AS 2002 2138
Ordinanza che istituisce misure economiche nei confronti della Repubblica dell'Irak
Ordinanza che istituisce misure economiche nei confronti della Repubblica dell’Iraq
Modifica del 3 luglio 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 agosto 19901 che istituisce misure economiche nei confronti della Repubblica dell’Iraq è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 1 lettere a, b e h
1 Possono essere eccettuati dai divieti di cui agli articoli 1 e 2:
a. l’esportazione e il transito di medicamenti nonché di derrate alimentari in situazioni eccezionali d’aiuto umanitario; b. l’esportazione e il transito di beni non strategici nonché la fornitura dei servizi connessi, preventivamente autorizzati dai servizi competenti dell’ONU; h. abrogata
II La presente modifica entra in vigore il 4 luglio 2002.
3 luglio 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 946.206
2138 2002-1413