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AS 2002 2147

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli

Testo originale

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli

Concluso il 21 giugno 1999 Approvato dall’Assemblea federale l’8 ottobre 19991 Ratificato con strumenti depositati il 16 ottobre 2000 Entrato in vigore il 1° giugno 2002

La Confederazione Svizzera, di seguito denominata « la Svizzera», da un lato, e LA Comunità europea, di seguito denominata «la Comunità », dall’altro, di seguito denominate «le Parti», risolute ad eliminare gradualmente gli ostacoli alla parte essenziale dei loro scambi, conformemente alle disposizioni dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mon- diale del commercio concernenti la creazione di zone di libero scambio, considerando che, all’articolo 15 dell’Accordo di libero scambio del 22 luglio 19722, le Parti si sono dichiarate pronte a favorire, nel rispetto delle loro politiche agricole, l’armonioso sviluppo degli scambi dei prodotti agricoli ai quali non si ap- plica l’Accordo, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Obiettivo 1. Il presente Accordo ha come scopo di consolidare le relazioni di libero scambio tra le Parti attraverso un migliore accesso al mercato dei prodotti agricoli di ciascuna di esse. 2. Per «prodotti agricoli» si intendono i prodotti elencati ai capitoli 1-24 della Con- venzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci3. Ai fini dell’applicazione degli allegati 1-3 del presente Accordo, sono esclusi i prodotti del capitolo 3 e delle voci 16.04 e 16.05 del sistema armonizzato, nonché i prodotti dei codici NC 05119110, 05119190, 19022010 e 23012000. 3. Il presente Accordo non si applica alle materie contemplate dal Protocollo n. 24 dell’Accordo di libero scambio, eccetto le relative concessioni di cui agli allegati 1 e 2.

RS 0. 916.026.81 1 RU 2002 1527 2 RS 0.632.401 3 RS 0.632.11 4 RS 0.632.401.2

1999-4645 2147

Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la CE RU 2002

Art. 2 Concessioni tariffarie 1. Nell’Allegato 1 del presente Accordo figurano le concessioni tariffarie che la Svizzera accorda alla Comunità, fatte salve quelle contenute nell’Allegato 3. 2. Nell’Allegato 2 del presente Accordo figurano le concessioni tariffarie che la Comunità accorda alla Svizzera, fatte salve quelle contenute nell’Allegato 3.

Art. 3 Concessioni relative ai formaggi L’Allegato 3 del presente Accordo contiene disposizioni specifiche applicabili agli scambi di formaggi.

Art. 4 Regole di origine Le regole di origine reciproche applicabili ai fini degli allegati da 1 a 3 del presente Accordo sono quelle contenute nel Protocollo n. 35 dell’Accordo di libero scambio.

Art. 5 Riduzione degli ostacoli tecnici al commercio 1. Gli allegati da 4 a 11 del presente Accordo disciplinano la riduzione degli ostacoli tecnici al commercio di prodotti agricoli nei seguenti settori: – Allegato 4 relativo al settore fitosanitario – Allegato 5 concernente l’alimentazione degli animali – Allegato 6 relativo al settore delle sementi – Allegato 7 relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli – Allegato 8 concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle be- vande aromatizzate a base di vino – Allegato 9 relativo ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico – Allegato 10 relativo al riconoscimento dei controlli di conformità alle nor- me di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi – Allegato 11 relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti animali. 2. L’articolo 1, paragrafi 2 e 3 e gli articoli da 6 a 8 e da 10 a 13 del presente Accor- do non si applicano all’Allegato 11.

Art. 6 Comitato misto per l’agricoltura 1. È istituito un Comitato misto per l’agricoltura (di seguito denominato «il Comi- tato»), composto di rappresentanti delle Parti. 2. Il Comitato è incaricato di gestire l’Accordo e di curarne la corretta esecuzione.

5 RS 0.632.401.3

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3. Il Comitato dispone di un potere decisionale nei casi previsti dal presente Accor- do e dai relativi allegati. Le sue decisioni sono applicate dalle Parti secondo le ri- spettive norme.

4. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

5. Il Comitato delibera all’unanimità.

6. Ai fini della corretta esecuzione dell’Accordo, le Parti, a richiesta di una di esse, si consultano in sede di Comitato. 7. Il Comitato costituisce i gruppi di lavoro necessari per gestire gli allegati del- l’Accordo. Nel proprio regolamento interno esso definisce, tra l’altro, la composi- zione ed il funzionamento di detti gruppi di lavoro.

Art. 7 Composizione delle controversie In caso di controversia sull’interpretazione o sull’applicazione dell’Accordo, cia- scuna delle Parti può adire il Comitato, il quale si adopera per dirimere la controver- sia. Le Parti forniscono al Comitato tutti gli elementi d’informazione utili ai fini di un esame approfondito della situazione che consenta di addivenire ad una soluzione accettabile. Il Comitato esamina tutte le possibilità atte a salvaguardare il buon fun- zionamento dell’Accordo.

Art. 8 Scambi di informazioni 1. Le Parti scambiano ogni informazione utile in merito all’attuazione e all’appli- cazione del presente Accordo. 2. Ciascuna delle Parti informa l’altra circa le modifiche che intende apportare alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative concernenti l’oggetto del- l’Accordo e comunica nel più breve tempo le nuove disposizioni all’altra Parte.

Art. 9 Riservatezza I rappresentanti, esperti ed altri agenti delle Parti sono tenuti, anche dopo la cessa- zione delle loro funzioni, a non divulgare le informazioni ottenute nel quadro del- l’Accordo e coperte dal segreto professionale.

Art. 10 Misure di salvaguardia 1. Qualora, nell’applicazione degli allegati 1-3 del presente Accordo e in considera- zione della particolare sensibilità dei mercati agricoli delle Parti, le importazioni di prodotti originari di una delle Parti provochino una grave perturbazione del mercato dell’altra Parte, le Parti si consultano immediatamente per trovare una soluzione adeguata. Nell’attesa di tale soluzione, la Parte interessata può prendere le misure che giudica necessarie. 2. In caso di applicazione di misure di salvaguardia ai sensi del paragrafo 1 o degli altri allegati:

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a) in mancanza di disposizioni specifiche, si applicano le seguenti procedure: – se una delle Parti ha l’intenzione di applicare misure di salvaguardia nei confronti della totalità o di una parte del territorio dell’altra Parte, essa ne informa preventivamente quest’ultima indicandone i motivi; – se una delle Parti adotta misure di salvaguardia nei confronti della tota- lità o di una parte del territorio dell’altra Parte, essa ne informa quest’ultima nel più breve tempo possibile; – fatta salva la possibilità di entrata in vigore immediata delle misure di salvaguardia, le Parti si consultano quanto prima per trovare soluzioni adeguate; – in caso di misure di salvaguardia adottate da uno Stato membro della Comunità nei confronti della Svizzera, di un altro Stato membro o di un paese terzo, la Comunità ne informa la Svizzera al più presto possibile; b) devono essere scelte di preferenza le misure che recano minori perturbazioni al funzionamento dell’Accordo.

Art. 11 Modifiche Il Comitato può decidere di modificare gli allegati 1 e 2 e le appendici agli altri alle- gati dell’Accordo.

Art. 12 Revisione 1. Se una delle Parti desidera una revisione dell’Accordo, essa trasmette all’altra Parte una domanda motivata. 2. Le Parti possono incaricare il Comitato di esaminare la domanda e di formulare eventuali raccomandazioni, in particolare allo scopo di avviare negoziati. 3. Gli accordi scaturiti dai negoziati di cui al paragrafo 2 sono sottoposti alla ratifica o all’approvazione delle Parti secondo le rispettive procedure.

Art. 13 Clausola evolutiva 1. Le Parti si impegnano a proseguire gli sforzi finalizzati ad una progressiva e cre- scente liberalizzazione degli scambi reciproci di prodotti agricoli. 2. A tale fine, le Parti procedono regolarmente, in sede di Comitato, all’esame delle condizioni in cui si svolgono i loro scambi di prodotti agricoli. 3. Alla luce dei risultati di questo esame, le Parti, nell’ambito delle rispettive politi- che agrarie e in considerazione della sensibilità dei loro mercati agricoli, possono avviare negoziati, nel quadro del presente Accordo, per addivenire ad ulteriori ridu- zioni degli ostacoli agli scambi nel settore agricolo, su una base reciprocamente preferenziale e vantaggiosa per entrambe. 4. Gli accordi scaturiti dai negoziati di cui al paragrafo 2 sono sottoposti alla ratifica o all’approvazione delle Parti secondo le rispettive procedure.

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Art. 14 Attuazione dell’Accordo 1. Le Parti adottano tutte le disposizioni generali o particolari atte a garantire l’adempimento degli obblighi derivanti dal presente Accordo. 2. Esse si astengono da qualsiasi provvedimento che possa compromettere la realiz- zazione degli obiettivi dell’Accordo.

Art. 15 Allegati Gli allegati dell’Accordo, comprese le relative appendici, formano parte integrante di quest’ultimo.

Art. 16 Sfera di applicazione territoriale L’Accordo si applica, da un lato, ai territori in cui è in applicazione il trattato che istituisce la Comunità economica europea, nei modi previsti dal trattato stesso e, dall’altro, al territorio della Svizzera.

Art. 17 Entrata in vigore e durata 1. Il presente Accordo è ratificato o approvato dalle Parti secondo le rispettive pro- cedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’ultima notifica del deposito degli strumenti di ratifica o di approvazione dei sette accordi seguenti: – Accordo sul commercio di prodotti agricoli, – Accordo sulla libera circolazione delle persone6, – Accordo sul trasporto aereo7, – Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia8, – Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della con- formità9, – Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici10, – Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica11. 2. Il presente Accordo è concluso per un periodo iniziale di sette anni. Esso è rinno- vato per un periodo indeterminato, salvo notifica contraria della Comunità europea o della Svizzera all’altra Parte prima dello scadere del periodo iniziale. In caso di no- tifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4. 3. Sia la Comunità europea che la Svizzera possono denunciare il presente Accordo notificandolo all’altra Parte. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del pa- ragrafo 4.

6 RS 0.142.112.681; RU 2002 1529 7 RS 0.748.127.192.68; RU 2002 1705 8 RS 0.740.72; RU 2002 1649 9 RS 0.946.526.81; RU 2002 1803 10 RS 0.172.052.68; RU 2002 1951 11 RS 0.420.513.1; RU 2002 1998

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4. I sette accordi di cui al paragrafo 1 cessano di applicarsi dopo sei mesi dal ricevi- mento della notifica relativa al mancato rinnovo di cui al paragrafo 2 o alla denuncia di cui al paragrafo 3.

Fatto a Lussemburgo, addì ventun giugno millenovecentonovantanove, in duplice esemplare, in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca. Ciascuna delle versioni linguistiche fa pa- rimenti fede.

Per la Confederazione Svizzera: Per la Comunità europea: Pascal Couchepin Joschka Fischer Joseph Deiss Hans van den Broek

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Allegato 1 Concessioni della Svizzera Allegato 2 Concessioni della Comunità Allegato 3 Concessioni relative ai formaggi Appendice 1 Concessioni della Comunità Appendice 2 Concessioni della Svizzera Appendice 3 Elenco delle denominazioni dei formaggi di tipo «Italico» ammessi all’importazione in Svizzera Appendice 4 Descrizione dei formaggi Allegato 4 relativo al settore fitosanitario (Appendici da 1 a 4 da stabilire) Appendice 5 Scambi di informazioni Allegato 5 concernente l’alimentazione degli animali (Appendice 1 da stabilire) Appendice 2 Disposizioni legislative di cui all’articolo 9 Allegato 6 relativo al settore delle sementi Appendice 1 Legislazioni Appendice 2 Organismi di controllo e di certificazione delle sementi Appendice 3 Deroghe comunitarie ammesse dalla Svizzera Appendice 4 Elenco dei paesi terzi Allegato 7 relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli Appendice 1 Elenco degli atti di cui all’articolo 4 relativi ai prodotti vitivinicoli Appendice 2 Denominazioni protette di cui all’articolo 6 Appendice 3 Relativa agli articoli 6 e 25 Allegato 8 concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vi- no Appendice 1 Denominazioni protette per le bevande spiritose originarie della Comunità Appendice 2 Denominazioni protette per le bevande spiritose originarie della Svizzera Appendice 3 Denominazioni protette per le bevande aromatizzate originarie della Comunità Appendice 4 Denominazioni protette per le bevande aromatizzate originarie della Svizzera Allegato 9 relativo ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico Appendice 1 Disposizioni regolamentari applicabili nella Comunità europea Appendice 2 Modalità di applicazione Allegato 10 relativo al riconoscimento dei controlli di conformità alle norme di commer- cializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi Appendice Organismi di controllo svizzeri autorizzati a rilasciare il certificato di controllo di cui all’articolo 3 dell’Allegato 10 Allegato 11 relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale Appendice 1 Misura di lotta/notifica delle malattie Appendice 2 Polizia sanitaria: scambi e immissione sul mercato Appendice 3 Importazione di animali vivi e di taluni prodotti animali

dai paesi terzi

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Appendice 4 Zootecnia, compresa l’importazione da paesi terzi Appendice 5 Controlli e canoni Appendice 6 Prodotti animali Appendice 7 Autorità competenti Appendice 8 Adeguamento alle condizioni regionali Appendice 9 Elementi procedurali per l’esecuzione delle verifiche Appendice 10 Controlli alle frontiere e canoni Appendice 11 Punti di contatto

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Allegato 1

Concessioni della Svizzera

La Svizzera accorda, per i prodotti originari della Comunità sotto indicati, le se- guenti concessioni tariffarie, eventualmente entro i limiti di un quantitativo annuo stabilito.

Voce della tariffa Designazione della merce Dazio doga- Quantita- svizzera nale applica- tivo annuo bile in peso netto peso lordo

ex 0210 11 91 Prosciutti e loro pezzi, non disossati, della specie esente suina (non di cinghiale), salati o in salamoia, secchi o affumicati ex 0210 19 91 Prosciutti e loro pezzi, disossati, della specie sui- esente 1000 1 na (non di cinghiale), salati o in salamoia, secchi o affumicati

0210 20 10 Carni secche della specie bovina esente 200 2

0602 10 00 Talee senza radici e marze esente illimitato

Piantimi in forma di portinnesto di frutta a gra- esente 3 nella (ottenuti da semi o da moltiplicazione ve- getativa):

0602 20 11 – innestati, con radici nude

0602 20 19 – innestati, con zolla

0602 20 21 – non innestati, con radici nude

0602 20 29 – non innestati, con zolla

Piantimi in forma di portinnesto di frutta a noc- esente 3 ciolo (ottenuti da semi o da moltiplicazione ve- getativa):

0602 20 31 – innestati, con radici nude

0602 20 39 – innestati, con zolla

0602 20 41 – non innestati, con radici nude

0602 20 49 – non innestati, con zolla

Piantimi diversi da quelli in forma di portinnesto esente illimitato di frutta a granella o a nocciolo (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa), da frutta com- mestibile:

0602 20 51 – con radici nude

0602 20 59 – altri

Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, con radici nude:

0602 20 71 – di frutta a granella esente 3

0602 20 72 – di frutta a nocciolo

0602 20 79 – altri esente illimitato

Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, con zolla:

0602 20 81 – di frutta a granella esente 3

0602 20 82 – di frutta a nocciolo

0602 20 89 – altri esente illimitato

0602 30 00 Rododendri e azalee, anche innestati esente illimitato

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Voce della tariffa Designazione della merce Dazio doga- Quantita- svizzera nale applica- tivo annuo bile in peso netto peso lordo

Rosai, anche innestati : esente illimitato

0602 40 10 – rosai silvestri e alberetti di rosai selvatici

– altri:

0602 40 91 – con radici nude

0602 40 99 – altri, con zolla

Piantimi (ottenuti da semi o da moltiplicazione esente illimitato vegetativa) di vegetali d’utilità; bianco di funghi (micelio):

0602 90 11 – piantimi di ortaggi e manti erbosi in rotoli

0602 90 12 – bianco di funghi (micelio)

0602 90 19 – altri

Altre piante vive (comprese le loro radici): esente illimitato

0602 90 91 – con radici nude

0602 90 99 – altre, con zolla

0603 10 31 Garofani, recisi, per mazzi o per ornamento, fre- esente 1000

schi, dal 1° maggio al 25 ottobre

0603 10 41 Rose, recise, per mazzi o per ornamento, fresche,

dal 1° maggio al 25 ottobre Fiori e boccioli di fiori (diversi dai garofani e dalle rose), recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 1° maggio al 25 ottobre:

0603 10 51 – legnosi

0603 10 59 – altri

0603 10 71 Tulipani, recisi, per mazzi o per ornamento, dal esente illimitato

26 ottobre al 30 aprile Fiori e boccioli di fiori (diversi dai tulipani e esente illimitato dalle rose), recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 26 ottobre al 30 aprile :

0603 10 91 – legnosi

0603 10 99 – altri

Pomodori, freschi o refrigerati : esente 10 000 – pomodori ciliegia (cherry):

0702 00 10 – dal 21 ottobre al 30 aprile

– pomodori peretti (di forma allungata):

0702 00 20 – dal 21 ottobre al 30 aprile

– altri pomodori, con diametro di 80 mm o più (pomodori carnosi):

0702 00 30 – dal 21 ottobre al 30 aprile

– altri :

0702 00 90 – dal 21 ottobre al 30 aprile

0705 11 11 Lattuga iceberg, senza corona: esente 2000

– dal 1° gennaio alla fine di febbraio

0705 21 10 Cicorie Witloofs, fresche o refrigerate: esente 2000

– dal 21 maggio al 30 settembre Melanzane, fresche o refrigerate esente 1000

0709 30 10 – dal 16 ottobre al 31 maggio

0709 51 00 Funghi, freschi o refrigerati esente illimitato

0709 60 11 Peperoni, freschi o refrigerati, 2,5 illimitato

– dal 1° novembre al 31 marzo

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Voce della tariffa Designazione della merce Dazio doga- Quantita- svizzera nale applica- tivo annuo bile in peso netto peso lordo

Zucchine (incluse le zucchine con fiore), fresche esente 2000 o refrigerate:

0709 90 50 – dal 31 ottobre al 19 aprile

ex 0710 80 90 Funghi, anche cotti in acqua o al vapore, conge- esente illimitato lati Nocciole (Corylus spp.), fresche o secche: esente illimitato

0802 21 90 – con guscio, diverse da quelle per l’alimen-

tazione di animali o per la fabbricazione di oli

0802 22 90 – sgusciate, diverse da quelle per

l’alimentazione di animali o per la fabbrica- zione di oli ex 0802 90 90 Pinoli, freschi o secchi esente illimitato

0805 10 00 Arance, fresche o secche esente illimitato

0805 20 00 Mandarini (compresi i tangerini satsuma); cle- esente illimitato

mentine, wilkings e simili ibridi di agrumi, fre- schi o secchi

0807 11 00 Cocomeri freschi esente illimitato

0807 19 00 Meloni, freschi, diversi dai cocomeri esente illimitato

Albicocche, fresche, in imballaggio aperto: esente 2000

0809 10 11 – dal 1° settembre al 30 giugno

in altro imballaggio:

0809 10 91 – dal 1° settembre al 30 giugno

0810 10 10 Fragole, fresche esente 10 000

– dal 1° settembre al 14 maggio

0810 50 00 Kiwi, freschi esente illimitato

0910 20 00 Zafferano esente illimitato

Olio d’oliva, vergine, non per l’alimentazione di animali:

1509 10 91 – in recipienti di vetro di capacità non eccedente 60,60 4 illimitato

1509 10 99 – in recipienti di vetro di capacità eccedente 2 l, 86,70 4 illimitato o in altri recipienti Olio di oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, non per l’alimen- tazione di animali:

1509 90 91 – in recipienti di vetro di capacità non eccedente 60,60 4 illimitato

1509 90 99 – in recipienti di vetro di capacità eccedente 2 l, 86,70 4 illimitato o in altri recipienti Pomodori, interi o in pezzi, preparati o conserva- ti, ma non nell’aceto o nell’acido acetico:

2002 10 10 – in recipienti eccedenti 5 kg 2,50 illimitato

2002 10 20 – in recipienti non eccedenti 5 kg 4,50 illimitato

2002 90 10 Pomodori preparati o conservati, ma non esente illimitato

nell’aceto o nell’acido acetico, diversi da quelli interi o in pezzi, – in recipienti eccedenti 5 kg

Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la CE RU 2002

Voce della tariffa Designazione della merce Dazio doga- Quantita- svizzera nale applica- tivo annuo bile in peso netto peso lordo

2002 90 21 Polpe, puree e concentrati di pomodori, in reci- esente illimitato

pienti ermeticamente chiusi, aventi tenore, in peso, di estratto secco di 25% o più, composti di pomodori e acqua, con o senza aggiunta di sale o altre sostanze di condimento, in recipienti non eccedenti 5 kg

2002 90 29 Pomodori preparati o conservati, ma non esente illimitato

nell’aceto o nell’acido acetico, diversi da quelli interi o in pezzi e diversi da polpe, puree e con- centrati di pomodori, – in recipienti non eccedenti 5 kg Carciofi preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, congelati, diversi dai pro- dotti della voce 2006 ex 2004 90 18 – in recipienti eccedenti 5 kg 17,50 illimitato ex 2004 90 49 – in recipienti non eccedenti 5 kg 24,50 illimitato Asparagi preparati o conservati, ma non esente illimitato nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

2005 60 10 – in recipienti eccedenti 5 kg

2005 60 90 – in recipienti non eccedenti 5 kg

Olive preparate o conservate, ma non nell’aceto o esente illimitato nell’acido acetico, non congelate, diverse dai prodotti della voce 2006:

2005 70 10 – in recipienti eccedenti 5 kg

2005 70 90 – in recipienti non eccedenti 5 kg

Capperi e carciofi preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 ex 2005 90 11 – in recipienti eccedenti 5 kg 17,5 illimitato ex 2005 90 40 – in recipienti non eccedenti 5 kg 24,5 illimitato

2008 30 90 Agrumi, altrimenti preparati o conservati, con o esente illimitato

senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominati né compresi altrove

2008 50 10 Polpe di albicocche, altrimenti preparate o con- 10 illimitato

servate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dol- cificanti, non nominate né comprese altrove

2008 50 90 Albicocche, altrimenti preparate o conservate, 15 illimitato

con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolci- ficanti o di alcole, non nominate né comprese altrove

2008 70 10 Polpe di pesche, altrimenti preparate o conserva- esente illimitato

te, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcifi- canti, non nominate né comprese altrove

2008 70 90 Pesche, altrimenti preparate o conservate, con o esente illimitato

senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove Succhi di agrumi diversi dall’arancia e dal pom- pelmo o dal pomelo, non fermentati, senza ag- giunta di alcole

Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la CE RU 2002

Voce della tariffa Designazione della merce Dazio doga- Quantita- svizzera nale applica- tivo annuo bile in peso netto peso lordo

ex 2009 30 19 – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcifi- 6 illimitato canti, concentrati ex 2009 30 20 – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, 14 illimitato concentrati Vini dolci, specialità e mistelle, in recipienti di capacità:

2204 21 50 – non eccedente 2 l 5 8,5 illimitato

2204 29 50 – eccedente 2 l 5 8,5 illimitato

ex 2204 21 50 Vino di Porto, in recipienti di capacità non ecce- esente 1000 hl dente 2 l, secondo la descrizione 6 ex 2204 21 21 Retsina (vino bianco greco) in recipienti di capa- esente 500 hl cità non eccedente 2 l, secondo la descrizione 7 Retsina (vino bianco greco) in recipienti di capa- cità eccedente 2 l, secondo la descrizione 7, con titolo alcolometrico volumico ex 2204 29 21 – eccedente 13% vol. ex 2204 29 22 – non eccedente 13% vol. 1 Ivi comprese 480 t per i prosciutti di Parma e di San Daniele, in base allo scambio di lettere tra la Svizzera e la CEE del 25 gennaio 1972. 2 Ivi comprese 170 t di Bresaola, in base allo scambio di lettere tra la Svizzera e la CEE del 25 gennaio 1972.

3 Entro i limiti di un contingente annuo globale di 60 000 piante.

4 Ivi compreso il contributo al Fondo di garanzia per il magazzinaggio obbligatorio.

5 Riguarda solo i prodotti ai sensi dell’Allegato 7 dell’accordo.

6 Descrizione: per «vino di Porto», si intende un vino di qualità prodotto nella regione deter- minata portoghese che reca tale nome ai sensi del regolamento (CEE) n. 823/87. 7 Descrizione : per «retsina», si intende un vino da tavola ai sensi delle disposizioni comuni- tarie di cui all’articolo 17 e all’Allegato I del regolamento (CEE) n. 822/87.

Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la CE RU 2002

Allegato 2

Concessioni della comunità

La Comunità accorda, per i prodotti originari della Svizzera sotto indicati, le se- guenti concessioni tariffarie, eventualmente entro i limiti di un quantitativo annuo stabilito:

Codice NC Designazione della merce Dazio doga- Quantita- nale applica- tivo annuo bile in peso netto peso lordo

ex 0210 20 90 Carni della specie bovina, disossate, secche esente 1200 ex 0401 30 Crema, avente tenore, in peso, di materie grasse esente 2000 superiore a 6%

0403 10 Iogurt

0402 29 11 Latte speciale, detto «per l’alimentazione dei 43,8 illimitato

ex 0404 90 83 bambini lattanti» in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto inferiore o uguale a

500 g, avente tenore, in peso, di materie grasse

superiore a 10 % 1

0602 Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e esente illimitato

marze; bianco di funghi (micelio)

0603 10 Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per esente illimitato

ornamento, freschi

0701 10 00 Patate, da semina, fresche o refrigerate esente 4000

0702 00 Pomodori, freschi o refrigerati esente 2 1000

0703 10 19 Cipolle, non da semina, porri e altri ortaggi aglia- esente 5000

0703 90 00 cei, freschi o refrigerati

0704 10 Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e si- esente 5500

0704 90 mili prodotti commestibili del genere Brassica,

esclusi i cavoletti di Bruxelles, freschi o refrige- rati

0705 11 Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium esente 3000

0705 19 00 spp.), esclusa la witloof (Chicorum intybus var.

0705 29 00 foliosum,) fresche o refrigerate

0706 10 00 Carote e navoni, freschi o refrigerati esente 5000

0706 90 05 Barbabietole da insalata, salsefrica, sedani-rapa, esente 3000

0706 90 11 ravanelli e simili radici commestibili, escluso il

0706 90 17 rafano (Cochlearia amoracia), freschi o refrige-

0706 90 90 rati

0707 00 05 Cetrioli, freschi o refrigerati esente 2 1000

0708 20 Fagioli (Vigna, spp., Phaseolus spp.) freschi o esente 1000

refrigerati

0709 30 00 Melanzane, fresche o refrigerate esente 500

0709 40 00 Sedani, esclusi i sedani-rapa, freschi o refrigerati esente 500

0709 51 Funghi, freschi o refrigerati esente illimitato

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Codice NC Designazione della merce Dazio doga- Quantita- nale applica- tivo annuo bile in peso netto peso lordo

0709 52 00 Tartufi, freschi o refrigerati esente illimitato

0709 70 00 Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) esente 1000

e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), freschi o refrigerati

0709 90 10 Insalate, diverse dalle lattughe e dalle cicorie, esente 1000

fresche o refrigerate

0709 90 50 Finocchi, freschi o refrigerati esente 1000

0709 90 70 Zucchine,fresche o refrigerate esente 2 1000

0709 90 90 Altri ortaggi o legumi, freschi o refrigerati esente 1000

0710 80 61 Funghi, anche cotti in acqua o al vapore, esente illimitato

0710 80 69 congelati

0712 90 Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o esente illimitato

a fette, oppure tritati o polverizzati, anche otte- nuti da ortaggi o legumi precedentemente cotti, ma non altrimenti preparati, esclusi cipolle, fun- ghi e tartufi ex 0808 10 20 Mele, diverse dalle mele da sidro, fresche esente 2 3000 ex 0808 10 50 ex 0808 10 90

0808 20 Pere cotogne, fresche esente 2 3000

0809 10 00 Albicocche, fresche esente 2 500

0809 20 95 Ciliege, diverse dalle ciliege acide, fresche esente 2 1500 3 4

0809 40 Prugne e prugnole, fresche esente 2 1000

0810 20 10 Fragole, fresche esente 100

0810 20 90 More di rovo o di gelso e more-lamponi, fresche esente 100

1106 30 10 Farine, semolini e polveri di banane esente 5

1106 30 90 Farine, semolini e polveri di altre frutta del capi- esente illimitato tolo 8 ex 2002 90 90 Polveri di pomodori, con o senza aggiunta di esente illimitato zuccheri, di altri dolcificanti o di amido 5

2003 10 80 Funghi, esclusi quelli del genere Agaricus, prepa- esente illimitato

rati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico

0710 10 00 Patate, anche cotte in acqua o al vapore, conge- esente 3000

late

2004 10 10 Patate, preparate o conservate, ma non nell’aceto

2004 10 99 o nell’acido acetico, congelate, diverse dai pro-

dotti della voce 2006, escluse le farine, i semolini e i fiocchi

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Codice NC Designazione della merce Dazio doga- Quantita- nale applica- tivo annuo bile in peso netto peso lordo

2005 20 80 Patate, preparate o conservate, ma non nell’aceto

o nell’acido acetico, non congelate, diverse dai prodotti della voce 2006, escluse le preparazioni sotto forma di farina, semolino o fiocchi e le pre- parazioni sotto forma di fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermetica- mente chiusi, atte per l’alimentazione nello stato in cui sono presentate ex 2005 90 Polveri preparate di ortaggi e legumi e delle rela- esente illimitato tive miscele, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido 5 ex 2008 30 Fiocchi e polveri di agrumi, con o senza aggiunta esente illimitato di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido 5 ex 2008 40 Fiocchi e polveri di pere, con o senza aggiunta di esente illimitato zuccheri, di altri dolcificanti o di amido 5 ex 2008 50 Fiocchi e polveri di albicocche, con o senza ag- esente illimitato giunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido 5

2008 60 Ciliege, altrimenti preparate o conservate, con o esente 500

senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove ex 0811 90 19 Ciliege, anche cotte in acqua o al vapore, conge- ex 0811 90 39 late, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcifi- canti

0811 90 80 Ciliege dolci, anche cotte in acqua o al vapore,

congelate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ex 2008 70 Fiocchi e polveri di pesche, con o senza aggiunta esente illimitato di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido 5 ex 2008 80 Fiocchi e polveri di fragole, con o senza aggiunta esente illimitato di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido 5 ex 2008 99 Fiocchi e polveri di altre frutta, con o senza ag- esente illimitato giunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido 5 ex 2009 19 Polveri di succhi d’arancia, con o senza aggiunta esente illimitato di zuccheri o di altri dolcificanti ex 2009 20 Polveri di succhi di pompelmo, con o senza ag- esente illimitato giunta di zuccheri o di altri dolcificanti ex 2009 30 Polveri di succhi di altri agrumi, con o senza ag- esente illimitato giunta di zuccheri o di altri dolcificanti ex 2009 40 Polveri di succhi di ananasso, con o senza ag- esente illimitato giunta di zuccheri o di altri dolcificanti ex 2009 70 Polveri di succhi di mela, con o senza aggiunta di esente illimitato zuccheri o di altri dolcificanti ex 2009 80 Polveri di succhi di pera, con o senza aggiunta di esente illimitato zuccheri o di altri dolcificanti

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Codice NC Designazione della merce Dazio doga- Quantita- nale applica- tivo annuo bile in peso netto peso lordo

ex 2009 80 Polveri di succhi di altre frutta od ortaggi o le- esente illimitato gumi, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 1 Ai fini dell’applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto «per l’alimentazione dei bambini lattanti» si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10 000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

2 Se del caso, si applica il dazio specifico diverso dal dazio minimo.

3 Comprese le 1000 t previste dallo scambio di lettere del 14 luglio 1986.

4 Se la data dell’entrata in vigore del presente accordo non coincide con l’inizio dell’anno civile, il contingente supplementare di 500 t sarà gestito pro rata temporis. 5 Si veda la Dichiarazione comune relativa alla classificazione tariffaria delle polveri di or- taggi e legumi e delle polveri di frutta.

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Allegato 3

Concessioni relative ai formaggi

1. La Comunità e la Svizzera s’impegnano a liberalizzare gradualmente gli scambi re- ciproci di formaggi di cui al codice tariffario 0406 del sistema armonizzato12 al termine di un periodo di 5 anni a decorrere dall’entrata in vigore dell’Accordo.

2. Il processo di liberalizzazione si svolgerà come segue:

a) All’importazione nella Comunità Sin dal primo anno di entrata in vigore dell’Accordo, la Comunità sopprime o elimina gradualmente i dazi doganali all’importazione per i formaggi ori- ginari della Svizzera, se del caso entro i limiti di un quantitativo annuo. I da- zi doganali di base e i quantitativi annui di base per le diverse categorie di formaggi figurano all’appendice 1 del presente Allegato: (i) La Comunità riduce ogni anno del 20 per cento i dazi doganali di base menzionati nella tabella di cui all’appendice 1. La prima riduzione si effettua a distanza di un anno dall’entrata in vigore dell’Accordo. (ii) La Comunità aumenta di 1250 t all’anno il contingente tariffario men- zionato nella tabella di cui all’appendice 1; il primo aumento si effettua a distanza di un anno dall’entrata in vigore dell’Accordo. La completa liberalizzazione entra in vigore all’inizio del sesto anno. (iii) La Svizzera è esentata dal rispetto dei prezzi franco frontiera che figu- rano nella designazione delle merci di cui al codice NC 0406 della ta- riffa doganale comune. b) All’esportazione dalla Comunità Per tutti i formaggi di cui al codice tariffario 0406 del sistema armonizzato, la Comunità non applica restituzioni all’esportazione verso la Svizzera. c) All’importazione in Svizzera Sin dal primo anno di entrata in vigore dell’Accordo, la Svizzera sopprime o elimina gradualmente i dazi doganali all’importazione per i formaggi origi- nari della Comunità, se del caso entro i limiti di un quantitativo annuo. I da- zi doganali di base e i quantitativi annui di base per le diverse categorie di formaggi figurano all’appendice 2, lettera a) del presente Allegato: (i) La Svizzera riduce ogni anno del 20 per cento i dazi doganali di base menzionati nella tabella di cui all’appendice 2, lettera a). La prima ri- duzione si effettua a distanza di un anno dall’entrata in vigore del- l’Accordo. (ii) La Svizzera aumenta di 2500 t all’anno l’insieme dei contingenti tarif- fari menzionati nella tabella di cui all’appendice 2, lettera a); il primo aumento si effettua a distanza di un anno dall’entrata in vigore dell’Ac-

12 RS 0.632.11

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cordo. Almeno quattro mesi prima dell’inizio di ogni anno, la Comu- nità designa la o le categorie di formaggi per le quali detto aumento sa- rà effettuato. La completa liberalizzazione entra in vigore all’inizio del sesto anno. d) All’esportazione dalla Svizzera Sin dal primo anno di entrata in vigore dell’Accordo, la Svizzera elimina gradualmente le sovvenzioni all’esportazione per le consegne di formaggi verso la Comunità secondo le seguenti modalità: (i) gli importi che costituiscono la base per il processo di eliminazione13 figurano all’appendice 2, lettera b) del presente Allegato; (ii) tali importi di base saranno ridotti come segue: – un anno dopo l’entrata in vigore dell’Accordo, del 30 per cento, – due anni dopo l’entrata in vigore, del 55 per cento, – tre anni dopo l’entrata in vigore, dell’80 per cento, – quattro anni dopo l’entrata in vigore, del 90 per cento, – cinque anni dopo l’entrata in vigore, del 100 per cento. 3. La Comunità e la Svizzera adottano le misure necessarie affinché la gestione del sistema di distribuzione dei titoli d’importazione sia tale da assicurare il regolare svolgimento delle importazioni, tenuto conto delle esigenze di mercato.

4. La Comunità e la Svizzera provvedono affinché i vantaggi reciprocamente con-

cessi non siano compromessi da altre misure relative alle importazioni e alle espor- tazioni. 5. Se in una della Parti dovessero manifestarsi perturbazioni sotto forma di un’evo- luzione dei prezzi e/o del flusso di importazioni, su richiesta di una delle Parti si procede quanto prima all’avvio di consultazioni, nell’ambito del Comitato di cui all’articolo 6 dell’Accordo, al fine di trovare adeguate soluzioni. A questo proposito, le Parti convengono di scambiarsi periodicamente notizie sulle quotazioni e ogni altra informazione utile sul mercato dei formaggi indigeni e im- portati.

13 Gli importi di base vengono calcolati di comune accordo dalle Parti sulla base della diffe- renza dei prezzi istituzionali del latte presumibilmente applicabili al momento dell’en- trata in vigore dell’accordo (incluso un supplemento per il latte trasformato in formag- gio), ottenuti in funzione del quantitativo di latte necessario per la produzione dei for- maggi in causa e, salvo per i formaggi contingentati, previa detrazione dell’importo della riduzione dei dazi doganali da parte della Comunità. Il beneficio di una sovvenzione è ri- servato esclusivamente ai formaggi prodotti a partire da latte interamente ottenuto sul ter- ritorio svizzero.

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Appendice 1

Concessioni della comunità

All’importazione nella Comunità

Codice NC Designazione delle merci Dazio doga- Quantita- nale di base tivo annuo peso netto) (t)

ex 0406 20 Formaggi grattugiati o in polvere con un tenore esenzione illimitato massimo di acqua pari a 400g/kg di formaggio

0406 30 Formaggi fusi esenzione illimitato

0406 90 02 Emmental, Gruyère, Sbrinz, Appenzell, Bergkäse 6,58 illimitato

0406 90 03 0406 90 04 0406 90 05 0406 90 06 0406 90 13 0406 90 15 0406 90 17

0406 90 18 Fromage fribourgeois14, Vacherin Mont d’Or, esenzione illimitato

Tête de moine

0406 90 19 Glaris (Schabziger) esenzione illimitato

ex0406 90 87 Fromage des Grisons esenzione illimitato

0406 90 25 Tilsit esenzione illimitato

ex 0406 Formaggi diversi da quelli sopra menzionati esenzione 3000

14 Sinonimo: Vacherin fribourgeois.

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Appendice 2

Concessioni della Svizzera a) All’importazione in Svizzera

Voce della tariffa Designazione delle merci Dazio doga- Quantita- doganale svizzera nale di base tivo annuo peso lordo) (t)

0406.10 10 Mascarpone e Ricotta Romana, conformi alle esenzione illimitato

disposizioni dell’elenco LIX Svizzera- Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech ex 0406 20 Formaggi grattugiati o in polvere con un tenore esenzione illimitato massimo di acqua pari a 400g/kg di formaggio

0406.40 – Danablu, Gorgonzola e Roquefort, conformi esenzione illimitato

alle disposizioni dell’elenco LIX Svizzera- Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech – Roquefort, non conforme alle disposizioni dell’elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annes- so al Protocollo di Marrakech, con prova dell’origine – Formaggi a pasta erborinata, diversi da Da- nablu, Gorgonzola e Roquefort

0406.90 11 Brie, Camembert, Crescenza, Italico15, Pont esenzione illimitato

l’Evêque, Reblochon, Robiola e Stracchino, con- formi alle disposizioni dell’elenco LIX Svizzera- Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech ex 0406.90 19 Feta, come descritta nell’appendice 4 esenzione illimitato ex 0406.90 19 Formaggio bianco in salamoia a base di latte di esenzione illimitato pecora, come descritto nell’appendice 4

0406.90 21 Formaggio alle erbe, con un tenore massimo di esenzione illimitato

acqua nella pasta sgrassata pari al 65%

0406.90 31 Caciocavallo, Canestrato (Pecorino Siciliano), esenzione illimitato

0406.90 39 Aostaler Fontina, Parmigiano Reggiano, Grana

Padano, Pecorino (Pecorino Romano, Fiore Sar- do, altri Pecorino) e Provolone, conformi alle disposizioni dell’elenco LIX Svizzera- Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech

0406.90 51 – Asiago, Bitto, Brà, Fontal, Montasio, Saint- esenzione 5000

0406.90 59 Paulin (Port Salut) e Saint-Nectaire, conformi

alle disposizioni dell’elenco LIX Svizzera- Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech ex 0406.90 91 – Formaggi da raclette, come descritti nell’appendice 4

0406.90 60 Cantal, conforme alle disposizioni dell’elenco esenzione illimitato

LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech

15 Per i formaggi a pasta molle del tipo «Italico», l’elenco delle denominazioni ammesse all’im- portazione in Svizzera figura nell’appendice 3.

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Voce della tariffa Designazione delle merci Dazio doga- Quantita- doganale svizzera nale di base tivo annuo peso lordo) (t)

ex 0406.90 91 Manchego, Idiazabal e Roncal, come descritti esenzione illimitato ex 0406.90 99 nell’appendice 4 ex 0406.90 99 Parmigiano Reggiano e Grana Padano, in pezzi, esenzione illimitato con o senza crosta, recanti sull’imballaggio alme- no la denominazione del formaggio, il tenore di materie grasse, l’imballatore responsabile e il paese di produzione, con un contenuto di grassi nella sostanza secca pari almeno al 32%. Parmi- giano Reggiano: tenore di acqua pari al massimo al 32%; Grana Padano: tenore di acqua pari al massimo al 33,2% ex 0406.10 90 Formaggio di tipo Mozzarella, non conforme alle esenzione 500 disposizioni dell’elenco LIX Svizzera- Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech ex 0406.90.91 Formaggio di tipo Provolone, non conforme alle esenzione 500 ex 0406.90 99 disposizioni dell’elenco LIX Svizzera-Liechten- stein annesso al Protocollo di Marrakech, con un tenore massimo di acqua nella pasta sgrassata pari al 65% ex 0406 Formaggi diversi da quelli sopra menzionati, a esenzione 5000 pasta dura o semidura, con un tenore massimo di acqua nella pasta sgrassata pari al 65% ex 0406 Formaggi diversi da quelli sopra menzionati esenzione 1000

0406.10 20 Mozzarella, conforme alle disposizioni dell’elen- 185 illimitato

co LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Proto- collo di Marrakech, nel suo liquido di governo, come descritto nell’appendice 416

0406.30 Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in 180,55 illimitato

polvere

0406.90 51 Asiago, Bitto, Fontal, Saint-Paulin (Port Salut) e 289 illimitato

Saint-Nectaire, conformi alle disposizioni del- l’elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech, non compresi nel quan- titativo annuo di 5000 t

0406.90 91 Altri formaggi a pasta semidura con un tenore di 315 illimitato

acqua nella pasta sgrassata compreso tra il 54% e il 65%

16 Per quanto riguarda la Mozzarella senza liquido di governo, conforme alla descrizione dell’elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech, il dazio do- ganale applicabile è quello normale indicato nel suddetto elenco.

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b) All’esportazione dalla Svizzera

Gli importi di base di cui al punto 2, lettera d) del presente Allegato sono fissati ai livelli seguenti:

Voce della tariffa doga- Designazione delle merci Aiuto massimo17 nale svizzera all’esportazione18 peso netto)

0406.30 Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere 0

0406.20 Formaggi grattugiati o in polvere di tutti i tipi 0

ex 0406.90 19 Vacherin Mont d’Or 204

0406.90 21 Formaggio verde (Glaris) 139

ex 0406.90 99 Emmental 343 ex 0406.90 91 Fromage fribourgeois (Vacherin fribourgeois) 259 ex 0406.90 91 Fromage des Grisons 259 ex 0406.90 91 Tilsit 113 ex 0406.90 91 Tête de moine 259 ex 0406.90 91 Appenzell 274 ex 0406.90 91 Bergkäse 343 ex 0406.90 99 ex 0406.90 99 Gruyère 343 ex 0406.90 99 Sbrinz 384 ex 0406 Formaggi diversi da quelli sopra menzionati – Formaggi freschi e a pasta molle 219 – Formaggi semiduri 274 – Formaggi duri e extraduri 343

17 Fino alla liberalizzazione completa, ad eccezione dei formaggi di cui al codice NC 0406 90 01 destinati alla trasformazione e importati nella Comunità in regime di accesso mi- nimo.

18 Compresi gli importi di ogni altra misura di effetto equivalente.

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Appendice 3

Elenco delle denominazioni dei formaggi di tipo «Italico» ammessi all’importazione in Svizzera

– Bel Piano Lombardo – Primavera – Stella Alpina – Italico Milcosa – Cerriolo – Caciotto Milcosa – Italcolombo – Italia – Tre Stelle – Reale – Cacio Giocondo – La Lombarda – Il Lombardo – Codogno – Stella d’Oro – Il Novarese – Bel Mondo – Mondo Piccolo – Bick – Bel Paesino – Pastorella Cacio Reale – Primula Gioconda – Valsesia – Alfiere – Casoni Lombardi – Costino – Formaggio Margherita – Montagnino – Formaggio Bel Paese – Lombardo – Monte Bianco – Lagoblu – Metropoli – Imperiale – L’Insuperabile – Antica Torta Cascina S. Anna – Universal – Torta Campagnola – Fior d’Alpe – Martesana – Alpestre – Caciotta Casalpiano

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Appendice 4

Descrizione dei formaggi

I formaggi di seguito elencati possono fruire del dazio doganale contrattuale unica- mente se rispondono alla descrizione fornita, presentano le caratteristiche tipiche specificate e sono importati con la designazione o la denominazione corrispondente.

