AS 2002 1768
Ordinanza sull'agevolazione doganale secondo l'impiego
Ordinanza sull’agevolazione doganale secondo l’impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)
Modifica del 27 giugno 2002
Il Dipartimento federale delle finanze ordina:
I L’allegato all’ordinanza del 20 settembre 19991 sull’agevolazione doganale secondo l’impiego è modificato come segue:
Inserimento di una nuova agevolazione doganale
Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
1001. 1039 Frumento (grano) duro, non denaturato per la fabbricazione di 3.—
foraggio per animali diversi da quelli da reddito1 2
1 L’agevolazione doganale è concessa se mediamente, durante un trimestre civile, almeno il 64 % dei prodotti della macinazione è ottenuto da grano duro e utilizzato conformemente all’impegno circa l’uso. 2 Sono considerati animali da reddito quelli delle specie equina, bovina, suina, ovina e ca- prina, nonché i conigli e il pollame domestico.
II La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1o giugno 2002.
27 giugno 2002 Dipartimento federale delle finanze: Kaspar Villiger
1 RS 631.146.31
1768 2002-1295