiari sono considerati sufficienti se sono superiori alle prestazioni d’assistenza concesse a un richiedente svizzero e se del caso ai suoi familiari, tenuto conto della loro situazione personale conformemente alle direttive CSIAS sull’impostazione e sul calcolo del- l’aiuto sociale15. 2 I mezzi finanziari a disposizione di un cittadino della CE avente diritto a una ren- dita o dei suoi familiari sono considerati sufficienti se superano l’importo che auto- rizzerebbe un richiedente svizzero e se del caso i suoi familiari a percepire le presta- zioni complementari giusta la legge federale del 19 marzo 196516 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.

Art. 17 Rinnovo del permesso di dimora CE (art. 24 allegato I dell’Accordo)

Già dopo i primi due anni, le autorità competenti possono, se lo ritengono necessa- rio, esigere il rinnovo del permesso di dimora CE per i soggiorni senza attività lu- crativa.

Art. 18 Soggiorni dedicati alla ricerca di un impiego (art. 2 allegato I dell’Accordo) 1 Per la ricerca di un impiego, i cittadini della CE non necessitano di un permesso se il soggiorno non supera tre mesi.

13 RS 142.201 14 RS 823.21 15 Queste direttive possono essere ordinate presso la Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (CSIAS), Mühlenplatz 3, 3000 Berna 13. 16 RS 831.30

Ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone RU 2002

2 Se il soggiorno per la ricerca di un impiego si protrae oltre i primi tre mesi, è rila- sciato loro un permesso per dimoranti temporanei CE della validità di tre mesi per anno civile. 3 Questo permesso può essere prorogato fino a un anno purché i cittadini della CE dimostrino i loro sforzi di ricerca e sussista una prospettiva reale di impiego.

Art. 19 Destinatari di servizi (art. 23 allegato I dell’Accordo) 1 Se il soggiorno non supera tre mesi, le persone che entrano in Svizzera onde rice- vere una prestazione di servizi non necessitano di un permesso. 2 Per le prestazioni di servizi di più lunga durata è rilasciato loro un permesso per dimoranti temporanei CE o un permesso di dimora CE.

Art. 20 Rilascio di un permesso per motivi gravi Se non sono adempite le condizioni per l’ammissione in vista di un soggiorno senza attività lucrativa giusta l’Accordo, possono essere rilasciati permessi di dimora CE se motivi gravi lo giustificano.

Sezione 7: Ricongiungimento familiare (art. 3 allegato I dell’Accordo e art. 10 par. 2 dell’Accordo)

Art. 21 In caso di assunzione di un’attività lucrativa, per il coniuge e per i figli minori di 21 anni o a carico, entrati nell’ambito del ricongiungimento familiare, si applicano le disposizioni relative alle condizioni salariali e lavorative giusta l’articolo 10 del- l’Accordo.

Sezione 8: Diritto di rimanere in Svizzera (art. 4 allegato I dell’Accordo)

Art. 22 Ai cittadini della CE o ai loro familiari che possono prevalersi di un diritto di rima- nere in Svizzera giusta le disposizioni dell’Accordo è rilasciato un permesso di di- mora CE.

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Sezione 9: Fine del soggiorno, misure di allontanamento e di respingimento

Art. 23 Cessazione delle condizioni per il diritto di soggiorno (art. 6 par. 6 allegato I dell’Accordo) 1 I permessi per dimoranti temporanei CE, i permessi di dimora CE e i permessi per frontalieri CE possono essere revocati o non essere prorogati se non sono più adem- pite le condizioni per il loro rilascio.

2 Per il permesso di domicilio CE si applica l’articolo 9 capoverso 4 LDDS.

Art. 24 Ordine d’espulsione o di rinvio (art. 5 allegato I dell’Accordo)

Le misure di allontanamento o di respingimento disposte dalle autorità competenti giusta gli articoli 9-13 LDDS valgono per tutto il territorio della Svizzera.

Art. 25 Competenza in seguito al cambiamento di Cantone (art. 5 allegato I dell’Accordo)

Dopo il cambiamento di Cantone, il nuovo Cantone è competente in materia di mi- sure di allontanamento o di respingimento.