1. Feta

Denominazione: Feta Zone di produzione: Tracia, Macedonia, Tessaglia, Epiro, Grecia conti- nentale, Peloponneso e dipartimento di Lesbo (Grecia) Forma, dimensioni: Cubi o parallelepipedi ortogonali di varia grandezza Caratteristiche: Formaggio a pasta molle senza crosta. Pasta bianca molle ma soda e leggermente friabile, dal gusto leg- germente agro-piccante e salato-piccante. Formaggio prodotto unicamente con latte di pecora o con ag- giunta di latte di capra fino a un massimo del 30%, con una stagionatura di almeno due mesi Tenore di materie grasse Almeno il 43% nella sostanza secca: Tenore di sostanza secca: Almeno il 44%

2. Formaggio bianco in salamoia a base di latte di pecora

Designazione: Formaggio bianco in salamoia a base di latte di peco- ra, paese d’origine, prodotto esclusivamente con latte di pecora, oppure: Formaggio bianco in salamoia a base di latte di pecora, paese d’origine, prodotto con latte di pecora e di capra Regione di produzione: Paesi membri dell’Unione europea Forma, dimensioni: Cubi o parallelepipedi ortogonali di varia grandezza Caratteristiche: Formaggio a pasta molle senza crosta. Pasta bianca molle ma soda e leggermente friabile, dal gusto leg- germente agro-piccante e salato-piccante. Formaggio prodotto unicamente con latte di pecora o con ag- giunta di latte di capra fino a un massimo del 10%, con una stagionatura di almeno due mesi Tenore di materie grasse Almeno il 43% nella sostanza secca: Tenore di sostanza secca: Almeno il 44% Il formaggio può fruire del tasso convenuto solo se l’imballaggio di ciascun pezzo reca l’indirizzo completo del produttore e segnala che il formaggio è stato prodotto esclusivamente con latte di pecora o, se del caso, con aggiunta di latte di capra.

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3. Manchego

Denominazione: Manchego Zone di produzione: Comunità autonome di Castilla-La Mancha (province di Albacete, Ciudad Real, Cuenca e Toledo) Forma, dimensioni, peso per Forme cilindriche a facce pressoché piane. Altezza: da forma: 7 a 12 cm. Diametro: da 9 a 22 cm. Peso delle forme: da 1 a 3,5 kg. Caratteristiche: Crosta dura, giallina o nero-verdastra; pasta soda e compatta, di colore da bianco a giallo avorio, talvolta caratterizzata da piccole aperture distribuite irregolar- mente. Aroma e sapore caratteristici. Formaggio a pa- sta dura o semidura, ottenuto esclusivamente con latte di pecore della razza «Manchega», crudo o pastoriz- zato, coagulato con caglio naturale o con altri enzimi coagulanti autorizzati e scaldato a una temperatura compresa tra 28 e 32 °C per un periodo di 45-60 mi- nuti. Stagionatura minima di 60 giorni. Tenore di materie grasse Almeno il 50% nella sostanza secca: Tenore di sostanza secca: Almeno il 55%

4. Idiazabal

Denominazione: Idiazabal Zone di produzione: Province di Guipuzcoa, Navarra, Alava e Vizcaya Forma, dimensioni, peso Forme cilindriche a facce pressoché piane. Altezza: da per forma: 8 a 12 cm. Diametro: da 10 a 30 cm. Peso delle forme: da 1 a 3 kg. Caratteristiche: Crosta dura, di colore giallino o marrone scuro, nel caso in cui il formaggio è affumicato. Pasta soda, di colore da bianco a giallo avorio, talvolta caratterizzata da piccole aperture distribuite irregolarmente. Aroma e sapore caratteristici. Formaggio ottenuto esclusiva- mente con latte crudo di pecore delle razze «Lacha» e «Carranzana», coagulato con caglio naturale o con altri enzimi coagulanti autorizzati a una temperatura compresa tra 28 e 32 °C per un periodo di 20-45 mi- nuti. Stagionatura minima di 60 giorni. Tenore di materie grasse Almeno il 45% nella sostanza secca: Tenore di sostanza secca: Almeno il 55%

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5. Roncal

Denominazione: Roncal Zone di produzione: Valle di Roncal (Navarra) Forma, dimensioni, peso Forme cilindriche a facce pressoché piane. Altezza: da per forma: 8 a 12 cm. Diametro e peso variabili. Caratteristiche: Crosta dura, granulosa e grassa, color paglia. Pasta soda e compatta, di aspetto poroso ma senza occhi, di colore da bianco a giallo avorio. Aroma e sapore ca- ratteristici. Formaggio a pasta dura o semidura, otte- nuto esclusivamente con latte di pecora, coagulato con caglio naturale o con altri enzimi coagulanti autoriz- zati a una temperatura compresa fra 32 e 37 °C. Tenore di materie grasse Almeno il 50% nella sostanza secca: Tenore di sostanza secca: Almeno il 60%

6. Formaggio da raclette

Designazione: Paese d’origine, p.e. formaggio da raclette tedesco o formaggio da raclette francese Regione di produzione: Paesi membri dell’Unione europea Forma, dimensioni, peso per Forme o blocchi. Altezza: da 5,5 a 8 cm; diametro da forma: 28 a 42 cm o larghezza da 28 a 36 cm. Peso delle for- me: da 4,5 a 7,5 kg Caratteristiche: Formaggio a pasta semidura e crosta compatta, giallo dorato o marrone chiaro, talvolta con macchie grigia- stre. Pasta dolce, particolarmente adatta ad essere fusa, di colore avorio o giallastro, compatta ma talvolta ca- ratterizzata da qualche apertura. Sapore e aroma ca- ratteristici, da dolci a decisi. Prodotto con latte vacci- no pastorizzato, trattato teoricamente o crudo, coagu- lato con fermenti lattici e altri prodotti coagulanti. La cagliata viene pressata e, in generale, si procede al lavaggio dei grani. Durata della stagionatura: almeno

8 settimane.

Tenore di materie grasse Almeno il 45% nella sostanza secca: Tenore di sostanza secca: Almeno il 55%

7. Mozzarella nel suo liquido di governo

Il formaggio può fruire del tasso convenuto solo se le forme o i pezzi sono conser- vati in una soluzione acquosa e chiusi ermeticamente. La parte di soluzione acquosa deve corrispondere almeno al 25% del peso totale, comprendente le forme o i pezzi di formaggio, la soluzione e l’imballaggio diretto.

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Allegato 4

Relativo al settore fitosanitario

Art. 1 Oggetto Il presente Allegato riguarda l’agevolazione degli scambi tra le Parti di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti sottoposti a misure fitosanitarie originari del loro ter- ritorio o importati da paesi terzi, menzionati in un’appendice 1 che il Comitato deve redigere conformemente all’articolo 11 dell’Accordo.

Art. 2 Principi (1) Le Parti riconoscono di avere legislazioni simili in materia di misure di protezio- ne contro l’introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali, ai pro- dotti vegetali o ad altri oggetti, le quali esplicano effetti equivalenti in termini di protezione contro l’introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali menzionati nell’appendice 1 di cui all’articolo 1. Questo ricono- scimento si estende anche alle misure fitosanitarie applicate ai vegetali, ai prodotti vegetali e ad altri oggetti provenienti da paesi terzi. (2) Le legislazioni di cui al paragrafo 1 sono citate in un’appendice 2 che il Comi- tato deve redigere conformemente all’articolo 11 dell’Accordo. (3) Le Parti riconoscono reciprocamente i passaporti fitosanitari rilasciati dagli or- ganismi indicati in un’appendice 3 che il Comitato deve redigere conformemente all’articolo 11 dell’Accordo. Detti passaporti attestano la conformità alle rispettive legislazioni che figurano nell’appendice 2 di cui al paragrafo 2 e sono considerati rispondenti ai requisiti documentali prescritti dalle medesime per la circolazione, nel territorio delle Parti, di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti che figurano nell’ap- pendice 1 di cui all’articolo 1. (4) I vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti menzionati nell’appendice 1 di cui all’articolo 1, che non sono sottoposti al regime del passaporto fitosanitario per gli scambi nel territorio delle Parti, vengono scambiati tra le Parti senza passaporto fito- sanitario, fatti salvi gli altri eventuali documenti richiesti dalle rispettive legislazio- ni, in particolare quelli introdotti dai sistemi che permettono di risalire all’origine dei vegetali, prodotti vegetali o altri oggetti.

Art. 3 (1) I vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti che non figurano espressamente nel- l’appendice 1 di cui all’articolo 1 e non sono soggetti a misure fitosanitarie in alcuna delle due Parti possono essere scambiati tra le Parti senza controlli relativi a misure fitosanitarie (controlli documentali, controlli d’identità, controlli fitosanitari). (2) Qualora una delle Parti abbia l’intenzione di adottare una misura fitosanitaria applicabile ai vegetali, prodotti vegetali o altri oggetti di cui al paragrafo 1, essa ne informa l’altra Parte.

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(3) In virtù dell’articolo 10, paragrafo 2, il gruppo di lavoro «fitosanitario» valuta le conseguenze delle misure adottate ai sensi del paragrafo 2 sul presente Allegato e propone un’eventuale modifica delle appendici corrispondenti.

Art. 4 Esigenze regionali (1) Ciascuna delle Parti può stabilire, secondo criteri simili, specifiche esigenze per i movimenti di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, indipendentemente dall’ori- gine, da e verso una determinata zona del suo territorio, qualora lo giustifichi la si- tuazione fitosanitaria ivi esistente. (2) L’appendice 4, che il Comitato deve redigere conformemente all’articolo 11 del- l’Accordo, definisce le zone di cui al paragrafo 1 e le esigenze specifiche ad esse applicabili.

Art. 5 Controllo all’importazione (1) Ciascuna delle Parti effettua controlli fitosanitari per sondaggio e su campione, in proporzione non superiore ad una determinata percentuale delle spedizioni di ve- getali, prodotti vegetali e altri oggetti che figurano nell’appendice 1 di cui all’arti- colo 1. Detta percentuale, proposta dal gruppo di lavoro «fitosanitario» e stabilita dal Comitato, è determinata per ciascun vegetale, prodotto vegetale o altro oggetto secondo il rischio fitosanitario che esso presenta. All’atto dell’entrata in vigore del presente Allegato, la percentuale in parola è fissata al 10 per cento. (2) In virtù dell’articolo 10, paragrafo 2 del presente Allegato, il Comitato può deci- dere, su proposta del gruppo di lavoro «fitosanitario», di ridurre la proporzione dei controlli di cui al paragrafo 1. (3) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano soltanto ai controlli fitosanitari effettuati sugli scambi di vegetali, di prodotti vegetali o di altri oggetti tra le Parti. (4) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano compatibilmente con l’artico- lo 11 dell’Accordo e con gli articoli 6 e 7 del presente Allegato.

Art. 6 Misure di salvaguardia Le misure di salvaguardia sono adottate conformemente alle procedure di cui all’ar- ticolo 10, paragrafo 2 dell’Accordo.

Art. 7 Deroghe (1) Se una delle Parti intende applicare deroghe nei riguardi dell’insieme o di una porzione del territorio dell’altra Parte, essa ne informa preventivamente quest’ultima motivando la propria decisione. Ferma restando la possibilità di esecuzione imme- diata delle deroghe progettate, le Parti si consultano nel più breve termine per trova- re soluzioni adeguate. (2) Se una delle Parti applica deroghe nei confronti di una parte del proprio territo- rio o di un paese terzo, essa ne informa quanto prima l’altra Parte. Ferma restando la

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possibilità di esecuzione immediata delle deroghe progettate, le Parti si consultano nel più breve termine per trovare soluzioni adeguate.

Art. 8 Controllo congiunto (1) Ciascuna delle Parti acconsente all’esecuzione di un controllo congiunto, su ri- chiesta dell’altra Parte, allo scopo di valutare la situazione fitosanitaria e le misure aventi effetti equivalenti ai sensi dell’articolo 2. (2) Per controllo congiunto si intende la verifica, condotta alla frontiera, della con- formità di una spedizione proveniente da una delle Parti con i requisiti fitosanitari vigenti. (3) Il suddetto controllo viene effettuato secondo la procedura stabilita dal Comitato, su proposta del gruppo di lavoro «fitosanitario».

Art. 9 Scambi di informazioni (1) In applicazione dell’articolo 8 dell’Accordo, le Parti provvedono a scambiarsi tutte le informazioni utili circa l’attuazione e l’applicazione delle disposizioni legi- slative, regolamentari e amministrative attinenti all’oggetto del presente Allegato, nonché le informazioni di cui all’appendice 5. (2) Al fine di garantire l’applicazione equivalente delle modalità di esecuzione delle legislazioni contemplate dal presente Allegato, ciascuna delle Parti acconsente a ri- cevere, su istanza dell’altra, visite di esperti dell’altra Parte sul proprio territorio, le quali si svolgono in collaborazione con l’organismo fitosanitario ufficiale territo- rialmente competente.

Art. 10 Gruppo di lavoro «fitosanitario» (1) Il gruppo di lavoro «fitosanitario», denominato in appresso “gruppo di lavoro”, istituito a norma dell’articolo 6, paragrafo 7 dell’Accordo, esamina le questioni re- lative al presente Allegato e alla sua applicazione. (2) Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l’evoluzione delle disposizioni legi- slative e regolamentari interne delle Parti nelle materie disciplinate dal presente Al- legato. In particolare, esso formula proposte che sottopone al Comitato al fine di adeguare e aggiornare le appendici del presente Allegato.

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Appendice 5

Scambi di informazioni

Le informazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, sono le seguenti: – notifiche d’intercettazione di spedizioni o di organismi nocivi in provenien- za da paesi terzi o da una porzione del territorio delle Parti, che comportano un pericolo fitosanitario immediato e che sono disciplinati dalla diretti- va 94/3/CE; – notifiche di cui all’articolo 15 della direttiva 77/93/CEE.

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Allegato 5

Concernente l’alimentazione degli animali

Art. 1 Oggetto 1. Le Parti si impegnano a ravvicinare le rispettive legislazioni in materia di ali- mentazione animale al fine di agevolare gli scambi in tale settore. 2. In un’appendice 1, che il Comitato deve redigere conformemente all’articolo 11 dell’Accordo, sono elencati i prodotti o i gruppi di prodotti per i quali le disposizio- ni legislative delle Parti sono giudicate di effetto equivalente e, se del caso, le dispo- sizioni legislative rispettive delle Parti i cui requisiti sono giudicati di effetto equi- valente. 3. Le Parti aboliscono i controlli alle frontiere sui prodotti o i gruppi di prodotti elencati nell’appendice 1 di cui al paragrafo 2.

Art. 2 Definizioni Ai fini del presente Allegato si intende per: a) «prodotto», l’alimento per animali o qualsiasi sostanza utilizzata nell’ali- mentazione degli animali; b) «stabilimento», qualsiasi unità di produzione o di fabbricazione di un pro- dotto o che lo detiene in una fase intermedia prima della sua immissione in commercio, ivi inclusa quella della trasformazione e dell’imballaggio, o che mette in commercio tale prodotto; c) «autorità competente», l’autorità in ciascuna delle Parti incaricata di effet- tuare i controlli ufficiali nel settore dell’alimentazione animale.

Art. 3 Scambi di informazioni In applicazione dell’articolo 8 dell’Accordo, le Parti comunicano reciprocamente: – la o le autorità competenti e la loro giurisdizione territoriale e funzionale; – l’elenco dei laboratori incaricati di effettuare le analisi di controllo; – se del caso, l’elenco dei punti di entrata designati sul loro territorio per i vari tipi di prodotti; – i programmi di controllo intesi ad accertare la conformità dei prodotti alle ri- spettive disposizioni legislative in materia di alimentazione animale. I programmi di cui al quarto trattino devono tenere conto della situazione peculiare di ciascuna delle Parti e specificare segnatamente il tipo e la frequenza dei controlli da effettuarsi periodicamente.

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Art. 4 Disposizioni generali in materia di controlli Ciascuna delle Parti prende tutte le misure utili affinché i prodotti destinati ad essere spediti verso l’altra Parte siano controllati con la stessa scrupolosità di quelli desti- nati ad essere messi in circolazione sul proprio territorio; in particolare, le Parti provvedono affinché i controlli: – siano effettuati con regolarità, in caso di sospetto di non conformità e com- misuratamente all’obiettivo perseguito, in particolare in funzione dei rischi e dell’esperienza acquisita; – riguardino tutte le fasi della produzione e della fabbricazione, le fasi inter- medie precedenti all’immissione in commercio, l’immissione in commercio, inclusa l’importazione, e l’utilizzazione dei prodotti; – siano effettuati alla fase più idonea ai fini della ricerca prevista; – siano effettuati, di norma, senza preavviso; – riguardino anche le utilizzazioni vietate nell’alimentazione degli animali.

Art. 5 Controllo all’origine 1. Le Parti provvedono affinché l’autorità competente proceda ad un controllo degli stabilimenti per garantire che essi adempiano agli obblighi loro incombenti e che i prodotti destinati ad essere messi in circolazione rispondano ai requisiti previsti dalle disposizioni legislative elencate nell’appendice 1 di cui all’articolo 1, applica- bili sul territorio d’origine. 2. In caso di sospetto di inosservanza di tali requisiti, l’autorità competente procede a controlli supplementari e, qualora tale sospetto venga confermato, prende le misu- re adeguate.

Art. 6 Controllo a destinazione 1. L’autorità competente della Parte di destinazione può verificare, nei luoghi di de- stinazione, la conformità dei prodotti alle disposizioni del presente Allegato me- diante controlli per campione e in modo non discriminatorio. 2. Tuttavia, qualora l’autorità competente della Parte di destinazione disponga di informazioni tali da far presumere un’infrazione, possono essere effettuati controlli anche durante il trasporto dei prodotti sul proprio territorio. 3. Se, in caso di un controllo effettuato nel luogo di destinazione o durante il tra- sporto, l’autorità competente della Parte interessata constata la non conformità dei prodotti alle disposizioni del presente Allegato, essa prende le disposizioni adeguate ed intima allo speditore, al destinatario o a qualsiasi altro soggetto responsabile di effettuare una delle seguenti operazioni: – messa in conformità dei prodotti entro un termine da stabilire; – eventuale decontaminazione; – qualsiasi altro trattamento appropriato; – utilizzazione per altri fini;

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– rinvio alla Parte d’origine, dopo aver informato l’autorità competente di detta Parte; – distruzione dei prodotti.

Art. 7 Controllo dei prodotti provenienti da territori non appartenenti alle Parti 1. In deroga all’articolo 4, primo trattino, le Parti prendono tutte le misure utili af- finché, al momento dell’introduzione nei propri territori doganali di prodotti pro- venienti da un territorio diverso da quelli definiti all’articolo 16 dell’Accordo, le autorità competenti effettuino un controllo documentale di ciascuna partita e un controllo d’identità per campione allo scopo di accertarne: – la natura; – l’origine; – la destinazione geografica, in modo da determinare il regime doganale loro applicabile. 2. Le Parti prendono tutte le misure utili per verificare la conformità dei prodotti, mediante un controllo fisico per campione, prima dell’immissione in libera pratica.

Art. 8 Collaborazione in caso d’infrazione 1. Le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente Allegato. Esse garantiscono la corretta applicazione della normativa con- cernente i prodotti per l’alimentazione animale, soprattutto attraverso l’assistenza reciproca, l’individuazione delle infrazioni e lo svolgimento di indagini in proposito. 2. L’assistenza prevista nel presente articolo non pregiudica le norme che discipli- nano la procedura penale o l’assistenza giudiziaria reciproca tra le Parti in materia penale.

Art. 9 Prodotti soggetti ad autorizzazione preventiva 1. Le Parti si adoperano per rendere identici i rispettivi elenchi di prodotti discipli- nati dalle disposizioni legislative di cui all’appendice 2. 2. Le Parti si informano mutuamente sulle domande di autorizzazione dei prodotti di cui al paragrafo 1.

Art. 10 Consultazioni e clausola di salvaguardia 1. Le Parti si consultano ogniqualvolta una di esse ritenga che l’altra Parte sia ve- nuta meno ad un obbligo derivante dal presente Allegato. 2. La Parte che chiede le consultazioni comunica all’altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso in questione. 3. Le misure di salvaguardia previste da una delle disposizioni legislative riguardanti i prodotti e i gruppi di prodotti elencati nell’appendice 1 di cui all’articolo 1 sono

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adottate conformemente alle procedure di cui all’articolo 10, paragrafo 2 dell’Ac- cordo. 4. Se, al termine delle consultazioni di cui al paragrafo 1 e all’articolo 10, paragra- fo 2, lettera a), terzo trattino dell’Accordo, le Parti non sono addivenute ad un Ac- cordo, la Parte che ha chiesto le consultazioni o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può prendere le opportune misure conservative per garantire l’applica- zione del presente Allegato.

Art. 11 Gruppo di lavoro per l’alimentazione animale 1. Il gruppo di lavoro per l’alimentazione animale, denominato in appresso «gruppo di lavoro», istituito in base all’articolo 6, paragrafo 7 dell’Accordo, esamina qualsia- si questione relativa al presente Allegato e alla sua applicazione. Assume inoltre tutte le funzioni previste dal presente Allegato. 2. Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l’evoluzione delle normative interne delle Parti nelle materie che formano oggetto del presente Allegato. In particolare, esso formula proposte da presentare al Comitato ai fini dell’aggiornamento delle appendici del presente Allegato.

Art. 12 Obbligo di riservatezza

1. Qualsiasi informazione comunicata, in qualunque forma, in esecuzione del pre-

sente Allegato, riveste carattere riservato, è coperta dal segreto professionale e gode della stessa protezione conferita ad informazioni simili dalla legge applicabile in materia nell’ordinamento interno della Parte che ha ricevuto l’informazione. 2. Il principio di riservatezza di cui al paragrafo 1 non si applica alle informazioni di cui all’articolo 3. 3. Il presente Allegato non obbliga una delle Parti, la cui legislazione o i cui usi amministrativi impongono, per la tutela del segreto industriale e commerciale, limiti più rigorosi di quelli stabiliti dal presente Allegato, a comunicare informazioni all’altra Parte se questa non si conforma ai suddetti limiti più rigorosi. 4. Le informazioni ricevute devono essere utilizzate esclusivamente ai fini del pre- sente Allegato; esse possono essere utilizzate dalle Parti ad altri fini soltanto previa autorizzazione scritta dell’autorità amministrativa da cui emana l’informazione, con le restrizioni imposte da detta autorità. Il disposto del paragrafo 1 non osta all’utilizzazione delle informazioni nell’ambito di azioni giudiziarie o amministrative intentate per infrazioni al diritto penale, a condizione che tali informazioni siano state ottenute nel quadro di un’assistenza giu- ridica internazionale. 5. Le Parti possono, nei processi verbali, nei rapporti e nelle testimonianze, nonché nel corso di procedimenti e azioni a carattere giudiziario, addurre come prova in- formazioni ricevute e documenti consultati conformemente alle disposizioni del pre- sente articolo.

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Appendice 2

Disposizioni legislative di cui all’articolo 9 Disposizioni della Comunità europea: Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/19/CE (GU L 96 del 28.3.1998, pag. 39). Direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell’alimentazione degli animali (GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8), modi- ficata da ultimo dalla direttiva 96/25/CE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 35). Disposizioni della Svizzera: Ordinanza del Consiglio federale del 26 gennaio 1994 concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali, modificata da ultimo il 7 dicem- bre 1998 (RU 1999 312). Ordinanza del Dipartimento federale dell’economia pubblica del 1° marzo 1995 concernente la produzione e la messa in commercio di alimenti per animali, additivi per l’alimentazione animale e coadiuvanti per l’insilamento, modificata da ultimo il 10 gennaio 1996 (RU 1996 208).

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Allegato 6

Relativo al settore delle sementi

Art. 1 Oggetto (1) Il presente Allegato riguarda le sementi delle specie agricole, orticole e fruttico- le, delle piante ornamentali e della vite. (2) Ai sensi del presente Allegato s’intendono per «sementi» tutti i materiali di mol- tiplicazione o destinati alla piantagione.

Art. 2 Riconoscimento della conformità delle legislazioni (1) Le Parti riconoscono che i requisiti previsti dalle legislazioni di cui all’appendice 1, prima sezione, sono equivalenti in termini di risultati. (2) Fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6, le sementi delle specie definite nelle legislazioni di cui al paragrafo 1 possono essere scambiate tra le Parti e com- mercializzate liberamente sui rispettivi territori, fornendo come unica prova della conformità alle legislazioni delle Parti l’etichetta o qualunque altro documento ri- chiesto per la commercializzazione ai sensi di dette legislazioni. (3) Gli organismi responsabili del controllo di conformità figurano nell’appendice 2.

Art. 3 Riconoscimento reciproco dei certificati (1) Ciascuna Parte riconosce, per le sementi delle specie definite nelle legislazioni di cui all’appendice 1, seconda sezione, i certificati di cui al paragrafo 2, redatti conformemente alla legislazione dell’altra Parte dagli organismi indicati nell’appen- dice 2. (2) Per «certificato» ai sensi del paragrafo 1 s’intende la documentazione richiesta dalla legislazione di ciascuna delle Parti, applicabile alle importazioni di sementi e definita nell’appendice 1, seconda sezione.

Art. 4 Armonizzazione delle legislazioni (1) Le Parti si sforzano di armonizzare le proprie legislazioni in materia di commer- cializzazione delle sementi per le specie contemplate dalle legislazioni di cui all’ap- pendice 1, seconda sezione, e per le specie non contemplate dalle legislazioni di cui all’appendice 1, prima e seconda sezione. (2) Qualora una nuova disposizione legislativa venga adottata da una delle Parti, esse s’impegnano a considerare la possibilità di assoggettare il nuovo settore al pre- sente Allegato secondo la procedura prevista agli articoli 11 e 12 dell’Accordo. (3) In caso di modifica di una disposizione legislativa relativa a un settore soggetto alle disposizioni del presente Allegato, le Parti s’impegnano a valutarne le conse- guenze secondo la procedura prevista agli articoli 11 e 12 dell’Accordo.

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Art. 5 Varietà (1) La Svizzera ammette la commercializzazione sul proprio territorio di sementi delle varietà figuranti nel catalogo comune della Comunità per le specie menzionate nelle legislazioni di cui all’appendice 1, prima sezione. (2) La Comunità ammette la commercializzazione sul proprio territorio di sementi delle varietà figuranti nel catalogo nazionale svizzero per le specie menzionate nelle legislazioni di cui all’appendice 1, prima sezione. (3) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano alle varietà geneticamente modificate. (4) Le Parti s’informano reciprocamente in merito alle domande di ammissione o ai ritiri di tali domande, alle iscrizioni in un catalogo nazionale nonché ad eventuali modifiche di quest’ultimo. Su richiesta, esse si comunicano reciprocamente una bre- ve descrizione delle principali caratteristiche concernenti l’utilizzazione di ogni nuova varietà e degli aspetti che consentono di distinguerla dalle altre varietà cono- sciute. Ciascuna delle Parti tiene inoltre a disposizione dell’altra i fascicoli conte- nenti, per ogni varietà ammessa, una descrizione della stessa e una sintesi chiara di tutti gli elementi su cui è fondata l’ammissione. Nel caso delle varietà geneticamente modificate, le Parti si comunicano reciprocamente i risultati della valutazione dei rischi connessi alla loro immissione nell’ambiente. (5) Le Parti possono procedere a consultazioni tecniche al fine di valutare gli ele- menti in base ai quali una varietà è stata ammessa in una di esse. Ove del caso, il gruppo di lavoro «Sementi» è tenuto al corrente degli esiti di queste consultazioni. (6) Al fine di agevolare gli scambi di informazioni di cui al paragrafo 4, le Parti uti- lizzano i sistemi informatici per lo scambio di informazioni esistenti o in corso di elaborazione.

Art. 6 Deroghe (1) Le deroghe della Comunità e della Svizzera di cui all’appendice 3 sono ammesse rispettivamente dalla Svizzera e dalla Comunità nel quadro degli scambi di sementi delle specie contemplate dalle legislazioni di cui all’appendice 1, prima sezione. (2) Le Parti s’informano reciprocamente di tutte le deroghe relative alla commercia- lizzazione delle sementi che esse intendono applicare sul proprio territorio o su parte di esso. Nel caso di deroghe di breve durata, o che richiedono un’entrata in vigore immediata, è sufficiente una notifica a posteriori. (3) In deroga alle disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 1, la Svizzera può decidere di vietare la commercializzazione sul proprio territorio di sementi di una varietà ammessa nel catalogo comune della Comunità. (4) In deroga alle disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 2, la Comunità può decidere di vietare la commercializzazione sul proprio territorio di sementi di una varietà ammessa nel catalogo nazionale svizzero. (5) Le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 si applicano nei casi previsti dalla legi- slazione delle Parti che figura all’appendice 1, prima sezione.

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(6) Le Parti possono ricorrere alle disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4: – nei tre anni successivi all’entrata in vigore del presente Allegato, per le va- rietà figuranti nel catalogo comune della Comunità o nel catalogo nazionale svizzero precedentemente a tale entrata in vigore; – nei tre anni successivi al ricevimento delle informazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 4, per le varietà iscritte nel catalogo comune della Comunità o nel catalogo nazionale svizzero successivamente all’entrata in vigore del pre- sente Allegato. (7) Le disposizioni di cui al paragrafo 6 si applicano per analogia alle varietà delle specie disciplinate da disposizioni che, in virtù dell’articolo 4, potrebbero figurare nell’appendice 1, prima sezione, successivamente all’entrata in vigore del presente Allegato. (8) Le Parti possono procedere a consultazioni tecniche al fine di valutare le conse- guenze, ai fini del presente Allegato, delle deroghe di cui ai paragrafi da 1 a 4. (9) Le disposizioni del paragrafo 8 non si applicano nei casi in cui la decisione in materia di deroghe sia di competenza degli Stati membri della Comunità in virtù delle disposizioni legislative che figurano nell’appendice 1, prima sezione. Le di- sposizioni dello stesso paragrafo non si applicano alle deroghe adottate dalla Svizze- ra in casi analoghi.

Art. 7 Paesi terzi (1) Fatto salvo l’articolo 10, le disposizioni del presente Allegato si applicano altresì alle sementi commercializzate sul territorio delle Parti e provenienti da un paese di- verso dagli Stati membri della Comunità e dalla Svizzera e da essi riconosciuto. (2) L’elenco dei paesi di cui al paragrafo 1, nonché le specie e la portata del ricono- scimento, figurano nell’appendice 4.

Art. 8 Prove comparative (1) Prove comparative vengono effettuate al fine di controllare a posteriori campioni di sementi prelevati dalla partite commercializzate sul territorio delle Parti. La Sviz- zera partecipa alle prove comparative comunitarie. (2) L’organizzazione delle prove comparative nelle Parti è soggetta all’approvazione del gruppo di lavoro «Sementi».

Art. 9 Gruppo di lavoro «Sementi» (1) Il gruppo di lavoro «Sementi» (denominato in appresso «gruppo di lavoro»), istituito ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 7 dell’Accordo, esamina le questioni rela- tive al presente Allegato e alla sua applicazione. (2) Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l’evoluzione delle disposizioni legi- slative e regolamentari interne delle Parti nei settori disciplinati dal presente Alle- gato. In particolare, esso formula proposte che sottopone al Comitato al fine di ade- guare e aggiornare le appendici del presente Allegato.

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Art. 10 Accordo con altri paesi Salvo Accordo formale tra le Parti, queste ultime convengono che gli accordi di ri- conoscimento reciproco conclusi da ciascuna di esse con un paese terzo non posso- no in alcun caso vincolare l’altra Parte all’accettazione di relazioni, certificati, auto- rizzazioni e marchi rilasciati da organismi di valutazione della conformità di detto paese terzo.

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Appendice 1

Legislazioni

Prima sezione (riconoscimento della conformità delle legislazioni) A. Disposizioni della Comunità Europea

1. Testi di base

– Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla com- mercializzazione delle sementi di cereali (GU n. 125 dell’11.7.1966, pag. 309/66), modificata da ultimo dalla direttiva 96/72/CE del Consiglio (GU n. L 304 del 27.11.1996, pag. 10). – Direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla com- mercializzazione dei tuberi-seme di patate (GU n. 125 dell’11.7.1966, pag. 2320/66), modificata da ultimo dalla decisione 98/111/CE della Com- missione (GU n. L 28 del 4.2.1998, pag. 42). – Direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al ca- talogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU n. L 225 del 12.10.1970, pag. 1), modificata da ultimo dall’Atto di adesione del 199419.

2. Testi di applicazione 20

– Direttiva 72/180/CEE della Commissione, del 14 aprile 1972, concernente la fissazione dei caratteri e delle condizioni minime per l’esame delle varietà delle specie delle piante agricole (GU n. L 108 dell’8.5.1972, pag. 8). – Direttiva 74/268/CEE della Commissione, del 2 maggio 1974, che fissa le condizioni particolari sulla presenza di Avena fatua nelle sementi di piante foraggere e di cereali (GU n. L 141 del 24.5.1974, pag. 19), modificata da ultimo dalla direttiva 78/511/CEE della Commissione (GU n. L 157 del 15.6.1978, pag. 34). – Decisione 80/755/CEE della Commissione, del 17 luglio 1980, che autorizza l’apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di cereali (GU n. L 207 del 9.8.1980, pag. 37), modificata da ultimo dalla deci- sione 81/109/CEE della Commissione (GU n. L 64 dell’11.3.1981, pag. 13). – Decisione 81/675/CEE della Commissione, del 28 luglio 1981, che constata che alcuni sistemi di chiusura sono «sistemi di chiusura non riutilizzabili» ai sensi delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE del Consiglio (GU n. L 246 del 29.8.1981, pag. 26), modificata da ultimo dalla decisione 86/563/CEE della Commissione (GU n. L 327 del 22.11.1986, pag. 50).

19 Ove del caso, solo per quanto riguarda le sementi di creali o i tuberi-seme di patate. 20 Ove del caso, solo per quanto riguarda le sementi di creali o i tuberi-seme di patate.

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– Decisione 86/110/CEE della Commissione, del 27 febbraio 1986, relativa alle condizioni in cui possono essere previste deroghe al divieto dell’uso di etichette CEE per le operazioni di richiusura e rietichettatura degli imballag- gi di sementi prodotti in paesi terzi (GU n. L 93 dell’8.4.1986, pag. 23). – Direttiva 93/17/CEE della Commissione, del 30 marzo 1993, che determina classi comunitarie di tuberi-seme di base delle patate, nonché i relativi requi- siti e le relative denominazioni (GU n. L 106 del 30.4.1993, pag. 7). – Decisione 94/650/CE della Commissione, del 9 settembre 1994, che orga- nizza un esperimento temporaneo per la vendita al consumatore finale di sementi alla rinfusa (GU n. L 252 del 28.9.1994, pag. 15), modificata da ul- timo dalla decisione 98/174/CE della Commissione (GU n. L 63 del 4.3.1998, pag. 31). – Decisione 98/320/CE della Commissione, del 27 aprile 1998, relativa all’or- ganizzazione di un esperimento temporaneo di campionamento e controllo delle sementi in base alle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE del Consiglio (GU n. L 140 del 12.5.1998, pag. 14).

B. Disposizioni della Svizzera21 – Legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (RU 1998 3033). – Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la produzione e la commercia- lizzazione del materiale vegetale di moltiplicazione (RU 1999 420). – Ordinanza del DFE del 7 dicembre 1998 concernente le sementi e i tuberi- seme delle specie campicole nonché di piante foraggere (RU 1999 781). – Ordinanza dell’UFAG del 7 dicembre 1998 concernente il catalogo delle va- rietà di cereali, patate, piante foraggere e canapa (RU 1999 429)22.

Seconda sezione (riconoscimento reciproco dei certificati) A. Disposizioni della Comunità Europea

1. Testi di base

– Direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla com- mercializzazione delle sementi di barbabietole (GU n. 125 dell’11.7.1966, pag. 2290/66), modificata da ultimo dalla direttiva 96/72/CE del Consiglio (GU n. L 304 del 27.11.1996, pag. 10). – Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla com- mercializzazione delle sementi di piante foraggere (GU n. 125 del- l’11.7.1966, pag. 2298/66), modificata da ultimo dalla direttiva 96/72/CE del Consiglio (GU n. L 304 del 27.11.1996, pag. 10).

21 Restano escluse le sementi delle varietà locali la cui commercializzazione è autorizzata in Svizzera. 22 Ove del caso, solo per quanto riguarda le sementi di cereali o i tuberi-seme di patate.

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– Direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla com- mercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU n. L 169 del 10.7.1969, pag. 3), modificata da ultimo dalla direttiva 96/72/CE del Consiglio (GU n. L 304 del 27.11.1996, pag. 10).

2. Testi di applicazione23

– Direttiva 75/502/CEE della Commissione, del 25 luglio 1975, che limita la commercializzazione delle sementi di fienarola dei prati (Poa Pratensis L.) alle sementi che sono state ufficialmente certificate «sementi di base» o «se- menti certificate» (GU n. L 228 del 29.8.1975, pag. 26). – Decisione 81/675/CEE: della Commissione, del 28 luglio 1981, che constata che alcuni sistemi di chiusura sono «sistemi di chiusura non riutilizzabili» ai sensi delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE del Consiglio (GU n. L 246 del 29.8.1981, pag. 26), modificata da ultimo dalla decisione 86/563/CEE della Commissione (GU n. L 327 del 22.11.1986, pag. 50). – Direttiva 86/109/CEE della Commissione, del 27 febbraio 1986, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate» (GU n. L 93 dell’8.4.1986, pag. 21), modificata da ultimo dalla direttiva 91/376/CEE della Commissione (GU n. L 203 del 26.7.1991, pag. 108). – Decisione 86/110/CEE della Commissione, del 27 febbraio 1986, relativa alle condizioni in cui possono essere previste deroghe al divieto dell’uso di etichette CEE per le operazioni di richiusura e rietichettatura degli imballag- gi di sementi prodotti in paesi terzi (GU n. L 93 dell’8.4.1986, pag. 23). – Decisione 87/309/CEE della Commissione, del 2 giugno 1987, che autorizza l’apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di alcune specie di piante foraggere (GU n. L 155 del 16.6.1987, pag. 26), modificata da ultimo dalla decisione 97/125/CE della Commissione (GU n. L 48 del 19.2.1997, pag. 35). – Decisione 92/195/CEE della Commissione, del 17 marzo 1992, che organiz- za, in virtù della direttiva 66/401/CEE, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, un esperimento temporaneo riguardante l’aumento del peso massimo ammesso per partita (GU n. L 88 del 3.4.1992, pag. 59), modificata da ultimo dalla decisione 96/203/CE della Commissio- ne (GU n. L 65 del 15.3.1996, pag. 41). – Decisione 94/650/CE della Commissione, del 9 settembre 1994, che orga- nizza un esperimento temporaneo per la vendita al consumatore finale di sementi alla rinfusa (GU n. L 252 del 28.9.1994, pag. 15), modificata da ul-

timo dalla decisione 98/174/CE della Commissione (GU n. L 63 del 4.3.1998, pag. 3).

23 Ove del caso, con esclusione delle sementi di cereali e dei tuberi-seme di patate.

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– Decisione 95/232/CE della Commissione, del 27 giugno 1995, concernente l’organizzazione di un esperimento temporaneo a norma della direttiva 69/208/CEE del Consiglio, inteso alla determinazione delle condizioni cui devono soddisfare le sementi di ibridi e di associazioni varietali di colza e di ravizzone (GU n. L 154 del 5.7.1995, pag. 22), modificata da ultimo dalla decisione 98/173/CE della Commissione (GU n. L 63 del 4.3.1998, pag. 30). – Decisione 96/202/CE della Commissione, del 4 marzo 1996, concernente l’organizzazione di un esperimento temporaneo sul tenore massimo di mate- ria inerte nelle sementi di soia (GU n. L 65 del 15.3.1996, pag. 39). – Decisione 97/125/CE della Commissione, del 24 gennaio 1997, che autoriz- za l’apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante oleaginose e da fibra e recante modifica della decisione 87/309/CEE che autorizza l’apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di alcune specie di piante foraggere (GU n. L 48 del 19.2.1997, pag. 35). – Decisione 98/320/CE della Commissione, del 27 aprile 1998, relativa all’or- ganizzazione di un esperimento temporaneo di campionamento e controllo delle sementi in base alle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE del Consiglio (GU n. L 140 del 12.5.1998, pag. 14).

B. Disposizioni della Svizzera – Legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (RU 1998 3033). – Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la produzione e la commercia- lizzazione del materiale vegetale di moltiplicazione (RU 1999 420). – Ordinanza del DFE del 7 dicembre 1998 concernente le sementi e i tuberi- seme delle specie campicole nonché di piante foraggere (RU 1999 781). – Libro delle sementi del DFE del 6 giugno 1974, ultima modifica il 7 dicem- bre 1998 (RU 1999 408).

C. Certificati richiesti all’atto delle importazioni a) Dalla Comunità europea: I documenti previsti dalla decisione 95/514/CE del Consiglio (GU n. L 296 del 9.12.1995, pag. 34), modificata da ultimo dalla decisione del Consiglio 98/162/CE (GU n. L 53 del 24.2.1998, pag. 21). b) Dalla Svizzera: Le etichette ufficiali d’imballaggio CE o OCSE rilasciate dagli organismi elencati all’appendice 2 del presente Allegato nonché, per ciascuna partita di sementi, i bolletti- ni arancioni o verdi dell’ISTA o un certificato di analisi equivalente.

