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AS 2002 1947

Ordinanza che istituisce misure nei confronti dell'UNITA

Ordinanza che istituisce misure nei confronti dell’UNITA

Modifica del 26 giugno 2002

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 25 novembre 19981 che istituisce misure nei confronti dell’UNITA è modificata come segue:

Art. 9 Abrogato

II L’allegato 3 è sostituito dalla versione qui annessa.

III La presente modifica entra in vigore il 27 giugno 2002.

26 giugno 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione: Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione: Annemarie Huber-Hotz

1 RS 946.204

2002-1370 1947

Misure nei confronti dell’UNITA RU 2002

Allegato 3 2 (art. 6 e 9)

Dirigenti dell’UNITA

2 Il testo di questo allegato non è pubblicato nella RU. Tirature a parte possono essere otte- nute presso il Segretariato di Stato dell’economia (Seco), Sezione controlli all’esporta- zione e sanzioni, Effingerstrasse 1, 3003 Berna. L’allegato è pure consultabile su Internet (http://www.seco-admin.ch). Fa stato la versione stampata.

1948