Sezione 10: Procedura e competenza

Art. 26 Competenza I permessi giusta la presente ordinanza sono rilasciati dalle autorità cantonali com- petenti.

Art. 27 Decisione preliminare relativa ai permessi Prima che l’autorità cantonale degli stranieri rilasci un permesso a un cittadino della CE in vista di esercitare un’attività lucrativa dipendente o indipendente, l’autorità preposta al mercato del lavoro stabilisce mediante decisione formale se sono adem- piti i presupposti per il rilascio del permesso dal punto di vista del mercato del lavo- ro.

Art. 28 Controllo dei permessi Il controllo dei permessi dei cittadini della CE da parte dell’Ufficio federale degli stranieri (UFDS) è retto dall’articolo 47 OLS17.

17 RS 823.21

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Art. 29 Competenza dell’UFDS L’UFDS è competente per: a. i casi giusta l’articolo 12 capoverso 1 non computati sui contingenti massi- mi; b. l’approvazione dei primi permessi di dimora e delle proroghe per i cittadini della CE non esercitanti attività lucrativa giusta l’articolo 20; c. il controllo dei permessi giusta l’articolo 28.

Art. 30 Tasse (art. 2 par. 3 allegato I dell’Accordo nonché art. 2 e 7 dell’Accordo) 1 Per le decisioni e le prestazioni qui di seguito i cittadini della CE devono versare una tassa di 35 franchi: a. assicurazione di rilascio del permesso per dimoranti temporanei CE e del permesso di dimora CE; b. rilascio, proroga e modifica del permesso per dimoranti temporanei CE, del permesso di dimora CE o del permesso per frontalieri CE; c. rilascio del permesso di domicilio CE e proroga del termine di controllo del permesso di domicilio CE; d. proroga del termine durante il quale il permesso di domicilio può essere mantenuto durante un soggiorno all’estero (art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS); e. decisioni dell’UFDS giusta l’articolo 29; f. sostituzione del permesso in caso di perdita. 2 Per i fanciulli fino a 15 anni la tassa secondo il capoverso 1 ammonta a 25 franchi.

3 Per le seguenti prestazioni, la tassa ammonta a 20 franchi:

a. cambiamento di indirizzo in caso di trasferimento in un altro Cantone o Co- mune oppure entro il Comune per i titolari di un permesso per dimoranti temporanei CE, di un permesso di dimora CE e di un permesso di domicilio CE; b. cambiamento di datore di lavoro, di luogo di lavoro o dell’indirizzo all’este- ro per i titolari di un permesso per frontalieri CE. 4 L’autorità competente rilascia gratuitamente il permesso per dimoranti temporanei o il permesso di dimora al cittadino della CE che presenta un’assicurazione di rila- scio del permesso di dimora (art. 8).

5 La tassa di cui ai capoversi 2 e 3 comprende una tassa di 5 franchi per l’ela-

borazione dei dati nel Registro centrale degli stranieri. 6 Sono applicabili gli articoli 1-2, 3 capoversi 3 e 4, 4-11, 12 capoversi 2, 3 e 5, 13 capoverso 1 lettere b ed e nonché capoverso 4 e gli articoli 14-16 dell’ordinanza del 20 maggio 198718 sulle tasse da riscuotere in applicazione della LDDS.

18 RS 142.241

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Sezione 11: Rimedi giuridici

Art. 31 1 La procedura delle autorità federali è retta dalla legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa e dalla legge federale del 16 dicembre 194320 sull’organizzazione giudiziaria.

2 La procedura delle autorità cantonali è retta dal diritto cantonale.

Sezione 12: Sanzioni amministrative

Art. 32 Le sanzioni amministrative sono rette dall’articolo 55 OLS21.

Sezione 13: Esecuzione

Art. 33 L’UFDS sorveglia l’esecuzione della presente ordinanza.