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Appendice 2

Organismi di controllo e di certificazione delle sementi

A. Comunità europea Belgio Ministère des Classes Moyennes et de l’Agriculture Service Matériel de Reproduction Bruxelles Danimarca Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Ministry of Food, Agriculture and Fisheries) Plantedirektoratet (Danish Plant Directorate) Lyngby Germania Senatsverwaltung für Wirtschaft und Betriebe B Referat Ernährung und Landwirtschaft

  • Abteilung IV E 3 - Berlin Der Direktor der Landwirtschaftskammer Rheinland BN als Landesbeauftragter Saatenanerkennungsstelle Bonn Regierungspräsidium Freiburg FR

  • Abt. III, Referat 34 - Freiburg i. Br. Bayerische Landesanstalt für Bodenkultur FS und Pflanzenbau - Amtliche Saatenanerkennung für landwirtsch. Saatgut - Freising Landwirtschaftskammer Hannover H Referat 32 Hannover Regierungspräsidium Halle Abteilung 5, Dezernat 51 HAL Samenprüf- und Anerkennungsstelle Halle Der Senator für Frauen, Gesundheit, Jugend, HB Soziales und Umweltschutz Referat 33 Bremen Wirtschaftsbehörde, Amt Wirtschaft u. Landwirtschaft HH Abt. Land- und Ernährungswirtschaft Hamburg Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft HRO und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern Landesanerkennungsstelle für Saat- und Pflanzgut Rostock

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Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft J Sachgebiet 270 Jena Regierungspräsidium Karlsruhe KA

  • Referat 34 - Karlsruhe Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz KH

  • Amtliche Saatanerkennung - Bad Kreuznach Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein KI LUFA-ITL Kiel Hessisches Landesamt für Regionalentwicklung KS und Landwirtschaft Dez. 23 Kassel Sächsisches Landesamt für Landwirtschaft MEI Fachbereich 5, Sortenprüfung und Feldversuchswesen Saatenanerkennung Nossen Der Direktor der Landwirtschaftskammer MS Westfalen-Lippe als Landesbeauftragter Gruppe 31 Landbau Münster Landwirtschaftskammer Weser-Ems OL Institut für Pflanzenbau und Pflanzenschutz Referet P4 Oldenburg Landesamt für Ernährung, Landwirtschaft und P Flurneuordnung Saatenanerkennungsstelle Potsdam Potsdam Regierungspräsidium Stuttgart S Referat 34 a Stuttgart Landwirtschaftskammer für das Saarland SB Saarbrücken Regierungspräsidium Tübingen TÜ Referat 34 Tübingen Regierung von Unterfranken - Anerkennungs- WÜ und Nachkontrollstelle für Gemüsesaatgut in Bayern - Würzburg

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Regierung von Unterfranken Abteilung Landwirtschaft WÜ - Sachgebiet Weinbau - Würzburg Grecia Ministry of Agriculture Directorate of Inputs of Crop Production Athens Spagna Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas Subdirección General de Semillas y Plantas de Vivero Madrid Generalidad de Cataluña Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca Barcelona Comunidad Autónoma del País Vasco Departamento de Industria Agricultura y Pesca Vitoria Junta de Galicia Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes Santiago de Compostela Diputación Regional de Cantabria Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca Santander Principado de Asturias Consejería de Agricultura Oviedo Junta de Andalucía Consejería de Agricultura y Pesca Sevilla Comunidad Autónoma de la Región de Murcia Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca Murcia Diputación General de Aragón Consejería de Agricultura y Medio Ambiente Zaragoza Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha Consejería de Agricultura y Medio Ambiente Toledo Generalidad Valenciana Consejería de Agricultura y Medio Ambiente Valencia Comunidad Autónoma de La Rioja Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Logroño

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Junta de Extremadura Consejería de Agricultura y Comercio Mérida Comunidad Autónoma de las Canarias Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación Santa Cruz de Tenerife Junta de Castilla y León Consejería de Agricultura y Ganadería, Valladolid Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Consejería de Agricultura, Comercio e Industria Palma de Mallorca Comunidad de Madrid Consejería de Economía y Empleo Madrid Diputación Foral de Navarra Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación Pamplona Francia Ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation Service Officiel de Contrôle et de Certification (SOC) Paris Irlanda The Department of Agriculture, Food and Forestry Agriculture House Dublin Italia Ente Nazionale Sementi Elette (ENSE) Milano Lussemburgo L’Administration des Services Techniques de l’Agriculture (ASTA) Service de la Production Végétale Luxembourg Austria Bundesamt und Forschungszentrum für Landwirtschaft Wien Bundesamt für Agrarbiologie Linz Paesi Bassi Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK) Ede Portogallo Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas Direcção Geral de Protecção das Culturas Lisboa

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Finlandia Kasvintuotannon tarkastuskeskus (KTTK)/Kontroll- centralen för växtproduktion Siementarkastusosasto/Frökontrollavdelingen Loimaa Svezia a) Sementi, ad eccezione dei tuberi-seme di patate – Statens utsädeskontroll (SUK) (Swedish Seed Testing and Certification In- stitute) Svalöv – Frökontrollen Mellansverige AB Linköping – Frökontrollen Mellansverige AB Örebro b) Tuberi-seme di patate Statens utsädeskontroll (SUK) (Swedish Seed Testing and Certification Institute) Svalöv Regno Unito England and Wales a) Sementi, ad eccezione dei tuberi-seme di patate Ministry of Agriculture, Fisheries and Food Seeds Branch Cambridge b) Tuberi-seme di patate Ministry of Agriculture, Fisheries and Food Plant Health Division York Scotland Scottish Office Agriculture Fisheries and Environment Department Edinburgh Northern Ireland Department of Agriculture for Northern Ireland Seeds Branch Belfast

B. Svizzera Service des Semences et Plants RAC Changins Nyon Dienst für Saat- unf Pflanzgut FAL Reckenholz Zürich

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Appendice 3

Deroghe comunitarie ammesse dalla Svizzera24

(a) che dispensano taluni Stati membri dall’obbligo di applicare, ad alcune spe- cie, le disposizioni della direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali: – decisione 69/270/CEE della Commissione (GU n. L 220 dell’1.9.1969, pag. 8) – decisione 69/271/CEE della Commissione (GU n. L 220 dell’1.9.1969, pag. 9) – decisione 69/272/CEE della Commissione (GU n. L 220 dell’1.9.1969, pag. 10) – decisione 70/47/CEE della Commissione (GU n. L 13 del 19.1.1970, pag. 26), modificata dalla decisione 80/301/CEE della Commissione (GU n. L 68 del 14.3.1980, pag. 30) – decisione 74/5/CEE della Commissione (GU n. L 12 del 15.1.1974, pag. 13) – decisione 74/361/CEE della Commissione (GU n. L 196 del 19.7.1974, pag. 19) – decisione 74/532/CEE della Commissione (GU n. L 299 del 7.11.1974, pag. 14) – decisione 80/301/CEE della Commissione (GU n. L 68 del 14.3.1980, pag. 30) – decisione 86/153/CEE della Commissione (GU n. L 115 del 3.5.1986, pag. 26) – decisione 89/101/CEE della Commissione (GU n. L 38 del 10.2.1989, pag. 37); (b) che autorizzano taluni Stati membri a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di cereali o dei materiali di moltiplicazione di al- cune varietà di patate (cfr. il "Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole", ventesima edizione integrale, colonna 4, GU n. L 264A del 30.8.1997, pag. 1); (c) che autorizzano alcuni Stati membri ad adottare disposizioni più restrittive per quanto riguarda la presenza di Avena fatua nelle sementi di cereali: – decisione 74/269/CEE della Commissione (GU n. L 141 del 24.5.1974, pag. 20), modificata dalla decisione 78/512/CEE della Commissione (GU n. L 157 del 15.6.1978, pag. 35)25 – decisione 74/531/CEE della Commissione (GU n. L 299 del 7.11.1974, pag. 13)

24 Ove del caso, solo per quanto riguarda le varietà di cereali o di patate.

25 Ove del caso, solo per quanto riguarda le sementi di cereali o i tuberi-seme di patate.

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– decisione 95/75/CE della Commissione (GU n. L 60 del 18.3.1995, pag. 30) – decisione 96/334/CE della Commissione (GU n. L 127 del 25.5.1996, pag. 39); (d) che autorizzano, per la commercializzazione di tuberi-seme di patate nella totalità o in parte del territorio di taluni Stati membri, l’adozione di misure più rigorose di quelle previste negli allegati I e II della direttiva 66/403/CEE del Consiglio contro alcune malattie: – decisione 93/231/CEE della Commissione (GU n. L 106 del 30.4.1993, pag. 11), modificata dalle decisioni della Commissione – 95/21/CE (GU n. L 28 del 7.2.1995, pag. 13), – 95/76/CE (GU n. L 60 del 18.3.1995, pag. 31) e – 96/332/CE (GU n. L 127 del 25.5.1996, pag. 31).

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Appendice 4

Elenco dei paesi terzi 26

Argentina Australia Bulgaria Canada Cile Croazia Israele Marocco Norvegia Nuova Zelanda Polonia Repubblica Ceca Romania Slovacchia Slovenia Stati Uniti d’America Sudafrica Turchia Ungheria Uruguay

26 Il riconoscimento si basa, per quanto riguarda l’ispezione in campo delle colture di se- menti e le sementi prodotte, sulla decisione 95/514/CE del Consiglio (GU n. L 296 del 9.12.1995, pag. 34), modificata da ultimo dalla decisione 98/162/CE del Consiglio (GU n. L 53 del 24.2.1998, pag. 21) e, per quanto riguarda il controllo della selezione conservatrice delle varietà, sulla decisione 97/788/CE del Consiglio (GU n. L 322 del 25.11.1998, pag. 39); nel caso della Norvegia si applica l’accordo sullo Spazio economi- co europeo.

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Allegato 7

Relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli

Art. 1 Le Parti convengono, sulla base dei principi di non discriminazione e di reciprocità, di agevolare e di favorire i rispettivi flussi commerciali di prodotti vitivinicoli originari dei loro territori alle condizioni stabilite nel presente Allegato.

Art. 2 Il presente Allegato si applica ai prodotti vitivinicoli quali definiti: – per la Comunità: dal regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio27, modifi- cato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1627/9828, e classificati sotto i co- dici NC 2009 60 e 2204; – per la Svizzera: dal capitolo 36 dell’ordinanza del 1° marzo 199529 sulle der- rate alimentari e classificati sotto i numeri della tariffa doganale svizzera

2009.60 e 2204.

Art. 3 Ai fini del presente Allegato e fatte salve disposizioni contrarie previste dall’Alle- gato, si intende per: a) «prodotto vitivinicolo originario di», se tale dicitura è seguita dal nome di una delle Parti: un prodotto ai sensi dell’articolo 2, elaborato nel territorio della suddetta Parte ed ottenuto da uve raccolte esclusivamente su tale terri- torio, conformemente alle disposizioni del presente Allegato; b) «indicazione geografica»: un’indicazione, inclusa la denominazione d’ori- gine, ai sensi dell’articolo 22 dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di pro- prietà intellettuale che interessano il commercio Allegato all’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio30 (denominato in ap- presso Accordo ADPIC), che è riconosciuta dalle disposizioni legislative o regolamentari di una delle Parti per la designazione e la presentazione di un prodotto vitivinicolo di cui all’articolo 2, originario del suo territorio; c) «dicitura tradizionale»: una denominazione di uso tradizionale, che si riferi- sce in particolare a un metodo di produzione o alla qualità, al colore o al tipo di un prodotto vitivinicolo di cui all’articolo 2 e che è riconosciuta dalle di- sposizioni legislative e regolamentari di una Parte per la designazione e la presentazione di tale prodotto originario del territorio di detta Parte;

27 GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1.

28 GU L 210 del 28.7.1998, pag. 8.

29 RU 1995 1491

30 RS 0.632.20, allegato 1.C

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d) «denominazione protetta»: un’indicazione geografica o una dicitura tradi- zionale di cui, rispettivamente, alle lettere b) e c) e protetta in virtù del pre- sente Allegato; e) «designazione»: le denominazioni utilizzate sull’etichetta, sui documenti che scortano il trasporto di un prodotto vitivinicolo di cui all’articolo 2, sui do- cumenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna nonché nella pubblicità; f) «etichettatura»: il complesso delle designazioni ed altre diciture, contrasse- gni, illustrazioni o marchi che caratterizzano un prodotto vitivinicolo di cui all’articolo 2 e che sono apposti sul medesimo recipiente, incluso il disposi- tivo di chiusura, o sul pendaglio appeso al recipiente o sul rivestimento del collo delle bottiglie; g) «presentazione»: le denominazioni utilizzate sui recipienti e sui dispositivi di chiusura, sulle etichette e sull’imballaggio; h) «imballaggio»: gli involucri protettivi come la carta o involucri di paglia di ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti e/o per la loro presentazione ai fini della vendita al consumatore finale.

Titolo I Disposizioni applicabili all’importazione e alla commercializzazione

Art. 4 1. Gli scambi tra le Parti di prodotti vitivinicoli di cui all’articolo 2, originari dei territori rispettivi, si effettuano conformemente alle disposizioni tecniche previste dal presente Allegato. Per disposizioni tecniche si intendono tutte le disposizioni di cui all’appendice 1, relative alla definizione dei prodotti vitivinicoli, alle pratiche enologiche, alla composizione di tali prodotti nonché alle modalità di trasporto e di commercializzazione degli stessi.

2. Il Comitato può decidere di ampliare i settori contemplati al paragrafo 1.

3. Le disposizioni degli atti di cui all’appendice 1, relative all’entrata in vigore di tali atti o alla loro applicazione, non si applicano ai fini del presente Allegato. 4. Il presente Allegato non pregiudica l’applicazione delle norme nazionali o comu- nitarie concernenti la fiscalità, né le relative misure di controllo.

Titolo II Protezione reciproca delle denominazioni dei prodotti vitivinicoli di cui all’articolo 2

Art. 5 1. Le Parti adottano tutte le misure necessarie, a norma del presente Allegato, per garantire la protezione reciproca delle denominazioni di cui all’articolo 6 utilizzate

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per la designazione e la presentazione dei prodotti vitivinicoli di cui all’articolo 2, originari del territorio delle Parti. A tal fine, ciascuna Parte attua i mezzi legali per garantire una protezione efficace e per impedire l’uso di un’indicazione geografica o di una dicitura tradizionale per designare un prodotto vitivinicolo non coperto da tale indicazione o dicitura. 2. Le denominazioni protette di una Parte sono riservate esclusivamente ai prodotti originari della Parte ai quali si applicano e possono essere utilizzate soltanto alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari di detta Parte. 3. La protezione di cui ai paragrafi 1 e 2 esclude, in particolare, qualsiasi uso di una denominazione protetta per prodotti vitivinicoli di cui all’articolo 2 che non sono originari della zona geografica indicata, anche se: – la vera origine del prodotto è indicata; – l’indicazione geografica in questione è utilizzata in una traduzione; – tale denominazione è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe.

4. In caso di omonimia tra indicazioni geografiche:

a) se due indicazioni protette in virtù del presente Allegato sono omonime, la protezione è accordata ad entrambe le indicazioni, a condizione che il con- sumatore non sia indotto in errore circa la vera origine del prodotto vitivini- colo; b) se un’indicazione protetta in virtù del presente Allegato è identica alla de- nominazione di una zona geografica situata al di fuori del territorio delle Parti, tale denominazione può essere utilizzata per designare e presentare un vino prodotto nella zona geografica a cui si fa riferimento, a condizione che sia stata usata tradizionalmente e costantemente, che il suo uso a tale scopo sia disciplinato dal paese di origine e che il consumatore non sia indotto er- roneamente a credere che il vino sia originario del territorio della Parte in questione.

5. In caso di omonimia tra diciture tradizionali,

a) se due diciture protette in virtù del presente Allegato sono omonime, la pro- tezione è accordata ad entrambe le diciture, a condizione che il consumatore non sia indotto in errore circa la vera origine del prodotto vitivinicolo; b) se una dicitura protetta in virtù del presente Allegato è identica a una deno- minazione utilizzata per un prodotto vitivinicolo non originario del territorio delle Parti, quest’ultima denominazione può essere utilizzata per designare e presentare un prodotto vitivinicolo, a condizione che sia stata usata tradizio- nalmente e costantemente, che il suo uso a tale scopo sia disciplinato dal paese di origine e che il consumatore non sia indotto erroneamente a credere che il vino sia originario del territorio della Parte in questione. 6. Il Comitato può fissare, in caso di necessità, le condizioni pratiche di utilizzo per differenziare l’una dall’altra le indicazioni o le diciture omonime di cui ai paragra- fi 4 e 5, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di fare in modo che i consumatori non siano indotti in errore.

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7. Ciascuna delle Parti rinuncia ad avvalersi delle disposizioni dell’articolo 24, pa- ragrafi da 4 a 7 dell’Accordo ADPIC per rifiutare la protezione di una denominazio- ne dell’altra Parte. 8. La protezione esclusiva di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applica alla denominazione «Champagne» che figura nell’elenco della Comunità contenuto nell’appendice 2 del presente Allegato. Tale protezione esclusiva non ostacola tutta- via, per un periodo transitorio di due anni a decorrere dall’entrata in vigore del pre- sente Allegato, l’uso della parola «Champagne» per designare e presentare alcuni vini originari del cantone di Vaud in Svizzera, a condizione che essi non siano commercializzati sul territorio della Comunità e che il consumatore non sia indotto in errore circa la vera origine del vino.

Art. 6 Sono protette le seguenti denominazioni: a) per quanto concerne i prodotti vitivinicoli originari della Comunità: – i riferimenti allo Stato membro di cui il prodotto vitivinicolo è origina- rio, – i termini specifici comunitari che figurano nell’appendice 2, – le indicazioni geografiche e le diciture tradizionali che figurano nel- l’appendice 2; b) per quanto concerne i prodotti vitivinicoli originari della Svizzera: – i termini «Suisse», «Schweiz», «Svizzera», «Svizra» o altri termini uti- lizzati per indicare questo paese, – i termini specifici svizzeri che figurano nell’appendice 2, – le indicazioni geografiche e le diciture tradizionali che figurano nell’ap- pendice 2.

Art. 7 1. La registrazione di un marchio commerciale per un prodotto vitivinicolo di cui all’articolo 2, che contenga o che consista in un’indicazione geografica o in una di- citura tradizionale protetta in virtù del presente Allegato, è rifiutata ovvero, su ri- chiesta dell’interessato, invalidata per quanto concerne prodotti che non sono origi- nari: – del luogo a cui fa riferimento l’indicazione geografica, o – del luogo in cui è utilizzata la dicitura tradizionale. 2. Tuttavia, un marchio registrato entro il 15 aprile 1995 può essere utilizzato fino al 15 aprile 2005, a condizione che sia stato effettivamente utilizzato senza interruzio- ne a partire dalla sua registrazione.

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Art. 8 Le Parti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, in caso di esportazione e di commercializzazione di prodotti vitivinicoli originari delle Parti al di fuori dei territori di queste ultime, le denominazioni protette di una Parte a norma del pre- sente Allegato non siano utilizzate per designare e presentare un prodotto vitivini- colo originario dell’altra Parte.

Art. 9 Nella misura in cui la legislazione pertinente delle Parti lo consente, la protezione conferita dal presente Allegato si estende alle persone fisiche e giuridiche nonché alle federazioni, associazioni e organizzazioni di produttori, di commercianti o di consumatori che hanno sede nel territorio dell’altra Parte.

Art. 10 1. Se la designazione o la presentazione di un prodotto vitivinicolo, in particolare sull’etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicità, lede i diritti derivanti dal presente Allegato, le Parti applicano le misure amministrative o intentano le azioni legali opportune, in particolare per combattere la concorrenza sleale o impedire qualsiasi altra forma di impiego abusivo della denominazione protetta. 2. Il ricorso alle misure e alle azioni di cui al paragrafo 1 deve intervenire in parti- colare nei seguenti casi: a) se la traduzione delle designazioni previste dalla legislazione comunitaria o svizzera in una delle lingue dell’altra Parte comporta un termine che potreb- be indurre in errore quanto all’origine del prodotto vitivinicolo così desi- gnato o presentato; b) se sui contenitori o sull’imballaggio, nella pubblicità o in documenti ufficiali o commerciali relativi a un prodotto la cui denominazione è protetta in virtù del presente Allegato, figurano indicazioni, marchi commerciali, denomina- zioni, iscrizioni o illustrazioni che direttamente o indirettamente danno un’informazione errata o tale da indurre in errore sulla provenienza, l’ori- gine, la natura o le proprietà essenziali del prodotto; c) se viene utilizzato un confezionamento o un imballaggio tale da indurre in errore quanto all’origine del prodotto vitivinicolo.

Art. 11 L’applicazione del presente Allegato non pregiudica una protezione più estesa, ora o in futuro, per le denominazioni protette dal presente Allegato ad opera delle Parti, in virtù della legislazione interna o di altri accordi internazionali.

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Titolo III Reciproca assistenza tra gli organismi di controllo Sottotitolo I: Disposizioni preliminari

Art. 12 Ai fini del presente titolo, valgono le seguenti definizioni: a) «normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli»: tutte le disposizioni previ- ste dal presente Allegato; b) «autorità competente»: ciascuna delle autorità o ciascuno dei servizi desi- gnati da una Parte per controllare l’applicazione della normativa sugli scam- bi di prodotti vitivinicoli; c) «autorità di contatto»: l’organismo o l’autorità competente designata da una Parte per garantire gli opportuni collegamenti con l’autorità di contatto dell’altra Parte; d) «autorità richiedente»: l’autorità competente, all’uopo designata da una Parte, che presenta una domanda di assistenza in uno dei settori contemplati dal presente titolo; e) «autorità interpellata»: l’autorità competente, all’uopo designata da una Parte, che riceve una richiesta di assistenza in uno dei settori contemplati dal presente titolo; f) «infrazione»: qualsiasi violazione della normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli e qualsiasi tentativo di violazione di tale normativa.

Art. 13 1. Le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente titolo. Esse garantiscono la corretta applicazione della normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli, soprattutto attraverso l’assistenza reciproca, l’indivi- duazione delle infrazioni e lo svolgimento di indagini in proposito. 2. L’assistenza prevista dal presente titolo non pregiudica le norme che disciplinano la procedura penale o l’assistenza giudiziaria reciproca tra le Parti in materia penale.

Sottotitolo II: Controlli effettuati dalle Parti

Arti. 14 1. Le Parti adottano le misure necessarie per garantire l’assistenza di cui all’artico- lo 13 mediante opportuni provvedimenti di controllo. 2. Tali controlli sono eseguiti sistematicamente o per sondaggio. In caso di controlli per sondaggio, le Parti accertano che tali controlli siano rappresentativi per numero, natura e frequenza.

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3. Le Parti adottano le misure adeguate per agevolare il lavoro dei funzionari delle loro autorità competenti, soprattutto affinché questi ultimi: – abbiano accesso ai vigneti, agli impianti di produzione, di elaborazione, di immagazzinaggio e di trasformazione dei prodotti vitivinicoli, nonché ai mezzi di trasporto di tali prodotti; – abbiano accesso ai locali commerciali o ai depositi, nonché ai mezzi di tra- sporto detenuti ai fini della vendita, della commercializzazione o del tra- sporto dei prodotti vitivinicoli o dei prodotti eventualmente destinati alla lo- ro elaborazione; – possano procedere al censimento dei prodotti vitivinicoli e delle sostanze o dei prodotti eventualmente destinati alla loro elaborazione; – possano prelevare campioni dei prodotti vitivinicoli detenuti ai fini della vendita, della commercializzazione o del trasporto; – possano prendere conoscenza dei dati contabili o di altri documenti utili per i controlli e ricavarne copie o estratti; – possano prendere opportuni provvedimenti cautelari riguardo alla produzio- ne, all’elaborazione, alla detenzione, al trasporto, alla designazione, alla pre- sentazione, all’esportazione verso l’altra Parte e alla commercializzazione dei prodotti vitivinicoli o di altri prodotti destinati a essere utilizzati per l’elaborazione degli stessi, quando vi è un sospetto motivato d’infrazione grave al presente Allegato, in particolare in caso di manipolazioni fraudo- lente o di rischi per la salute pubblica.

Art. 15 1. Quando una Parte designa diverse autorità competenti, essa garantisce il coordi- namento delle loro azioni.

2. Ciascuna delle Parti designa un’unica autorità di contatto. Tale autorità:

– trasmette le richieste di collaborazione, ai fini dell’applicazione del presente titolo, all’autorità di contatto dell’altra Parte; – riceve dalla suddetta autorità tali domande, che essa trasmette all’autorità o alle autorità competenti della Parte dalla quale dipende; – rappresenta tale Parte nei confronti dell’altra Parte, nell’ambito della colla- borazione di cui al sottotitolo III; – comunica all’altra Parte le misure adottate in virtù dell’articolo 14.

Sottotitolo III: Reciproca assistenza tra le autorità di sorveglianza

Art. 16 1. Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata fornisce tutte le in- formazioni pertinenti che consentono all’autorità richiedente di accertare che la

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normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli sia correttamente applicata, in parti- colare le informazioni riguardanti le operazioni constatate o programmate che violi- no o possano violare detta normativa. 2. Su domanda motivata dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata esercita – o assume le iniziative necessarie per farlo – una sorveglianza speciale o controlli che permettano di conseguire gli obiettivi previsti. 3. L’autorità interpellata di cui ai paragrafi 1 e 2 procede come se agisse per proprio conto o su domanda di un’autorità del proprio paese. 4. D’accordo con l’autorità interpellata, l’autorità richiedente può designare funzio- nari al suo servizio o al servizio di un’altra autorità competente della Parte che rap- presenta: – per ottenere, dagli uffici delle autorità competenti della Parte in cui l’autorità interpellata è stabilita, informazioni in merito alla corretta applicazione della normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli o ad azioni di controllo, come pure per effettuare copie dei documenti di trasporto e di altri documenti o estratti di registri, oppure – per assistere alle azioni richieste in virtù del paragrafo 2. Le copie di cui al primo trattino possono essere effettuate soltanto con l’accordo dell’autorità interpellata. 5. L’autorità richiedente che desidera inviare nell’altra Parte un funzionario desi- gnato conformemente al paragrafo 4, primo comma, per assistere alle operazioni di controllo di cui al secondo trattino di tale comma, avverte l’autorità interpellata in tempo utile prima dell’inizio di tali operazioni. I funzionari dell’autorità interpellata garantiscono ad ogni istante la direzione delle operazioni di controllo. I funzionari dell’autorità richiedente: – presentano un mandato scritto che indica la loro identità e la loro qualità, – fatte salve le restrizioni che la normativa applicabile all’autorità interpellata impone ai suoi funzionari nell’esercizio dei controlli in questione, – godono dei diritti di accesso di cui all’articolo 14, paragrafo 3, – godono di un diritto d’informazione sui risultati dei controlli effettuati dai funzionari dell’autorità interpellata a norma dell’articolo 14, para- grafo 3, – adottano, nel corso dei controlli, un comportamento compatibile con le re- gole e gli usi imposti ai funzionari della Parte sul cui territorio è effettuata l’operazione di controllo.

6. Le domande motivate di cui al presente articolo sono trasmesse all’autorità inter- pellata della Parte interessata tramite l’autorità di contatto di tale Parte. Lo stesso vale per: – le risposte a tali domande, – le comunicazioni relative all’applicazione dei paragrafi 2, 4 e 5.

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In deroga al primo comma, per rendere più efficace e più rapida la collaborazione tra le Parti, queste possono, in casi opportuni, permettere che un’autorità competente – rivolga le sue domande motivate o le sue comunicazioni direttamente a un’autorità competente dell’altra Parte, – risponda direttamente alle domande motivate o alle comunicazioni ad essa rivolte da un’autorità competente dell’altra Parte. In questi casi, le autorità in questione informano immediatamente l’autorità di con- tatto della Parte interessata.

Art. 17 Se un’autorità competente di una delle Parti ha motivo di sospettare o venga a cono- scenza del fatto – che un prodotto vitivinicolo non è conforme alla normativa sugli scambi di tali prodotti, oppure è oggetto di frodi per quanto concerne l’elaborazione o la commercializzazione di tale prodotto, e – che tale inosservanza riveste interesse particolare per una delle Parti e po- trebbe dare adito a misure amministrative o ad azioni legali, essa ne informa immediatamente, tramite l’autorità di contatto di sua pertinenza, l’autorità di contatto della Parte in questione.

Art. 18 1. Le domande formulate in virtù del presente titolo sono redatte per iscritto. Esse sono corredate dei documenti necessari per consentire di rispondervi. Se l’urgenza della situazione lo rende necessario, possono essere accettate domande presentate verbalmente, che devono però essere immediatamente confermate per iscritto.

2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 sono corredate delle se-

guenti informazioni: – il nome dell’autorità richiedente, – la misura richiesta, – l’oggetto o il motivo della domanda, – la legislazione, le norme o gli altri strumenti giuridici interessati, – indicazioni per quanto possibile esatte e complete sulle persone fisiche o giuridiche che sono oggetto delle indagini, – una sintesi dei fatti pertinenti.

3. Le domande sono redatte in una delle lingue ufficiali delle Parti.

4. Se una domanda non è conforme alle condizioni formali, è possibile richiedere

che sia corretta o completata; si possono tuttavia decidere provvedimenti cautelari.

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Art. 19 1. L’autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all’autorità richiedente sotto forma di documenti, di copie certificate conformi, di relazioni e di testi simili. 2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da dati informatizzati prodotti, sotto qualsiasi forma, agli stessi fini.

Art. 20 1. La Parte da cui dipende l’autorità interpellata può rifiutare di prestare assistenza a norma del presente titolo se tale assistenza può recare pregiudizio alla sovranità, all’ordine pubblico, alla sicurezza o ad altri interessi essenziali di detta Parte. 2. Qualora l’autorità richiedente solleciti un’assistenza che essa stessa non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto, fa presente tale circostanza nella sua do- manda. Spetta quindi all’autorità interpellata decidere come rispondere a tale do- manda. 3. Se l’assistenza è rifiutata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notifi- cate senza indugio all’autorità richiedente.

Art. 21 1. Le informazioni fornite a norma degli articoli 16 e 17 sono corredate di docu- menti o di altre prove utili, nonché dell’indicazione delle eventuali misure ammini- strative o azioni legali, e riguardano in particolare: – la composizione e le caratteristiche organolettiche del prodotto vitivinicolo in questione, – la sua designazione e la sua presentazione, – il rispetto delle norme previste per la sua produzione, la sua elaborazione o la sua commercializzazione. 2. Le autorità di contatto interessate dalla questione per cui è stato avviato il proces- so di reciproca assistenza di cui agli articoli 16 e 17 si informano reciprocamente e senza indugio – in merito allo svolgimento delle indagini, soprattutto mediante relazioni e altri documenti o mezzi d’informazione, – in merito alle conseguenze sul piano amministrativo o contenzioso riguar- danti le operazioni in questione. 3. Le spese di viaggio sostenute ai fini dell’applicazione del presente titolo sono prese a carico dalla Parte che ha designato un funzionario per le misure di cui all’articolo 16, paragrafi 2 e 4. 4. Il presente articolo non pregiudica le disposizioni nazionali relative al segreto dell’istruttoria giudiziaria.

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Sottotitolo IV: Disposizioni generali

Art. 22 1. Nell’ambito dell’applicazione dei sottotitoli II e III, l’autorità competente di una Parte può chiedere a un’autorità competente dell’altra Parte di procedere a un pre- lievo di campioni conformemente alle pertinenti disposizioni di tale Parte. 2. L’autorità interpellata conserva i campioni prelevati conformemente al paragra- fo 1 e designa, in particolare, il laboratorio al quale devono essere presentate ai fini di esame. L’autorità richiedente può designare un altro laboratorio per un’analisi parallela dei campioni. A tal fine, l’autorità interpellata trasmette un numero oppor- tuno di campioni all’autorità richiedente. 3. In caso di disaccordo tra l’autorità richiedente e l’autorità interpellata a proposito dei risultati dell’esame di cui al paragrafo 2, viene effettuata un’analisi arbitrale da un laboratorio designato di comune accordo.

Art. 23 1. Tutte le informazioni comunicate, in qualsiasi forma, a norma del presente titolo sono di natura riservata. Esse sono coperte dal segreto d’ufficio e beneficiano della tutela accordata a informazioni analoghe dalle rispettive leggi applicabili nel territo- rio della Parte che le ha ricevute, oppure, secondo il caso, dalle corrispondenti di- sposizioni cui devono conformarsi le autorità comunitarie. 2. Il presente titolo non obbliga una Parte la cui legislazione o le cui pratiche ammi- nistrative impongono, per la protezione dei segreti industriali e commerciali, limiti più ristretti di quelli previsti dal presente titolo, a fornire informazioni, se la Parte richiedente non prende disposizioni per conformarsi a tali limiti più ristretti. 3. Le informazioni raccolte saranno utilizzate esclusivamente ai fini del presente ti- tolo; esse potranno essere utilizzate ad altri fini sul territorio di una Parte soltanto con l’accordo scritto preliminare dell’autorità amministrativa che le ha fornite e so- no inoltre soggette alle restrizioni imposte da detta autorità. 4. Il paragrafo 1 non osta all’uso delle informazioni nell’ambito di azioni legali o amministrative in seguito avviate per violazioni del diritto penale comune, purché siano state ottenute nell’ambito di un’assistenza legale internazionale. 5. Le Parti possono, nei loro verbali, nelle loro relazioni e nelle loro testimonianze, nonché nel corso delle azioni e dei procedimenti di fronte a tribunali, invocare a ti- tolo di prova le informazioni raccolte e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente titolo.

Art. 24 Le persone fisiche o giuridiche, nonché le associazioni di tali persone, le cui attività professionali possono essere oggetto dei controlli di cui al presente titolo, non pos- sono ostacolare tali controlli e sono tenute ad agevolarli in qualsiasi momento.

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Titolo IV Disposizioni generali

Art. 25 I titoli I e II non si applicano ai prodotti vitivinicoli di cui all’articolo 2: a) in transito sul territorio di una delle Parti, o b) originari del territorio di una delle Parti e oggetto di scambi in piccoli quan- titativi tra dette Parti alle condizioni e secondo le modalità di cui all’ap- pendice 3 del presente Allegato.

Art. 26 Le Parti: a) si comunicano reciprocamente, alla data dell’entrata in vigore dell’Allegato: – l’elenco degli organismi competenti per la redazione dei documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli in applicazione dell’arti- colo 4, paragrafo 1; – l’elenco degli organismi competenti per l’attestazione della denomina- zione di origine nei documenti che scortano il trasporto dei prodotti vi- tivinicoli in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1; – l’elenco delle autorità competenti e delle autorità di contatto di cui all’articolo 12, lettere b) e c); – l’elenco dei laboratori autorizzati ad eseguire le analisi conformemente all’articolo 22, paragrafo 2; b) si consultano e si informano in merito alle misure adottate da ciascuna di es- se ai fini dell’applicazione del presente Allegato; in particolare, si comuni- cano reciprocamente le rispettive disposizioni e una sintesi delle decisioni amministrative e giudiziarie di particolare importanza ai fini di una corretta applicazione del presente Allegato.

Art. 27 1. Il gruppo di lavoro «prodotti vitivinicoli», denominato in appresso “gruppo di lavo- ro”, istituito secondo l’articolo 6, paragrafo 7 dell’Accordo, esamina qualsiasi questio- ne relativa al presente Allegato e alla sua applicazione. 2. Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l’evoluzione delle disposizioni legi- slative e regolamentari interne delle Parti nei settori contemplati dal presente Alle- gato. Esso formula in particolare proposte, che presenta al Comitato al fine di adatta- re e di aggiornare le appendici del presente Allegato.

Art. 28 1. Fatto salvo l’articolo 5, paragrafo 8, i prodotti vitivinicoli che, al momento dell’entrata in vigore del presente Allegato, sono stati prodotti, elaborati, designati e

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presentati in un modo conforme alla legge o alla regolamentazione interna delle Parti, ma vietato dal presente Allegato, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte. 2. Fatte salve disposizioni contrarie adottate dal Comitato, la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli prodotti, elaborati, designati e presentati a norma del pre- sente Allegato, ma la cui produzione, elaborazione, designazione e presentazione non sono più conformi in seguito a una modifica del medesimo Allegato, può essere proseguita fino ad esaurimento delle scorte.

Art. 29 1. Le Parti si consultano se una di esse ritiene che l’altra Parte non abbia rispettato un impegno contemplato nel presente Allegato. 2. La Parte che chiede la consultazione comunica all’altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso di cui trattasi. 3. Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute dell’uomo o com- promettere l’efficacia delle misure di repressione delle frodi, possono essere adottate misure di salvaguardia provvisorie senza consultazione preventiva, a condizione che si proceda immediatamente ad una consultazione dopo l’adozione delle misure in parola. 4. Se, in seguito alla consultazione di cui ai paragrafi 1 e 3, le Parti non hanno rag- giunto un accordo, la Parte che ha chiesto la consultazione o che ha adottato le mi- sure di cui al paragrafo 3 può adottare gli opportuni provvedimenti cautelari per consentire l’applicazione del presente Allegato.

Art. 30 L’applicazione dello scambio di lettere tra la Comunità e la Svizzera, relativo alla cooperazione in materia di controllo ufficiale dei vini, firmato il 15 ottobre 198431 a Bruxelles, è sospesa finché sarà in vigore il presente Allegato.

31 RS 0.817.423

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Appendice 1

Elenco degli atti di cui all’articolo 4, relativi ai prodotti vitivinicoli

A. Atti applicabili all’importazione e alla commercializzazione in Svizzera dei prodotti vitivinicoli originari della Comunità Atti ai quali si fa riferimento32

1. 373 R 2805: regolamento (CEE) n. 2805/73 della Commissione, del 12 ot-

tobre 1973, che stabilisce l’elenco dei vini bianchi di qualità prodotti in re- gioni determinate e dei vini bianchi di qualità importati aventi un tenore particolare di anidride solforosa, nonché alcune disposizioni transitorie rela- tive al tenore di anidride solforosa dei vini prodotti anteriormente al 1° otto- bre 1973 (GU L 289 del 16.10.1973, pag. 21), modificato da ultimo da: – 377 R 0966: regolamento (CEE) n. 966/77 della Commissione, del 4 maggio 1977 (GU L 115 del 6.5.1977, pag. 77).

2. 374 R 2319: regolamento (CEE) n. 2319/74 della Commissione, del 10 set-

tembre 1974, che determina talune superfici viticole nelle quali sono pro- dotti vini da pasto che possono avere gradazione alcolometrica naturale to- tale massima di 17° (GU L 248 dell’11.9.1974, pag. 7).

3. 375 L 0106: direttiva 75/106/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per

il ravvicinamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati (GU L 42 del 15.2.1975, pag. 1), modificata da ultimo da: – 389 L 0676: direttiva 89/676/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989 (GU L 398 del 30.12.1989, pag. 18).

4. 376 L 0895: direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che

fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli (GU L 340 del 9.12.1976, pag. 26), modificata da ultimo da: – 397 L 0041: direttiva 97/41/CE del Consiglio, del 25 giugno 1997 (GU L 184 del 12.7.1997, pag. 33).

5. 378 R 1972: regolamento (CEE) n. 1972/78 della Commissione, del 16 ago-

sto 1978, che fissa le modalità d’applicazione per le pratiche enologiche (GU L 226 del 17.8.1978, pag. 11), modificato da: – 380 R 0045: regolamento (CEE) n. 45/80 della Commissione, del 10 gennaio 1980 (GU L 7 dell’11.1.1980, pag. 12).

6. 379 L 0700: direttiva 79/700/CEE della Commissione, del 24 luglio 1979,

che fissa i metodi comunitari di prelevamento dei campioni per il controllo ufficiale dei residui di antiparassitari negli e sugli ortofrutticoli (GU L 207 del 15.8.1979, pag. 26).

7. 384 R 2394: regolamento (CEE) n. 2394/84 della Commissione, del 20 ago-

sto 1984, che stabilisce le condizioni di impiego delle resine scambiatrici di ioni e fissa le modalità di applicazione per l’elaborazione del mosto di uve

32 Per la legislazione comunitaria, situazione al 1° agosto 1998.

Per la legislazione svizzera, situazione al 1° gennaio 1999.

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concentrato rettificato (GU L 224 del 21.8.1984, pag. 8), modificato da ul- timo da: – 386 R 2751: regolamento (CEE) n. 2751/86 della Commissione, del 4 settembre 1986 (GU L 253 del 5.9.1986, pag. 11).

8. 385 R 3804: regolamento (CEE) n. 3804/85 del Consiglio, del 20 dicembre

1985, che stabilisce l’elenco delle superfici coltivate a vigneto in talune re- gioni spagnole in cui i vini da tavola possono avere un titolo alcolometrico effettivo inferiore ai requisiti comunitari (GU L 367 del 31.12.1985, pag. 37).

9. 386 R 0305: regolamento (CEE) n. 305/86 della Commissione, del 12 feb-

braio 1986, relativo al tenore massimo di anidride solforosa totale dei vini originari della Comunità prodotti anteriormente al 1º settembre 1986 e, du- rante un periodo transitorio, dei vini importati (GU L 38 del 13.2.1986, pag. 13).

10. 386 R 1888: regolamento (CEE) n. 1888/86 della Commissione, del 18 giu-

gno 1986, relativo al tenore massimo di anidride solforosa totale di taluni vini spumanti originari della Comunità elaborati anteriormente al 1º settem- bre 1986 e, per un periodo transitorio, dei vini spumanti importati (GU L

163 del 19.6.1986, pag. 19).

11. 386 R 2094: regolamento (CEE) n. 2094/86 della Commissione, del 3 luglio

1986, che reca modalità di applicazione per l’utilizzazione di acido tartarico per la disacidificazione di determinati prodotti viticoli in talune regioni della zona viticola A (GU L 180 del 4.7.1986, pag. 17), modificato da: – 386 R 2736: regolamento (CEE) n. 2736/86 della Commissione, del 3 settembre 1986 (GU L 252 del 4.9.1986, pag. 15).

12. 387 R 0822: regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo

1987, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1), modificato da ultimo da: – 398 R 1627: regolamento (CE) n. 1627/86 della Commissione, del 20 luglio 1998 (GU L 210 del 28.7.1998, pag. 8).

13. 387 R 0823: regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio del 16 marzo 1987

che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate (GU L 84 del 27.3.1987, pag. 59), modificato da ultimo da: – 396 R 1426: regolamento (CE) n. 1426/86 del Consiglio, del 26 giugno

1996 (GU L 184 del 24.7.1996, pag. 1).

14. 388 R 3377: regolamento (CEE) n. 3377/88 della Commissione, del 28 ot-

tobre 1988, che autorizza il Regno Unito a permettere in determinate condi- zioni un aumento supplementare della gradazione alcolometrica di alcuni vi- ni da tavola (GU L 296 del 29.10.1988, pag. 69).

15. 388 R 4252: regolamento (CEE) n. 4252/88 del Consiglio, del 21 dicembre

1988, relativo all’elaborazione e alla commercializzazione dei vini liquorosi prodotti nella Comunità (GU L 373 del 31.12.1988, pag. 59), modificato da ultimo da:

Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la CE RU 2002

– 398 R 1629: regolamento (CE) n. 1629/86 della Commissione, del 20 luglio 1998 (GU L 210 del 28.7.1998, pag. 11).

16. 389 L 0107: direttiva 89/107/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 per il

ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 27), modificata da: – 394 L 0034: direttiva 94/34/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1994 (GU L 237 del 10.9.1994, pag. 1).

17. 389 L 0109: direttiva 89/109/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, re-

lativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 38), rettificata nella GU L 347 del 28.11.1989, pag. 37.

18. 389 L 0396: direttiva 89/396/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relati-

va alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (GU L 186 del 30.6.1989, pag. 21), modi- ficata da ultimo da: – 392 L 0011: direttiva 92/11/CEE del Consiglio, del 3 marzo 1992 (GU L 65 dell’11.3.1992, pag. 32).

19. 389 R 2202: regolamento (CEE) n. 2202/89 della Commissione, del 20 lu-

glio 1989, che definisce il taglio, la vinificazione, l’imbottigliatore e l’im- bottigliamento (GU L 209 del 21.7.1989, pag. 31).

20. 389 R 2392: regolamento (CEE) n. 2392/89 del Consiglio, del 24 luglio

1989, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU L 232 del 9.8.1989, pag. 13), modificato da ultimo da: – 396 R 1427: regolamento (CE) n. 1427/86 del Consiglio, del 26 giugno

1996 (GU L 184 del 24.7.1996, pag. 3).

21. 390 L 0642: direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che

fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni pro- dotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71), modificata da ultimo da: – 397 L 0071: direttiva 97/71/CE della Commissione, del 15 dicembre

1997 (GU L 347 del 18.12.1997, pag. 42).

22. 390 R 2676: regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione, del 17 set-

tembre 1990, che determina i metodi di analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino (GU L 272 del 3.10.1990, pag. 1), modificato da ultimo da: – 397 R 0822: regolamento (CE) n. 822/97 della Commissione, del 6 maggio 1997 (GU L 117 del 7.5.1997, pag. 10).

23. 390 R 3201: regolamento (CEE) n. 3201/90 della Commissione, del 16 ot-

tobre 1990, recante modalità di applicazione per la designazione e la pre- sentazione dei vini e dei mosti di uve (GU L 309 dell’8.11.1990, pag. 1), modificato da ultimo da:

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– 398 R 0847: regolamento (CE) n. 847/98 della Commissione, del 22 aprile 1998 (GU L 120 del 23.4.1998, pag. 14). Ai fini dell’Allegato, il regolamento è adattato come segue: l’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 3, non si applica.

24. 390 R 3220: regolamento (CEE) n. 3220/90 della Commissione, del 7 no-

vembre 1990, che determina le condizioni di applicazione di talune pratiche enologiche previste dal regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio (GU L 308 dell’8.11.1990, pag. 22), modificato da ultimo da: – 397 R 2053: regolamento (CE) n. 2053/97 della Commissione, del 20 ottobre 1997 (GU L 287 del 21.10.1997, pag. 15).

25. 391 R 3223: regolamento (CEE) n. 3223/91 della Commissione, del 5 no-

vembre 1991, che autorizza il Regno Unito a permettere in determinate con- dizioni un aumento supplementare della gradazione alcolometrica di alcuni vini da tavola (GU L 305 del 6.11.1991, pag. 14).

26. 391 R 3895: regolamento (CEE) n. 3895/91 del Consiglio, dell’11 dicembre

1991, che stabilisce talune norme per la designazione e la presentazione di vini speciali (GU L 368 del 31.12.1991, pag. 1).

27. 391 R 3901: regolamento (CEE) n. 3901/91 della Commissione, del 18 di-

cembre 1991, recante modalità di applicazione per la designazione e la pre- sentazione dei vini speciali (GU L 368 del 31.12.1991, pag. 15).

28. 392 R 1238: regolamento (CEE) n. 1238/92 della Commissione, dell’8 mag-

gio 1992, che stabilisce metodi comunitari di analisi dell’alcole neutro nel settore del vino (GU L 130 del 15.5.1992, pag. 13).

29. 392 R 2332: regolamento (CEE) n. 2332/92 del Consiglio, del 13 luglio

1992, relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità (GU L 231 del 13.8.1992, pag. 1), modificato da ultimo da: – 398 R 1629: regolamento (CE) n. 1629/86 della Commissione, del 20 luglio 1998 (GU L 210 del 28.7.1998, pag. 11).

30. 392 R 2333: regolamento (CEE) n. 2333/92 del Consiglio, del 13 luglio

1992, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati (GU L 231 del 13.8.1992, pag. 9), modificato da ultimo da: – 396 R 1429: regolamento (CE) n. 1429/86 del Consiglio, del 26 giugno

1996 (GU L 184 del 24.7.1996, pag. 9).

31. 392 R 3459: regolamento (CEE) n. 3459/92 della Commissione, del 30 no-

vembre 1992, che autorizza il Regno Unito a permettere un aumento sup- plementare della gradazione alcolometrica dei vini da tavola e dei vini di qualità prodotti in una regione determinata (GU L 350 dell’1.12.1992, pag. 60).

32. 393 R 0315: regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell’8 febbraio

1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei pro- dotti alimentari (GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1).

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33. 393 R 586: regolamento (CEE) n. 586/93 della Commissione, del 12 marzo

1993, recante deroga a talune disposizioni in materia di tenore di acidità volatile di taluni vini (GU L 61 del 13.3.1993, pag. 39), modificato da ulti- mo da: – 396 R 0693: regolamento (CE) n. 693/96 della Commissione, del 17 aprile 1996 (GU L 97 del 18.4.1996, pag. 17).

34. 393 R 2238: regolamento (CEE) n. 2238/93 della Commissione, del 26 lu-

glio 1993, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (GU L 200 del 10.8.1993, pag. 10), rettificato dalla GU L 301 dell’8.12.1993, pag. 29. Ai fini dell’Allegato, il regolamento è adattato come segue: a) qualora il documento valga come attestato di denominazione di origine di cui all’articolo 7 del regolamento, le diciture sono autenticate, nel caso previsto dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), primo trattino: – sugli esemplari n. 1, n. 2 e n. 4 se si utilizza il documento di cui al regolamento (CEE) n. 2719/92 oppure – sugli esemplari n. 1 e n. 2 se si utilizza il documento di cui al re- golamento (CEE) n. 3649/92; b) in caso di trasporto, quale previsto all’articolo 8, paragrafo 2, si appli- cano le seguenti regole: (i) se si utilizza il documento di cui al regolamento (CEE) n. 2719/92: – l’esemplare n. 2 scorta il prodotto dal luogo di carico al luogo di scarico in Svizzera e viene consegnato al destinatario o al suo rappresentante, – l’esemplare n. 4, o una copia certificata conforme dell’esem- plare n. 4, viene consegnato alle autorità competenti svizzere dal destinatario; (ii) se si utilizza il documento di cui al regolamento (CEE) n. 3649/92: – l’esemplare n. 2 scorta il prodotto dal luogo di carico al luogo di scarico in Svizzera e viene consegnato al destinatario o al suo rappresentante, – una copia certificata conforme dell’esemplare n. 2 viene con- segnata alle autorità competenti svizzere dal destinatario; c) oltre alle indicazioni di cui all’articolo 3, il documento contiene un’in- dicazione che consente di identificare la partita a cui appartiene il pro- dotto vitivinicolo, conformemente alla direttiva 89/396/CEE del Consi- glio, del 14 giugno 1989 (GU L 186 del 30.6.1989, pag. 21).

35. 393 R 3111: regolamento (CE) n. 3111/93 della Commissione, del 10 no-

vembre 1993, che stabilisce gli elenchi dei vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate di cui agli articoli 3 e 12 del regolamento (CEE) n. 4252/88 (GU L 278 dell’11.11.1993, pag. 48), modificato da: – 398 R 0693: regolamento (CE) n. 693/96 della Commissione, del 27 marzo 1998 (GU L 96 del 28.3.1998, pag. 17).

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36. 394 L 0036: direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei prodotti alimentari (GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13).

37. 394 R 2733: regolamento (CE) n. 2733/94 della Commissione, del 9 no-

vembre 1994, che autorizza il Regno Unito a permettere un aumento sup- plementare della gradazione alcolometrica dei vini da tavola e dei vini di qualità prodotti in una regione determinata (GU L 289 del 10.11.1994, pag. 5).

38. 394 R 3299: regolamento (CE) n. 3299/94 della Commissione, del 21 di-

cembre 1994, relativo alle misure transitorie applicabili in Austria nel settore vitivinicolo (GU L 341 del 30.12.1994, pag. 37), modificato da: – 395 R 0670: regolamento (CE) n. 670/95 della Commissione, del 29 marzo 1995 (GU L 70 del 30.3.1995)

39. 395 L 0002: direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e da- gli edulcoranti (GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1), modificata da: – 396 L 0085: direttiva 96/85/CE del Parlamento europeo e del Consi- glio, del 19 dicembre 1996 (GU L 86 del 28.3.1997, pag. 4).

40. 395 R 0554: regolamento (CE) n. 554/95 della Commissione, del 13 marzo

1995, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazio- ne dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati (GU L 056 del 14.3.1995, pag. 3), modificato da: – 396 R 1915: regolamento (CE) n. 1915/96 della Commissione, del 3 ottobre 1996 (GU L 252 del 4.10.1996, pag. 10).

41. 395 R 0593: regolamento (CE) n. 593/95 della Commissione, del 17 marzo

1995, recante misure transitorie relative al taglio dei vini da tavola in Spagna per il 1995 (GU L 60 del 18.3.1995, pag. 3).

42. 395 R 0594: regolamento (CE) n. 594/95 della Commissione, del 17 marzo

1995, recante misure transitorie in materia di acidità totale dei vini da tavola prodotti in Spagna e in Portogallo e messi in consumo sul mercato di tali Stati membri nel 1995 (GU L 60 del 18.3.1995, pag. 5).

43. 395 R 0878: regolamento (CE) n. 878/95 della Commissione, del 21 aprile

1995, recante deroga al regolamento (CEE) n. 822/87 per quanto concerne l’acidificazione di vini arricchiti prodotti nel 1994/1995 nelle province di Verona e Piacenza (Italia) (GU L 91 del 22.4.1995, pag. 1).

44. 395 R 2729: regolamento (CE) n. 2729/95 della Commissione, del 27 no-

vembre 1995, relativo al titolo alcolometrico volumico naturale del «Pro- secco di Conegliano Valdobbiadene» e del «Prosecco del Montello e dei Colli Asolani» prodotto nella campagna 1995/1996 nonché al titolo alcolo- metrico volumico totale minimo delle partite destinate alla loro elaborazione (GU L 284 del 28.11.1995, pag. 5).

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45. 396 R 1128: regolamento (CE) n. 1128/96 della Commissione, del 24 giu-

gno 1996, che stabilisce le modalità d’applicazione per il taglio dei vini da tavola in Spagna (GU L 150 del 25.6.1996, pag. 13).

46. 398 R 0881: regolamento (CE) n. 881/98 della Commissione, del 24 aprile

1998, recante modalità di applicazione relative alla protezione delle diciture tradizionali complementari utilizzate per alcuni tipi di vini di qualità pro- dotti in regioni determinate (GU L 124 del 25.4.1998, pag. 22). Atti dei quali le parti prendono atto Le Parti prendono atto del contenuto dei seguenti atti:

B. Atti applicabili all’importazione e alla commercializzazione nella Comunità dei prodotti vitivinicoli originari della Svizzera Atti ai quali si fa riferimento33

1. Legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (RU 1998 3033).

2. Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la viticoltura e l’importazione di vino (Ordinanza sul vino) (RU 1999 86).

3. Ordinanza dell’UFAG del 7 dicembre 1998 concernente l’elenco dei vitigni e

l’esame delle varietà (RU 1999 535). 4. Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr), modificata da ultimo il 29 aprile 1998 (RU 1998 3033). 5. Ordinanza del 1° marzo 1995 sulle derrate alimentari (ODerr), modificata da ul- timo il 7 dicembre 1998 (RU 1999 303). Ai fini del presente Allegato, l’ordinanza è adattata come segue: a) in applicazione degli articoli da 11 a 16, le pratiche e i trattamenti enologici autorizzati sono i seguenti: 1) arieggiamento o immissione di argon, azoto od ossigeno; 2) trattamenti termici; 3) utilizzazione nei vini secchi, e in quantità non superiori al 5%, di fecce fresche, sane e non diluite che contengano lieviti provenienti dalla vi- nificazione recente di vini secchi; 4) centrifugazione e filtrazione, con o senza coadiuvante di filtrazione inerte, a condizione che il loro uso non lasci residui indesiderabili nel prodotto così trattato; 5) impiego di lieviti per vinificazione; 6) impiego di preparati di scorze di lieviti, entro il limite di 40 grammi per ettolitro;

33 Per la legislazione comunitaria, situazione al 1° agosto 1998.

Per la legislazione svizzera, situazione al 1° gennaio 1999.

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7) impiego di polivinilpolipirrolidone, entro il limite di 80 grammi per ettolitro; 8) impiego di batteri lattici in una sospensione vinosa; 9) aggiunta di una o più delle seguenti sostanze, per favorire lo sviluppo dei lieviti: – fosfato di ammonio o solfato di ammonio, entro il limite di 0,3 grammi per litro; – solfito di ammonio o bisolfito di ammonio, entro il limite di 0,2 grammi per litro; tali prodotti possono essere utilizzati anche in- sieme, entro il limite globale di 0,3 grammi per litro, fatto salvo il suddetto limite di 0,2 grammi per litro; – dicloridrato di tiamina, entro il limite di 0,6 milligrammi per litro espresso in tiamina; 10) impiego di anidride carbonica, argon o azoto, soli o miscelati tra loro, unicamente per creare un’atmosfera inerte e manipolare il prodotto al riparo dall’aria; 11) aggiunta di anidride carbonica, purché il tenore di anidride carbonica del vino così trattato non sia superiore a 2 grammi per litro; 12) impiego, entro i limiti previsti dalla normativa svizzera, di anidride solforosa, di bisolfito di potassio o di metabisolfito di potassio, detto anche disolfito di potassio o pirosolfito di potassio; 13) aggiunta di acido sorbico o di sorbato di potassio, purché il tenore finale in acido sorbico del prodotto trattato non sia superiore a 200 milligrammi per litro al momento dell’immissione al consumo umano diretto; 14) aggiunta di acido L-ascorbico, entro il limite di 150 grammi per litro; 15) aggiunta di acido citrico per la stabilizzazione del vino, purché il tenore finale del vino trattato non sia superiore a 1 grammo per litro; 16) impiego di acido tartarico per l’acidificazione, purché l’acidità iniziale non sia aumentata di oltre 2,5 grammi per litro, espressa in acido tarta- rico; 17) impiego, per la disacidificazione, di una o più delle seguenti sostanze: – tartrato neutro di potassio, – bicarbonato di potassio, – carbonato di calcio, eventualmente contenente piccole quantità di sale doppio di calcio degli acidi L(+) tartarico e L(-) malico, – tartrato di calcio o acido tartarico, – preparato omogeneo di acido tartarico e di carbonato di calcio, in proporzioni equivalenti e ridotti in polvere fine; 18) chiarificazione per mezzo di una o più delle seguenti sostanze ad uso enologico: – gelatina alimentare, – colla di pesce, – caseina e caseinato di potassio, – albumina animale,

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– bentonite, – diossido di silicio sotto forma di gel o di soluzione colloidale, – caolino, – tannino, – enzimi pectolitici, – preparato enzimatico di beta-glucanasi entro il limite di 3 grammi di preparato per ettolitro; 19) aggiunta di tannino; 20) trattamento dei vini con carbone per uso enologico (carbone attivato), entro il limite di 100 grammi di prodotto secco per ettolitro; 21) trattamento: – dei vini bianchi e rosati con ferrocianuro di potassio, – dei vini rossi con ferrocianuro di potassio o fitato di calcio, purché i vini trattati conservino ferro residuo; 22) aggiunta di acido metatartarico, entro il limite di 100 milligrammi per litro; 23) impiego di gomma arabica; 24) impiego di acido DL tartarico, detto anche acido racemico, o del suo sale di potassio neutro, per la precipitazione del calcio in eccedenza; 25) impiego, per l’elaborazione di vini spumanti ottenuti dalla fermentazio- ne in bottiglia e per i quali la separazione delle fecce è effettuata me- diante sboccamento: – di alginato di calcio, oppure – di alginato di potassio; 26) impiego di solfato di rame per eliminare i difetti di gusto o di odore del vino, entro il limite di 1 grammo per ettolitro, a condizione che il vino trattato non abbia un tenore di rame superiore a 1 milligrammo per li- tro; 27) aggiunta di bitartrato di potassio per favorire la precipitazione del tarta- ro; 28) aggiunta di caramello per rafforzare il colore dei vini liquorosi; 29) impiego di solfato di calcio per l’elaborazione di vini liquorosi, a con- dizione che il vino trattato non abbia un tenore di solfato superiore a 2 grammi per litro espresso in solfato di potassio; 30) trattamento per elettrodialisi del vino per garantire la stabilizzazione tartarica, a condizioni conformi alle norme dell’Ufficio internazionale della vigna e del vino (OIV); 31) impiego di ureasi per ridurre il tasso di urea nel vino, a condizioni conformi alle norme dell’Ufficio internazionale della vigna e del vino (OIV); 32) aggiunta di distillato di vino o di uve secche o di un alcole neutro di origine vinica per l’elaborazione di vini liquorosi, secondo le condizio- ni specifiche previste dalla normativa svizzera; 33) aggiunta, alle condizioni specifiche previste dalla normativa svizzera relativa al saccarosio, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve

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concentrato rettificato, per aumentare il titolo alcolometrico naturale dell’uva, del mosto o del vino; 34) aggiunta, alle condizioni specifiche previste dalla normativa svizzera, di mosto di uve o di mosto di uve concentrato rettificato per edulcorare il vino; b) in deroga all’articolo 371 dell’ordinanza, è vietato il taglio di un vino sviz- zero con un vino di diversa origine: – per quanto riguarda i vini rosati e rossi delle categorie 1 e 2 (vini con denominazione di origine e indicazione di provenienza), dal 1° gennaio del quarto anno successivo all’entrata in vigore del presente Allegato; – per quanto riguarda i vini diversi da quelli di cui al primo trattino, delle categorie 1 e 2 (vini con denominazione di origine e indicazione di provenienza), a partire dall’entrata in vigore del presente Allegato; c) in deroga all’articolo 373 dell’Ordinanza, le norme di designazione e di pre- sentazione sono quelle applicabili ai prodotti importati dai paesi terzi di cui ai seguenti regolamenti: (1) 389 R 2392: regolamento (CEE) n. 2392/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presenta- zione dei vini e dei mosti di uve (GU L 232 del 9.8.1989, pag. 13), mo- dificato da ultimo da: – 396 R 1427: regolamento (CE) n. 1427/86 del Consiglio, del 26 giugno 1996 (GU L 184 del 24.7.1996, pag. 3). Ai fini dell’Allegato, il regolamento è adattato come segue: aa) qualora il vino svizzero sia stato immesso in recipienti di un volu- me nominale inferiore o uguale a 60 litri in Svizzera, l’indicazione dell’importatore di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera c) e all’articolo 26, paragrafo 1, lettera c) del regolamento può essere sostituita da quella del produttore, del cantiniere, del negoziante o dell’imbottigliatore svizzero; bb) in deroga all’articolo 2, paragrafo 3, punto i), all’articolo 28, para- grafo 1 e all’articolo 43, paragrafo 1, lettera b) del regolamento, il termine «vino da tavola», se del caso completato dalla dicitura «vino tipico», può essere utilizzato per vini svizzeri con indicazio- ne di provenienza (vini della categoria 2) secondo le condizioni prevista dalla normativa svizzera; cc) in deroga all’articolo 30, paragrafo 1, lettera b) del regolamento, l’indicazione di una o più varietà di viti è ammessa se il vino sviz- zero è ottenuto almeno per l’85 per cento dalle suddette varietà; se

sono indicate diverse varietà, lo saranno in ordine decrescente di proporzione; dd) in deroga all’articolo 31, paragrafo 1, lettera a) del regolamento, l’indicazione dell’anno di raccolto è ammessa per un vino di cate- goria 1 o 2 se ottenuto almeno per l’85 per cento da uve raccolte nell’anno in questione;

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(2) 390 R 3201: regolamento (CEE) n. 3201/90 della Commissione, del 16 ottobre 1990, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU L 309 dell’8.11.1990, pag. 1), modificato da ultimo da: – 398 R 0847: regolamento (CE) n. 847/98 della Commissione, del 22 aprile 1998 (GU L 120 del 23.4.1998, pag. 14). Ai fini dell’Allegato, il regolamento è adattato come segue: aa) in deroga all’articolo 9, paragrafo 1 del regolamento, la gradazione alcolometrica può essere indicata in decimi di unità percentuale in volume; bb) in deroga all’articolo 14, paragrafo 7, i termini «demi-sec» e «moelleux» possono essere sostituiti rispettivamente dai termini «légèrement doux» e «demi-doux». (3) 392 R 2333: regolamento (CEE) n. 2333/92 del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presenta- zione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati (GU L 231 del 13.8.1992, pag. 9), modificato da ultimo da: – 396 R 1429: regolamento (CE) n. 1429/86 del Consiglio, del 26 giugno 1996 (GU L 184 del 24.7.1996, pag. 9). Ai fini dell’Allegato, il regolamento è adattato come segue: la dicitura «Stato membro produttore» di cui all’articolo 6, paragrafo 2, terzo trattino si considera riferita anche alla Svizzera. (4) 395 R 0554: regolamento (CE) n. 554/95 della Commissione, del 13 marzo 1995, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati (GU L 56 del 14.3.1995, pag. 3), modificato da: – 396 R 1915: regolamento (CE) n. 1915/96 della Commissione, del 3 ottobre 1996 (GU L 252 del 4.10.1996, pag. 10). Ai fini dell’Allegato, il regolamento è adattato come segue: in deroga all’articolo 2, primo comma del regolamento, la gradazione alcolometrica può essere indicata in decimi di unità percentuale in vo- lume.

6. Ordinanza del 26 giugno 1995 sugli additivi ammessi nelle derrate alimentari

(Ordinanza sugli additivi, OAdd), modificata da ultimo il 30 gennaio 1998 (RU 1998 530). 7. Ordinanza del 26 giugno 1995 sulle sostanze estranee e sui componenti presenti negli alimenti (Ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti, OSoE), modifi- cata da ultimo il 30 gennaio 1998 (RU 1998 273).

8. 375 L 0106: direttiva 75/106/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il

ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati (GU L 42 del 15.2.1975, pag. 1), modificata da ultimo da:

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– 389 L 0676: direttiva 89/676/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989 (GU L 398 del 30.12.1989, pag. 18).

9. 393 R 2238: regolamento (CEE) n. 2238/93 della Commissione, del 26 luglio

1993, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (GU L 200 del 10.8.1993, pag. 10), rettificato dalla GU L 301 dell’8.12.1993, pag. 29. Ai fini dell’applicazione dell’Allegato, il regolamento è adattato come segue: a) tutte le importazioni nella Comunità di prodotti vitivinicoli originari della Svizzera sono soggette alla presentazione di un documento di accompagna- mento redatto conformemente alle disposizioni del regolamento; fatto salvo l’articolo 4, il documento di accompagnamento dev’essere conforme al mo- dello che figura nell’Allegato III del regolamento; oltre alle indicazioni di cui all’articolo 3, il documento contiene un’indicazione che consente di identificare la partita a cui appartiene il prodotto vitivinicolo; b) il documento di accompagnamento di cui alla lettera a) sostituisce il docu- mento d’importazione previsto dal regolamento (CEE) n. 3590/85 della Commissione, del 18 dicembre 1985, relativo all’attestato e al bollettino d’analisi previsti per l’importazione di vini, succhi e mosti d’uve (GU L 343 del 20.12.1985, pag. 20), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 960/98 della Commissione, del 7 maggio 1998 (GU L 135 dell’8.5.1998, pag. 4); c) laddove il regolamento si riferisce a uno Stato membro o a Stati membri, o a disposizioni comunitarie o nazionali, tali diciture si considerano riferite alla Svizzera o alla legislazione svizzera. Atti dei quali le parti prendono atto Le Parti prendono atto del contenuto dei seguenti atti:

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Appendice 2

Denominazioni protette di cui all’articolo 6

A. Denominazioni protette per i prodotti vitivinicoli originari della Comunità I. Termini tradizionali specifici comunitari

1.1 I termini in appresso, che figurano all’articolo 1 del regolamento (CEE)

n. 823/87 del Consiglio34, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1426/9635, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità pro- dotti in regioni determinate: (i) la dicitura «vini di qualità prodotti in regioni determinate» e la relativa abbreviazione «v.q.p.r.d.», nonché le diciture e le abbreviazioni equi- valenti nelle altre lingue comunitarie; (ii) la dicitura «vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate» e la relativa abbreviazione «v.s.q.p.r.d.», nonché le diciture e le abbrevia- zioni equivalenti nelle altre lingue comunitarie, e la dicitura «Sekt be- stimmter Anbaugebiete» o «Sekt b.A.»; (iii) la dicitura «vini frizzanti di qualità prodotti in regioni determinate» e la relativa abbreviazione «v.f.q.p.r.d.», nonché le diciture e le abbrevia- zioni equivalenti nelle altre lingue comunitarie; (iv) la dicitura «vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate» e la relativa abbreviazione «v.l.q.p.r.d.», nonché le diciture e le abbrevia- zioni equivalenti nelle altre lingue comunitarie.

1.2 I termini in appresso, che figurano nel regolamento (CEE) n. 4252/88 del

Consiglio36, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1629/98 del Con- siglio37, relativo all’elaborazione e alla commercializzazione dei vini liquo- rosi prodotti nella Comunità: – «οινοϕ ϕυσικοϕ γλυκυϕ» («vino dolce naturale»); – «vino generoso»; – «vino generoso de licor»; – «vinho generoso»; – «vino dulce natural»; – «vino dolce naturale»; – «vinho doce natural»; – «vin doux naturel».

1.3 Il termine «Crémant».

34 GU L 84 del 27.3.1987, pag. 59.

35 GU L 184 del 24.7.1996, pag. 1.

36 GU L 373 del 31.12.1988, pag. 59.

37 GU L 210 del 28.7.1998, pag. 11.

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II. Indicazioni geografiche e diciture tradizionali per Stato membro I. Vini originari della Germania II. Vini originari della Francia III. Vini originari della Spagna IV. Vini originari della Grecia V. Vini originari dell’Italia VI. Vini originari del Lussemburgo VII. Vini originari del Portogallo VIII. Vini originari del Regno Unito IX. Vini originari dell’Austria

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I. Vini originari della Repubblica federale di Germania A. Indicazioni geografiche

1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate (’Qualitätswein

bestimmter Anbaugebiete’)

1.1 Nomi delle regioni determinate

Ahr Baden Franken Hessische Bergstrasse Mittelrhein Mosel-Saar-Ruwer Nahe Pfalz Rheingau Rheinhessen Saale-Unstrut Sachsen Württemberg

1.2 Nomi delle sottoregioni, dei comuni e delle parti di comuni

1.2.1 Regione determinata Ahr

(a) Sottoregione: Bereich Walporzheim/Ahrtal (b) Grosslage: Klosterberg (c) Einzellagen: Blume Mönchberg Burggarten Pfaffenberg Goldkaul Sonnenberg Hardtberg Steinkaul Herrenberg Übigberg Laacherberg (d) Comuni o parti di comuni: Ahrbrück Lohrsdorf Ahrweiler Marienthal Altenahr Mayschoss Bachem Neuenahr Bad Neuenahr-Ahrweiler Pützfeld Dernau Rech Ehlingen Reimerzhoven Heimersheim Walporzheim Heppingen

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1.2.2 Regione determinata Hessische Bergstrasse

(a) Sottoregioni: Bereich Starkenburg Bereich Umstadt (b) Grosslagen: Rott Wolfsmagen Schlossberg (c) Einzellagen: Eckweg Maiberg Fürstenlager Paulus Guldenzoll Steingeröll Hemsberg Steingerück Herrenberg Steinkopf Höllberg Stemmler Kalkgasse Streichling (d) Comuni o parti di comuni: Alsbach Hambach Bensheim Heppenheim Bensheim-Auerbach Klein-Umstadt Bensheim-Schönberg Rossdorf Dietzenbach Seeheim Erbach Zwingenberg Gross-Umstadt

1.2.3 Regione determinata Mittelrhein

(a) Sottoregioni: Bereich Loreley Bereich Siebengebirge (b) Grosslagen: Burg-Hammerstein Marxburg Burg Rheinfels Petersberg Gedeonseck Schloss Reichenstein Herrenberg Schloss Schönburg Lahntal Schloss Stahleck Loreleyfelsen (c) Einzellagen: Brünnchen Schloß Stahlberg Fürstenberg Sonne Gartenlay St. Martinsberg Klosterberg Wahrheit Römerberg Wolfshöhle (d) Comuni o parti di comuni: Ariendorf Boppard Bacharach Bornich Bacharach-Steeg Braubach Bad Ems Breitscheid Bad Hönningen Brey

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Damscheid Niederburg Dattenberg Niederdollendorf Dausenau Niederhammerstein Dellhofen Niederheimbach Dörscheid Nochern Ehrenbreitstein Oberdiebach Ehrental Oberdollendorf Ems Oberhammerstein Engenhöll Obernhof Erpel Oberheimbach Fachbach Oberwesel Filsen Osterspai Patersberg Hamm Perscheid Hammerstein Rheinbreitbach Henschhausen Rheinbrohl Hirzenach Rheindiebach Kamp-Bornhofen Rhens Karthaus Rhöndorf Kasbach-Ohlenberg Sankt-Goar Kaub Sankt-Goarshausen Kestert Schloss Fürstenberg Koblenz Spay Königswinter Steeg Lahnstein Trechtingshausen Langscheid Unkel Leubsdorf Urbar Leutesdorf Vallendar Linz Weinähr Manubach Wellmich Medenscheid Werlau Nassau Winzberg Neurath

1.2.4 Regione determinata Mosel-Saar-Ruwer

(a) Generali: Mosel Ruwer Moseltaler Saar (b) Sottoregioni: Bereich Bernkastel Bereich Saar-Ruwer Bereich Moseltor Bereich Zell Bereich Obermosel (c) Grosslagen: Badstube Kurfürstlay Gipfel Münzlay Goldbäumchen Nacktarsch Grafschaft Probstberg Köningsberg Römerlay

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Rosenhang Schwarze Katz Sankt Michael Vom heissem Stein Scharzlay Weinhex Schwarzberg (d) Einzellagen: Abteiberg Großer Herrgott Adler Günterslay Altarberg Hahnenschrittchen Altärchen Hammerstein Altenberg Hasenberg Annaberg Hasenläufer Apotheke Held Auf der Wiltingerkupp Herrenberg Blümchen Herrenberg Bockstein Herzchen Brauneberg Himmelreich Braunfels Hirschlay Brüderberg Hirtengarten Bruderschaft Hitzlay Burg Warsberg Hofberger Burgberg Honigberg Burglay Hubertusberg Burglay-Felsen Hubertuslay Burgmauer Johannisbrünnchen Busslay Juffer Carlsfelsen Kapellchen Doctor Kapellenberg Domgarten Kardinalsberg Domherrenberg Karlsberg Edelberg Kätzchen Elzhofberg Kehrnagel Engelgrube Kirchberg Engelströpfchen Kirchlay Euchariusberg Klosterberg Falkenberg Klostergarten Falklay Klosterkammer Felsenkopf Klosterlay Fettgarten Klostersegen Feuerberg Königsberg Frauenberg Kreuzlay Funkenberg Krone Geisberg Kupp Goldgrübchen Kurfürst Goldkupp Lambertuslay Goldlay Laudamusberg Goldtröpfchen Laurentiusberg Grafschafter Sonnenberg Lay

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Leiterchen Rosenberg Letterlay Rosenborn Mandelgraben Rosengärtchen Marienberg Rosenlay Marienburg Roterd Marienburger Sandberg Marienholz Schatzgarten Maximiner Scheidterberg Maximiner Burgberg Schelm Maximiner Schießlay Meisenberg Schlagengraben Monteneubel Schleidberg Moullay-Hofberg Schlemmertröpfchen Mühlenberg Schloß Thorner Kupp Niederberg Schloßberg Niederberg-Helden Sonnenberg Nonnenberg Sonnenlay Nonnengarten Sonnenuhr Osterlämmchen St. Georgshof Paradies St. Martin Paulinsberg St. Matheiser Paulinslay Stefanslay Pfirsichgarten Steffensberg Quiriniusberg Stephansberg Rathausberg Stubener Rausch Treppchen Rochusfels Vogteiberg Römerberg Weisserberg Römergarten Würzgarten Römerhang Zellerberg Römerquelle (e) Comuni o parti di comuni: Alf Bremm Alken Briedel Andel Briedern Avelsbach Brodenbach Ayl Bruttig-Fankel Bausendorf Bullay Beilstein Burg Bekond Burgen Bengel Cochem Bernkastel-Kues Cond Beuren Detzem Biebelhausen Dhron Biewer Dieblich Bitzingen Dreis Brauneberg Ebernach

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Ediger-Eller Kommlingen Edingen Könen Eitelsbach Konz Ellenz-Poltersdorf Eller Korlingen Enkirch Kövenich Ensch Köwerich Erden Krettnach Ernst Kreuzweiler Esingen Kröv Falkenstein Krutweiler Fankel Kues Fastrau Kürenz Fell Langsur Fellerich Lay Filsch Lehmen Filzen Leiwen Fisch Liersberg Flussbach Lieser Franzenheim Löf Godendorf Longen Gondorf Longuich Graach Lorenzhof Grewenich Lörsch Güls Lösnich Hamm Maring-Noviand Hatzenport Maximin Grünhaus Helfant-Esingen Mehring Hetzerath Mennig Hockweiler Merl Hupperath Mertesdorf Igel Merzkirchen Irsch Mesenich Kaimt Metternich Kanzem Metzdorf Karden Meurich Kasel Minheim Kastel-Staadt Monzel Kattenes Morscheid Kenn Moselkern Kernscheid Moselsürsch Kesten Moselweiss Kinheim Müden Kirf Mühlheim Klotten Neef Klüsserath Nehren Kobern-Gondorf Nennig Koblenz Neumagen-Dhron Köllig Niederemmel

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Niederfell Sehlem Niederleuken Sehndorf Niedermennig Sehnhals Nittel Senheim Noviand Serrig Oberbillig Soest Oberemmel Sommerau Oberfell St. Aldegund Obermennig Staadt Oberperl Starkenburg Ockfen Tarforst Olewig Tawern Olkenbach Temmels Onsdorf Thörnich Osann-Monzel Traben-Trarbach Palzem Trarbach Pellingen Treis-Karden Perl Trier Piesport Trittenheim Platten Ürzig Pölich Valwig Poltersdorf Veldenz Pommern Waldrach Portz Wasserliesch Pünderich Wawern Rachtig Wehlen Ralingen Wehr Rehlingen Wellen Reil Wiltingen Riol Wincheringen Rivenich Winningen Riveris Wintersdorf Ruwer Wintrich Saarburg Wittlich Scharzhofberg Wolf Schleich Zell Schoden Zeltingen-Rachtig Schweich Zewen-Oberkirch Sehl

1.2.5 Regione determinata Nahe

(a) Sottoregioni: Bereich Kreuznach Bereich Nahetal Bereich Schloss Böckelheim (b) Grosslagen: Burgweg Paradiesgarten Kronenberg Pfarrgarten

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Rosengarten Sonnenborn Schlosskapelle (c) Einzellagen: Abtei Kronenfels Alte Römerstraße Lauerweg Altenberg Liebesbrunnen Altenburg Löhrer Berg Apostelberg Lump Backöfchen Marienpforter Becherbrunnen Mönchberg Berg Mühlberg Bergborn Narrenkappe Birkenberg Nonnengarten Domberg Osterhöll Drachenbrunnen Otterberg Edelberg Palmengarten Felsenberg Paradies Felseneck Pastorei Forst Pastorenberg Frühlingsplätzchen Pfaffenstein Galgenberg Ratsgrund Graukatz Rheingrafenberg Herrenzehntel Römerberg Hinkelstein Römerhelde Hipperich Rosenberg Hofgut Rosenteich Hölle Rothenberg Höllenbrand Saukopf Höllenpfad Schloßberg Honigberg Sonnenberg Hörnchen Sonnenweg Johannisberg Sonnnenlauf Kapellenberg St. Antoniusweg Karthäuser St. Martin Kastell Steinchen Katergrube Steyerberg Katzenhölle Straußberg Klosterberg Teufelsküche Klostergarten Tilgesbrunnen Königsgarten Vogelsang Königsschloß Wildgrafenberg Krone (d) Comuni o parti di comuni: Alsenz Bad Münster-Ebernburg Altenbamberg Bayerfeld-Steckweiler Auen Bingerbrück Bad Kreuznach Bockenau

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Boos Niederhausen Bosenheim Niedermoschel Braunweiler Norheim Bretzenheim Nussbaum Burg Layen Oberhausen Burgsponheim Obermoschel Cölln Oberndorf Dalberg Oberstreit Desloch Odernheim Dorsheim Planig Duchroth Raumbach Ebernburg Rehborn Eckenroth Roxheim Feilbingert Rüdesheim Gaugrehweiler Rümmelsheim Genheim Schlossböckelheim Guldental Schöneberg Gutenberg Sobernheim Hargesheim Sommerloch Heddesheim Spabrücken Hergenfeld Sponheim Hochstätten St. Katharinen Hüffelsheim Staudernheim Ippesheim Steckweiler Kalkofen Steinhardt Kirschroth Schweppenhausen Langenlonsheim Traisen Laubenheim Unkenbach Lauschied Wald Erbach Lettweiler Waldalgesheim Mandel Waldböckelheim Mannweiler-Cölln Waldhilbersheim Martinstein Waldlaubersheim Meddersheim Wallhausen Meisenheim Weiler Merxheim Weinsheim Monzingen Windesheim Münster Winterborn Münster-Sarmsheim Winzenheim Münsterappel

1.2.6 Regione determinata Rheingau

(a) Sottoregione: Bereich Johannisberg (b) Grosslagen: Burgweg Deutelsberg Daubhaus Erntebringer

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Gottesthal Mehrhölzchen Heiligenstock Steil Honigberg Steinmacher (c) Einzellagen: Dachsberg Langenstück Doosberg Lenchen Edelmann Magdalenenkreuz Fuschsberg Marcobrunn Gutenberg Michelmark Hasensprung Mönchspfad Hendelberg Nußbrunnen Herrnberg Rosengarten Höllenberg Sandgrub Jungfer Schönhell Kapellenberg Schützenhaus Kilzberg Selingmacher Klaus Sonnenberg Kläuserweg St. Nikolaus Klosterberg Taubenberg Königin Viktoriaberg (d) Comuni o parti di comuni: Assmannshausen Massenheim Aulhausen Mittelheim Böddiger Niederwalluf Eltville Oberwalluf Erbach Oestrich Flörsheim Rauenthal Frankfurt Reichartshausen Geisenheim Rüdesheim Hallgarten Steinberg Hattenheim Vollrads Hochheim Wicker Johannisberg Wiesbaden Kiedrich Wiesbaden-Dotzheim Lorch Wiesbaden-Frauenstein Lorchhausen Wiesbaden-Schierstein Mainz-Kostheim Winkel Martinsthal

1.2.7 Regione determinata Rheinhessen

(a) Sottoregioni: Bereich Bingen Bereich Wonnegau Bereich Nierstein (b) Grosslagen: Abtey Auflangen Adelberg Bergkloster

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Burg Rodenstein Petersberg Domblick Pilgerpfad Domherr Rehbach Gotteshilfe Rheinblick Güldenmorgen Rheingrafenstein Gutes Domtal Sankt Rochuskapelle Kaiserpfalz Sankt Alban Krötenbrunnen Spiegelberg Kurfürstenstück Sybillinenstein Liebfrauenmorgen Vögelsgärten (c) Einzellagen: Adelpfad Goldgrube Äffchen Goldpfad Alte Römerstraße Goldstückchen Altenberg Gottesgarten Aulenberg Götzenborn Aulerde Hähnchen Bildstock Hasenbiß Binger Berg Hasensprung Blücherpfad Haubenberg Blume Heil Bockshaut Heiligenhaus Bockstein Heiligenpfad Bornpfad Heilighäuschen Bubenstück Heiligkreuz Bürgel Herrengarten Daubhaus Herrgottspfad Doktor Himmelsacker Ebersberg Himmelthal Edle Weingärten Hipping Eiserne Hand Hoch Engelsberg Hochberg Fels Hockenmühle Felsen Hohberg Feuerberg Hölle Findling Höllenbrand Frauenberg Homberg Fraugarten Honigberg Frühmesse Horn Fuchsloch Hornberg Galgenberg Hundskopf Geiersberg Johannisberg Geisterberg Kachelberg Gewürzgärtchen Kaisergarten Geyersberg Kallenberg Goldberg Kapellenberg Goldenes Horn Katzebuckel

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Kehr Ritterberg Kieselberg Römerberg Kirchberg Römersteg Kirchenstück Rosenberg Kirchgärtchen Rosengarten Kirchplatte Rotenfels Klausenberg Rotenpfad Kloppenberg Rotenstein Klosterberg Rotes Kreuz Klosterbruder Rothenberg Klostergarten Sand Klosterweg Sankt Georgen Knopf Saukopf Königsstuhl Sauloch Kranzberg Schelmen Kreuz Schildberg Kreuzberg Schloß Kreuzblick Schloßberg Kreuzkapelle Schloßberg-Schwätzerchen Kreuzweg Schloßhölle Leckerberg Schneckenberg Leidhecke Schönberg Lenchen Schützenhütte Liebenberg Schwarzenberg Liebfrau Schloß Hammerstein Liebfrauenberg Seilgarten Liebfrauenthal Silberberg Mandelbaum Siliusbrunnen Mandelberg Sioner Klosterberg Mandelbrunnen Sommerwende Michelsberg Sonnenberg Mönchbäumchen Sonnenhang Mönchspfad Sonnenweg Moosberg Sonnheil Morstein Spitzberg Nonnengarten St. Annaberg Nonnenwingert St. Julianenbrunnen Ölberg St. Georgenberg Osterberg St. Jakobsberg Paterberg Steig Paterhof Steig-Terassen Pfaffenberg Stein Pfaffenhalde Steinberg Pfaffenkappe Steingrube Pilgerstein Tafelstein Rheinberg Teufelspfad Rheingrafenberg Vogelsang Rheinhöhe Wartberg

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Wingertstor Zechberg Wißberg Zellerweg am schwarzen Herrgott (d) Comuni o parti di comuni: Abenheim Essenheim Albig Finthen Alsheim Flomborn Alzey Flonheim Appenheim Flörsheim-Dalsheim Armsheim Framersheim Aspisheim Freilaubersheim Badenheim Freimersheim Bechenheim Frettenheim Bechtheim Friesenheim Bechtolsheim Fürfeld Bermersheim Gabsheim Bermersheim vor der Höhe Gau-Algesheim Biebelnheim Gau-Bickelheim Biebelsheim Gau-Bischofshei Bingen Gau-Heppenheim Bodenheim Gau-Köngernheim Bornheim Gau-Odernheim Bretzenheim Gau-Weinheim Bubenheim Gaulsheim Budenheim Gensingen Büdesheim Gimbsheim Dalheim Grolsheim Dalsheim Gross-Winternheim Dautenheim Gumbsheim Dexheim Gundersheim Dienheim Gundheim Dietersheim Guntersblum Dintesheim Hackenheim Dittelsheim-Hessloch Hahnheim Dolgesheim Hangen-Weisheim Dorn-Dürkheim Harxheim Drais Hechtsheim Dromersheim Heidesheim Ebersheim Heimersheim Eckelsheim Heppenheim Eich Herrnsheim Eimsheim Hessloch Elsheim Hillesheim Engelstadt Hohen-Sülzen Ensheim Horchheim Eppelsheim Horrweiler Erbes-Büdesheim Ingelheim Esselborn Jugenheim

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Kempten Partenheim Kettenheim Pfaffen-Schwabenheim Klein-Winterheim Spiesheim Köngernheim Sponsheim Kriegsheim Sprendlingen Laubenheim Stadecken-Elsheim Leiselheim Stein-Bockenheim Lonsheim Sulzheim Lörzweiler Tiefenthal Ludwigshöhe Udenheim Mainz Uelversheim Mauchenheim Uffhofen Mettenheim Undenheim Mölsheim Vendersheim Mommenheim Volxheim Monsheim Wachenheim Monzernheim Wackernheim Mörstadt Wahlheim Nack Wallertheim Nackenheim Weinheim Neu-Bamberg Weinolsheim Nieder-Flörsheim Weinsheim Nieder-Hilbersheim Weisenau Nieder-Olm Welgesheim Nieder-Saulheim Wendelsheim Nieder-Wiesen Westhofen Nierstein Wies-Oppenheim Ober-Flörsheim Wintersheim Ober-Hilbersheim Wolfsheim Ober-Olm Wöllstein Ockenheim Wonsheim Offenheim Worms Offstein Wörrstadt Oppenheim Zornheim Osthofen Zotzenheim

1.2.8 Regione determinata Pfalz

(a) Sottoregioni: Bereich Mittelhaardt Deutsche Bereich südliche Weinstrasse Weinstrasse (b) Grosslagen: Bischofskreuz Hofstück Feuerberg Höllenpfad Grafenstück Honigsäckel Guttenberg Kloster Herrlich Liebfrauenberg Hochmess Kobnert

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Königsgarten Schloss Ludwigshöhe Mandelhöhe Schnepfenpflug vom Zellertal Mariengarten Schnepfenpflug an der Meerspinne Weinstrasse Ordensgut Schwarzerde Pfaffengrund Trappenberg Rebstöckel (c) Einzellagen: Abtsberg Herrenpfad Altenberg Herrgottsacker Altes Löhl Hochbenn Baron Hochgericht Benn Höhe Berg Hohenrain Bergel Hölle Bettelhaus Honigsack Biengarten Im Sonnenschein Bildberg Johanniskirchel Bischofsgarten Kaiserberg Bischofsweg Kalkgrube Bubeneck Kalkofen Burgweg Kapelle Doktor Kapellenberg Eselsbuckel Kastanienbusch Eselshaut Kastaniengarten Forst Kirchberg Frauenländchen Kirchenstück Frohnwingert Kirchlöh Fronhof Kirschgarten Frühmeß Klostergarten Fuchsloch Klosterpfad Gässel Klosterstück Geißkopf Königswingert Gerümpel Kreuz Goldberg Kreuzberg Gottesacker Heidegarten Gräfenberg Heilig Kreuz Hahnen Heiligenberg Halde Held Hasen Herrenberg Hasenzeile Herrenmorgen Heidegarten Herrenpfad Heilig Kreuz Herrgottsacker Heiligenberg Hochbenn Held Hochgericht Herrenberg Martinshöhe Herrenmorgen Michelsberg

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Münzberg Rosenkranz Musikantenbuckel Rosenkränzel Mütterle Roter Berg Narrenberg Sauschwänzel Neuberg Schäfergarten Nonnengarten Schloßberg Nonnenstück Schloßgarten Nußbien Schwarzes Kreuz Nußriegel Seligmacher Oberschloß Silberberg Ölgassel Sonnenberg Oschelskopf St. Stephan Osterberg Steinacker Paradies Steingebiß Pfaffenberg Steinkopf Reiterpfad Stift Rittersberg Venusbuckel Römerbrunnen Vogelsang Römerstraße Vogelsprung Römerweg Wolfsberg Roßberg Wonneberg Rosenberg Zchpeter Rosengarten (d) Comuni o parti di comuni: Albersweiler Bockenheim Albisheim Bolanden Albsheim Bornheim Alsterweiler Bubenheim Altdorf Burrweiler Appenhofen Colgenstein-Heidesheim Asselheim Dackenheim Arzheim Dammheim Bad Dürkheim Deidesheim Bad Bergzabern Diedesfeld Barbelroth Dierbach Battenberg Dirmstein Bellheim Dörrenbach Berghausen Drusweiler Biedesheim Duttweiler Billigheim Edenkoben Billigheim-Ingenheim Edesheim Birkweiler Einselthum Bischheim Ellerstadt Bissersheim Erpolzheim Bobenheim am Berg Eschbach Böbingen Essingen Böchingen Flemlingen

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Forst Kapellen Frankenthal Kapellen-Drusweiler Frankweiler Kapsweyer Freckenfeld Kindenheim Freimersheim Kirchheim an der Weinstrasse Freinsheim Kirchheimbolanden Freisbach Kirrweiler Friedelsheim Kleinfischlingen Gauersheim Kleinkarlbach Geinsheim Kleinniedesheim Gerolsheim Klingen Gimmeldingen Klingenmünster Gleisweiler Knittelsheim Gleiszellen-Gleishorbach Knöringen Göcklingen Königsbach an der Weinstrasse Godramstein Lachen/Speyerdorf Gommersheim Lachen Gönnheim Landau in der Pfalz Gräfenhausen Laumersheim Gronau Lautersheim Grossfischlingen Leinsweiler Grosskarlbach Leistadt Grossniedesheim Lustadt Grünstadt Maikammer Haardt Marnheim Hainfeld Mechtersheim Hambach Meckenheim Harxheim Mertesheim Hassloch Minfeld Heidesheim Mörlheim Heiligenstein Morschheim Hergersweiler Mörzheim Herxheim am Berg Mühlheim Herxheim bei Landau Mühlhofen Herxheimweyher Mussbach an der Weinstrasse Hessheim Neuleiningen Heuchelheim Neustadt an der Weinstrasse Heuchelheim bei Frankental Niederhorbach Heuchelheim-Klingen Niederkirchen Hochdorf-Assenheim Niederotterbach Hochstadt Niefernheim Ilbesheim Nussdorf Immesheim Oberhausen Impflingen Oberhofen Ingenheim Oberotterbach Insheim Obersülzen Kallstadt Obrigheim Kandel Offenbach

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Ottersheim/Zellerthal Siebeldingen Ottersheim Speyerdorf Pleisweiler St. Johann Pleisweiler-Oberhofen St. Martin Queichheim Steinfeld Ranschbach Steinweiler Rechtenbach Stetten Rhodt Ungstein Rittersheim Venningen Rödersheim-Gronau Vollmersweiler Rohrbach Wachenheim Römerberg Walsheim Roschbach Weingarten Ruppertsberg Weisenheim am Berg Rüssingen Weyher in der Pfalz Sausenheim Winden Schwegenheim Zeiskam Schweigen Zell Schweigen-Rechtenbach Zellertal Schweighofen

1.2.9 Regione determinata Franken

(a) Sottoregioni: Bereich Bayerischer Bodensee Bereich Mainviereck Bereich Maindreieck Bereich Steigerwald (b) Grosslagen: Burgweg Ölspiel Ewig Leben Ravensburg Heiligenthal Renschberg Herrenberg Rosstal Hofrat Schild Honigberg Schlossberg Kapellenberg Schlosstück Kirchberg Teufelstor Markgraf Babenberg (c) Einzellagen: Abtsberg Dachs Abtsleite Domherr Altenberg Eselsberg Benediktusberg Falkenberg Berg Feuerstein Berg-Rondell First Bischofsberg Fischer Burg Hoheneck Fürstenberg Centgrafenberg Glatzen Cyriakusberg Harstell Dabug Heiligenberg