Sezione 14: Modifica del diritto vigente

Art. 34 Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 19 gennaio 196522 concernente l’assicurazione d’un permesso

di dimora per l’assunzione d’impiego Art. 1 cpv. 2 e 3 2 Sono esonerati dagli obblighi di cui al capoverso 1 i lavoratori stranieri la cui en- trata e dimora in Svizzera sono rette dall’Accordo, del 21 giugno 199923, tra la Co- munità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone. 3 Gli stranieri attivi nel settore dell’edilizia, ivi compresi il genio civile e i rami ac- cessori dell’edilizia, necessitano dell’assicurazione di rilascio del permesso di dimo- ra in vista di un’attività lucrativa anche se non assumono un impiego.

19 RS 172.021 20 RS 173.110 21 RS 823.21 22 RS 142.261 23 RS 0.142.112.681; RU 2002 1529

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2. Ordinanza d’esecuzione del 1° marzo 194924 della legge federale concernente

la dimora e il domicilio degli stranieri Art. 2 cpv. 6, secondo periodo 6 … Gli stranieri attivi nel settore dell’edilizia, ivi compresi il genio civile e i rami accessori dell’edilizia, sono tenuti in ogni caso a notificarsi prima di iniziare l’attivi- tà lucrativa.

3. Ordinanza del 23 novembre 199425 sul Registro centrale degli stranieri

Art. 2 cpv. 1 lett. a

1 Il RCS permette di:

a. gestire i dati in maniera automatizzata e di controllare le condizioni d’entrata e di dimora degli stranieri giusta le disposizioni della LDDS nonché dell’ac- cordo del 21 giugno 199926 tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazio- ne delle persone; Art. 4 cpv. 1 lett. e

1 I Cantoni e i Comuni notificano senza indugio al RCS:

e. gli arrivi, i trasferimenti e le partenze degli stranieri.

4. Ordinanza del 31 agosto 198327 sull’assicurazione contro la disoccupazione

Art. 20a Prescrizioni legali applicabili alle persone in cerca di lavoro che dimorano temporaneamente in Svizzera (art. 17 cpv. 2 e 20 cpv. 1 LADI)

In complemento all’articolo 69 del Regolamento (CEE) no 1408/7128 nonché all’articolo 83 del Regolamento (CEE) n. 574/7229 che stabilisce le modalità di ap- plicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e indipendenti e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità [Regolamento (CEE) n 574/72], il cittadino di uno Stato membro della Comunità europea o della Svizzera che dimora tempora- neamente in Svizzera onde cercarvi un impiego deve annunciarsi presso un ufficio regionale di collocamento nel Cantone in cui si mette per la prima volta a disposi- zione in vista del collocamento. Al momento dell’annuncio, il richiedente sceglie una cassa. Durante la ricerca di un impiego in Svizzera è escluso il cambiamento di cassa o di ufficio regionale di collocamento.

24 RS 142.201 25 RS 142.215 26 RS 0.142.112.681; RU 2002 1529 27 RS 837.02 28 RS 0.831.109.268.1; RU ... 29 RS 0.831.109.268.11; RU ...

Ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone RU 2002

Art. 119 cpv. 1 lett. f

1 La competenza locale del servizio cantonale è determinata:

f. secondo il Cantone nel quale la persona in cerca di lavoro deve adempiere le prescrizioni di controllo. riguardo alle persone di cui all’articolo 20a.

Sezione 15: Disposizioni transitorie

Art. 35 Permessi secondo il diritto previgente (art.10 dell’Accordo) 1 I permessi rilasciati secondo il diritto previgente restano validi fino alla loro sca- denza.

2 I diritti e doveri delle persone interessate sono retti dall’Accordo.

Art. 36 Procedure Per le procedure pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza è applicabile il nuovo diritto.

Art. 37 Disciplinamento transitorio (art. 10 dell’Accordo e art. 26-33 allegato I dell’Accordo) 1 Le norme previste dall’Accordo relativamente alla priorità dei lavoratori indigeni e ai controlli delle condizioni salariali e lavorative si applicano solo durante i primi due anni dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza. 2 Le norme previste dall’Accordo relativamente ai contingenti massimi, alle prescri- zioni speciali per lavoratori indipendenti (periodo di preparazione e mobilità profes- sionale), alle zone frontaliere, al rinnovo e alla trasformazione dei permessi nonché al diritto al ritorno si applicano solo durante i primi cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza.

Sezione 16: Entrata in vigore

Art. 38 La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2002.

23 maggio 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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