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Heroldsberg Marsberg Herrgottsweg Maustal Herrrenberg Paradies Herrschaftsberg Pfaffenberg Himmelberg Ratsherr Hofstück Reifenstein Hohenbühl Rosenberg Höll Scharlachberg Homburg Schloßberg Johannisberg Schwanleite Julius-Echter-Berg Sommertal Kaiser Karl Sonnenberg Kalb Sonnenleite Kalbenstein Sonnenschein Kallmuth Sonnenstuhl Kapellenberg St. Klausen Karthäuser Stein Katzenkopf Stein/Harfe Kelter Steinbach Kiliansberg Stollberg Kirchberg Storchenbrünnle Königin Tannenberg Krähenschnabel Teufel Kreuzberg Teufelskeller Kronsberg Trautlestal Küchenmeister Vögelein Lämmerberg Vogelsang Landsknecht Wachhügel Langenberg Weinsteig Lump Wölflein Mainleite Zehntgaf (d) Comuni o parti di comuni: Abtswind Bergrheinfeld Adelsberg Bergtheim Adelshofen Bibergau Albertheim Bieberehren Albertshofen Bischwind Altmannsdorf Böttigheim Alzenau Breitbach Arnstein Brück Aschaffenburg Buchbrunn Aschfeld Bullenheim Astheim Bürgstadt Aub Castell Aura an der Saale Dampfach Bad Windsheim Dettelbach Bamberg Dietersheim

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Dingolshausen Hallburg Donnersdorf Hammelburg Dorfprozelten Handthal Dottenheim Hassfurt Düttingsfeld Hassloch Ebelsbach Heidingsfeld Eherieder Mühle Helmstadt Eibelstadt Hergolshausen Eichenbühl Herlheim Eisenheim Herrnsheim Elfershausen Hesslar Elsenfeld Himmelstadt Eltmann Höchberg Engelsberg Hoheim Engental Hohenfeld Ergersheim Höllrich Erlabrunn Holzkirchen Erlasee Holzkirchhausen Erlenbach bei Marktheidenfeld Homburg am Main Erlenbach am Main Hösbach Eschau Humprechtsau Escherndorf Hundelshausen Euerdorf Hüttenheim Eussenheim Ickelheim Fahr Iffigheim Falkenstein Ingolstadt Feuerthal Iphofen Frankenberg Ippesheim Frankenwinheim Ipsheim Frickenhausen Kammerforst Fuchstadt Karlburg Gädheim Karlstadt Gaibach Karsbach Gambach Kaubenheim Gerbrunn Kemmern Germünden Kirchschönbach Gerolzhofen Kitzingen Gnötzheim Kleinheubach Gössenheim Kleinlangheim Grettstadt Kleinochsenfurt Greussenheim Klingenberg Greuth Knetzgau Grossheubach Köhler Grosslangheim Kolitzheim Grossostheim Königsberg in Bayern Grosswallstadt Krassolzheim Güntersleben Krautheim Haidt Kreuzwertheim

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Krum Possenheim Külsheim Prappach Laudenbach Prichsenstadt Leinach Prosselsheim Lengfeld Ramsthal Lengfurt Randersacker Lenkersheim Remlingen Lindac Repperndorf Lindelbach Retzbach Lülsfeld Retzstadt Machtilshausen Reusch Mailheim Riedenheim Mainberg Rimbach Mainbernheim Rimpar Mainstockheim Rödelsee Margetshöchheim Rossbrunn Markt Nordheim Rothenburg ob der Tauber Markt Einersheim Rottenberg Markt Erlbach Rottendorf Marktbreit Röttingen Marktheidenfeld Rück Marktsteft Rüdenhausen Martinsheim Rüdisbronn Michelau Rügshofen Michelbach Saaleck Michelfeld Sand am Main Miltenberg Schallfeld Mönchstockheim Scheinfeld Mühlbach Schmachtenberg Mutzenroth Schnepfenbach Neubrunn Schonungen Neundorf Schwanfeld Neuses am Berg Schwarzach Neusetz Schwarzenau Nordheim am Main Schweinfurt Obereisenheim Segnitz Oberhaid Seinsheim Oberleinach Sickershausen Obernau Sommerach Obernbreit Sommerau Oberntief Sommerhausen Oberschleichach Staffelbach Oberschwappach Stammheim Oberschwarzach Steigerwald Obervolkach Steinbach Ochsenfurt Stetten Ottendorf Sugenheim Pflaumheim Sulzfeld

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Sulzheim Wasserlos Sulzthal Wässerndorf Tauberrettersheim Weigenheim Tauberzell Weiher Theilheim Weilbach Thüngen Weimersheim Thüngersheim Wenigumstadt Tiefenstockheim Werneck Tiefenthal Westheim Traustadt Wiebelsberg Triefenstein Wiesenbronn Trimberg Wiesenfeld Uettingen Wiesentheid Uffenheim Willanzheim Ullstadt Winterhausen Unfinden Wipfeld Unterdürrbach Wirmsthal Untereisenheim Wonfurt Unterhaid Wörth am Main Unterleinach Würzburg Veitshöchheim Wüstenfelden Viereth Wüstenzell Vogelsburg Zeil am Main Vögnitz Zeilitzheim Volkach Zell am Ebersberg Waigolshausen Zell am Main Waigolsheim Zellingen Walddachsbach Ziegelanger

1.2.10 Regione determinata Württemberg

(a) Sottoregioni: Bereich Württembergischer Bereich Remstal-Stuttgart Bodensee Bereich Württembergisch Bereich Kocher-Jagst-Tauber Unterland Bereich Oberer Neckar (b) Grosslagen: Heuchelberg Schozachtal Hohenneuffen Sonnenbühl Kirchenweinberg Stautenberg Kocherberg Stromberg Kopf Tauberberg Lindauer Seegarten Wartbühl Lindelberg Weinsteige Salzberg Wunnenstein Schalkstein

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(c) Einzellagen: Altenberg Margarete Berg Michaelsberg Burgberg Mönchberg Burghalde Mönchsberg Dachsberg Mühlbächer Dachsteiger Neckarhälde Dezberg Paradies Dieblesberg Propstberg Eberfürst Ranzenberg Felsengarten Rappen Flatterberg Reichshalde Forstberg Rozenberg Goldberg Sankt Johännser Grafenberg Schafsteige Halde Schanzreiter Harzberg Schelmenklinge Heiligenberg Schenkenberg Herrlesberg Scheuerberg Himmelreich Schloßberg Hofberg Schloßsteige Hohenberg Schmecker Hoher Berg Schneckenhof Hundsberg Sommerberg Jupiterberg Sommerhalde Kaiserberg Sonnenberg Katzenbeißer Sonntagsberg Katzenöhrle Steinacker Kayberg Steingrube Kirchberg Stiftsberg Klosterberg Wachtkopf König Wanne Kriegsberg Wardtberg Kupferhalde Wildenberg Lämmler Wohlfahrtsberg Lichtenberg Wurmberg Liebenberg Zweifelsberg (d) Comuni o parti di comuni: Abstatt Auenstein Adolzfurt Baach Affalterbach Bad Mergentheim Affaltrach Bad Friedrichshall Aichelberg Bad Cannstatt Aichwald Beihingen Allmersbach Beilstein Aspach Beinstein Asperg Belsenberg

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Bensingen Freiberg am Neckar Besigheim Freudenstein Beuren Freudenthal Beutelsbach Frickenhausen Bieringen Gaisburg Bietigheim Geddelsbach Bietigheim-Bisssingen Gellmersbach Bissingen Gemmrigheim Bodolz Geradstetten Bönnigheim Gerlingen Botenheim Grantschen Brackenheim Gronau Brettach Grossbottwar Bretzfeld Grossgartach Breuningsweiler Grossheppach Bürg Grossingersheim Burgbronn Grunbach Cleebronn Güglingen Cleversulzbach Gündelbach Creglingen Gundelsheim Criesbach Haagen Degerloch Haberschlacht Diefenbach Häfnerhaslach Dimbach Hanweiler Dörzbach Harsberg Dürrenzimmern Hausen an der Zaber Duttenberg Hebsack Eberstadt Hedelfingen Eibensbach Heilbronn Eichelberg Hertmannsweiler Ellhofen Hessigheim Elpersheim Heuholz Endersbach Hirschau Ensingen Hof und Lembach Enzweihingen Hofen Eppingen Hoheneck Erdmannhausen Hohenhaslach Erlenbach Hohenstein Erligheim Höpfigheim Ernsbach Horkheim Eschelbach Horrheim Eschenau Hösslinsülz Esslingen Illingen Fellbach Ilsfeld Feuerbach Ingelfingen Flein Ingersheim Forchtenberg Kappishäusern Frauenzimmern Kernen

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Kesselfeld Neuenstadt am Kocher Kirchberg Neuenstein Kirchheim Neuffen Kleinaspach Neuhausen Kleinbottwar Neustadt Kleingartach Niederhofen Kleinheppach Niedernhall Kleiningersheim Niederstetten Kleinsachsenheim Nonnenhorn Klingenberg Nordhausen Knittlingen Nordheim Kohlberg Oberderdingen Korb Oberohrn Kressbronn/Bodensee Obersöllbach Künzelsau Oberstenfeld Langenbeutingen Oberstetten Laudenbach Obersulm Lauffen Obertürkheim Lehrensteinsfeld Ochsenbach Leingarten Ochsenburg Leonbronn Oedheim Lienzingen Offenau Lindau Öhringen Linsenhofen Ötisheim Löchgau Pfaffenhofen Löwenstein Pfedelbach Ludwigsburg Poppenweiler Maienfels Ravensburg Marbach/Neckar Reinsbronn Markelsheim Remshalden Markgröningen Reutlingen Massenbachhausen Rielingshausen Maulbronn Riet Meimsheim Rietenau Metzingen Rohracker Michelbach am Wald Rommelshausen Möckmühl Rosswag Mühlacker Rotenberg Mühlhausen an der Enz Rottenburg Mülhausen Sachsenheim Mundelsheim Schluchtern Münster Schnait Murr Schöntal Neckarsulm Schorndorf Neckarweihingen Schozach Neckarwestheim Schützingen Neipperg Schwabbach Neudenau Schwaigern

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Siebeneich Waiblingen Siglingen Waldbach Spielberg Walheim Steinheim Wangen Sternenfels Wasserburg Stetten im Remstal Weikersheim Stetten am Heuchelberg Weiler bei Weinsberg Stockheim Weiler an der Zaber Strümpfelbach Weilheim Stuttgart Weinsberg Sülzbach Weinstadt Taldorf Weissbach Talheim Wendelsheim Tübingen Wermutshausen Uhlbach Widdern Untereisesheim Willsbach Untergruppenbach Wimmental Unterheimbach Windischenbach Unterheinriet Winnenden Unterjesingen Winterbach Untersteinbach Winzerhausen Untertürkheim Wurmlingen Vaihingen Wüstenrot Verrenberg Zaberfeld Vorbachzimmern Zuffenhausen

1.2.11 Regione determinata Baden

(a) Sottoregioni: Bereich Badische Bergstrasse Bereich Kaiserstuhl Kraichgau Bereich Tuniberg Bereich Badisches Frankenland Bereich Markgräflerland Bereich Bodensee Bereich Ortenau Bereich Breisgau (b) Grosslagen: Attilafelsen Schutterlindenberg Burg Lichteneck Stiftsberg Burg Neuenfels Stiftsberg Burg Zähringen Tauberklinge Fürsteneck Tauberklinge Hohenberg Vogtei Rötteln Lorettoberg Vogtei Rötteln Mannaberg Vulkanfelsen Rittersberg Vulkanfelsen Schloss Rodeck

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(c) Einzellagen: Abtsberg Lasenberg Alte Burg Lerchenberg Altenberg Lotberg Alter Gott Maltesergarten Baßgeige Mandelberg Batzenberg Mühlberg Betschgräbler Oberdürrenberg Bienenberg Oelberg Bühl Ölbaum Burggraf Ölberg Burgstall Pfarrberg Burgwingert Plauelrain Castellberg Pulverbuck Eckberg Rebtal Eichberg Renchtäler Engelsberg Rosenberg Engelsfelsen Roter Berg Enselberg Rotgrund Feuerberg Schäf Fohrenberg Scheibenbuck Gänsberg Schloßberg Gestühl Schloßgarten Haselstaude Silberberg Hasenberg Sommerberg Henkenberg Sonnenberg Herrenberg Sonnenstück Herrenbuck Sonnhalde Herrenstück Sonnhohle Hex von Dasenstein Sonnhole Himmelreich Spiegelberg Hochberg St. Michaelsberg Hummelberg Steinfelsen Kaiserberg Steingässle Kapellenberg Steingrube Käsleberg Steinhalde Katzenberg Steinmauer Kinzigtäler Sternenberg Kirchberg Teufelsburg Klepberg Ulrichsberg Kochberg Weingarten Kreuzhalde Weinhecke Kronenbühl Winklerberg Kuhberg Wolfhag (d) Comuni o parti di comuni: Achern Altdorf Achkarren Altschweier

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Amoltern Dielheim Auggen Diersburg Bad Bellingen Diestelhausen Bad Rappenau Dietlingen Bad Krozingen Dittigheim Bad Mingolsheim Dossenheim Bad Mergentheim Durbach Baden-Baden Dürrn Badenweiler Eberbach Bahlingen Ebringen Bahnbrücken Efringen-Kirchen Ballrechten-Dottingen Egringen Bamlach Ehrenstetten Bauerbach Eichelberg Beckstein Eichstetten Berghaupten Eichtersheim Berghausen Eimeldingen Bermatingen Eisental Bermersbach Eisingen Berwangen Ellmendingen Bickensohl Elsenz Biengen Emmendingen Bilfingen Endingen Binau Eppingen Binzen Erlach Bischoffingen Ersingen Blankenhornsberg Erzingen Blansingen Eschbach Bleichheim Eschelbach Bodmann Ettenheim Bollschweil Feldberg Bombach Fessenbach Bottenau Feuerbach Bötzingen Fischingen Breisach Flehingen Britzingen Freiburg Broggingen Friesenheim Bruchsal Gailingen Buchholz Gemmingen Buggingen Gengenbach Bühl Gerlachsheim Bühlertal Gissigheim Burkheim Glottertal Dainbach Gochsheim Dattingen Gottenheim Denzlingen Grenzach Dertingen Grossrinderfeld Diedesheim Grosssachsen

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Grötzingen Klepsau Grunern Klettgau Hagnau Köndringen Haltingen Königheim Haslach Königschaffhausen Hassmersheim Königshofen Hecklingen Konstanz Heidelberg Kraichtal Heidelsheim Krautheim Heiligenzell Külsheim Heimbach Kürnbach Heinsheim Lahr Heitersheim Landshausen Helmsheim Langenbrücken Hemsbach Lauda Herbolzheim Laudenbach Herten Lauf Hertingen Laufen Heuweiler Lautenbach Hilsbach Lehen Hilzingen Leimen Hochburg Leiselheim Hofweier Leutershausen Höhefeld Liel Hohensachsen Lindelbach Hohenwettersbach Lipburg Holzen Lörrach Horrenberg Lottstetten Hügelheim Lützelsachsen Hugsweier Mahlberg Huttingen Malsch Ihringen Mauchen Immenstaad Meersburg Impfingen Mengen Istein Menzingen Jechtingen Merdingen Jöhlingen Merzhausen Kappelrodeck Michelfeld Karlsruhe-Durlach Mietersheim Kembach Mösbach Kenzingen Mühlbach Kiechlinsbergen Mühlhausen Kippenhausen Müllheim Kippenheim Münchweier Kirchardt Mundingen Kirchberg Münzesheim Kirchhofen Munzingen Kleinkems Nack

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Neckarmühlbach Reichenbach Neckarzimmern Reichholzheim Nesselried Renchen Neudenau Rettigheim Neuenbürg Rheinweiler Neuershausen Riedlingen Neusatz Riegel Neuweier Ringelbach Niedereggenen Ringsheim Niederrimsingen Rohrbach am Gisshübel Niederschopfheim Rotenberg Niederweiler Rümmingen Nimburg Sachsenflur Nordweil Salem Norsingen Sasbach Nussbach Sasbachwalden Nussloch Schallbach Oberachern Schallstadt Oberacker Schelingen Oberbergen Scherzingen Obereggenen Schlatt Obergrombach Schliengen Oberkirch Schmieheim Oberlauda Schriesheim Oberöwisheim Seefelden Oberrimsingen Sexau Oberrotweil Singen Obersasbach Sinsheim Oberschopfheim Sinzheim Oberschüpf Söllingen Obertsrot Stadelhofen Oberuhldingen Staufen Oberweier Steinbach Odenheim Steinenstadt Ödsbach Steinsfurt Offenburg Stetten Ohlsbach Stettfeld Opfingen Sulz Ortenberg Sulzbach Östringen Sulzburg Ötlingen Sulzfeld Ottersweier Tairnbach Paffenweiler Tannenkirch Rammersweier Tauberbischofsheim Rauenberg Tiefenbach Rechberg Tiengen Rechberg Tiergarten Reichenau Tunsel

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Tutschfelden Weingarten Überlingen Weinheim Ubstadt Weisenbach Ubstadt-Weiler Weisloch Uissigheim Welmlingen Ulm Werbach Untergrombach Wertheim Unteröwisheim Wettelbrunn Unterschüpf Wildtal Varnhalt Wintersweiler Wagenstadt Wittnau Waldangelloch Wolfenweiler Waldulm Wollbach Wallburg Wöschbach Waltershofen Zaisenhausen Walzbachtal Zell-Weierbach Wasenweiler Zeutern Weiher Zungweier Weil Zunzingen Weiler (e) Altre: Affental/Affentaler Ehrentrudis Badisch Rotgold

1.2.12 Regione determinata Saale-Unstrut

(a) Sottoregioni: Bereich Schloß Neuenburg Bereich Thüringen (b) Grosslagen: Blütengrund Kelterberg Göttersitz Schweigenberg (c) Einzellagen: Hahnenberg Rappental Mühlberg (d) Comuni o parti di comuni: Bad Sulza Höhnstedt Bad Kösen Jena Burgscheidungen Kaatschen Domburg Kalzendorf Dorndorf Karsdorf Eulau Kirchscheidungen Freyburg Klosterhäseler Gleina Langenbogen Goseck Laucha Großheringen Löbaschütz Großjena Müncheroda Gröst Naumburg

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Nebra Spielberg Neugönna Steigra Reinsdorf Vitzenburg Rollsdorf Weischütz Roßbach Weißenfels Schleberoda Werder/Havel Schulpforte Zeuchfeld Seeburg Zscheiplitz

1.2.13 Regione determinata Sachsen

(a) Sottoregioni: Bereich Dresden Bereich Meißen Bereich Elstertal (b) Grosslagen: Elbhänge Schloßweinberg Lößnitz Spaargebirge (c) Einzellagen: Kapitelberg Heinrichsburg (d) Comuni o parti di comuni: Belgern Pillnitz Jessen Proschwitz Kleindröben Radebeul Meißen Schlieben Merbitz Seußlitz Ostritz Weinböhla Pesterwitz

1.2.14 Altre indicazioni

Liebfraumilch Liebfrauenmilch

2 Vini da tavola recanti un’indicazione geografica

Ahrtaler Landwein Altrheingauer Landwein Bayerischer Bodensee-Landwein Fränkischer Landwein Landwein der Ruwer Landwein der Saar Landwein der Mosel Mitteldeutscher Landwein Nahegauer Landwein Pfälzer Landwein Regensburger Landwein Rheinburgen-Landwein Rheinischer Landwein

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Saarländischer Landwein der Mosel Sächsischer Landwein Schwäbischer Landwein Starkenburger Landwein Südbadischer Landwein Taubertäler Landwein Unterbadischer Landwein

B. Diciture tradizionali Auslese Beerenauslese Deutsches Weinsiegel Eiswein Hochgewächs Kabinett Landwein Qualitätswein garantierten Ursprungs/Q.g.U. Qualitätsschaumwein garantierten Ursprungs/Q.g.U. Qualitätswein mit Prädikat/Q.b.A.m.Pr./Prädikatswein Schillerwein Spätlese Trockenbeerenauslese Weissherbst Winzersekt

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II. Vini originari della Repubblica francese A. Indicazioni geografiche

1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate

1.1 Nomi delle regioni determinate

1.1.1 Regioni Alsace ed Est

1.1.1.1 Denominazioni d’origine controllate

Alsace – Marckrain Alsace, seguito dal nome di una – Moenchberg località: – Muenchberg – Altenberg de Bergbieten – Ollwiller – Altenberg de Bergheim – Osterberg – Altenberg de Wolxheim – Pfersigberg – Brand – Pfingstberg – Bruderthal – Praelatenberg – Eichberg – Rangen – Engelberg – Rosacker – Florimont – Saering – Frankstein – Schlossberg – Froehn – Schoenenbourg – Furstentum – Sommerberg – Geisberg – Sonnenglanz – Gloeckelberg – Spiegel – Goldert – Sporen – Hatschbourg – Steingrubler – Hengst – Steinert – Kanzlerberg – Steinklotz – Kastelberg – Vorbourg – Kessler – Wiebelsberg – Kirchberg de Barr – Wineck-Schlossberg – Kirchberg de Ribeauvillé – Winzenberg – Kitterlé – Zinnkoepflé – Mambourg – Zotzenberg – Mandelberg

1.1.1.2 Vini delimitati di qualità superiore

Côtes de Toul Moselle

1.1.2 Regione Champagne

1.1.2.1 Denominazioni d’origine controllate

Champagne Riceys Coteaux Champenois

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1.1.3 Regione Bourgogne

1.1.3.1 Denominazioni d’origine controllate

Aloxe-Corton – Villié Morgon Auxey-Duresses Beaujolais-Villages Auxey-Duresses Côte de Beaune Beaune Bâtard-Montrachet Bienvenues Bâtard-Montrachet Beaujolais Blagny Beaujolais, seguito dal nome del Blagny Côte de Beaune comune d’origine: Bonnes Mares – Arbuisonnas Bourgogne – Beaujeu Bourgogne Aligoté – Blacé Bourgogne o Bourgogne Clairet, seguito – Cercié o no dal nome della sottoregione: – Chânes – Côte Chalonnaise – Charentay – Côtes d’Auxerre – Chenas – Hautes-Côtes de Beaune – Chiroubles – Hautes-Côtes de Nuits – Denicé – Vézélay – Durette Bourgogne o Bourgogne Clairet, seguito – Emeringes o no dal nome del comune d’origine: – Fleurie – Chitry – Juliénas – Coulanges-la-Vineuse – Jullié – Epineuil – La Chapelle-de-Guinchay – Irancy – Lancié Bourgogne o Bourgogne Clairet, seguito – Lantignié o no dai nomi: – Le Perréon – Côte Saint-Jacques – Les Ardillats – En Montre-Cul – Leynes -– La Chapelle Notre-Dame – Marchampt – Le Chapitre – Montmelas – Montrecul – Odenas – Montre-cul – Pruzilly Bouzeron – Quincié Brouilly – Regnié Chablis – Rivolet Chablis, seguito o no dalla dicitura – Romanèche «Climat d’origine»: – Saint-Amour-Bellevue – Blanchot – Saint-Etienne-des-Ouillères – Bougros – Saint-Etienne-la-Varenne – Les Clos – Saint-Julien – Grenouilles – Saint-Lager – Preuses – Saint-Symphorien-d’Ancelles – Valmur – Saint-Vérand – Vaudésir – Salles Chablis, seguito o no dalla dicitura – Vaux «Climat d’origine» o da una delle – Vauxrenard seguenti indicazioni:

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– Mont de Milieu Chenas – Montée de Tonnerre Chevalier-Montrachet – Chapelot Chiroubles – Pied d’Aloup Chorey-lès-Beaune – Côte de Bréchain Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune – Fourchaume Clos de la Roche – Côte de Fontenay Clos des Lambrays – L’Homme mort Clos de Tart – Vaulorent Clos de Vougeot – Vaillons Clos Saint-Denis – Chatains Corton – Séchers Corton-Charlemagne – Beugnons Côte de Beaune – Les Lys Côte de Beaune-Villages – Mélinots Côte de Brouilly – Roncières Côte de Nuits-Villages – Les Epinottes Côte Roannaise – Montmains Criots Bâtard-Montrachet – Forêts Echezeaux – Butteaux Fixin – Côte de Léchet Fleurie – Beauroy Gevrey-Chambertin – Troesmes Givry – Côte de Savant Grands Echezeaux – Vau Ligneau Griotte-Chambertin – Vau de Vey Juliénas – Vaux Ragons La Grande Rue – Vaucoupin Ladoix – Vosgros Ladoix Côte de Beaune – Vaugiraut Latricières-Chambertin – Les Fourneaux Mâcon – Morein Mâcon-Villages – Côte des Près-Girots Mâcon, seguito dal nome del comune – Côte de Vaubarousse d’origine: – Berdiot – Azé – Chaume de Talvat – Berzé-la-Ville – Côte de Jouan – Berzé-le-Chatel – Les Beauregards – Bissy-la-Mâconnaise – Côte de Cuissy – Burgy Chambertin – Bussières Chambertin Clos de Bèze – Chaintres Chambolle-Musigny – Chânes Chapelle-Chambertin – Chardonnay Charlemagne – Charnay-lès-Mâcon Charmes-Chambertin – Chasselas Chassagne-Montrachet – Chevagny-lès-Chevrières Chassagne-Montrachet Côte de – Clessé Beaune – Crèches-sur-Saône

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– Cruzilles Montrachet – Davayé Morey-Saint-Denis – Fuissé Morgon – Grévilly Moulin-à-Vent – Hurigny Musigny – Igé Nuits – La Chapelle-de-Guinchay Nuits-Saint-Georges – La Roche Vineuse Pernand-Vergelesses – Leynes Pernand-Vergelesses Côte de Beaune – Loché Petit Chablis, seguito o no dal nome del – Lugny comune d’origine: – Milly-Lamartine – Beine – Montbellet – Béru – Peronne – Chablis – Pierreclos – La Chapelle-Vaupelteigne – Prissé – Chemilly-sur-Serein – Pruzilly – Chichée – Romanèche-Thorins – Collan – Saint-Amour-Bellevue – Courgis – Saint-Gengoux-de-Scissé – Fleys – Saint-Symphorien-d’Ancelles – Fontenay – Saint-Vérand – Lignorelles – Sologny – Ligny-le-Châtel – Solutré-Pouilly – Maligny – Uchizy – Poilly-sur-Serein – Vergisson – Préhy – Verzé – Saint-Cyr-les-Colons – Vinzelles – Villy – Viré – Viviers Maranges, seguito o no dalla dicitura Pommard «climat d’origine» o da una delle Pouilly-Fuissé seguenti indicazioni: Pouilly-Loché – Clos de la Boutière Pouilly-Vinzelles – La Croix Moines Puligny-Montrachet – La Fussière Puligny-Montrachet Côte de Beaune – Le Clos des Loyères Régnié – Le Clos des Rois Richebourg – Les Clos Roussots Romanée (La) Maranges Côte de Beaune Romanée Conti Marsannay Romanée Saint-Vivant Mazis-Chambertin Ruchottes-Chambertin Mazoyères-Chambertin Rully Mercurey Saint-Amour Meursault Saint-Aubin Meursault Côte de Beaune Saint-Aubin Côte de Beaune Montagny Saint-Romain Monthélie Saint-Romain Côte de Beaune Monthélie Côte de Beaune Saint-Véran

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Santenay Tâche (La) Santenay Côte de Beaune Vin Fin de la Côte de Nuits Savigny Volnay Savigny Côte de Beaune Volnay Santenots Savigny-lès-Beaune Vosne-Romanée Savigny-lès-Beaune Côte de Beaune Vougeot

1.1.3.2 Vini delimitati di qualità superiore

Côtes du Forez Saint Bris

1.1.4 Regioni Jura e Savoia

1.1.4.1 Denominazioni d’origine controllate

Arbois – Chignin Arbois Pupillin – Chignin Bergeron Château Châlon – Cruet Côtes du Jura – Frangy Coteaux du Lyonnais – Jongieux Crépy – Marignan Jura – Marestel L’Etoile – Marin Macvin du Jura – Monterminod Savoie, seguito dalle indicazioni : – Monthoux – Abymes – Montmélian – Apremont – Ripaille – Arbin – Saint-Jean de la Porte – Ayze – Saint-Jeoire Prieuré – Bergeron Seyssel – Chautagne

1.1.4.2 Vini delimitati di qualità superiore

Bugey – Machuraz Bugey, seguito dal nome di un «cru»: – Manicle – Anglefort – Montagnieu – Arbignieu – Montagnieu – Cerdon – Virieu-le-Grand – Chanay – Virieu-le-Grand – Lagnieu

1.1.5 Regione Côtes du Rhône

1.1.5.1 Denominazioni d’origine controllate

Beaumes-de-Venise Côte Rôtie Château Grillet Coteaux de Die Châteauneuf-du-Pape Coteaux de Pierrevert Châtillon-en-Diois Coteaux du Tricastin Condrieu Côtes du Lubéron Cornas Côtes du Rhône

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Côtes du Rhône Villages – Valréas Côtes du Rhône Villages, seguito dal – Vinsobres nome del comune d’origine: – Visan – Beaumes de Venise Côtes du Ventoux – Cairanne Crozes-Hermitage – Chusclan Crozes Ermitage – Laudun Die – Rasteau Ermitage – Roaix Gigondas – Rochegude Hermitage – Rousset-les-Vignes Lirac – Sablet Rasteau – Saint-Gervais Saint-Joseph – Saint-Maurice sur Eygues Saint-Péray – Saint-Pantaléon-les-Vignes Tavel – Séguret Vacqueyras

1.1.5.2 Vini delimitati di qualità superiore

Côtes du Vivarais – Orgnac-l’Aven Côtes du Vivarais, seguito dal nome – Saint-Montant di un «cru»: – Saint-Remèze

1.1.6 Regioni Provence e Corse

1.1.6.1 Denominazioni d’origine controllate

Ajaccio – Sartène Bandol – Porto Vecchio Bellet Coteaux d’Aix-en-Provence Cap Corse Les-Baux-de-Provence Cassis Coteaux Varois Corse, seguito o no dai nomi: Côtes de Provence – Calvi Palette – Coteaux du Cap-Corse Patrimonio – Figari Provence

1.1.7 Regione Languedoc-Roussillon

1.1.7.1 Denominazioni d’origine controllate

Banyuls – Cabrières Bellegarde – Coteaux de La Méjanelle Collioure – Coteaux de Saint-Christol Corbières – Coteaux de Vérargues Costières de Nîmes – La Clape Coteaux du Languedoc – La Méjanelle Coteaux du Languedoc Picpoul de – Montpeyroux Pinet – Pic-Saint-Loup Coteaux du Languedoc, seguito o no – Quatourze da una delle seguenti denominazioni: – Saint-Christol

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– Saint-Drézéry – Aspiran – Saint-Georges-d’Orques – Le Bosc – Saint-Saturnin – Cabrières – Vérargues – Ceyras Côtes du Roussillon – Fontès Côtes du Roussillon Villages – Lieuran-Cabrières Côtes du Roussillon Villages – Nizas Caramany – Paulhan Côtes du Roussillon Villages Latour – Péret de France – Saint-André-de-Sangonis Côtes du Roussillon Villages Limoux Lesquerde Lunel Côtes du Roussillon Villages Maury Tautavel Minervois Faugères Mireval Fitou Saint-Jean-de-Minervois Frontignan Rivesaltes Languedoc, seguito o no dal nome Roussillon del comune d’origine: Saint-Chinian – Adissan

1.1.7.2 Vini delimitati di qualità superiore

Cabardès Côtes de la Malepère Côtes du Cabardès et de l’Orbiel Côtes de Millau

1.1.8 Regione Sud-ovest

1.1.8.1 Denominazioni d’origine controllate

Béarn Gaillac Béarn-Bellocq Gaillac Premières Côtes Bergerac Haut-Montravel Buzet Irouléguy Cahors Jurançon Côtes de Bergerac Madiran Côtes de Duras Marcillac Côtes du Frontonnais Monbazillac Côtes du Frontonnais Fronton Montravel Côtes du FrontonnaisVillaudric Pacherenc du Vic-Bilh Côtes du Marmandais Pécharmant Côtes de Montravel Rosette Floc de Gascogne Saussignac

1.1.8.2 Vini delimitati di qualità superiore

Côtes de Brulhois Estaing Côtes de Saint-Mont Fel Tursan Lavilledieu Entraygues

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1.1.9 Regione Bordeaux

1.1.9.1 Denominazioni d’origine controllate

Barsac – Bouliac Blaye – Cadillac Bordeaux – Cambes Bordeaux Clairet – Camblanes Bordeaux Côtes de Francs – Capian Bordeaux Haut-Benauge – Carbon blanc Bourg – Cardan Bourgeais – Carignan Côtes de Bourg – Cenac Cadillac – Cenon Cérons – Donzac Côtes Canon-Fronsac – Floirac Canon-Fronsac – Gabarnac Côtes de Blaye – Haux Côtes de Bordeaux Saint-Macaire – Latresne Côtes de Castillon – Langoiran Entre-Deux-Mers – Laroque Entre-Deux-Mers Haut-Benauge – Le Tourne Fronsac – Lestiac Graves – Lormont Graves de Vayres – Monprimblanc Haut-Médoc – Omet Lalande de Pomerol – Paillet Listrac-Médoc – Quinsac Loupiac – Rions Lussac Saint-Emilion – Saint-Caprais-de-Bordeaux Margaux – Saint-Eulalie Médoc – Saint-Germain-de-Graves Montagne Saint-Emilion – Saint-Maixant Moulis – Semens Moulis-en-Médoc – Tabanac Néac – Verdelais Pauillac – Villenave de Rions Pessac-Léognan – Yvrac Pomerol Puisseguin Saint-Emilion Premières Côtes de Blaye Sainte-Croix-du-Mont Premières Côtes de Bordeaux Saint-Emilion Premières Côtes de Bordeaux, Saint-Estèphe seguito dal nome del comune Sainte-Foy Bordeaux d’origine: Saint-Georges Saint-Emilion – Bassens Saint-Julien – Baurech Sauternes – Béguey

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1.1.10 Regione Val de Loire

1.1.10.1 Denominazioni d’origine controllate

Anjou – Parassy Anjou Coteaux de la Loire – Pigny Anjou-Villages – Quantilly Anjou-Villages Brissac – Saint-Céols Blanc Fumé de Pouilly – Soulangis Bourgueil – Vignoux-sous-les-Aix Bonnezeaux – Humbligny Cheverny Montlouis Chinon, Muscadet Coteaux de l’Aubance Muscadet Coteaux de la Loire Coteaux du Giennois Muscadet Sèvre-et-Maine Coteaux du Layon Muscadet Côtes de Grandlieu Coteaux du Layon, seguito dal nome Pouilly-sur-Loire del comune d’origine: Pouilly Fumé – Beaulieu-sur Layon Quarts-de-Chaume – Faye-d’Anjou Quincy – Rablay-sur-Layon Reuilly – Rochefort-sur-Loire Sancerre – Saint-Aubin-de-Luigné Saint-Nicolas-de-Bourgueil – Saint-Lambert-du-Lattay Saumur Coteaux du Layon Chaume Saumur Champigny Coteaux du Loir Savennières Coteaux de Saumur Savennières-Coulée-de-Serrant Cour-Cheverny Savennières-Roche-aux-Moines Jasnières Touraine Loire Touraine Azay-le-Rideau Menetou Salon, seguito o no dal Touraine Amboise nome del comune d’origine: Touraine Mesland – Aubinges Val de Loire – Menetou-Salon Vouvray – Morogues

1.1.10.2 Vini delimitati di qualità superiore

Châteaumeillant riamente da uno dei seguenti nomi: Côteaux d’Ancenis – Brem Coteaux du Vendômois – Mareuil Côtes d’Auvergne, seguito o no dal – Pissotte nome del comune d’origine: – Vix – Boudes Gros Plant du Pays Nantais – Chanturgue Haut Poitou – Châteaugay Orléanais – Corent Saint-Pourçain – Madargues Thouarsais Fiefs-Vendéens, seguito obbligato- Valençay

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1.1.11 Regione Cognac

1.1.11.1 Denominazioni d’origine controllate

Charentes

2 «Vins de pays» designati con il nome di un’unità geografica

Vin de pays de l’Agenais Vin de pays des comtés rhodaniens Vin de pays d’Aigues Vin de pays de Corrèze Vin de pays de l’Ain Vin de pays de la Côte Vermeille Vin de pays de l’Allier Vin de pays des coteaux charitois Vin de pays d’Allobrogie Vin de pays des coteaux d’Enserune Vin de pays des Alpes de Haute- Vin de pays des coteaux de Besilles Provence Vin de pays des coteaux de Cèze Vin de pays des Alpes Maritimes Vin de pays des coteaux de Coiffy Vin de pays de l’Ardailhou Vin de pays des coteaux de Foncaude Vin de pays de l’Ardèche Vin de pays des coteaux de Glanes Vin de pays d’Argens Vin de pays des coteaux de l’Ardèche Vin de pays de l’Ariège Vin de pays des coteaux de l’Auxois Vin de pays de l’Aude Vin de pays des coteaux de la Cabrerisse Vin de pays de l’Aveyron Vin de pays des coteaux de Laurens Vin de pays des Balmes dauphinoses Vin de pays des coteaux de Miramont Vin de pays de la Bénovie Vin de pays des coteaux de Murviel Vin de pays du Bérange Vin de pays des coteaux de Narbonne Vin de pays de Bessan Vin de pays des coteaux de Peyriac Vin de pays de Bigorre Vin de pays des coteaux des Baronnies Vin de pays des Bouches du Rhône Vin de pays des coteaux des Fenouillèdes Vin de pays du Bourbonnais Vin de pays des coteaux du Cher et de Vin de pays de Cassan l’Arnon Vin de pays Catalans Vin de pays des coteaux du Grésivaudan Vin de pays de Caux Vin de pays des coteaux du Libron Vin de pays de Cessenon Vin de pays des coteaux du Littoral Vin de pays des Cévennes audois Vin de pays des Cévennes «Mont Vin de pays des coteaux du Pont du Gard Bouquet» Vin de pays des coteaux du Quercy Vin de pays Charentais Vin de pays des coteaux du Salagou Vin de pays Charentais «Ile de Ré» Vin de pays des coteaux du Verdon Vin de pays Charentais «Saint- Vin de pays des coteaux et terrasses de Sornin» Montauban Vin de pays de la Charente Vin de pays des côtes catalanes Vin de pays des Charentes- Vin de pays des côtes de Gascogne Maritimes Vin de pays des côtes de Lastours Vin de pays du Cher Vin de pays des côtes de Montestruc Vin de pays de la cité de Carcassone Vin de pays des côtes de Pérignan Vin de pays des collines de la Moure Vin de pays des côtes de Prouilhe Vin de pays des collines rhodanienes Vin de pays des côtes de Thau Vin de pays du comté de Grignan Vin de pays des côtes de Thongue Vin de pays du comté tolosan

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Vin de pays des côtes du Brian Vin de pays du Loir et Cher Vin de pays des côtes de Ceressou Vin de pays du Loiret Vin de pays des côtes du Condomois Vin de pays du Lot Vin de pays des côtes du Tarn Vin de pays du Lot et Garonne Vin de pays des côtes du Vidourle Vin de pays des Maures Vin de pays de la Creuse Vin de pays de Maine et Loire Vin de pays de Cucugnan Vin de pays de la Meuse Vin de pays des Deux-Sèvres Vin de pays du Mont Baudile Vin de pays de la Dordogne Vin de pays du Mont Caumes Vin de pays du Doubs Vin de pays des Monts de la Grage Vin de pays de la Drôme Vin de pays de la Nièvre Vin de pays du Duché d’Uzès Vin de pays d’Oc Vin de pays de Franche Comté Vin de pays du Périgord Vin de pays de Franche Comté Vin de pays de la Petite Crau «Coteaux de Champlitte» Vin de pays de Pézenas Vin de pays du Gard Vin de pays de la principauté d’Orange Vin de pays du Gers Vin de pays du Puy de Dôme Vin de pays des gorges de l’Hérault Vin de pays des Pyrénées-Atlantiques Vin de pays des Hautes-Alpes Vin de pays des Pyrénées-Orientales Vin de pays de la Haute-Garonne Vin de pays des Sables du golfe du Lion Vin de pays de la Haute-Marne Vin de pays de Saint-Sardos Vin de pays des Hautes-Pyrénées Vin de pays de Sainte Marie la Blanche Vin de pays d’Hauterive Vin de pays de Saône et Loire Vin de pays d’Hauterive «Val Vin de pays de la Sarthe d’Orbieu» Vin de pays de Seine et Marne Vin de pays d’Hauterive «Coteaux Vin de pays du Tarn du Termenès» Vin de pays du Tarn et Garonne Vin de pays d’Hauterive «Côtes de Vin de pays des Terroirs landais Lézignan» Vin de pays des Terroirs landais Vin de pays de la Haute-Saône «Coteaux de Chalosse» Vin de pays de la Haute-Vienne Vin de pays des Terroirs landais «Côtes Vin de pays de la haute vallée de de l’Adour» l’Aude Vin de pays des Terroirs landais «sables Vin de pays de la haute vallée de fauves» l’Orb Vin de pays des Terroirs landais «sables Vin de pays des hauts de Badens de l’océan» Vin de pays de l’Hérault Vin de pays de Thézac-Perricard Vin de pays de l’île de Beauté Vin de pays du Torgan Vin de pays de l’Indre et Loire Vin de pays d’Urfé Vin de pays de l’Indre Vin de pays du Val de Cesse Vin de pays de l’Isère Vin de pays du Val de Dagne Vin de pays du jardin de la France Vin de pays du Val de Montferrand Vin de pays du jardin de la France Vin de pays de la vallée du Paradis

«Marches de Bretagne» Vin de pays des vals d’Agly Vin de pays du jardin de la France Vin de pays du Var «Pays de Retz» Vin de pays du Vaucluse Vin de pays des Landes Vin de pays de la Vaunage Vin de pays de Loire-Atlantique Vin de pays de la Vendée

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Vin de pays de la Vicomté d’Aumelas Vin de pays de la Vistrenque Vin de pays de la Vienne Vin de pays de l’Yonne

B. Diciture tradizionali 1er cru Cru artisan Premier cru Cru bourgeois 1er cru classé Cru classé Premier cru classé Edelzwicker 1er grand cru classé Grand cru Premier grand cru classé Grand cru classé

2 è cru classé Schillerwein

Deuxième cru classé Sélection de grains nobles Appellation contrôlée/A.C. Vendange tardive Appellation d’origine/A.O. Vin de paille Appellation d’origine contrôlée/ Vin de pays A.O.C. Vin délimité de qualité supérieure/ Clos V.D.Q.S. Cru

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III. Vini originari del Regno di Spagna A. Indicazioni geografiche

1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate (’Vino de calidad

producido en region determinada’)

1.1 Nomi delle regioni determinate

Abona Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda Alella Méntrida Alicante Monterrei Almansa Montilla-Moriles Ampurdán-Costa Brava Navarra Bierzo Palma Binissalem-Mallorca Penedés Bullas Priorato Calatayud Rias Baixas Campo de Borja Ribeiro Cariñena Ribera del Duero Cava Rioja (DO Ca) Chacolí de Bizkaia-Bizkaiko Rueda Txakolina Somontano Chacoli de Getaria-Getariako Tacoronte-Acentejo Txakolina Tarragona Cigales Terra Alta Conca de Barbera Toro Condado de Huelva Utiel-Requena Costers del Segre Valdeorras Hierro Valdepeñas Jerez / Xérès / Sherry Valencia Jumilla Valle de Güímar Lanzarote Valle de la Orotava Madrid Ycoden-Daute-Isora Malaga Yecla Mancha

1.2 Nomi delle sottoregioni e dei comuni

1.2.1 Regione determinata Abona

Adeje Granadilla de Abona Vilaflor Villa de Arico Arona Fasnia San Miguel de Abona

1.2.2 Regione determinata Alella

Alella Martorelles Argentona Masnou Cabrils Mongat

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Montornés del Vallès Santa Maria de Martorelles Orrius Teia Premìa de Dalt Tiana Premìa de Mar Vallromanes Roca del vallès Vilassar de Dalt San Fost de Campcentelles Villanova del Vallés

1.2.3 Regione determinata Alicante

(a) Alicante Algueña Ibi Alicante Mañán Bañeres Monovar Benejama Onil Biar Petrer Campo de Mirra Pinoso Cañada Romana Castalla Salinas Elda Sax Hondón de los Frailes Tibi Hondón de las Nieves Villena (b) La Marina Alcalali Murla Beniarbeig Ondara Benichembla Orba Benidoleig Parcent Benimeli Pedreguer Benissa Sagra Benitachell Sanet y Negrals Calpe Senija Castell de Castells Setla y Mirarrosa Denia Teulada Gata de Gorgos Tormos Jalón Vall de Laguart Lliber Vergel Miraflor Xabia

1.2.4 Regione determinata Almansa

Alpera Higueruela Almansa Hoya Gonzalo Bonete Pétrola Chinchilla de Monte-Aragón Villar de Chinchilla Corral-Rubio

1.2.5 Regione determinata Ampurdán-Costa Brava

Agullana Cabanes Aviñonet de Puigventós Cadaqués Boadella Cantallops

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Capmany Pont de Molins Colera Port-Bou Darnius Port de la Selva Espolla Rabós Figueres Roses Garriguella Riumors Jonquera Sant Climent de Sescebes Llançà Selva de Mar Llers Terrades Masarach Vilafant Mollet de Perelada Vilajuïga Palau-Sabardera Vilamaniscle Pau Vilanant Pedret i Marsà Viure Perelada

1.2.6 Regione determinata Bierzo

Arganza Fresnedo Bembibre Molinaseca Borrenes Noceda Cabañas Raras Ponferrada Cacabelos Priaranza Camponaraya Puente de Domingo Flórez Carracedelo Sancedo Carucedo Toral de los Vados Castropodame Vega de Espinareda Congosto Villadecanes Corullón Villafranca del Bierzo Cubillos del Sil

1.2.7 Regione determinata Binissalem-Mallorca

Binissalem Sancellas Consell Santa Eugenia Santa María del Camí

1.2.8 Regione determinata Bullas

Bullas Calasparra Cehegín Caravaca Mula Moratalla Ricote Lorca

1.2.9 Regione determinata Calatayud

Abanto Ateca Acered Belmonte de Gracián Alarba Bubierca Alhama de Aragón Calatayud Aniñón Cárenas

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Castejón de Alarba Munébrega Castejón de las Armas Nuévalos Cervera de la Cañada Olvés Clarés de Ribota Orera Codos Paracuellos de Jiloca Fuentes de Jiloca Ruesca Godojos Sediles Ibdes Terrer Maluenda Torralba de Ribota Mara Torrijo de la Cañada Miedes Valtorres Monterde Villalba del Perejil Montón Villalengua Morata de Jiloca Villaroya de la Sierra Moros Viñuela

1.2.10 Regione determinata Campo de Borja

Agón Bureta Ainzón Buste Alberite de San Juan Fuendejalón Albeta Magallón Ambel Maleján Bisimbre Pozuelo de Aragón Borja Tabuenca Bulbuente Vera de Moncayo

1.2.11 Regione determinata Cariñena

Aguarón Encinacorba Aladrén Longares Alfamén Muel Almonacid de la Sierra Mezalocha Alpartir Paniza Cariñena Tosos Cosuenda Villanueva de Huerva

1.2.12 Regione determinata Cigales

Cabezón de Pisuerga Mucientes Cigales Quintanilla de Trigueros Corcos del Valle San Martín de Valveni Cubillas de Santa Marta Santovenia de Pisuerga Dueñas Trigueros del Valle Fuensaldaña Valoria la Buena

1.2.13 Regione determinata Conca de Barbera

Barberà de la Conca Forés Blancafort Espluga de Francolí Conesa Montblanc

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Pira Solivella Rocafort de Queralt Vallclara Sarral Vilaverd Senan Vimbodí

1.2.14 Regione determinata Condado de Huelva

Almonte Niebla Beas Palma del Condado Bollullos del Condado Palos de la Frontera Bonares Rociana del Condado Chucena San Juan del Puerto Hinojos Trigueros Lucena del Puerto Villalba del Alcor Manzanilla Villarrasa Moguer

1.2.15 Regione determinata Costers del Segre

(a) Sottoregione Raimat Lleida (b) Sottoregione Artesa Alòs de Balaguer Penelles Artesa de Segre Preixens Foradada (c) Sottoregione Valle del Rio Corb Belianes Montornés de Segarra Ciutadilla Nalec Els Omells de na Gaia Preixana Granyanella San Marti de Riucorb Granyena de Segarra Tarrega Guimerá Vallbona de les Monges Maldá Vallfogona de Riucorb Montoliu de Segarra Verdú (d) Sottoregione Les Garrigues Arbeca Albi Bellaguarda Espluga Calba Cerviá de les Garrigues La Floresta El Vilosell La Pobla de Cérvoles Els Omellons Tarrés Fulleda Vinaixa

1.2.16 Regione determinata Chacolí de Bizkaia / Bizkaiko Txakolina

Bakio Elorrio Balmaseda Erandio Barakaldo Forua Derio Galdames Durango Gamiz-Fika

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Gatika Mungia Gernika Muskiz Gordexola Muxika Gueñes Orduña Larrabetzu Sestao Lezama Sopelana Lekeitio Sopuerta Markina Zalla Mendata Zamudio Mendexa Zaratamo Morga

1.2.17 Regione determinata Chacolí De Getaria / Getariako Txakolína

Aia Zarautz Getaria

1.2.18 Regione determinata El Hierro

Frontera Valverde

1.2.19 Regioni determinate Jerez-Xeres-Sherry e Manzanilla-Sanlúcar de

Barrameda Chiclana de la Frontera Puerto Real Chipiona Rota Jerez de la Frontera Sanlucar de Barrameda Lebrija Trebujena Puerto de Santa Maria

1.2.20 Regione determinata Jumilla

Albatana Montealegre del Castillo Fuente-Alamo Ontur Hellin Tobarra Jumilla

1.2.21 Regione determinata Lanzarote

Arrecife Tías Hariá Tinajo San Bartolomé Yaiza Teguise

1.2.22 Regione determinata Málaga

Alameda Almachar Alcaucin Almogia Alfarnate Antequera Alfarnatejo Archez Algarrobo Archidona Alhaurín de la Torre Arenas

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Benamargosa Manilva Benamocarra Moclinejo Borge, Mollina Campillos Nerja Canillas de Albaida Periana Canillas del Aceituno Rincón de la Victoria Casabermeja Riogordo Casares Salares Colmenar Sayalonga Cómares Sedella Competa Sierra de Yeguas Cuevas de San Marcos Torrox Cuevas Bajas Totalán Cutar Velez-Málaga Estepona Villanueva del Trabuco Frigiliana Villanueva de Tapia Fuente Piedra Villanueva del Rosario Humilladero Villanueva de Algaidas Iznate Viñuela Macharaviaya

1.2.23 Regione determinata La Mancha

Acabrón Cabanas de Yepes Ajofrin Cabezamesada Albaladejo Calzada de Calatrava Alberca de Záncara Campo de Criptana Alcázar de San Juan Camuñas Alcolea de Calatrava Cañada de Calatrava Alconchel de la Estrella Cañadajuncosa Aldea del Rey Cañavate Alhambra Carrascosa de Haro Almagro Carríon de Calatrava Almarcha Carrizosa Almedina Casas de Fernando Alonso Almendros Casas de Haro Almodovar del Campo Casas de los Pinos Almonacid del Marquesado Casas de Benitez Almonacid de Toledo Casas de Guijarro Arenas de San Juan Castellar de Santiago Argamasilla de Alba Castillo de Garcimuñoz Argamasilla de Calatrava Cervera del Llano Atalaya del Cañavate Chueca Ballesteros de Calatrava Ciruelos Barajas de Melo Ciudad Real Belinchón Consuegra Belmonte Corral de Almaguer Bolaños de Calatrava Cortijos

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Cózar Ossa de Montiel Daimiel Pedernoso Dosbarrios Pedro Muñoz Fernancaballero Pedroñeras Fuenllana Picón Fuensanta Piedrabuena Fuente el Fresno Pinarejo Fuente de Pedro Naharro Poblete Fuentelespino de Haro Porzuna Granátula de Calatrava Pozoamargo Guardia Pozorrubio Herencia Pozuelo de Calatrava Hinojosa Pozoamargo Hinojosos Provencio Honrubia Puebla de Almoradiel Hontanaya Puebla del Principe Horcajo de Santiago Puebla de Almenara Huelves Puerto Lápice Huerta de Valdecarábanos Quero Labores Quintanar de la Orden Leganiel Rada de Haro Lezuza Roda Lillo Romeral Madridejos Rozalén del Monte Malagon Saelices Manzanares San Clemente Manzaneque Santa Cruz de la Zarza Marjaliza Santa Maria de los Llanos Mascaraque Santa Cruz de los Cañamos Membrilla Santa Maria del Campo Mesas Sisante Miguel Esteban Socuéllamos Miguelturra Solana Minaya Sonseca con Casalgordo Monreal del Llano Tarancón Montalbanejo Tarazona de la Mancha Montalvos Tembleque Montiel Terrinches Mora Toboso Mota del Cuervo Tomelloso Munera Torralba de Calatrava Nambroca Torre de Juan Abad Noblejas Torrubia del Campo Ocaña Torrubia del Castillo Olivares de Júcar Tresjuncos Ontigola con Oreja Tribaldos Orgaz con Arisgotas Turleque Osa de la Vega Uclés

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Urda Villar de la Encina Valenzuela de Calatrava Villanueva de los Infantes Valverde de Jucar Villar del Pozo Vara de Rey Villar de la Encina Villa de Don Fadrique Villar de Cañas Villacañas Villarejo de Fuentes Villaescusa de Haro Villares del Saz Villafranca de los Caballeros Villarrobledo Villahermosa Villarrubia de Santiago Villamanrique Villarrubia de los Ojos Villamayor de Calatrava Villarrubio Villamayor de Santiago Villarta de San Juan Villaminaya Villasequilla de Yepes Villamuelas Villatobas Villanueva de Alcardete Villaverde y Pasaconsol Villanueva de Bogas Yebénes Villanueva de los Infantes Yepes Villanueva de la Fuente Zarza del Tajo Villar del Pozo

1.2.24 Regione determinata Mentrida

Albarreal de Tajo Lominchar Alcabón Lucillos Aldea en Cabo Maqueda Almorox Mentrida-Montearagón Arcicóllar Nombela Barcience Novés Burujón Otero Camarena Palomeque Camarenilla Paredes Carmena Paredas de Escalona Carranque Pelahustán Casarrubios del Monte Portillo Castillo de Bayuela Real de San Vincente Cebolla Recas Cedillo del Condado Rielves Cerralbos Santa Olalla Chozas de Canales Santa Cruz del Retamar Domingo Pérez Torre de Esteban Hambrán Escalona Torrijos Escalonilla Val de Santo Domingo Fuensalida Valmojado Gerindote Ventas de Retamosa Hinojosa de San Vincente Villamiel Hormigos Viso Huecas Yunclillos

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1.2.25 Regione determinata Montilla-Moriles

Aguilar de la Frontera Montemayor Baena Montilla Cabra Monturque Castro del Rio Moriles Doña Mencia Nueva Carteya Espejo Puente Genil Fernán-Nuñez Rambla Lucena Santaella Montalbán

1.2.26 Regione determinata Navarra

(a) Sottoregione Ribera Baja Ablitas Fitero Arguedas Monteagudo Barillas Murchante Cascante Tudela Castejón Tulebras Cintruénigo Valtierra Corella (b) Sottoregione Ribera Alta Artajona Mélida Beire Milagro Berbinzana Miranda de Arga Cadreita Murillo el Fruto Caparroso Murillo el Cuende Cárcar Olite Carcastillo Peralta Falces Pitillas Funes Sansoain Larraga Santacara Lerin Sesma Lodosa Tafalla Marcilla Villafranca (c) Sottoregione Tierra Estella Aberin Igúzquiza Allo Lazagurria Arcos Luquín Arellano Mendaza Arróniz Morentin Ayeguí Oteiza de la Solana Barbarín Sansol Busto Torralba del Rio Desojo Torres del Rio Discastillo Valle de Yerri Espronceda Villatuerta Estella Villa mayor de Monjardín

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(d) Sottoregione Valdizarbe Adios Mendigorria Añorbe Muruzábal Artazu Obanos Barásoain Orisoain Biurrun Oloriz Cirauqui Puente la Reina Etxauri Pueyo Enériz Tiebas-Muruarte de Reta Garinoain Tirapu Guirguillano Ucar Legarda Unzué Leoz Uterga Mañeru (e) Sottoregione Baja Montaña Aibar Lerga Aoiz Llédena Cáseda Lumbier Eslava Sada Ezprogui San Martin de Unx Gallipienzo Sanguesa Javier Ujué Leache

1.2.27 Regione determinata Penedès

Abrera Gelida Aiguamurcia Granada Albinyana Hostalets de Pierola Avinyonet Llacuna Banyeres Llorenç del Penedès Begues Martorell Bellvei Mascefa Bisbal del Penedès, La Mediona Bonastre Montmell Cabanyas Olèrdola Cabrera d’Igualada Olesa de Bonesvalls Calafell Olivella Canyelles Pacs del Penedès Castellet i Gornal Piera Castellvi Rosanes Pla del Penedès Castellvi de la Marca Pontons Cervelló Puigdálber Corbera de Llobregat Roda de Barà Creixell Sant Llorenç d’Hortons Cubelles Sant Quinti de Mediona Cunit Sant Sadurni d’Anoia Font-rubí Sant Cugat Sesgarrigues

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Sant Esteve Sesrovires Sitges Sant Jaume dels Domenys Subirats Santa Margarida i els Monjos Torrelavid Santa Fe del Penedès Torrelles de Foix Santa Maria de Miralles Vallirana Santa Oliva Vendrell, El Sant Jaume dels Domenys Vilafranca del Penedès Sant Marti de Sarroca Vilanova i la Geltrú Sant Pere de Ribes Viloví Sant Pere de Rindebitlles

1.2.28 Regione determinata Priorato

Bellmunt del Priorat Porrerà Gratallops Torroja del Priorat Lloà Vilella Alta Morera de Montsant Vilella Baixa Poboleda

1.2.29 Regione determinata Rias Baixas

(a) Sottoregione Val do Salnés Caldas de Reis Ribadumia Cambados Sanxenxo Meaño Vilanova de Arousa Meis Villagracia de Arousa Portas (b) Sottoregione Condado do Tea A Cañiza Crecente Arbo Salvaterra de Miño As Neves (c) Sottoregione O Rosal O Rosal Tui Tomiño

1.2.30 Regione determinata Ribeiro

Arnoia Cortegada Beade Leiro Carballeda de Avia Punxin Castrelo de Miño Ribadavia Cenlle

1.2.31 Regione determinata Ribeira del Duero

Adrada de Haza Aranda de Duero Aguilera Baños de Valdearados Alcubilla de Avellaneda Berlangas de Roa Aldehorno Boada de Roa Anguix Bocos de Duero

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Burgo de Osma Peñafiel Caleruega Peñaranda de Duero Campillo de Aranda Pesquera de Duero Canalejas de Peñafiel Piñel de Abajo Castillejo de Robledo Piñel de Arriba Castrillo de la Vega Quemada Castrillo de Duero Quintana del Pidio Cueva de Roa Quintanamanvirgo Curiel de Duero Quintanilla de Onésimo Fompedraza Quintanilla de Arriba Fresnilla de las Dueñas Rábano Fuentecén Roa de Duero Fuentelcésped Roturas Fuentelisendo San Esteban de Gormaz Fuentemolinos San Juan del Monte Fuentenebro San Martin de Rubiales Fuentespina Santa Cruz de la Salceda Gumiel del Mercado Sequera de Haza Gumiel de Hizán Sotillo de la Ribera Guzmán Terradillos de Esgueva Haza Torre de Peñafiel Honrubia de la Cuesta Torregalindo Hontangas Tórtoles de Esgueva Hontoria de Valdearados Tubilla del Lago Horra Vadocondes Hoyales de Roa Valbuena de Duero Langa de Duero Valcabado de Roa Mambrilla de Castrejón Valdeande Manzanillo Valdearcos de la Vega Milagros Valdezate Miño de san Esteban Vid Montejo de la Vega de la Zerrezuela Villaescusa de Roa Moradillo de Roa Villalba de Duero Nava de Roa Villalbilla de Gumiel Olivares de Duero Villatuelda Olmedillo de Roa Villaverde de Montejo Olmos de Peñafiel Villovela de Esgueva Pardilla Zazuar Pedrosa de Duero

1.2.32 Regione determinata Rioja

(a) Sottoregione Rioja Alavena: Baños de Ebro Labastida Barriobusto Labraza Cripán Laguardia Elciego Lanciego Elvillar de Alava Lapuebla de Labarca

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Leza Salinillas de Buradon Moreda de Alava Samaniego Navaridas Villanueva de Alava Oyón Yécora (b) Sottoregione Rioja Alta Abalos Herramélluri Alesón Hervias Alesanco Hormilleja Anguciana Hormilla Arenzana de Arriba Hornos de Moncalvillo Arenzana de Abajo Huércanos Azofra Lardero Badarán Leiva Bañares Logroño Baños de Rio Tobía Manjarrés Baños de Rioja Matute Berceo Medrano Bezares Nájera Bobadilla Navarrete Briñas Ochándurí Briones Ollaurí Camprovín Rodezno Canillas Sajazarra Cañas San Millán de Yécora Cárdenas San Torcuato Casalarreina San Vicente de la Sonsierra Castañares de Rioja San Asensio Cellorigo Santa Coloma Cenicero Sojuela Cidamón Sorzano Cihuri Sotés Cirueña Tirgo Cordovín Tormantos Cuzcurrita de Rio Tirón Torrecilla Sobre Alesanco Daroca de Rioja Torremontalbo Entrena Treviana Estollo Tricio Fonseca Uruñuela Fonzaleche Ventosa Fuenmayor Villajero Galbárruli Villalba de Rioja Gimileo Villar de Torre Haro Zarratón (c) Sottoregione Rioja Baja Agoncillo Alberite Aguilar del río Alhama Alcanadre Albelda de Iregua Aldeanueva de Ebro

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Alfaro Lagunilla del Jubera Andosilla Leza del Río Leza Aras Mendavia Arnedo Molinos de Ocón Arrúbal Murillo del Río Leza Ausejo Nalda Autol Ocón Azagra Pradejón Bargota Quel Bergasa Redal Bergasilla Ribafrecha Calahorra Rincón de Soto Cervera del rio alhama San Adrián Clavijo Santa Engracia de Jubera Corera Sartaguda Cornago Tudelilla Galilea Viana Grávalos Villa de Ocón Herce Villamediana de Iregua Igea Villar de Arnedo

1.2.33 Regione determinata Rueda

Aguasal Llano de Olmedo Alaejos Llomoviejo Alcazarén Madrigal de las Altas Torres Aldehuela del Codonal Matapozuelos Almenara de Adaja Medina del Campo Ataquines Mojados Bernuy de Coca Montejo de Arévalo Blasconuño de Matacabras Montuenga Bobadilla del Campo Moraleja de Coca Bócigas Moraleja de las Panaderas Brahojos de Medina Muriel Campillo Nava del Rey Carpio del Campo Nava de La Asunción Castrejón Nieva Castronuño Nueva Villa de las Torres Cervillego de la Cruz Olmedo Codorniz Pollos Donhierro Pozal de Gallinas Fresno el Viejo Pozáldez Fuente Olmedo Puras Fuente de Santa Cruz Ramiro Fuente el sol Rapariegos Gomeznarro Rodilana Hornillos Rubi de bracamonte Juarros de Voltoya Rueda

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San Cristobal de la Vega Torecilla del Valle Santuiste de San Juan Bautista Tolocirio Salvador de Zapardiel Valdestillas San Pablo de la Moraleja Velascalvaro Seca Ventosa de la Cuesta Serrada Villafranca de Duero Siete Iglesias de Travancos Villagonzalo de Coca Tordesillas Villanueva de Duero San Vicente del Palacio Villaverde de Medina Torrecilla de la Orden Zarza Torrecilla de la Abadesa

1.2.34 Regione determinata Somontano

Abiego Graus Adahuesca Hoz y Costean Angues Ibieca Alcalá del Obispo Ilche Alquézar Laluenga Antillón Laperdiguera Argavieso Lascellas-Ponzano Azara Naval Azlor Olvena Barbastro Peralta de Alcofea Barbuñales Peraltilla Berbegal Perarrúa Bierge Pertusa Blecua y Torres Pozán de Vero Capella Puebla de Castro Casbas de Huesca Salas Altas Castillazuelo Salas Bajas Colungo Santa Maria Dulcis Estada Secastilla Estadilla Siétamo Fonz Torres de Alcanadre Grado

1.2.35 Regione determinata Tacoronte-Acentejo

El Sauzal Santa Úrsula Matanza de Acentejo Tacoronte Victoria de Acentejo Tegueste Laguna

1.2.36 Regione determinata Tarragona

(a) Sottoregione Campo de Tarragona Alcover Alió Aleixar Almoster Alforja Altafulla

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Argentera Perafort Ascó Pla da Santa María Benisanet Pobla de Montornès Borges del Camp Pobla de Mafumet Botarell Puigpelat Bràfim Renau Cabra del Camp Reus Cambrils Riera de Gaià Castellvell del Camp Riudecanyes Catllar Rodonyà Colldejou Rourell Constantí Ruidecols Cornudella Ruidoms Duesaigües Salomó Figuerola del Camp Secuita Garcia Selva del Camp Garidells Tarragona Ginestar Tivissa Masó Torre del Espanyol Masllorens Torredembarra Maspujols Ulldemolins Milà Vallmoll Miraver Valls Montbrió del Camp Vespella Montferrí Vila-rodona Mont-roig Vilabella Mora d’Ebre Vilallonga del Camp Mora la Nova Vilanova d’Escornalbou Morell Vilaseca i Salou Nou de Gaià Vinebre Nulles Vinyols i els Arcs Pallareros (b) Sottoregione Falset Cabassers Masroig Capçanes Pradell Figuera Torre de Fontaubella Guiamets, Els, i Marçà

1.2.37 Regione determinata Terra Alta

Arnés Fatarella, Gandesa Batea Horta de Sant Joan Bot Pinell de Brai Pobla de Massalauca Caseres Prat de Comte Corbera de Terra Alta Vilalba dels Arcs

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1.2.38 Regione determinata Toro

Argujillo San Miguel de la Ribera Bóveda de Toro Sanzoles Morales de Toro Toro Pego Valdefinjas Peleagonzalo Venialbo Piñero Villabuena del Puente San Román de Hornija Villafranca de Duero

1.2.39 Regione determinata Utiel-Requena

Camporrobles Sinarcas Caudete Utiel Fuenterrobles Venta del Moro Siete Aguas Villagordo

1.2.40 Regione determinata Valdeorras

Barco Petín Bollo Rúa Carballeda de Valdeorras Rubiana Laroco Villamartin

1.2.41 Regione determinata Valdepeñas

Alcubillas Santa Cruz de Mudela Moral de Calatrava Torrenueva San Carlos del Valle Valdepeñas

1.2.42 Regione determinata Valencia

Camporrobles Sinarcas Caudete de las Fuentes Utiel Fuenterrobles Venta del Moro Requena Villargordo del Cabriel Sieteaguas (a) Sottoregione Alto Turia Alpuente La Yesa Aras de Alpuente Titaguas Chelva Tuéjar (b) Sottoregione Valentino Alborache Domeño Alcublas Estivella Andilla Gestalgar Bugarra Godelleta Buñol Higueruelas Casinos Lliria Cheste Losa del Obispo Chiva Macastre Chulilla Monserrat

Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la CE RU 2002

Montroy Turís Montserrat Villamarxant Pedralba Villar del Arzobispo Real de Montroy (c) Sottoregione Moscatel de Valencia Catadau Monserrat Cheste Montroy Chiva Real de Montroy Godelleta Turis Llombai (d) Sottoregione Clariano Adzaneta de Albaida L’Olleria Agullent La Pobla del Duc Albaida Llutxent Alfarrasí Moixent Ayelo de Malferit Montaberner Ayelo de Rugat Montesa Bèlgida Montichelvo Bellús Ontinyent Beniatjar Otos Benicolet Palomar Benigànim Pinet Bocairem Quatretonda Bufalí Ràfol de Salem Castelló de Rugat Sempere Font la Figuera Terrateig Fontanars dels Alforins Vallada Guadasequies

1.2.43 Regione determinata Valle de Güimar

Arafo Güimar Candelaria

1.2.44 Regione determinata Valle de la Orotava

La Orotava Los Realejos Puerto de la Cruz

1.2.45 Regione determinata Vinos de Madrid

(a) Sottoregione Arganda Ambite Colmenar de Oreja Aranjuez Fuentidueña de Tajo Arganda del Rey Getafe Belmonte de Tajo Loeches Campo Real Mejorada del Campo Carabaña Morata de Tajuña Chinchón Orusco

Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la CE RU 2002

Perales de Tajuña Valdelaguna Pezuela de las Torres Valdilecha Pozuelo del Rey Villaconejos Tielmes Villamanrique de Tajo Titulcia Villar del Olmo Valdaracete Villarejo de Salvanés (b) Sottoregione Navalcarnero Álamo Navalcarnero Aldea del Fresno Parla Arroyomolinos Serranillos del Valle Batres Sevilla la Nueva Brunete Valdemorillo Fuenlabrada Villamanta Griñón Villamantilla Humanes de Madrid Villanueva de la Cañada Moraleja de Enmedio Villaviciosa de Odón Móstoles (c) Sottoregione San Martín del Valdeiglesias Cadalso de los Vidrios Pelayos de la Presa Cenicientos Rozas de Puerto Real Chapinería San Martín de Valdeiglesias Colmenar de Arroyo Villa del Prado Navas del Rey

1.2.46 Regione determinata Ycoden-Daute-Isora

San Juan de la Rambla Buenavista del Norte La Guancha El Tanque Icod de los vinos Santiago del Teide Garachico Guía de Isora Los Silos

1.2.47 Regione determinata Yecla

Yecla

2 Vini da tavola recanti un’indicazione geografica

Abanilla La Gomera Bages Gran Canaria-El Monte Bajo Aragón Manchuela Cádiz Matanegra Campo de Cartagena Medina del Campo Cañamero Montánchez Cebreros Plà i Llevant de Mallorca Contraviesa-Alpujarra Pozohondo Fermoselle-Arribes del Duero Ribeira Sacra Gálvez Ribera Alta del Guadiana

Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la CE RU 2002

Ribera Baja del Guadiana Tierra Baja de Aragón Sacedón-Mondéjar Valdejalón Sierra de Alcaraz Valdevimbre-Los Oteros Tierra de Barros Valle del Cinca Tierra del Vino de Zamora Valle del Miño-Ourense

B. Diciture tradizionali Amontillado Fondillón Chacoli-Txakolina Lagrima Criadera Oloroso Criaderas y Soleras Pajarete Crianza Palo cortado Denominacíon de Origen / DO Raya Denominacíon de Origen calificada / Vendimia temprana DOCa Vendimia seleccionada Fino Vino de la Tierra

Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la CE RU 2002

IV. Vini originari della Repubblica ellenica A. Indicazioni geografiche

1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate

1.1 Nomi delle regioni determinate

1.1.1 Ονοµασια προελευσεωϕ ελεγχοµενη

(«denominazione d’origine controllata ») Σαµος (Samos) Κεϕαλληνιας (Kephalonia) Πατρων (Patras) Ροδου (Rhodos) Ριου Πατρων (Patras) Ληµνου (Lemnos)

1.1.2 Ονοµασια προελευσεως ανωτερας ποιοτητας

(«denominazione d’origine di qualità superiore») Σητεια (Sitia) Αρχανες (Archanes) Νεµεα (Nemea) Πατραι (Patras) Σαντορινη (Santorini) Ζιτσα (Zitsa) ∆αϕνες (Dafnes) Αµυνταιον (Amynteon) Ροδος (Rhodos) Γουµενισσα (Gumenissa) Ναουσα (Naoussa) Παρος (Paros) Κεϕαλληνιας (Kephalonia) Ληµνος (Lemnos) Ραψανη (Rapsani) Αγχιαλος (Anchialos) Μαντινεια (Mantinea) Πλαγιες Μελιτωνα (Colline di Meliton) Πεζα (Peza) Μεσενικολα (Mesenicola)

2 Vini da tavola

2.1 Ονοµασια κατα παραδοση (designazione tradizionale)

Αττικης (Attiki) Λιοπεσιου (Liopessiou) Βοιωτιας (Viotias) Παλληνης (Pallinis) Ευβοιας (Evias) Πικερµιου (Pikermiou) Μεσογειων (Messoghion) Σπατων (Spaton) Κρωπιας (Kropias) Θηβων (Thivon) Κορωπιου (Koropiou) Γιαλτρων (Guialtron) Μαρκοπουλου (Markopoulou) Καρυστου (Karystou) Μεγαρων (Megaron) Χαλκιδας (Halkidas) Παιανιας (Peanias) Ζακυνθου (Zante)

2.2 Τοπικος οινος (vino tipico)

Τοπικος οινος Τριϕυλιας (vino tipico di Trifilia) Μεσηµβριωτικος τοπικος οινος (vino tipico di Messimvria) Επανωµιτικος τοπικος οινος (vino tipico di Epanomia) Τοπικος οινος Πλαγιων ορεινης Κορινθιας (vino tipico delle Colline di Korinthia) Τοπικος οινος Πυλιας (vino tipico di Pylia) Τοπικος οινος Πλαγιες Βερτισκου (vino tipico delle Colline di Vertiskos) Ηρακλειωτικος τοπικος οινος (vino tipico di Heraklion)

Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la CE RU 2002

Λασιθιωτικος τοπικος οινος (vino tipico di Lassithi) Πελοποννησιακος τοπικος οινος (vino tipico del Peloponneso) Μεσσηνιακος τοπικος οινος (vino tipico di Messina) Μακεδονικος τοπικος οινος (vino tipico di Macedonia) Κρητικος τοπικος οινος (vino tipico di Creta) Θεσσαλικος τοπικος οινος (vino tipico di Thessalia) Τοπικος οινος Κισαµου (vino tipico di Kissamos) Τοπικος οινος Τυρναβου (vino tipico di Tyrnavos) Τοπικος οινος πλαγιες Αµπελου (vino tipico delle Colline di Ampelos) Τοπικος οινος Βιλλιζας (vino tipico di Villiza) Τοπικος οινος Γρεβενων (vino tipico di Grevena) Τοπικος οινος Αττικης (vino tipico di Attiki) Αγιορειτικος τοπικος οινος (vino tipico di Agiortikos) ∆ωδεκανησιακος τοπικος οινος (vino tipico di Dodebaniso) Αναβυσιωτικος τοπικος οινος (vino tipico di Anavyssos) Παιανιτικος τοπικος οινος (vino tipico di Peanitikos) Τοπικος οινος ∆ραµας (vino tipico di Drama) Κρανιωτικος τοπικος οινος (vino tipico di Krania) Τοπικος οινος πλαγιων Παρνηθας (vino tipico delle Colline di Parnitha) Συριανος τοπικος οινος (vino tipico di Syros) Θηβαικος τοπικος οινο (vino tipico di Thiva) Τοπικος οινος πλαγιων Κιθαιρωνα (vino tipico delle Colline di Kitheron) Τοπικος οινος πλαγιων Πετρωτου (vino tipico delle Colline di Petrotou) Τοπικος οινος Γερανιων (vino tipico di Gerania) Παλληνιωτικος τοπικος οινος (vino tipico di Pallini) Αττικος τοπικος οινος (vino tipico di Attiki) Αγοριανος τοπικος οινος (vino tipico di Agorianos) Τοπικος οινος Κοιλαδας Αταλαντης (vino tipico della valle di Atalanti) Τοπικος οινος Αρκαδιας (vino tipico di Arcadien) Παγγαιορειτικος τοπικος οινος (vino tipico di Paggeoritikos) Τοπικος οινος Μεταξατων (vino tipico di Metaxata) Τοπικος οινος Κληµεντι (vino tipico di Klimenti) Τοπικος οινος Ηµαθιας (vino tipico di Hemathia) Τοπικος οινος Κερκυρας (vino tipico di Kerkyra-Corfù) Τοπικος οινος Σιθωνιας (vino tipico di Sithonia) Τοπικος οινος Μαντζαβινατων (vino tipico di Mantzavinata) Ισµαρικος τοπικος οινος (vino tipico di Ismarikos) Τοπικος οινος Αβδηρων (vino tipico di Avdira) Τοπικος οινος Ιωαννινων (vino tipico di Ioannina) Τοπικος οινος Πλαγιες Αιγιαλειας (vino tipico delle Colline di Aigialeias) Τοπικος οινος Πλαγιες του Αινου (vino tipico delle Colline di Ainou) Θρακικος τοπικος οινος (vino tipico di Thrakie) Τοπικος οινος Ιλιου (vino tipico di Ilion) Μετσοβιτικος τοπικος οινος (vino tipico di Metsovon)

Κορωπιοτικος τοπικος οινος (vino tipico di Koropie) Τοπικος οινος Θαψανων (vino tipico di Thapsanon) Σιατιστινος τοπικος οινος (vino tipico di Siatistinon) Τοπικος οινος Ριτσωνας Αυλιδος (vino tipico di Ritsona Avlidos)

Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la CE RU 2002

Τοπικος οινος Λετρινων (vino tipico di Letrina) Τοπικος οινος Τεγεας (vino tipico di Tegeas) Αιγαιοπελαγιτικος τοπικος οινος η (vino tipico del mare Egeo) Τοπικος οινος Αιγαιου Πελαγους (vino tipico di Aigaion pelagos) Τοπικος οινος Βορειων Πλαγιων Πεντελικου (vino tipico delle Colline setten- trionali di Penteli) Σπατανεικος τοπικος οινος (vino tipico di Spata) Μαρκοπουλιωτικος τοπικος οινος (vino tipico di Markopoulo) Τοπικος οινος Ληλαντιου Πεδιου (vino tipico di Lilantio Pedion) Τοπικος οινος Χαλκιδικης (vino tipico di Chalkidiki) Καρυστινος τοπικος οινος (vino tipico di Karystos) Τοπικος οινος Χαλικουνας (vino tipico di Chalikouna) Τοπικος οινος Οπουντιας Λοκριδος (vino tipico di Opountia Lokrida) Τοπικος οινος Πελλας (vino tipico di Pella) Ανδριανιωτικος τοπικος οινος (vino tipico di Andriani) Τοπικος οινος Σερρων (vino tipico di Serres) Τοπικος οινος Στερεας Ελλαδος (vino tipico di Sterea Ellada)

B. Diciture tradizionali Ονοµασια προελευσεως ελεγχοµενη (denominazione d’origine controllata) Ονοµασια προελευσεως ανωτερας ποιοτητας (denominazione d’origine di qua- lità superiore) Ονοµασια κατα παραδοση Ρετσινα (denominazione tradizionale Retsina) Ονοµασια κατα παραδοση Βερντεα Ζακυνθου (denominazione tradizionale Verdea Zante) Τοπικος οινος (vino tipico) απο διαλεκτους αµπελωνες («grand cru») Καβα (Cava) Ρετσινα (Retsina) Κτηµα (Ktima) Αρχοντικο (Archontiko) Αµπελωνες (Ampelones) Οινος φυσικως γλυκυς («vino dolce naturale»)

Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la CE RU 2002

V. Vini originari della Repubblica Italiana A. Indicazioni geografiche

1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate («vino di qualità

prodotto in una regione determinata»)

1.1 V.q.p.r.d. designati con la dicitura «Denominazione di origine

controllata e garantita» Albana di Romagna Cortese di Gavi Asti Franciacorta Barbaresco Gattinara Barolo Gavi Brachetto d’Acqui Ghemme Brunello di Montalcino Montefalco Sagrantino Carmignano Montepulciano Chianti/Chianti Classico, accomp- Recioto di Soave gnato o no da una delle seguenti Taurasi indicazioni geografiche: Torgiano – Montalbano Valtellina – Rufina Valtellina Grumello – Colli fiorentini Valtellina Inferno – Colli senesi Valtellina Sassella – Colli aretini Valtellina Valgella – Colline pisane Vernaccia di San Gimignano – Montespertoli Vermentino di Gallura

1.2 V.q.p.r.d. designati con la dicitura «Denominazione di origine

controllata»

1.2.1. Regione Piemonte

Alba Colli tortonesi Albugnano Colline novaresi Alto Monferrato Colline saluzzesi Coste della Sesia Acqui Diano d’Alba Asti Dogliani Boca Fara Bramaterra Gabiano Caluso Langhe monregalesi Canavese Langhe Cantavenna Lessona Carema Loazzolo Casalese Monferrato Casorzo d’Asti Monferrato Casalese Castagnole Monferrato Ovada Castelnuovo Don Bosco Piemonte Chieri Pinorelese Roero Valsusa Sizzano Verduno

Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la CE RU 2002

1.2.2 Regione Val d’Aosta

Arnad-Montjovet Enfer d’Arvier Chambave Morgex Nus Torrette Donnas Valle d’Aosta La Salle Vallée d’Aoste

1.2.3 Regione Lombardia

Botticino Oltrepò Pavese Capriano del Colle Riviera del Garda Bresciano Cellatica San Colombano al Lambro Garda San Martino Della Battaglia Garda Colli Mantovani Terre di Franciacorta Lugana Valcalepio Mantovano

1.2.4 Regione Trentino-Alto Adige

Alto Adige Meranese di collina Bozner Leiten Santa Maddalena Bressanone Sorni Brixner St. Magdalener Buggrafler Südtirol Burgraviato Südtiroler Caldaro Terlaner Casteller Terlano Colli di Bolzano Teroldego Rotaliano Eisacktaler Trentino Etschtaler Trento Gries Val Venosta Kalterer Valdadige Kalterersee Valle Isarco Lago di Caldaro Vinschgau Meraner Hügel

1.2.5 Regione Veneto

Bagnoli di Sopra Colli di Conegliano Fregona Bagnoli Colli di Conegliano Refrontolo Bardolino Colli Euganei Conegliano Breganze Conegliano Valdobbiadene Breganze Torcolato Conegliano Valdobbiadene Cartizze Colli Asolani Custoza Colli Berici Etschtaler Colli Berici Barbarano Gambellara Colli di Conegliano Garda

Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la CE RU 2002

Lessini Durello San Martino della Battaglia Lison Pramaggiore Soave Lugana Valdadige Valdobbiadene Montello Valpantena Piave Valpolicella

1.2.6 Regione Friuli-Venezia Giulia

Carso Friuli Annia Colli Orientali del Friuli Friuli Aquileia Colli Orientali del Friuli Cialla Friuli Grave Colli Orientali del Friuli Ramandolo Friuli Isonzo Colli Orientali del Friuli Rosazzo Friuli Latisana Collio Isonzo del Friuli Collio Goriziano Lison Pramaggiore

1.2.7 Regione Liguria

Albenga Finale Albenganese Finalese Cinque Terre Golfo del Tigullio Colli di Luni Riviera Ligure di Ponente Colline di Levanto Riviera dei fiori Dolceacqua

1.2.8 Regione Emilia-Romagna

Bosco Eliceo Colli di Parma Castelvetro Colli di Rimini Colli Bolognesi Colli di Scandiano e Canossa Colli Bolognesi Classico Colli Piacentini Colli Bolognesi Colline di Riosto Colli Piacentini Monterosso Colli Bolognesi Colline Marconiane Colli Piacentini Val d’Arda Colli Bolognesi Colline Oliveto Colli Piacentini Val Nure Colli Bolognesi Monte San Pietro Colli Piacentini Val Trebbia Colli Bolognesi Serravalle Reggiano Colli Bolognesi Terre di Monteb- Reno dello Romagna Colli Bolognesi Zola Predosa Santa Croce Colli d’Imola Sorbara Colli di Faenza

1.2.9 Regione Toscana

Barco Reale di Carmignano Colli Apuani Bolgheri Colli dell’Etruria Centrale Bolgheri Sassicaia Colli di Luni Candia dei Colli Apuani Colline Lucchesi Carmignano Costa dell’"Argentario" Chianti Elba Chianti classico Empolese

Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la CE RU 2002

Montalcino San Torpè Montecarlo Sant’Antimo Montecucco Scansano Montepulciano Val d’Arbia Montereggio di Massa Marittima Val di Cornia Montescudaio Val di Cornia Campiglia Marittima Parrina Val di Cornia Piombino Pisano di San Torpè Val di Cornia San Vincenzo Pitigliano Val di Cornia Suvereto Pomino Valdichiana San Gimignano Valdinievole

1.2.10 Regione Umbria

Assisi Lago di Corbara Colli Martani Montefalco Colli Perugini Orvieto Colli Amerini Orvietano Colli Altotiberini Todi Colli del Trasimeno Torgiano

1.2.11 Regione Marche

Castelli di Jesi Matelica Colli pesaresi Metauro Colli Ascolani Morro d’Alba Colli maceratesi Piceno Conero Roncaglia Esino Serrapetrona Focara

1.2.12 Regione Lazio

Affile Genazzano Aprilia Gradoli Capena Marino Castelli Romani Montecompatri Colonna Cerveteri Montefiascone Circeo Olevano romano Colli albani Orvieto Colli della Sabina Piglio Colli lanuvini Tarquinia Colli etruschi viterbesi Velletri Cori Vignanello Frascati Zagarolo

1.2.13 Regione Abruzzo

Abruzzo Controguerra Abruzzo Colline teramane Molise

Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la CE RU 2002

1.2.14 Regione Molise

Biferno Pentro d’Isernia

1.2.15 Regione Campania

Avellino Guardia Sanframondi Aversa Ischia Campi Flegrei Massico Capri Penisola Sorrentina Castel San Lorenzo Penisola Sorrentina-Gragnano Cilento Penisola Sorrentina-Lettere Costa d’Amalfi Furore Penisola Sorrentina-Sorrento Costa d’Amalfi Ravello Sannio Costa d’Amalfi Tramonti Sant’Agata de’ Goti Costa d’Amalfi Solopaca Falerno del Massico Taburno Galluccio Tufo Guardiolo Vesuvio

1.2.16 Regione Puglia

Alezio Lucera Barletta Manduria Brindisi Martinafranca Canosa Matino Castel del Monte Nardò Cerignola Ortanova Copertino Ostuni Galatina Puglia Gioia del Colle Salice salentino Gravina San Severo Leverano Squinzano Lizzano Trani Locorotondo

1.2.17 Regione Basilicata

Vulture

1.2.18 Regione Calabria

Bianco Pollino Bivongi San Vito di Luzzi Cirò Sant’Anna di Isola Capo Rizzuto Donnici Savuto Lamezia Scavigna Melissa Verbicaro

Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la CE RU 2002

1.2.19. Regione Sicilia

Alcamo Menfi Contea di Sclafani Noto Contessa Entellina Pantelleria Delia Nivolalli Sambuca di Sicilia Eloro Santa Margherita di Belice Etna Sciacca Faro Siracusa Lipari Vittoria Marsala

1.2.20 Regione Sardegna

Alghero Sardegna-Jerzu Arborea Sardegna-Mogoro Bosa Sardegna-Nepente di Oliena Cagliari Sardegna-Oliena Campidano di Terralba Sardegna-Semidano Mandrolisai Sardegna-Tempio Pausania Oristano Sorso Sennori Sardegna Sulcis Sardegna-Capo Ferrato Terralba

2 Vini da tavola recanti un’indicazione geografica

2.1 Abruzzo

Alto tirino Colline Frentane Colline Teatine Histonium Colli Aprutini Terre di Chieti Colli del sangro Valle Peligna Colline Pescaresi Vastese

2.2 Basilicata

Basilicata

2.3 Provincia autonoma di Bolzano

Dolomiti Mitterberg tra Cauria e Tel Dolomiten Mitterberg zwischen Gfrill und Toll Mitterberg

2.4 Calabria

Arghilla Lipuda Calabria Locride Condoleo Palizzi Costa Viola Pellaro Esaro Scilla Val di Neto Valle dei Crati Valdamato

Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la CE RU 2002

2.5 Campania

Colli di Salerno Paestum Dugenta Pompeiano Epomeo Roccamonfina Irpinia Terre del Volturno

2.6 Emilia-Romagna

Castelfranco Emilia Ravenna Bianco dei Sillaro Rubicone Emilia Sillaro Fortana del Taro Terre die Veleja Forli Val Tidone Modena

2.7 Friuli-Venezia Giulia

Alto Livenza Venezie Venezia Giulia

2.8 Lazio

Civitella d’Agliano Dei Frusinate Colli Cimini Lazio Frusinate Nettuno

2.9 Liguria

Colline Savonesi Val Polcevera

2.10 Lombardia

Alto Mincio Pavia Benaco bresciano Quistello Bergamasca Ronchi di Brescia Collina del Milanese Sabbioneta Montenetto di Brescia Sebino Mantova Terrazze Retiche di Sondrio

2.11 Marche

Marche

2.12 Molise

Osco Terre degli Osci Rotae

2.13 Puglia

Daunia Salento Murgia Tarantino Puglia Valle d’Itria

Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la CE RU 2002

2.14 Sardegna

Barbagia Planargia Colli del Limbara Romangia Isola dei Nuraghi Sibiola Marmila Tharros Nuoro Trexenta Nurra Valle dei Tirso Ogliastro Valli di Porto Pino Parteolla

2.15 Sicilia

Camarro Salina Colli Ericini Sicilia Fontanarossa di Cerda Valle Belice Salemi

2.16 Toscana

Alta Valle della Greve Toscana Colli della Toscana centrale Toscano Maremma toscana Val di Magra Orcia

2.17 Provincia autonoma di Trento

Dolomiten Venezie Dolomiti Vallagarina Atesino

2.18 Umbria

Allerona Narni Bettona Spello Cannara Umbria

2.19 Veneto

Alto Livenza Marca Trevigiana Colli Trevigiani Vallagarina Conselvano Veneto Dolomiten Veneto orientale Dolomiti Verona Venezie Veronese

B. Diciture tradizionali Amarone Auslese Buttafuoco Cacc’e mmitte

Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la CE RU 2002

Cannellino Cerasuolo Denominazione di origine controllata / DOC / D.O.C Denominazione di origine controllata e garantita / DOCG / D.O.C.G. Est ! Est !! Est!!! Fior d’arancio Governo all’uso Toscano Gutturnio Indicazione geografica tipica / IGT / I.G.T Lacrima Lacrima Christi Lambiccato Ramie Rebola Recioto Sangue di Guida Scelto Sciacchetrà Sforzato, Sfurzat Torcolato Vendemmia Tardiva Vin Santo Occhio di Pernice Vin Santo Vino nobile

Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la CE RU 2002

VI. Vini originari del Granducato di Lussemburgo A. Indicazioni geografiche

1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate

1.1 Nomi delle regioni determinate

Ahn Moersdorf Assel Mondorf Bech-Kleinmacher Niederdonven Born Oberdonven Bous Oberwormeldange Burmerange Remerschen Canach Remich Ehnen Rolling Ellange Rosport Elvange Schengen Erpeldange Schwebsange Gostingen Stadtbredimus Greiveldange Trintange Grevenmacher Wasserbillig Lenningen Wellenstein Machtum Wintringen Mertert Wormeldange

2 Vini da tavola recanti un’indicazione geografica

B. Diciture tradizionali Grand premier cru Premier cru Marque Nationale Appellation con- Vin de pays trôlée / AC

Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la CE RU 2002

VII. Vini originari della Repubblica Portoghese A. Indicazioni geografiche

1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate («vinho de qualidade

produzido em região determinada»)

1.1 Nomi delle regioni determinate

Alcobaça Lagos Alenquer Madeira/Madère/Madera Almeirim Setúbal Arruda Moura Bairrada Óbidos Biscoitos Palmela Borba Pico Bucelas Pinhel Carcavelos Planalto Mirandês Cartaxo Portalegre Castelo Rodrigo Portimão Chamusca Poto/Port/Oporto/Portwein/Portvin/ Chaves Portwijn Colares Redondo Coruche Reguengos Cova da Beira Santarém Dão Tavira Douro Tomar Encostas da Nave Torres Vedras Encostas de Aire Valpaços Evora Varosa Graciosa Vidigueira Granja-Amareleja Vinho Verde Lafões Vinhos Verdes Lagoa

1.2 Nomi delle sottoregioni

1.2.1 Regione determinata Dão

Alva Silgueiros Besteiros Terras de Senhorim Castendo Terras de Azurara Serra da Estrela

1.2.3 Regione determinata Douro

Alijó Sabrosa Lamego Vila Real Meda

Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la CE RU 2002

1.2.4 Sottoregione Favaios

1.2.5 Regione determinata Varosa

Tarouca

1.2.6 Regione determinata Vinhos Verdes

Amarante Monção Basto Penafiel Braga Vinho Verde Lima

1.2.7 Altre

Dão Nobre Setubal roxo

2 Vini da tavola recanti un’indicazione geografica

Alentejo Ribatejo Algarve Minho Alta Estremadura Terras Durienses Beira Litoral Terras de Sico Beira Alta Terras do Sado Beiras Trás-os-Montes Estremadura

B. Diciture tradizionali Colheita Seleccionada Denominação de Origem / DO Denominação de Origem Controlada/ DOC Garrafeira Indicação de Proveniência Regulamentada / IPR Região demarcada Roxo Vinho leve Vinho regional Region «Madeira» Frasqueira Region «Porto» Crusted / Crusting Lágrima Late Bottled Vintage / L.B.V Ruby Tawny Vintage

Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la CE RU 2002

VIII. Vini originari del Regno Unito A. Indicazioni geografiche

1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate

English Vineyards Welsh Vineyards

2 Vini da tavola recanti un’indicazione geografica

English Counties Welsh Counties

B. Diciture tradizionali Regional wine

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IX. Vini originari della Repubblica federale d’Austria A. Indicazioni geografiche

1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate («Qualitätswein

bestimmter Anbaugebiete»)

1.1 Nomi delle regioni viticole

Burgenland Tirol Niederösterreich Vorarlberg Steiermark Wien

1.2 Nomi delle regioni determinate

1.2.1 Regione determinata Burgenland

Neusiedlersee Mittelburgenland Neusiedlersee-Hügelland Südburgenland

1.2.2 Regione determinata Niederösterreich

Carnuntum Thermenregion Donauland Traisental Kamptal Wachau Kremstal Weinviertel

1.2.3 Regione determinata Steiermark

Süd-Oststeiermark Weststeiermark Südsteiermark

1.2.4 Regione determinata Wien

Wien

1.3 Comuni, parti di comuni, Großlagen, Riede, Flure, Einzellagen

1.3.1 Regione determinata Neusiedlersee

(a) Großlage: Kaisergarten (b) Rieden, Fluren, Einzellagen: Altenberg Hintenaussere Weingärten Bauernaussatz Jungerberg Bergäcker Kaiserberg Edelgründe Kellern Gabarinza Kirchäcker Goldberg Kirchberg Hansagweg Kleinackerl Heideboden Königswiese Henneberg Kreuzjoch Herrnjoch Kurzbürg Herrnsee Ladisberg

Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la CE RU 2002

Lange Salzberg Sandflur Langer Acker Sandriegel Lehendorf Satz Neuberg Seeweingärten Pohnpühl Ungerberg Prädium Vierhölzer Rappbühl-Weingärten Weidener Zeiselberg Römerstein Weidener Ungerberg Rustenäcker Weidener Rosenberg (c) Comuni o parti di comuni: Andau Neudorf bei Parndorf Apetlon Neusiedl am See Bruckneudorf Nickelsdorf Deutsch Jahrndorf Pamhagen Edelstal Parndorf Frauenkirchen Podersdorf Gattendorf Potzneusiedl Gattendorf-Neudorf St. Andrä am Zicksee Gols Tadten Halbturn Wallern im Burgenland Illmitz Weiden am See Jois Winden am See Kittsee Zurndorf Mönchhof

1.3.2 Regione determinata Neusiedlersee-Hügelland

(a) Großlagen: Rosaliakapelle Vogelsang Sonnenberg (b) Rieden, Fluren, Einzellagen: Adler / Hrvatski vrh Kleinhöfleiner Hügel Altenberg Klosterkeller Siegendorf Bergweinärten Kogel Edelgraben Kogl / Gritsch Fölligberg Krci Gaisrücken Kreuzweingärten Goldberg Langäcker / Dolnj sirick Großgebirge / Veliki vrh Leithaberg Hasenriegel Lichtenbergweingärten Haussatz Marienthal Hochkramer Mitterberg Hölzlstein Mönchsberg / Lesicak Isl Purbacher Bugstall Johanneshöh Reisbühel Katerstein Ripisce Kirchberg Römerfeld Kleingebirge / Mali vrh Römersteig

Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la CE RU 2002

Rosenberg Steinhut Rübäcker / Ripisce Wetterkreuz Schmaläcker Wolfsbach St. Vitusberg Zbornje (c) Comuni o parti di comuni: Antau Oggau Baumgarten Oslip Breitenbrunn Pöttelsdorf Donnerskirchen Pöttsching Draßburg Purbach/See Draßburg-Baumgarten Rohrbach Eisenstadt Rust Forchtenstein St. Georgen Forchtenau St. Margarethen Großhöflein Schattendorf Hirm Schützengebirge Hirm-Antau Siegendorf Hornstein Sigless Kleinhöflein Steinbrunn Klingenbach Steinbrunn-Zillingtal Krensdorf Stöttera Leithaprodersdorf Stotzing Loipersbach Trausdorf/Wulka Loretto Walbersdorf Marz Wiesen Mattersburg Wimpassing/Leitha Mörbisch/See Wulkaprodersdorf Müllendorf Zagersdorf Neudörfl Zemendorf Neustift an der Rosalia

1.3.3 Regione determinata Mittelburgenland

(a) Großlage: Goldbachtal (b) Rieden, Fluren, Einzellagen: Altes Weingebirge Kart Deideckwald Kirchholz Dürrau Pakitsch Gfanger Raga Goldberg Sandhoffeld Himmelsthron Sinter Hochäcker Sonnensteig Hochberg Spiegelberg Hochplateau Weingfanger Hölzl Weislkreuz Im Weingebirge

Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la CE RU 2002

(c) Comuni o parti di comuni: Deutschkreutz Lackendorf Frankenau Lutzmannsburg Frankenau-Unterderpullendorf Mannersdorf Girm Markt St. Martin Großmutschen Nebersdorf Großwarasdorf Neckenmarkt Haschendorf Nikitsch Horitschon Raiding Kleinmutschen Raiding-Unterfrauenhaid Kleinwarasdorf Ritzing Klostermarienberg Stoob Kobersdorf Strebersdorf Kroatisch Gerersdorf Unterfrauenheid Kroatisch Minihof Unterpetersdorf Lackenbach Unterpullendorf

1.3.4 Regione determinata Südburgenland

(a) Großlagen: Pinkatal Rechnitzer Geschriebenstein (b) Rieden, Fluren, Einzellagen: Gotscher Tiefer Weg Rosengarten Wohlauf Schiller (c) Comuni o parti di comuni: Bonisdorf Hagensdorf Burg Hannersdorf Burgauberg Harmisch Burgauberg-Neudauberg Hasendorf Deutsch Tschantschendorf Heiligenbrunn Deutschschützen-Eisenberg Hoell Deutsch Bieling Inzenhof Deutsch Ehrensdorf Kalch Deutsch Kaltenbrunn Kirchfidisch Deutsch-Schützen Kleinmürbisch Eberau Kohfidisch Edlitz Königsdorf Eisenberg an der Pinka Kotezicken Eltendorf Kroatisch Tschantschendorf Gaas Kroatisch Ehrensdorf Gamischdorf Krobotek Gerersdorf-Sulz Krottendorf bei Güssing Glasing Krottendorf bei Neuhaus am Großmürbisch Klausenbach Güssing Kukmirn Güttenbach Kulmhohe Gfang Hackerberg Limbach

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Luising St. Michael Markt-Neuhodis St. Nikolaus Minihof-Liebau St. Kathrein Mischendorf Stadtschlaining Moschendorf Steinfurt Mühlgraben Strem Neudauberg Sulz Neumarkt im Tauchental Sumetendorf Neusiedl Tobau Neustift Tschanigraben Oberbildein Tudersdorf Ollersdorf Unterbildein Poppendorf Urbersdorf Punitz Weichselbaum Rax Weiden bei Rechnitz Rechnitz Welgersdorf Rehgraben Windisch Minihof Reinersdorf Winten Rohr Woppendorf Rohrbrunn Zuberbach Schallendorf

1.3.5 Regione determinata Thermenregion

(a) Großlagen: Badener Berg Tattendorfer Steinhölle (Stahölln) Vöslauer Hauerberg Schatzberg Weißer Stein Kappellenweg (b) Rieden, Fluren, Einzellagen: Am Hochgericht Kramer Badener Berg Lange Bamhartstäler Brunner Berg Mandl-Höh Dornfeld Mitterfeld Goldeck Oberkirchen Gradenthal Pfaffstättner Kogel Großriede Les’hanl Prezessbühel Hochleiten Rasslerin Holzspur Römerberg In Brunnerberg Satzing Jenibergen Steinfeld Kapellenweg Weißer Stein Kirchenfeld (c) Comuni o parti di comuni: Bad Fischau-Brunn Blumau Bad Vöslau Blumau-Neurißhof Bad Fischau Braiten Baden Brunn am Gebirge Berndorf Brunn/Schneebergbahn

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Brunnenthal Oberwaltersdorf Deutsch-Brodersdorf Oyenhausen Dornau Perchtoldsdorf Dreitstetten Pfaffstätten Ebreichsdorf Pottendorf Eggendorf Rauhenstein Einöde Reisenberg Enzesfeld Schönau/Triesting Frohsdorf Seibersdorf Gainfarn Siebenhaus Gamingerhof Siegersdorf Gießhübl Sollenau Großau Sooß Gumpoldskirchen St. Veit Günselsdsorf Steinabrückl Guntramsdorf Steinfelden Hirtenberg Tattendorf Josefsthal Teesdorf Katzelsdorf Theresienfeld Kottingbrunn Traiskirchen Landegg Tribuswinkel Lanzenkirchen Trumau Leesodrf Vösendorf Leobersdorf Wagram Lichtenwörth Wampersdorf Lindabrunn Weigelsdorf Maria Enzersdorf Weikersdorf/Steinfeld Markt Piesting Wiener Neustadt Matzendorf Wiener Neudorf Matzendorf-Hölles Wienersdorf Mitterberg Winzendorf Mödling Winzendorf-Muthmannsdorf Möllersdorf Wöllersdorf Münchendorf Wöllersdorf-Steinabrückl Obereggendorf Zillingdorf

1.3.6 Regione determinata Kremstal

(a) Großlagen: Göttweiger Berg Kaiser Stiege (b) Rieden, Fluren, Einzellagen: Ebritzstein Goldberg Ehrenfelser Großer Berg Emmerlingtal Hausberg Frauengrund Herrentrost Gartl Hochäcker Gärtling Im Berg Gedersdorfer Kaiserstiege Kirchbühel

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Kogl Scheibelberg Kremsleithen Schrattenpoint Pellingen Sommerleiten Pfaffenberg Sonnageln Pfennigberg Spiegel Pulverturm Steingraben Rammeln Tümelstein Reisenthal Weinzierlberg Rohrendorfer Gebling Zehetnerin Sandgrube (c) Comuni o parti di comuni: Aigen Oberfucha Angern Oberrohrendorf Brunn im Felde Palt Droß Paudorf Egelsee Priel Eggendorf Rehberg Furth Rohrendorf bei Krems Gedersdorf Scheibenhof Gneixendorf Senftenberg Göttweig Stein an der Donau Höbenbach Steinaweg-Kleinwien Hollenburg Stift Göttweig Hörfarth Stratzing Imbach Stratzing-Droß Krems Thallern Krems an der Donau Tiefenfucha Krustetten Unterrohrendorf Landersdorf Walkersdorf am Kamp Meidling Weinzierl bei Krems Neustift bei Schönberg

1.3.7 Regione determinata Kamptal

(a) Großlage: – (b) Rieden, Fluren, Einzellagen: Anger Loiser Berg Auf der Setz Obritzberg Friesenrock Pfeiffenberg Gaisberg Sachsenberg Gallenberg Sandgrube Gobelsberg Spiegel Heiligenstein Stein Hiesberg Steinhaus Hofstadt Weinträgerin Kalvarienberg Wohra Kremstal

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(c) Comuni o parti di comuni: Altenhof Mollands Diendorf am Walde Obernholz Diendorf/Kamp Oberreith Elsarn im Straßertale Plank/Kamp Engabrunn Peith Etsdorf am Kamp Rothgraben Etsdorf-Haitzendorf Schiltern Fernitz Schönberg am Kamp Gobelsburg Schönbergneustift Grunddorf Sittendorf Hadersdorf am Kamp Stiefern Hadersdorf-Kammern Straß im Straßertale Haindorf Thürneustift Kammern am Kamp Unterreith Kamp Walkersdorf Langenlois Wiedendorf Lengenfeld Zöbing Mittelberg

1.3.8 Regione determinata Donauland

(a) Großlagen: Klosterneuburger Weinberge Wagram-Donauland Tulbinger Kogel (b) Rieden, Fluren, Einzellagen: Altenberg Kühgraben Bromberg Leben Erdpreß Ortsried Franzhauser Purgstall Fuchsberg Satzen Gänsacker Schillingsberg Georgenberg Schloßberg Glockengießer Sonnenried Gmirk Steinagrund Goldberg Traxelgraben Halterberg Vorberg Hengsberg Wadenthal Hengstberg Wagram Himmelreich Weinlacke Hirschberg Wendelstatt Hochrain Wora Kreitschental (c) Comuni o parti di comuni: Ahrenberg Anzenberg Abstetten Atzelsdorf Altenberg Atzenbrugg Ameisthal Baumgarten/Reidling

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Baumgarten/Wagram Kritzendorf Baumgarten/Tullnerfeld Landersdorf Chorherrn Michelhausen Dietersdorf Michelndorf Ebersdorf Mitterstockstall Egelsee Mossbierbaum Einsiedl Neudegg Elsbach Oberstockstall Engelmannsbrunn Ottenthal Fels Pixendorf Fels/Wagram Plankenberg Feuersbrunn Pöding Freundorf Reidling Gerasdorf b.Wien Röhrenbach Gollarn Ruppersthal Gösing Saladorf Grafenwörth Sieghartskirchen Groß-Rust Sitzenberg-Reidling Großriedenthal Spital Großweikersdorf St. Andrä-Wördern Großwiesendorf Staasdorf Gugging Stettenhof Hasendorf Tautendorf Henzing Thürnthal Hintersdorf Tiefenthal Hippersdorf Trasdorf Höflein an der Donau Tulbing Holzleiten Tulln Hütteldorf Unterstockstall Judenau-Baumgarten Wagram am Wagram Katzelsdorf im Dorf Waltendorf Katzelsdorf/Zeil Weinzierl bei Ollern Kierling Wipfing Kirchberg/Wagram Wolfpassing Kleinwiesendorf Wördern Klosterneuburg Würmla Königsbrunn Zaußenberg Königsbrunn/Wagram Zeißelmauer Königstetten

1.3.9 Regione determinata Traisental

(a) Großlage: Traismaurer Weinberge (b) Rieden, Fluren, Einzellagen: Am Nasenberg Eichberg Antingen Fuchsenrand Brunberg Gerichtsberg

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Grillenbühel Leithen Halterberg Schullerberg Händlgraben Sonnleiten Hausberg Spiegelberg In der Wiegn’n Tiegeln In der Leithen Valterl Kellerberg Weinberg Kölbing Wiegen Kreit Zachling Kufferner Steinried Zwirch (c) Comuni o parti di comuni: Absdorf Nußdorf ob derTraisen Adletzberg Oberndorf am Gebirge Ambach Oberndorf in der Ebene Angern Oberwinden Diendorf Oberwölbing Dörfl Obritzberg-Rust Edering Ossarn Eggendorf Pfaffing Einöd Rassing Etzersdorf Ratzersdorf Franzhausen Reichersdorf Frauendorf Ried Fugging Rottersdorf Gemeinlebarn Schweinern Getzersdorf St. Andrä/Traisen Großrust St. Pölten Grünz Statzendorf Gutenbrunn Stollhofen Haselbach Thallern Herzogenburg Theyern Hilpersdorf Traismauer Inzersdorf ob der Traisen Unterradlberg Inzersdorf-Geztersdorf Unterwölbing Kappeln Wagram an der Traisen Katzenberg Waldletzberg Killing Walpersdorf Kleinrust Weidling Kuffern Weißenkrichen/Perschling Langmannersdorf Wetzmannsthal Mitterndorf Wielandsthal Neusiedl Wölbing Neustift

1.3.10 Regione determinata Carnuntum

(a) Großlage: –

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(b) Rieden, Fluren, Einzellagen: Aubühel Lange Letten Braunsberg Lange Weingärten Dorfbrunnenäcker Mitterberg Füllenbeutel Mühlbachacker Gabler Mühlweg Golden Rosenberg Haidäcker Spitzerberg Hausweinäcker Steinriegl Hausweingärten Tilhofen Hexenberg Ungerberg Kirchbergen Unterschilling (c) Comuni o parti di comuni: Arbesthal Margarethen am Moos Au am Leithagebirge Maria Ellend Bad Deutsch-Altenburg Moosbrunn Berg Pachfurth Bruck an der Leitha Petronell Deutsch-Haslau Petronell-Carnuntum Ebergassing Prellenkirchen Enzersdorf/Fischa Regelsbrunn Fischamend Rohrau Gallbrunn Sarasdorf Gerhaus Scharndorf Göttlesbrunn Schloß Prugg Göttlesbrunn-Arbesthal Schönabrunn Gramatneusiedl Schwadorf Hainburg/Donau Sommerein Haslau/Donau Stixneusiedl Haslau-Maria Ellend Trautmannsdorf/Leitha Himberg Velm Hof/Leithaberge Wienerherberg Höflein Wildungsmauer Hollern Wilfleinsdorf Hundsheim Wolfsthal-Berg Mannersdorf/Leithagebirge Zwölfaxing

1.3.11 Regione determinata Wachau

(a) Großlage: Frauenweingärten (b) Rieden, Fluren, Einzellagen: Burgberg Katzengraben Frauengrund Kellerweingärten Goldbügeln Kiernberg Gottschelle Klein Gebirg Höhlgraben Mitterweg Im Weingebirge Neubergen

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Niederpoigen Spickenberg Schlucht Steiger Setzberg Stellenleiten Silberbühel Tranthal Singerriedel (c) Comuni o parti di comuni: Aggsbach Oberarnsdorf Aggsbach-Markt Oberbergern Baumgarten Oberloiben Bergern/Dunkelsteinerwald Rossatz-Rührsdorf Dürnstein Schwallenbach Eggendorf Spitz Elsarn am Jauerling St. Lorenz Furth St. Johann Groisbach St. Michael Gut am Steg Tiefenfucha Höbenbach Unterbergern Joching Unterloiben Köfering Vießling Krustetten Weißenkirchen/Wachau Loiben Weißenkirchen Mautern Willendorf Mauternbach Willendorf in der Wachau Mitterarnsdorf Wösendorf/Wachau Mühldorf

1.3.12 Regione determinata Weinviertel

(a) Großlagen: Bisamberg-Kreuzenstein Retzer Weinberge Falkensteiner Hügelland Wolkersdorfer Hochleithen Matzner Hügel (b) Rieden, Fluren, Einzellagen: Adamsbergen Bergfeld Altenberg Birthaler Altenbergen Bogenrain Alter Kirchenried Bruch Altes Gebirge Bürsting Altes Weingebirge Detzenberg Am Berghundsleithen Die alte Haider Am Lehmim Ekartsberg Am Wagram Feigelbergen Antlasbergen Fochleiten Antonibergen Freiberg Aschinger Freybergen Auberg Fuchsenberg Auflangen Fürstenbergen Bergen Gaisberg

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Galgenberg Lange Ried Gerichtsberg Lange Vierteln Geringen Lange Weingärten Goldberg Leben Goldbergen Lehmfeld Gollitschen Leitenberge Großbergen Leithen Grundern Lichtenberg Haad Ließen Haidberg Lindau Haiden Lissen Haspelberg Martal Hausberg Maxendorf Hauseingärten Merkvierteln Hausrucker Mitterberge Heiligengeister Mühlweingärten Hermannschachern Neubergergen Herrnberg Neusatzen Hinter der Kirchen Nußberg Hirschberg Ölberg Hochfeld Ölbergen Hochfeld Platten Hochstraß Pöllitzern Holzpoint Preussenberg Hundsbergen Purgstall Im Inneren Rain Raschern Im Potschallen Reinthal In Aichleiten Reishübel In den Hausweingärten Retzer Winberge In Hamert Rieden um den Heldenberg In Rothenpüllen Rösel In Sechsern Rosenberg In Trenken Roseneck Johannesbergen Saazen Jungbirgen Sandbergen Junge Frauenberge Sandriegl Jungherrn Satzen Kalvarienberg Sätzweingärten Kapellenfeld Sauenberg Kirchbergen Sauhaut Kirchenberg Saurüßeln Kirchluß Schachern Kirchweinbergen Schanz Kogelberg Schatz Köhlberg Schatzberg Königsbergen Schilling Kreuten Schmallissen Lamstetten Schmidatal

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Schwarzerder Veigelberg Sechterbergen Vogelsinger Silberberg Vordere Bergen Sommerleiten Warthberg Sonnberg Weinried Sonnen Weintalried Sonnleiten Weisser Berg Steinberg Zeiseln Steinbergen Zuckermandln Steinhübel Zuckermantel Steinperz Zuckerschleh Stöckeln Züngel Stolleiten Zutrinken Strassfeld Zwickeln Stuffeln Zwiebelhab Tallusfeld Zwiefänger (c) Comuni o parti di comuni: Alberndorf im Pulkautal Bullendorf Alt Höflein Burgschleinitz Alt Ruppersdorf Burgschleinitz-Kühnring Altenmarkt im Thale Deinzendorf Altenmarkt Diepolz Altlichtenwarth Dietersdorf Altmanns Dietmannsdorf Ameis Dippersdorf Amelsdorf Dobermannsdorf Angern an der March Drasenhofen Aschendorf Drösing Asparn an der Zaya Dürnkrut Aspersdorf Dürnleis Atzelsdorf Ebendorf Au Ebenthal Auersthal Ebersbrunn Auggenthal Ebersdorf an der Zaya Bad Pirawarth Eggenburg Baierdorf Eggendorf am Walde Bergau Eggendorf Bernhardsthal Eibesbrunn Bisamberg Eibesthal Blumenthal Eichenbrunn Bockfließ Eichhorn Bogenneusiedl Eitzersthal Bösendürnbach Engelhartstetten Braunsdorf Engelsdorf Breiteneich Enzersdorf bei Staatz Breitenwaida Enzersdorf im Thale Bruderndorf Enzersfeld

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Erdberg Großreipersdorf Erdpreß Großrußbach Ernstbrunn Großstelzendorf Etzmannsdorf Großwetzdorf Fahndorf Grub an der March Falkenstein Grübern Fallbach Grund Föllim Gumping Frättingsdorf Guntersdorf Frauendorf/Schmida Guttenbrunn Friebritz Hadres Füllersdorf Hagenberg Furth Hagenbrunn Gaindorf Hagendorf Gaisberg Hanfthal Gaiselberg Hardegg Gaisruck Harmannsdorf Garmanns Harrersdorf Gars am Kamp Hart Gartenbrunn Haselbach Gaubitsch Haslach Gauderndorf Haugsdorf Gaweinstal Hausbrunn Gebmanns Hauskirchen Geitzendorf Hausleiten Gettsdorf Hautzendorf Ginzersdorf Heldenberg Glaubendorf Herrnbaumgarten Gnadendorf Herrnleis Goggendorf Herzogbirbaum Goldgeben Hetzmannsdorf Göllersdorf Hipples Gösting Höbersbrunn Götzendorf Hobersdorf Grabern Höbertsgrub Grafenberg Hochleithen Grafensulz Hofern Groißenbrunn Hohenau an der March Groß Ebersdorf Hohenruppersdorf Groß-Engersdorf Hohenwarth Groß-Inzersdorf Hohenwarth-Mühlbach Groß-Schweinbarth Hollabrunn Großharras Hollenstein Großkadolz Hörersdorf Großkrut Horn Großmeiseldorf Hornsburg Großmugl Hüttendorf Großnondorf Immendorf

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Inkersdorf Leodagger Jedenspeigen Limberg Jetzelsdorf Loidesthal Kalladorf Loosdorf Kammersdorf Magersdorf Karnabrunn Maigen Kattau Mailberg Katzelsdorf Maisbirbaum Kettlasbrunn Maissau Ketzelsdorf Mallersbach Kiblitz Manhartsbrunn Kirchstetten Mannersdorf Kleedorf Marchegg Klein Hadersdorf Maria Roggendorf Klein Riedenthal Mariathal Klein Haugsdorf Martinsdorf Klein-Harras Matzelsdorf Klein-Meiseldorf Matzen Klein-Reinprechtsdorf Matzen-Raggendorf Klein-Schweinbarth Maustrenk Kleinbaumgarten Meiseldorf Kleinebersdorf Merkersdorf Kleinengersdorf Michelstetten Kleinhöflein Minichhofen Kleinkadolz Missingdorf Kleinkirchberg Mistelbach Kleinrötz Mittergrabern Kleinsierndorf Mitterretzbach Kleinstelzendorf Mödring Kleinstetteldorf Mollmannsdorf Kleinweikersdorf Mörtersdorf Kleinwetzdorf Mühlbach a. M. Kleinwilfersdorf Münichsthal Klement Naglern Kollnbrunn Nappersdorf-Kammersdorf Königsbrunn Neubau Kottingneusiedl Neudorf bei Staatz Kotzendorf Neuruppersdorf Kreuttal Neusiedl/Zaya Kreuzstetten Nexingin Kronberg Niederabsdorf Kühnring Niederfellabrunn Laa an der Thaya Niederhollabrunn Ladendorf Niederkreuzstetten Langenzersdorf Niederleis Lanzendorf Niederrußbach Leitzersdorf Niederschleinz Leobendorf Niedersulz

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Nursch Pirawarth Oberdürnbach Platt Oberfellabrunn Pleißling Obergänserndorf Porrau Obergrabern Pottenhofen Obergrub Poysbrunn Oberhautzental Poysdorf Oberkreuzstetten Pranhartsberg Obermallebarn Prinzendorf/Zaya Obermarkersdorf Prottes Obernalb Puch Oberolberndorf Pulkau Oberparschenbrunn Pürstendorf Oberravelsbach Putzing Oberretzbach Pyhra Oberrohrbach Rabensburg Oberrußbach Radlbrunn Oberschoderlee Raffelhof Obersdorf Rafing Obersteinabrunn Ragelsdorf Oberstinkenbrunn Raggendorf Obersulz Rannersdorf Oberthern Raschala Oberzögersdorf Ravelsbach Obritz Reikersdorf Olbersdorf Reinthal Olgersdorf Retz Ollersdorf Retz-Altstadt Ottendorf Retz-Stadt Ottenthal Retzbach Paasdorf Reyersdorf Palterndorf Riedenthal Palterndorf/Dobermannsdorf Ringelsdorf Paltersdorf Ringelsdorf-Niederabsdorf Passauerhof Ringendorf Passendorf Rodingersdorf Patzenthal Roggendorf Patzmannsdorf Rohrbach Peigarten Rohrendorf/Pulkau Pellendorf Ronthal Pernersdorf Röschitz Pernhofen Röschitzklein Pettendorf Roseldorf Pfaffendorf Rückersdorf Pfaffstetten Rußbach Pfösing Schalladorf Pillersdorf Schleinbach Pillichsdorf Schletz

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Schönborn Ulrichskirchen-Schleinbach Schöngrabern Ungerndorf Schönkirchen Unterdürnbach Schönkirchen-Reyersdorf Untergrub Schrattenberg Unterhautzental Schrattenthal Untermallebarn Schrick Untermarkersdorf Seebarn Unternalb Seefeld Unterolberndorf Seefeld-Kadolz Unterparschenbrunn Seitzerdorf-Wolfpassing Unterretzbach Senning Unterrohrbach Siebenhirten Unterstinkenbrunn Sierndorf Unterthern Sierndorf/March Velm Sigmundsherberg Velm-Götzendorf Simonsfeld Viendorf Sitzendorf an der Schmida Waidendorf Sitzenhart Waitzendorf Sonnberg Waltersdorf Sonndorf Waltersdorf/March Spannberg Walterskirchen St. Bernhard-Frauenhofen Wartberg St. Ulrich Waschbach Staatz Watzelsdorf Staatz-Kautzendorf Weikendorf Starnwörth Wetzelsdorf Steinabrunn Wetzleinsdorf Steinbrunn Weyerburg Steinebrunn Wieselsfeld Stetteldorf/Wagram Wiesern Stetten Wildendürnbach Stillfried Wilfersdorf Stockerau Wilhelmsdorf Stockern Windisch-Baumgarten Stoitzendorf Windpassing Straning Wischathal Stranzendorf Wolfpassing an der Hochleithen Streifing Wolfpassing Streitdorf Wolfsbrunn Stronsdorf Wolkersdorf/Weinviertel Stützenhofen Wollmannsberg Sulz im Weinviertel Wullersdorf Suttenbrunn Wultendorf Tallesbrunn Wulzeshofen Traunfeld Würnitz Tresdorf Zellerndorf Ulrichskirchen Zemling

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Ziersdorf Zogelsdorf Zissersdorf Zwentendorf Zistersdorf Zwingendorf Zlabern

1.3.13 Regione determinata Südsteiermark

(a) Großlagen: Sausal Südsteirisches Rebenland (b) Rieden, Fluren, Einzellagen: Altenberg Nußberg Brudersegg Obegg Burgstall Päßnitzerberger Römerstein Czamillonberg/Kaltenegg Pfarrweingarten Eckberg Schloßberg Eichberg Sernauberg Einöd Speisenberg Gauitsch Steinriegl Graßnitzberg Stermitzberg Harrachegg Urlkogel Hochgraßnitzberg Wielitsch Karnerberg Wilhelmshöhe Kittenberg Witscheinberg Königsberg Witscheiner Herrenberg Kranachberg Zieregg Lubekogel Zoppelberg Mitteregg (c) Comuni o parti di comuni: Aflenz an der Sulm Goldes Altenbach Göttling Altenberg Graßnitzberg Arnfels Greith Berghausen Großklein Brudersegg Großwalz Burgstall Grottenhof Eckberg Grubtal Ehrenhausen Hainsdorf/Schwarzautal Eichberg-Arnfels Hasendorf an der Mur Eichberg-Trautenburg Heimschuh Einöd Höch Empersdorf Kaindorf an der Sulm Ewitsch Kittenberg Flamberg Kitzeck im Sausal Fötschach Kogelberg Gamlitz Kranach Gauitsch Kranachberg Glanz Labitschberg Gleinstätten Lang

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Langaberg Sausal-Kerschegg Langegg Schirka Lebring - St. Margarethen Schloßberg Leibnitz Schönberg Leutschach Schönegg Lieschen Seggauberg Maltschach Sernau Mattelsberg Spielfeld Mitteregg St. Andrä i.S. Muggenau St. Andrä-Höch Nestelbach St. Johann im Saggautal Nestelberg/Heimschuh St. Nikolai im Sausal Neurath St. Ulrich/Waasen Obegg Steinbach Oberfahrenbach Steingrub Obergreith Steinriegel Oberhaag Sulz Oberlupitscheni Sulztal an der Weinstraße Obervogau Tillmitsch Ottenberg Unterfahrenbach Paratheregg Untergreith Petzles Unterhaus Pistorf Unterlupitscheni Pößnitz Vogau Prarath Wagna Ratsch an der Weinstraße Waldschach Remschnigg Weitendorf Rettenbach Wielitsch Rettenberg Wildon Retznei Wolfsberg/Schw. Sausal Zieregg

1.3.14 Regione determinata Weststeiermark

(a) Großlagen: – (b) Rieden, Fluren, Einzellagen: Burgegg Hochgrail Dittenberg St. Ulrich i. Gr. Guntschenberg (c) Comuni o parti di comuni: Aibl Groß St. Florian Bad Gams Großradl Deutschlandsberg Gundersdorf Frauental an der Laßnitz Hitzendorf Graz Hollenegg Greisdorf Krottendorf

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Lannach St. Johann ob Hohenburg Ligist St. Peter i.S. Limberg Stainz Marhof Stallhofen Mooskirchen Straßgang Pitschgau Sulmeck-Greith Preding Unterbergla Schwanberg Unterfresen Seiersberg Weibling St. Bartholomä Wernersdorf St. Martin i.S. Wies St. Stefan ob Stainz

1.3.15 Regione determinata Südoststeiermark

(a) Großlagen: Oststeirisches Hügelland Vulkanland (b) Rieden, Fluren, Einzellagen: Annaberg Reiting Buchberg Ringkogel Burgfeld Rosenberg Hofberg Saziani Hoferberg Schattauberg Hohenberg Schemming Hürtherberg Schloßkogel Kirchleiten Seindl Klöchberg Steintal Königsberg Stradenberg Prebensdorfberg Sulzberg Rathenberg Weinberg (c) Comuni o parti di comuni: Aigen Breitenfeld/Rittschein Albersdorf-Prebuch Buch-Geiseldorf Allerheiligen bei Wildon Burgfeld Altenmarkt bei Fürstenfeld Dambach Altenmarkt bei Riegersburg Deutsch Goritz Aschau Deutsch Haseldorf Aschbach bei Fürstenfeld Dienersdorf Auersbach Dietersdorf am Gnasbach Aug-Radisch Dietersdorf Axbach Dirnbach Bad Waltersdorf Dörfl Bad Radkersburg Ebersdorf Bad Gleichenberg Edelsbach bei Feldbach Bairisch Kölldorf Edla Baumgarten bei Gnas Eichberg bei Hartmannsdorf Bierbaum am Auersbach Eichfeld Bierbaum Entschendorf am Ottersbach

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Entschendorf Hartmannsdorf Etzersdorf-Rollsdorf Haselbach Fehring Hatzendorf Feldbach Herrnberg Fischa Hinteregg Fladnitz im Raabtal Hirnsdorf Flattendorf Hochenegg Floing Hochstraden Frannach Hof bei Straden Frösaugraben Hofkirchen bei Hardegg Frössauberg Höflach Frutten Hofstätten Frutten-Geißelsdorf Hofstätten bei Deutsch Fünfing bei Gleisdorf Hohenbrugg Fürstenfeld Hohenkogl Gabersdorf Hopfau Gamling Ilz Gersdorf an der Freistritz Ilztal Gießelsdorf Jagerberg Gleichenberg-Dorf Jahrbach Gleisdorf Jamm Glojach Johnsdorf-Brunn Gnaning Jörgen Gnas Kaag Gniebing Kaibing Goritz Kainbach Gosdorf Lalch Gossendorf Kapfenstein Grabersdorf Karbach Grasdorf Kirchberg an der Raab Greinbach Klapping Großhartmannsdorf Kleegraben Grössing Kleinschlag Großsteinbach Klöch Großwilfersdorf Klöchberg Grub Kohlgraben Gruisla Kölldorf Gschmaier Kornberg bei Riegersburg Gutenberg an der Raabklamm Krennach Gutendorf Krobathen Habegg Kronnersdorf Hainersdorf Krottendorf Haket Krusdorf Halbenrain Kulm bei Weiz Hart bei Graz Laasen Hartberg Labuch Hartberg-Umgebung Landscha bei Weiz Hartl Laßnitzhöhe

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Leitersdorf im Raabtal Pischelsdorf in der Steiermark Lembach bei Riegersburg Plesch Lödersdorf Pöllau Löffelbach Pöllauberg Loipersdorf bei Fürstenfeld Pölten Lugitsch Poppendorf Maggau Prebensdorf Magland Pressguts Mahrensdorf Pridahof Maierdorf Puch bei Weiz Maierhofen Raabau Markt Hartmannsdorf Rabenwald Marktl Radersdorf Merkendorf Radkersburg Umgebung Mettersdorf am Saßbach Radochen Mitterdorf an der Raab Ragnitz Mitterlabill Raning Mortantsch Ratschendorf Muggendorf Reichendorf Mühldorf bei Feldbach Reigersberg Mureck Reith bei Hartmannsdorf Murfeld Rettenbach Nägelsdorf Riegersburg Nestelbach im Ilztal Ring Neudau Risola Neudorf Rittschein Neusetz Rohr an der Raab Neustift Rohr bei Hartberg Nitscha Rohrbach am Rosenberg Oberdorf am Hochegg Rohrbach bei Waltersdorf Obergnas Romatschachen Oberkarla Ruppersdorf Oberklamm Saaz Oberspitz Schachen am Römerbach Obertiefenbach Schölbing Öd Schönau Ödgraben Schönegg bei Pöllau Ödt Schrötten bei Deutsch-Goritz Ottendorf an der Rittschein Schwabau Penzendorf Schwarzau im Schwarzautal Perbersdorf bei St. Peter Schweinz Persdorf Sebersdorf Pertlstein Siebing Petersdorf Siegersdorf bei Herberstein Petzelsdorf Sinabelkirchen Pichla bei Radkersburg Söchau Pichla Speltenbach Pirsching am Traubenberg St. Peter am Ottersbach

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St. Johann bei Herberstein Ungerdorf St. Veit am Vogau Unterauersbach St. Kind Unterbuch St. Anna am Aigen Unterfladnitz St. Georgen an der Stiefing Unterkarla St. Johann in der Haide Unterlamm St. Margarethen an der Raab Unterlaßnitz St. Nikolai ob Draßling Unterzirknitz St. Marein bei Graz Vockenberg St. Magdalena am Lemberg Wagerberg St. Stefan im Rosental Waldsberg St. Lorenzen am Wechsel Walkersdorf Stadtbergen Waltersdorf in der Oststeiermark Stainz bei Straden Waltra Stang bei Hatzendorf Wassen am Berg Staudach Weinberg an der Raab Stein Weinberg Stocking Weinburg am Sassbach Straden Weißenbach Straß Weiz Stubenberg Wetzelsdorf bei Jagerberg Sulz bei Gleisdorf Wieden Sulzbach Wiersdorf Takern Wilhelmsdorf Tatzen Wittmannsdorf Tautendorf Wolfgruben bei Gleisdorf Tiefenbach bei Kaindorf Zehensdorf Tieschen Zelting Trautmannsdorf/Oststeiermark Zerlach Trössing Ziegenberg Übersbach

1.3.16 Regione determinata Wien

(a) Großlagen: Bisamberg-Wien Kahlenberg Georgenberg Nußberg (b) Rieden, Fluren, Einzellagen: Altweingarten Herrenholz Auckenthal Hochfeld Bellevue Jungenberg Breiten Jungherrn Burgstall Kuchelviertel Falkenberg Langteufel Gabrissen Magdalenenhof Gallein Mauer Gebhardin Mitterberg Gernen Oberlaa

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Preußen Schenkenberg Reisenberg Steinberg Rosengartl Wiesthalen (c) Comuni o parti di comuni: Dornbach Neustift Grinzing Nußdorf Groß Jedlersdorf Ober Sievering Heiligenstadt Oberlaa-Stadt Innere Stadt Ottakring Josefsdorf Pötzleinsdorf Kahlenbergerdorf Rodaun Kalksburg Stammersdorf Liesing Strebersdorf Mauer Unter Sievering

1.3.17 Regione determinata Vorarlberg

(a) Großlagen: – (b) Rieden, Fluren, Einzellagen: – (c) Comuni: Bregenz Röthis

1.3.18 Regione determinata Tirol

(a) Großlagen: – (b) Rieden, Fluren, Einzellagen: – (c) Comune: Zirl

2 Vini da tavola recanti un’indicazione geografica

Burgenland Tirol Niederösterreich Vorarlberg Steiermark Wien

B. Diciture tradizionali Ausbruchwein Auslese Auslesewein Beerenauslese Beerenauslesewein Bergwein

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Eiswein Heuriger Kabinett Kabinettwein Landwein Prädikatswein Qualitätswein besonderer Reife und Leseart Spätlese Spätlesewein Strohwein Sturm Trockenbeerenauslese

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B. Denominazioni protette per i prodotti vitivinicoli originari della Svizzera I. Indicazioni geografiche

1 Cantoni

Zürich Appenzell Innerrhoden Bern/Berne Appenzell Ausserrhoden Luzern St. Gallen Uri Graubünden Schwyz Aargau Nidwalden Thurgau Glarus Ticino Fribourg/Freiburg Vaud Basel-Land Valais/Wallis Basel-Stadt Neuchâtel Solothurn Genève Schaffhausen Jura

1.1 Zürich

1.1.1 Zürichsee

Erlenbach Meilen – Mariahalde – Appenhalde – Turmgut – Chorherren Herrliberg Richterswil – Schipfgut Stäfa Hombrechtikon – Lattenberg – Feldbach – Sternenhalde – Rosenberg – Uerikon – Trüllisberg Thalwil Küsnacht Uetikon am See Kilchberg Wädenswil Männedorf Zollikon

1.1.2 Limmattal

Höngg Oetwil an der Limmat Oberengstringen Weiningen

1.1.3 Züricher Unterland

Bachenbülach – Schloss Teufen Boppelsen Glattfelden Buchs Hüntwangen Bülach Kloten Dielsdorf Lufingen Eglisau Niederhasli Freienstein Niederwenigen – Teufen Nürensdorf

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Oberembrach Steinmaur Otelfingen Wasterkingen Rafz Wil Regensberg Winkel Regensdorf Weiach

1.1.4 Weinland

Adlikon Kleinandelfingen Andelfingen – Schiterberg – Heiligberg Marthalen Benken Neftenbach Berg am Irchel – Wartberg Buch am Irchel Ossingen Dachsen Pfungen Dättlikon Rheinau Dinhard Rickenbach Dorf Seuzach – Goldenberg Stammheim – Schloss Goldenberg Trüllikon – Schwerzenberg – Rudolfingen Elgg – Wildensbuch Ellikon Truttikon Elsau Uhwiesen (Laufen-Uhwiesen) Flaach Volken – Worrenberg Waltalingen Flurlingen – Schloss Schwandegg Henggart – Schloss Giersberg Hettlingen Wiesendangen Humlikon Wildensbuch – Klosterberg Winterthur-Wülflingen

1.2 Bern/Berne

Biel/Bienne Sigriswil Erlach/Cerlier Spiez Gampelen/Champion Tschugg Neuenstadt/La Neuveville – Alfermée Ligerz/Gléresse – St. Petersinsel/Ile St-Pierre – Schernelz Vignelz/Vigneule Oberhofen

1.3 Luzern

Aesch Gelfingen Altwis Heidegg Dagmersellen Hitzkirch Ermensee Hohenrain

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Horw Weggis Meggen

1.4 Uri

Bürglen Flüelen

1.5 Schwyz

Altendorf Wangen Küssnacht am Rigi Wollerau Leutschen

1.6 Nidwalden

Stans

1.7 Glarus

Niederurnen Glarus

1.8 Fribourg/Freiburg

Vully – Môtier – Nant – Mur – Praz Cheyres – Sugiez Font

1.9 Basel-Land

Aesch Maisprach – Tschäpperli Muttenz Arisdorf Oberdorf Arlesheim Pfeffingen Balstahl Pratteln – Klus Reinach Biel-Benken Sissach Binningen Tenniken Bottmingen Therwil Buus Wintersingen Ettingen Ziefen Itingen Zwingen Liestal

1.10 Basel-Stadt

Riehen

1.11 Solothurn

Buchegg Hofstetten Dornach Rodersdorf Erlinsbach Witterswil Flüh

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1.12 Schaffhausen

Altdorf – Heerenberg Beringen – Munot Buchberg – Rheinhalde Buchegg Schleitheim Dörflingen Siblingen – Heerenberg – Eisenhalde Gächlingen Stein am Rhein Hallau – Blaurock Löhningen – Chäferstei Oberhallau Thayngen Osterfingen Trasadingen Rüdlingen Wilchingen Schaffhausen

1.13 Appenzell Innerrhoden

Oberegg

1.14 Appenzell Ausserrhoden

Lutzenberg

1.15 St. Gallen

Altstätten Mels – Forst Oberriet Amden Pfäfers Au Quinten – Monstein Rapperswil Ragaz Rebstein – Freudenberg Rheineck Balgach Rorschacherberg Berneck Sargans – Pfauenhalde Sax – Rosenberg Sevelen Bronchhofen St. Margrethen Eichberg Thal Flums – Buchberg Frümsen Tscherlach Grabs Walenstadt – Werdenberg Wartau Heerbrugg Weesen Jona Werdenberg Marbach Wil

1.16 Graubünden

Bonaduz Chur Cama Domat/Ems

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Felsberg Malans Fläsch Mesolcina Grono Monticello Igis Roveredo Jenins San Vittore Leggia Verdabbio Maienfeld Zizers – St. Luzisteig

1.17 Aargau

Auenstein Meisterschwanden Baden Mettau Bergdietikon Möriken – Herrenberg Muri Biberstein Niederrohrdorf Birmenstorf Oberflachs Böttstein Oberhof Bözen Oberhofen Bremgarten Obermumpf – Stadtreben Oberrohrdorf Döttingen Oeschgen Effingen Remigen Egliswil Rüfnach Elfingen – Bödeler Endingen – Rütiberg Ennetbaden Schaffisheim – Goldwand Schinznach Erlinsbach Schneisingen Frick Seengen Gansingen – Berstenberg Gebensdorf – Wessenberg Gipf-Oberfrick Steinbruck Habsburg Spreitenbach Herznach Sulz Hornussen Tegerfelden – Stiftshalde Thalheim Hottwil Ueken Kaisten Unterlunkhofen Kirchdorf Untersiggenthal Klingnau Villigen Küttigen – Schlossberg Lengnau – Steinbrüchler Lenzburg Villnachern – Goffersberg Wallenbach – Burghalden Wettingen Magden Wil Manndach Wildegg

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Wittnau Zeiningen Würenlingen Zufikon Würenlos

1.18 Thurgau

1.18.1 Produktionszone I

Diessenhofen Nussbaumen – St. Katharinental – St.Anna-Oelenberg Frauenfeld – Chindsruet-Chardüsler – Guggenhürli Oberneuenforn – Holderberg – Farhof Herdern – Burghof – Kalchrain Schlattingen – Schloss Herdern – Herrenberg Hüttwilen Stettfurt – Guggenhüsli – Schloss Sonnenberg – Stadtschryber – Sonnenberg Niederneuenforn Uesslingen – Trottenhalde – Steigässli – Landvogt Warth – Chrachenfels – Karthause Ittingen

1.18.2 Produktionszone II

Amlikon Sulgen Amriswil – Schützenhalde Buchackern Weinfelden Götighofen – Bachtobel – Buchenhalde – Scherbengut – Hohenfels – Schloss Bachtobel Griesenberg Schmälzler Hessenreuti Straussberg Märstetten Sunnehalde – Ottenberg Thurgut

1.18.3 Produktionszone III

Berlingen Mammern Ermatingen Mannenbach Eschenz Salenstein – Freudenfels – Arenenberg Fruthwilen Steckborn

1.19 Ticino

1.19.1 Bellinzona

Arbedo-Castione Camorino Bellinzona Giubiasco Cadenazzo Gnosca

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Gorduno Pianezzo Gudo Preonzo Lumino Robasacco Medeglia Sant’Antonino Moleno Sementina Monte Carasso

1.19.2 Blenio

Corzoneso Ponto Valentino Dongio Semione Malvaglia

1.19.3 Leventina

Anzonico Personico Bodio Pollegio Giornico

1.19.4 Locarno

Ascona Loco Auressio Losone Berzona Magadino Borgnone Mergoscia Brione s/Minusio Minusio Brissago Mosogno Caviano Muralto Cavigliano Orselina Contone Piazzogna Corippo Ronco s/Ascona Cugnasco San Nazzaro Gerra Gambarogno S. Abbondio Gerra Verzasca Tegna Gordola Tenero-Contra Intragna Verscio Lavertezzo Vira Gambarogno Locarno Vogorno

1.19.5 Lugano

Agno Bissone Agra Bosco Luganese Aranno Breganzona Arogno Brusino Arsizio Astano Cademario Barbengo Cadempino Bedano Cadro Bedigliora Cagiallo Bioggio Camignolo Bironico Canobbio

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Carabbia Morcote Carabietta Muzzano Carona Neggio Caslano Novaggio Cimo Origlio Comano Pambio-Noranco Croglio Paradiso Cureggia Pazallo Cureglia Ponte Capriasca Curio Porza Davesco Soragno Pregassona Gentilino Pura Grancia Rivera Gravesano Roveredo Iseo Rovio Lamone Sala Capriasca Lopagno Savosa Lugaggia Sessa Lugano Sigirino Magliaso Sonvico Manno Sorengo Maroggia Tesserete Massagno Torricella-Taverne Melano Vaglio Melide Vernate Mezzovico-Vira Vezia Miglieglia Vico Morcote Montagnola Viganello Monteggio Villa Luganese

1.19.6 Mendrisio

Arzo Mendrisio Balerna Meride Besazio Monte Bruzella Morbio Inferiore Caneggio Morbio Superiore Capolago Novazzano Casima Rancate Castel San Pietro Riva San Vitale Chiasso Salorino Chiasso-Pedrinate Stabio Coldrerio Tremona Genestrerio Vacallo Ligornetto

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1.19.7. Riviera

Biasca Iragna Claro Lodrino Cresciano Osogna

1.19.8 Valle Maggia

Aurigeno Gordevio Avegno Lodano Cavergno Maggia Cevio Moghegno Giumaglio Someo

1.20 Vaud

1.20.1 Région est de Lausanne

Aigle – Savuit Belmont- sur-Lausanne Montreux Bex Ollon Blonay Paudex Calamin Puidoux Chardonne Pully – Cure d’Attalens Riex Chexbres Rivaz Corbeyrier Roche Corseaux St-Légier-La Chiésaz Corsier-sur-Vevey St-Saphorin Cully – Burignon Dezaley – Faverges Dezaley-Marsens Treytorrens Epesses Vevey Grandvaux Veytaux Jongny Villeneuve La Tour-de-Peilz Villette Lavey-Morcles – Châtelard Lutry Yvorne

1.20.2 Région ouest de Lausanne

Aclens Buchillon Allaman Bursinel Arnex-sur-Nyon Bursins Arzier Bussigny-près-Lausanne Aubonne Bussy-Chardonney Begnins Chigny Bogis-Bossey Clarmont Borex Coinsins Bougy-Villars Colombier Bremblens Commugny

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Coppet Monnaz Crans-près-Céligny Mont-sur-Rolle Crassier Morges Crissier Nyon Denens Perroy Denges Prangins Duillier Préverenges Dully Prilly Echandens Reverolle Echichens Rolle Ecublens Romanel-sur-Morges Essertines-sur-Rolle Saint-Livres Etoy Saint-Prex Eysins Signy-Avenex Féchy St-Saphorin-sur-Morges Founex Tannay Genolier Tartegnin Gilly Saint-Sulpice Givrins Tolochenaz Gollion Trélex Gland Vaux-sur-Morges Grens Vich Lavigny Villars-Sainte-Croix Lonay Villars-sous-Yens Luins Vinzel – Château de Luins Vufflens-la-Ville Lully Vufflens-le-Château Lussy-sur-Morges Vullierens Mex Yens Mies

1.20.3 Côtes-de-l’Orbe

Agiez Mathod Arnex-sur-Orbe Montcherand Baulmes Orbe Bavois Orny Belmont-sur-Yverdon Pompaples Chamblon Rances Champvent Suscévaz Chavornay Treycovagnes Corcelles-sur-Chavornay Valeyres-sous-Rances Eclépens Villars-sous-Champvent Essert-sous-Champvent Yvonand La Sarraz

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1.20.4 Nord vaudois

Bonvillars Grandson Concise Montagny-près-Yverdon Corcelles-près-Concise Novalles Fiez Onnens Fontaines-sur-Grandson Valeyres-sous-Montagny

1.20.5 Vully

Bellerive Montmagny Chabrey Mur Champmartin Vallamand Constantine Villars-le-Grand

1.21 Valais/Wallis

Agarn – Champlan Ardon – Molignon Ausserberg – Le Mont Ayent – Saint Raphaël – Signèse Grône Baltschieder Hohtenn Bovernier Lalden Bratsch Lens Brig/Brigue – Flanthey Chablais – Saint-Clément Chalais – Vaas Chamoson Leytron – Ravanay – Grand-Brûlé – Saint-Pierre-de-Clage – Montagnon – Trémazières – Montibeux Charrat – Ravanay Chermignon Leuk/Loèche – Ollon – Lichten Chippis Martigny Collombey-Muraz – Coquempey Collonges Martigny-Combe Conthey – Plan Cerisier Dorénaz Miège Eggerberg Montana Embd – Corin Ergisch Monthey Evionnaz Nax Fully Nendaz – Beudon Niedergesteln – Branson Port-Valais – Châtaignier – Les Evouettes Gampel Randogne Grimisuat – Loc

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Raron/Rarogne – Le Mont Riddes – Mont d’Or Saillon – Montorge Saint-Léonard – Pagane Saint-Maurice – Uvrier Salgesch/Salquenen Stalden Salins Staldenried Saxon Steg Savièse Troistorrents – Diolly Turtmann/Tourtemagne Sierre Varen/Varone – Champsabé Venthône – Crétaplan – Anchette – Géronde – Darnonaz – Goubing Vernamiège – Granges Vétroz – La Millière – Balavaud – Muraz – Magnot – Noës Veyras Sion – Bernune – Batassé Muzot – Bramois Ravyre – Châteauneuf Vernayaz – Châtroz Vex – Clavoz Vionnaz – Corbassière Visp/Viège – La Folie Visperterminen – Lentine Vollèges – Maragnenaz Vouvry – Molignon Zeneggen

1.22 Neuchâtel

Auvernier Gorgier Bevaix Hauterive Bôle Le Landeron Boudry Neuchâtel Colombier – Champréveyres Corcelles – La Coudre Cormondrèche Peseux Cornaux Saint-Aubin Cortaillod Saint-Blaise Cressier Vaumarcus Fresens

1.23 Genève

Aire-la-Ville Avully Anières Avusy

Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la CE RU 2002

Bardonnex Jussy – Charrot Laconnex – Landecy Meinier Bellevue – Le Carre Bernex Meyrin – Lully Perly-Certoux Cartigny Plans-les-Ouates Céligny ou Côte Céligny Presinge Chancy Puplinges Choulex Russin Collex-Bossy Satigny Collonge-Bellerive – Bourdigny Cologny – Choully Confignon – Peissy Corsier Soral Dardagny Troinex – Essertines Vandoeuvres Genthod Vernier Gy Veyrier Hermance

1.24 Jura

Buix Soyhières

II. Diciture tradizionali svizzere Appellation d’origine La Gerle Appellation d’origine contrôlée Landwein Attestierter Winzerwy Nostrano Bondola Perdrix Blanche Clos Perlan Cru Premier Cru Denominazione di origine Salvagnin Denominazione di origine controllata Schiller Dôle Terravin Dorin Ursprungsbezeichnung Fendant Vin de pays Goron Vinatura Grand Cru VITI Kontrollierte Ursprungsbezeichnung Winzerwy

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Appendice 3

Appendice relativa agli articoli 6 e 25

I. La protezione delle denominazioni di cui all’articolo 6 dell’Allegato non impedi- sce l’uso dei seguenti nomi di varietà di vite per vini originari della Svizzera, a con- dizione che siano utilizzati conformemente alla legislazione svizzera e in combina- zione con una denominazione geografica che indichi chiaramente l’origine del vino: – Ermitage/Hermitage – Johannisberg II. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 6 del presente Allegato relative alla prote- zione delle denominazioni tradizionali, e in attesa che la Svizzera adotti, entro tre anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente Allegato, le disposizioni regola- mentari necessarie per definire i nomi sotto elencati affinché essi possano beneficia- re di una protezione in quanto diciture tradizionali ai sensi del titolo II del presente Allegato, tali nomi possono essere utilizzati per designare e presentare vini originari della Svizzera, a condizione che siano commercializzati al di fuori del territorio della Comunità: – Auslese – Beerenauslese – Beerli – Beerliwein – Eiswein – Gletscherwein – Oeil de Perdrix – Sélection de grain noble – Spätlese – Strohwein – Süssdruck – Trockenbeerenauslese – Vendange tardive – Vendemmia tardiva – Vin de gelée – Vin des Glaciers – Vin de paille – Vin doux naturel – Weissherbst

Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la CE RU 2002

Tuttavia, conformemente all’Allegato I del regolamento (CEE) n. 3201/90, i nomi «Auslese», «Beerliwein» e «Spätlese» possono essere utilizzati per la commercializ- zazione nella Comunità. III. Conformemente all’articolo 25, lettera b), e fatte salve disposizioni particolari applicabili al regime dei documenti che scortano il trasporto, l’Allegato non è appli- cabile ai prodotti vitivinicoli: a) contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori a fini di consumo privato; b) oggetto di spedizioni fra privati a fini di consumo privato; c) compresi tra gli effetti personali in occasione di un trasloco di privati o in caso di successione; d) importati per sperimentazioni scientifiche o tecniche, nel limite di un ettoli- tro; e) destinati alle rappresentanze diplomatiche, a consolati e corpi assimilati, im- portati nel quadro delle franchigie autorizzate per i predetti destinatari; f) che costituiscono l’approvvigionamento dei mezzi di trasporto internazio- nali.

Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la CE RU 2002

Allegato 8

Concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino

Art. 1 Le Parti convengono, sulla base dei principi di non discriminazione e di reciprocità, di agevolare e di favorire i rispettivi flussi commerciali di bevande spiritose e di be- vande aromatizzate a base di vino.

Art. 2 Il presente Allegato si applica ai prodotti seguenti: a) bevande spiritose, quali definite, – per la Comunità, dal regolamento (CEE) n. 1576/89, modificato da ul- timo dall’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica au- striaca, della Repubblica finlandese e del Regno di Svezia, – per la Svizzera, dal capitolo 39 dell’ordinanza sulle derrate alimentari, modificata da ultimo il 7 dicembre 1998 (RU 1999 303) e classificati sotto il codice 2208 della Convenzione internazionale sul si- stema armonizzato di designazione e codificazione delle merci38; b) vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino, cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli, in seguito denominati «bevande aromatizzate», quali definiti, – per la Comunità, dal regolamento (CEE) n. 1601/91, modificato da ul- timo dal regolamento (CE) n. 2061/96, – per la Svizzera, dal capitolo 39 dell’ordinanza sulle derrate alimentari, modificata da ultimo il 7 dicembre 1998 (RU 1999 303) e classificate sotto i codici 2205 e 2206 della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci.

Art. 3 Ai fini del presente Allegato, si intende per: a) «bevanda spiritosa originaria di», se tale dicitura è seguita dal nome di una delle Parti: una bevanda spiritosa che figura nelle appendici 1 e 2, elaborata sul territorio della suddetta Parte; b) «bevanda aromatizzata originaria di», se tale dicitura è seguita dal nome di una delle Parti: una bevanda aromatizzata che figura nelle appendici 3 e 4, elaborata sul territorio della suddetta Parte;

38 RS 0.632.11

Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la CE RU 2002

c) «designazione»: le denominazioni utilizzate sull’etichetta, sui documenti che scortano il trasporto delle bevande spiritose o delle bevande aromatizzate, sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna nonché nella pubblicità; d) «etichettatura»: il complesso delle diciture ed altri riferimenti, contrassegni, illustrazioni o marchi che caratterizzano la bevanda spiritosa o la bevanda aromatizzata e che sono apposti sul medesimo recipiente, incluso il disposi- tivo di chiusura, o sul pendaglio appeso al recipiente o sul rivestimento del collo delle bottiglie; e) «presentazione»: le denominazioni utilizzate sui recipienti e sui dispositivi di chiusura, sulle etichette e sull’imballaggio; f) «imballaggio»: gli involucri protettivi come la carta o involucri di paglia di ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti.

Art. 4

1. Sono protette le seguenti denominazioni:

a) per quanto concerne le bevande spiritose originarie della Comunità, quelle che figurano nell’appendice 1; b) per quanto concerne le bevande spiritose originarie della Svizzera, quelle che figurano nell’appendice 2; c) per quanto concerne le bevande aromatizzate originarie della Comunità, quelle che figurano nell’appendice 3; d) per quanto riguarda le bevande aromatizzate originarie della Svizzera, quelle che figurano nell’appendice 4.

2. A norma del regolamento (CEE) n. 1576/89, e nonostante l’articolo 1, paragra-

fo 4, lettera f), secondo comma dello stesso regolamento, la denominazione «marc» o «acquavite di vinaccia» può essere sostituita dalla denominazione «Grappa» per le bevande spiritose prodotte nelle regioni svizzere di lingua italiana, con uve ottenute in tali regioni, elencate nell’appendice 2.

Art. 5

1. In Svizzera, le denominazioni comunitarie protette:

– possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle di- sposizioni legislative e regolamentari della Comunità, e – sono riservate esclusivamente alle bevande spiritose e alle bevande aroma- tizzate originarie della Comunità a cui si applicano.

2. Nella Comunità, le denominazioni svizzere protette:

– possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle di- sposizioni legislative e regolamentari della Svizzera, e – sono riservate esclusivamente alle bevande spiritose e alle bevande aroma- tizzate originarie della Svizzera a cui si applicano.

Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la CE RU 2002

3. Fatti salvi gli articoli 22 e 23 dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà in- tellettuale che riguardano gli scambi, di cui all’Allegato 1C dell’Accordo che istitui- sce l’Organizzazione mondiale del commercio39 (denominato in appresso Accordo ADPIC), le Parti adottano tutte le misure necessarie, a norma del presente Allegato, per garantire la protezione reciproca delle denominazioni di cui all’articolo 4 utiliz- zate per designare le bevande spiritose o le bevande aromatizzate originarie del ter- ritorio delle Parti. Ogni Parte fornisce alle Parti interessate i mezzi giuridici per im- pedire l’impiego di una denominazione per designare bevande spiritose o bevande aromatizzate non originarie del luogo indicato dalla suddetta denominazione o del luogo in cui è stata tradizionalmente utilizzata la suddetta denominazione. 4. Le Parti non rifiuteranno di accordare la protezione prevista dal presente articolo nelle circostanze specificate all’articolo 24, paragrafi 4, 5, 6 e 7 dell’Accordo ADPIC.

Art. 6 La protezione di cui all’articolo 5 si applica anche se la vera origine della bevanda spiritosa o della bevanda aromatizzata è indicata, ovvero se la denominazione è uti- lizzata in una traduzione o accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «modo», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe, comprendenti simboli grafici che possono generare un rischio di confusione.

Art. 7 In caso di denominazioni omonime per le bevande spiritose o per le bevande aroma- tizzate, la protezione è accordata ad entrambe le denominazioni. Le Parti fissano le condizioni pratiche per differenziare le denominazioni omonime di cui trattasi, te- nuto conto della necessità di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di fare in modo che i consumatori non siano indotti in errore.

Art. 8 Le disposizioni del presente Accordo non devono in alcun caso pregiudicare il di- ritto di una terza persona di utilizzare per fini commerciali il proprio nome o il nome del suo predecessore nell’attività commerciale, a condizione che tale nome non sia utilizzato in modo tale da indurre in errore il pubblico.

Art. 9 Nessuna disposizione del presente Allegato obbliga una Parte a proteggere una de- nominazione dell’altra Parte che non è protetta o che non è più protetta nel paese d’origine o che è caduta in disuso in tale paese.

39 RS 0.632.20

Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la CE RU 2002

Art. 10 Le Parti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, in caso di esportazione e di commercializzazione di bevande spiritose o di bevande aromatizzate originarie delle Parti al di fuori del territorio di queste ultime, le denominazioni protette di una Parte a norma del presente Allegato non siano utilizzate per designare e presentare una bevanda spiritosa o una bevanda aromatizzata originaria dell’altra Parte.

Art. 11 Qualora la legislazione pertinente delle Parti lo consenta, la protezione conferita dal presente Accordo si estende alle persone fisiche e giuridiche nonché alle federazio- ni, associazioni e organizzazioni di produttori, di commercianti o di consumatori che hanno sede sul territorio dell’altra Parte.

Art. 12 Se la designazione o la presentazione di una bevanda spiritosa o di una bevanda aromatizzata, in particolare sull’etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicità, è contraria al presente Accordo, le Parti applicano le misure amministrative o intentano le azioni legali opportune per combattere la concorrenza sleale o impedire qualsiasi altra forma di impiego abusivo dell’indicazione protetta.

Art. 13 Il presente Allegato non si applica alle bevande spiritose e alle bevande aromatiz- zate: a) in transito sul territorio di una delle Parti, o b) originarie del territorio di una delle Parti e oggetto di spedizioni in piccoli quantitativi, secondo le seguenti modalità: aa) contenute nei bagagli personali dei viaggiatori a fini di consumo pri- vato; bb) oggetto di spedizioni fra privati a fini di consumo privato; cc) comprese tra gli effetti personali in occasione di un trasloco di privati o in caso di successione; dd) importate per sperimentazioni scientifiche o tecniche, nel limite di un ettolitro; ee) destinate alle rappresentanze diplomatiche, a consolati e corpi assimila- ti, importate nel quadro delle franchigie autorizzate per i predetti desti- natari; ff) che costituiscono l’approvvigionamento dei mezzi di trasporto interna- zionali.

Art. 14 1. Ciascuna delle Parti designa gli organismi responsabili per il controllo dell’ap- plicazione del presente Allegato.

Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la CE RU 2002

2. Le Parti si notificano reciprocamente le indicazioni e gli indirizzi di tali organismi entro e non oltre due mesi dall’entrata in vigore del presente Allegato. Detti organi- smi collaborano strettamente e direttamente.

Art. 15

1. Se uno degli organismi di cui all’articolo 14 ha motivo di sospettare che:

a) una bevanda spiritosa o una bevanda aromatizzata di cui all’articolo 2, che è o che è stata oggetto di scambi tra la Svizzera e la Comunità, non rispetta le disposizioni del presente Allegato o la legislazione comunitaria o svizzera applicabile al settore delle bevande spiritose o delle bevande aromatizzate, e b) tale inosservanza riveste interesse particolare per una Parte e potrebbe com- portare il ricorso a misure amministrative o ad azioni legali, l’organismo in questione ne informa immediatamente la Commissione e l’organismo o gli organismi competenti dell’altra Parte. 2. Le informazioni fornite a norma del paragrafo 1 devono essere corredate di do- cumenti ufficiali, commerciali o di altri documenti appropriati, nonché dell’indica- zione delle misure amministrative o delle eventuali azioni legali. Tali informazioni includono in particolare, per quanto concerne la bevanda spiritosa o la bevanda aromatizzata di cui trattasi: a) il produttore e la persona che detiene la bevanda spiritosa o la bevanda aro- matizzata; b) la composizione di tale bevanda; c) la designazione e la presentazione; d) la natura dell’infrazione alle norme di produzione e di commercializzazione.

Art. 16 1. Le Parti si consultano se una di esse ritiene che l’altra non abbia onorato un im- pegno contemplato nel presente Allegato. 2. La Parte che chiede la consultazione comunica all’altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso di cui trattasi. 3. Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute dell’uomo o com- promettere l’efficacia delle misure di repressione delle frodi, possono essere adottate misure di salvaguardia provvisorie senza consultazione preventiva, a condizione che si proceda a una consultazione immediatamente dopo l’adozione delle misure in parola. 4. Se, in seguito alla consultazione di cui al paragrafo 1, le Parti non hanno raggiunto un accordo, la Parte che ha chiesto la consultazione o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 1 può adottare misure conservative per consentire l’applicazione del presente Allegato.

Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la CE RU 2002

Art. 17 1. Il gruppo di lavoro «bevande spiritose», denominato in appresso “gruppo di lavoro”, istituito secondo l’articolo 6, paragrafo 7 dell’Accordo, si riunisce a richiesta di una delle Parti e secondo le necessità inerenti all’applicazione dell’Accordo, a turno nella Comunità e in Svizzera. 2. Il gruppo di lavoro esamina qualsiasi questione derivante dall’applicazione del pre- sente Allegato. In particolare, il gruppo di lavoro può formulare raccomandazioni al Comitato per favorire il conseguimento degli obiettivi del presente Allegato.

Art. 18 Qualora la legislazione di una delle Parti sia modificata per proteggere denominazioni diverse da quelle che figurano nelle appendici del presente Allegato, l’inclusione di dette denominazioni avrà luogo al termine delle consultazioni, entro una congrua sca- denza.

Art. 19 1. Le bevande spiritose e le bevande aromatizzate che al momento dell’entrata in vigore del presente Allegato sono state prodotte, designate e presentate legalmente ma che sono vietate dal presente Allegato, possono essere commercializzate dai grossisti per un periodo di un anno a decorrere dall’entrata in vigore dell’Accordo e dai dettaglianti fino a esaurimento delle scorte. Le bevande spiritose e le bevande aromatizzate con- template nel presente Allegato non potranno più essere prodotte oltre i limiti delle ri- spettive regioni d’origine sin dall’entrata in vigore del presente Allegato. 2. Salvo decisione contraria del Comitato, la commercializzazione delle bevande spiri- tose e delle bevande aromatizzate prodotte, designate e presentate a norma del presente Accordo, ma la cui designazione e presentazione non sono più conformi in seguito a una modifica del medesimo Accordo, può continuare fino a esaurimento delle scorte.

Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la CE RU 2002

Appendice 1

Denominazioni protette per le bevande spiritose originarie della Comunità

1. Rum

Rhum de la Martinique Rhum de la Guadeloupe Rhum de la Réunion Rhum de la Guyane (Queste denominazioni possono essere completate dall’indicazione «tradizionale») Ron de Málaga Ron de Granada Rum da Madeira

2. a) Whisky

Scotch Whisky Irish Whisky Whisky español (Queste denominazioni possono essere completate dalle indicazioni «malt» o «grain»)

b) Whiskey Irish Whiskey Uisce Beatha Eireannach/Irish Whiskey (Queste denominazioni possono essere completate dall’indicazione «Pot Still»)

3. Bevande spiritose di cereali

Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise Korn Kornbrand

4. Acquavite di vino

Eau-de-vie de Cognac Eau-de-vie des Charentes Cognac Queste denominazioni possono essere completate dalle seguenti indicazioni: – Fine – Grande Fine Champagne – Grande Champagne – Petite Fine Champagne – Fine Champagne – Borderies – Fins Bois – Bons Bois

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Fine Bordeaux Armagnac Bas-Armagnac Haut-Armagnac Ténarèse Eau-de-vie de vin de la Marne Eau-de-vie de vin originaire d’Aquitaine Eau-de-vie de vin de Bourgogne Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté Eau-de-vie de vin originaire du Bugey Eau-de-vie de vin de Savoie Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône Eau-de-vie de vin originaire de Provence Faugères ou eau-de-vie de Faugères Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc Aguardente do Minho Aguardente do Douro Aguardente da Beira Interior Aguardente da Bairrada Aguardente do Oeste Aguardente do Ribatejo Aguardente do Alentejo Aguardente do Algarve

5. Brandy

Brandy de Jerez Brandy del Penedés Brandy italiano Brandy Αττικης/Brandy d’Attique Brandy Πελοννησου/Brandy du Péloponèse Brandy Κεντρικηϕ Ελλαδαϕ/Brandy de Grèce centrale Deutscher Weinbrand :DFKDXHU:HLQEUDQG:HLQEUDQG' UQVWHLQ

6. Acquavite di vinaccia

Eau-de-vie de marc de Champagne ou marc de Champagne Eau-de-vie de marc originaire d’Aquitaine Eau-de-vie de marc de Bourgogne Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté Eau-de-vie de marc originaire de Bugey Eau-de-vie de marc originaire de Savoie Marc de Bourgogne Marc de Savoie Marc d’Auvergne

Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la CE RU 2002

Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône Eau-de-vie de marc originaire de Provence Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc Marc d’Alsace Gewürztraminer Marc de Lorraine Bagaceira do Minho Bagaceira do Douro Bagaceira da Beira Interior Bagaceira da Bairrada Bagaceira do Oeste Bagaceira do Ribatejo Bagaceiro do Alentejo Bagaceira do Algarve Orujo gallego Grappa Grappa di Barolo Grappa piemontese o del Piemonte Grappa lombarda o di Lombardia Grappa trentina o del Trentino Grappa friulana o del Friuli Grappa veneta o del Veneto Südtiroler Grappa/Grappa dell’Alto Adige Τσικουδια Κρητηϕ/Tsikoudia di Creta Τσιπουρο Μακεδονιαϕ/Tsipouro della Macedonia Τσιπουρο Θεσσαλιαϕ/Tsipouro della Tessaglia Τσιπουρο Τυρναβου/Tsipouro di Tirnabos Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise

7. Acquavite di frutta

Schwarzwälder Kirschwasser Schwarzwälder Himbeergeist Schwarzwälder Mirabellenwasser Schwarzwälder Williamsbirne Schwarzwälder Zwetschgenwasser Fränkisches Zwetschgenwasser Fränkisches Kirschwasser Fränkischer Obstler Mirabelle de Lorraine Kirsch d’Alsace Quetsch d’Alsace Framboise d’Alsace Mirabelle d’Alsace Kirsch de Fougerolles Südtiroler Williams/Williams dell’Alto Adige Südtiroler Aprikot o Südtiroler Marille/Aprikot dell’Alto Adige o Marille dell’Alto Adige

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Südtiroler Kirsch/Kirsch dell’Alto Adige Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell’Alto Adige Südtiroler Obstler/Obstler dell’Alto Adige Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell’Alto Adige Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell’Alto Adige Williams friulano o del Friuli Sliwovitz del Veneto Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia Sliwovitz del Trentino-Alto Adige Distillato di mele trentino o del Trentino Williams trentino o del Trentino Sliwovitz trentino o del Trentino Aprikot trentino o del Trentino Medronheira do Algarve Medronheira do Buçaco Kirsch o Kirschwasser Friulano Kirsch o Kirschwasser Trentino Kirsch o Kirschwasser Veneto Aguardente de pèra da Lousa Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise Wachauer Marillenbrand

8. Acquavite di sidro di mele e sidro di pere

Calvados du Pays d’Auge Calvados Eau-de-vie de cidre de Bretagne Eau-de-vie de poiré de Bretagne Eau-de-vie de cidre de Normandie Eau-de-vie de poiré de Normandie Eau-de-vie de cidre du Maine Aguardiente de sidra de Asturias Eau-de-vie de poiré du Maine

9. Acquavite di genziana

Bayerischer Gebirgsenzian Südtiroler Enzian/Genzians dell’Alto Adige Genziana trentina o del Trentino

10. Bevande spiritose di frutta

Pacharán Pacharán navarro

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11. Bevande spiritose al ginepro

Ostfriesischer Korngenever Genièvre Flandre Artois Hasseltse jenever Balegemse jenever Péket de Wallonie Steinhäger Plymouth Gin Gin de Mahón

12. Bevande spiritose al carvi

Dansk Akvavit/Dansk Aquavit Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit

13. Bevande spiritose all’anice

Anis español Évoca anisada Cazalla Chinchón Ojén Rute Ouzo/ Ουζο

14. Liquori

Berliner Kümmel Hamburger Kümmel Münchener Kümmel Chiemseer Klosterlikör Bayerischer Kräuterlikör Cassis de Dijon Cassis de Beaufort Irish Cream Palo de Mallorca Ginünha portuguesa Licor de Singevergs Benediktbeurer Klosterlikör Ettaler Klosterlikör Ratafia de Champagne Ratafia catalana Anis portuguès Finnish berry/fruit liqueur Grossglockner Alpenbitter Marizzeller Magenlikör Mariazeller Jagasaftl Puchheimer Bitter Puchheimer Schlossgeist Steinfelder Magenbitter

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Wachauer Marüllenlikör Jâgertee, Jagertee, Jagatee

15. Bevande spiritose

Pommeau de Bretagne Pommeau du Maine Pommeau de Normandie Svensk Punsch/Swedish Punsch

16. Vodka

Svensk Vodka/Swedish Vodka Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland

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Appendice 2

Denominazioni protette per le bevande spiritose originarie della Svizzera

Acquavite di vino Eau-de-vie de vin du Valais Brandy du Valais

Acquavite di vinaccia Baselbieter Marc Grappa del Ticino/Grappa Ticinese Grappa della Val Calanca Grappa della Val Bregaglia Grappa della Val Mesolcina Grappa della Valle di Poschiavo Marc d’Auvernier Marc de Dôle du Valais

Acquavite di frutta Aargauer Bure Kirsch Abricot du Valais Abricotine du Valais Baselbieterkirsch Baselbieter Zwetschgenwasser Bernbieter Kirsch Bernbieter Mirabellen Bernbieter Zwetschgenwasser Bérudges de Cornaux Canada du Valais Coing d’Ajoie Coing du Valais Damassine d’Ajoie Damassine de la Baroche Emmentaler Kirsch Framboise du Valais Freiämter Zwetschgenwasser Fricktaler Kirsch Golden du Valais Gravenstein du Valais Kirsch d’Ajoie Kirsch de la Béroche Kirsch du Valais Kirsch suisse Luzerner Kirsch Luzerner Zwetschgenwasser

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Mirabelle d’Ajoie Mirabelle du Valais Poire d’Ajoie Poire d’Orange de la Baroche Pomme d’Ajoie Pomme du Valais Prune d’Ajoie Prune du Valais Prune impériale de la Baroche Pruneau du Valais Rigi Kirsch Seeländer Pflümliwasser Urschwytzerkirsch Williams du Valais Zuger Kirsch

Acquavite di sidro di mele e sidro di pere Bernbieter Birnenbrand Freiämter Theilerbirnenbrand Luzerner Birnenträsch Luzerner Theilerbirnenbrand

Acquavite di genziana Gentiane du Jura

Bevande spiritose al ginepro Genièvre du Jura

Liquori Bernbieter Cherry Brandy Liqueur Bernbieter Griottes Liqueur Bernbieter Kirschen Liqueur Liqueur de poires Williams du Valais Liqueur d’abricot du Valais Liqueur de framboise du Valais

Acquaviti di erbe (bevande spiritose) Bernbieter Kräuterbitter Eau-de-vie d’herbes du Jura Eau-de-vie d’herbes du Valais Genépi du Valais Gotthard Kräuterbrand Luzerner Chrüter (Kräuterbrand) Walliser Chrüter (Kräuterbrand)

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Altre Lie du Mandement Lie de Dôle du Valais Lie du Valais

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Appendice 3

Denominazioni protette per le bevande aromatizzate originarie della Comunità

Clarea Sangría Nürnberger Glühwein Thüringer Glühwein Vermouth de Chambéry Vermouth di Torino

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Appendice 4

Denominazioni protette per le bevande aromatizzate originarie della Svizzera

Nessuna

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Allegato 9

Relativo ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico

Art. 1 Oggetto Fatti salvi i loro obblighi relativi ai prodotti non provenienti dal territorio delle Parti e ferme restando le altre disposizioni legislative in vigore, le Parti s’impegnano, su una base di non discriminazione e di reciprocità, a favorire il commercio dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico provenienti dalla Comunità e dalla Svizzera e conformi alle disposizioni legislative e regola- mentari di cui all’appendice 1.

Art. 2 Campo d’applicazione 1. Il presente Allegato si applica ai prodotti vegetali e alimentari ottenuti con il me- todo di produzione biologico e conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di cui all’appendice 1. 2. Le Parti s’impegnano ad estendere il campo d’applicazione del presente Allegato agli animali, ai prodotti animali e ai prodotti alimentari contenenti ingredienti di ori- gine animale, dopo aver adottato le rispettive disposizioni legislative e regolamentari in materia. Tale estensione del campo di applicazione dell’Allegato potrà essere de- cisa dal Comitato previa constatazione di equivalenza, conformemente alle disposi- zioni dell’articolo 3, e mediante modifica dell’appendice 1, conformemente alla pro- cedura di cui all’articolo 8.

Art. 3 Principio dell’equivalenza 1. Le Parti riconoscono che le rispettive disposizioni legislative e regolamentari di cui all’appendice 1 del presente Allegato sono equivalenti. Le Parti possono conve- nire di escludere dal regime di equivalenza alcuni aspetti o alcuni prodotti. Essi lo specificano nell’appendice 1. 2. Le Parti s’impegnano a prendere ogni iniziativa necessaria a garantire che le di- sposizioni legislative e regolamentari riguardanti specificamente i prodotti di cui all’articolo 2 si evolvano in maniera equivalente.

Art. 4 Libera circolazione dei prodotti biologici Ogni Parte adotta, secondo le apposite procedure interne in materia, i provvedimenti necessari a consentire l’importazione e l’immissione in commercio dei prodotti di cui all’articolo 2 che soddisfano le disposizioni legislative e regolamentari dell’altra Parte menzionate nell’appendice 1.

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Art. 5 Etichettatura 1. Allo scopo di istituire regimi che consentano di evitare la rietichettatura dei pro- dotti biologici previsti dal presente Allegato, le Parti s’impegnano a prendere ogni iniziativa necessaria a garantire, nell’ambito delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari, – la salvaguardia degli stessi termini nelle loro varie lingue ufficiali per desi- gnare i prodotti biologici; – l’uso degli stessi termini obbligatori per le dichiarazioni che figurano sul- l’etichetta dei prodotti conformi a condizioni equivalenti. 2. Ogni Parte può prescrivere che i prodotti importati in provenienza dall’altra Parte rispettino i requisiti in materia di etichettatura previsti nelle rispettive disposizioni legislative e regolamentari di cui all’appendice 1.

Art. 6 Paesi terzi 1. Le Parti s’impegnano a prendere ogni iniziativa necessaria a garantire l’equiva- lenza dei regimi d’importazione applicabili ai prodotti ottenuti con il metodo di pro- duzione biologico e provenienti da paesi terzi. 2. Al fine di assicurare una prassi equivalente in materia di riconoscimento nei con- fronti dei paesi terzi, le Parti si consultano prima di riconoscere un paese terzo e di inserirlo nell’elenco previsto a tale scopo nelle loro disposizioni legislative e rego- lamentari.

Art. 7 Scambio d’informazioni In applicazione dell’articolo 8 dell’Accordo, le Parti e gli Stati membri si comunica- no reciprocamente, in particolare, le seguenti informazioni: – l’elenco delle autorità competenti e degli organismi incaricati delle ispezioni con il relativo numero di codice, nonché le relazioni sulla sorveglianza eser- citata dalle autorità responsabili; – l’elenco delle decisioni amministrative che autorizzano l’importazione di prodotti ottenuti con il metodo di produzione biolgico e provenienti da un paese terzo; – le irregolarità o le violazioni constatate per quanto riguarda le disposizioni legislative e regolamentari di cui all’appendice 1, conformemente alla pro- cedura prevista all’articolo 10bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91.

Art. 8 Gruppo di lavoro per i prodotti biologici 1. Il gruppo di lavoro per i prodotti biologici, di seguito denominato «il gruppo di lavoro», istituito a norma dell’articolo 6, paragrafo 7 dell’Accordo, procede all’esa- me di ogni questione relativa al presente Allegato e alla sua applicazione.

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2. Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l’evoluzione delle disposizioni legi- slative e regolamentari di ciascuna delle Parti nei settori contemplati dal presente Allegato. In particolare, ad esso compete: – verificare l’equivalenza delle disposizioni legislative e regolamentari delle Parti in vista del loro inserimento nell’appendice 1; – raccomandare al Comitato, se necessario, l’introduzione nell’appendice 2 del presente Allegato delle modalità di applicazione necessarie a garantire un’attuazione coerente delle disposizioni legislative e regolamentari con- template dal presente Allegato nei rispettivi territori delle Parti; – raccomandare al Comitato l’estensione del campo di applicazione del pre- sente Allegato ad altri prodotti oltre a quelli di cui all’articolo 2, paragrafo 1.

Art. 9 Misure di salvaguardia 1. Laddove qualsiasi indugio possa arrecare un pregiudizio difficile da riparare, pos- sono essere adottate misure provvisorie di salvaguardia senza consultazioni prelimi- nari, a condizione che, immediatamente dopo l’adozione di tali misure, siano avviate consultazioni. 2. Se nell’ambito delle consultazioni di cui al paragrafo 1 le Parti non riescono a raggiungere un accordo, la Parte che ha chiesto le consultazioni o adottato le misure di cui al paragrafo 1 può prendere le misure cautelari appropriate in modo da con- sentire l’applicazione del presente Allegato.

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Appendice 1

Disposizioni regolamentari applicabili nella Comunità europea – Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU L 198 del 22.7.1991), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1900/98 della Commissione, del 4 settembre 1998 (GU L 247 del 5.9.1998, pag. 6). – Regolamento (CEE) n. 94/92 della Commissione, del 14 gennaio 1992, che stabilisce le modalità di applicazione del regime d’importazione dai paesi terzi di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, relativo al meto- do di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU L 11 del 17.1.1992, pag. 14), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1367/98 della Commissione (GU L 185 del 30.6.1998, pag. 11). – Regolamento (CEE) n. 3457/92 della Commissione, del 30 novembre 1992, recante modalità di esecuzione concernenti il certificato di controllo previsto per le importazioni nella Comunità in provenienza dai paesi terzi dal rego- lamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU L 350 dell’1.12.1992, pag. 56). – Regolamento (CEE) n. 207/93 della Commissione, del 29 gennaio 1993, che definisce il contenuto dell’Allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indica- zione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e recante le norme di attuazione delle disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 4 di detto regolamento (GU L 25 del 2.2.1993, pag. 5), modificato da ultimo dal rego- lamento (CE) n. 345/97 della Commissione (GU L 58 del 27.2.1997, pag. 38).

Disposizioni regolamentari applicabili in Svizzera Ordinanza del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici (Ordinanza sull’agricoltura biologica), modificata da ultimo il 7 dicembre 1998 (RU 1999 399). Ordinanza del Dipartimento federale dell’economia del 22 settembre 1997 sull’agri- coltura biologica, modificata da ultimo il 7 dicembre 1998 (RU 1999 292).

Esclusione dal regime di equivalenza Prodotti svizzeri a base di componenti prodotte nel quadro della riconversione all’agricoltura biologica.

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Appendice 2

Modalità di applicazione nessuna

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Allegato 10

Relativo al riconoscimento dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi

Art. 1 Campo d’applicazione Il presente Allegato si applica agli ortofrutticoli destinati ad essere consumati fre- schi, per i quali la Comunità ha fissato norme di commercializzazione in base al re- golamento (CE) n. 2200/96, esclusi gli agrumi.

Art. 2 Oggetto 1. I prodotti di cui all’articolo 1 originari della Svizzera o della Comunità, quando sono riesportati dalla Svizzera nella Comunità corredati del certificato di controllo di cui all’articolo 3, non sono soggetti, all’interno della Comunità, a un controllo di conformità alle norme prima di essere introdotti nel territorio doganale della Comu- nità. 2. L’Ufficio federale dell’agricoltura viene accettato come autorità responsabile dei controlli di conformità alle norme comunitarie o alle norme equivalenti per i pro- dotti originari della Svizzera o della Comunità riesportati dalla Svizzera nella Co- munità. A tal fine, l’Ufficio federale dell’agricoltura può incaricare gli organismi di controllo menzionati in appendice di effettuare i controlli di conformità secondo la seguente procedura: – l’Ufficio federale dell’agricoltura notifica gli organismi designati alla Com- missione europea; – gli organismi di controllo rilasciano il certificato di cui all’articolo 3; – gli organismi designati devono disporre di controllori con una formazione riconosciuta dall’Ufficio federale dell’agricoltura, del materiale e degli im- pianti necessari per le verifiche e le analisi richieste dal controllo e di appa- recchiature adeguate per la trasmissione delle informazioni. 3. Se la Svizzera sottopone i prodotti di cui all’articolo 1, prima di introdurli nel ter- ritorio doganale svizzero, ad un controllo di conformità a determinate norme di commercializzazione, sono adottate disposizioni equivalenti a quelle previste dal presente Allegato, che consentano ai prodotti originari della Comunità di non essere sottoposti a questo tipo di controllo.

Art. 3 Certificato di controllo

1. Ai sensi del presente Allegato, per «certificato di controllo» s’intende:

– il formulario di cui all’Allegato I del regolamento (CEE) n. 2251/92; – il formulario CEE/ONU Allegato al Protocollo di Ginevra sulla normalizza- zione degli ortofrutticoli freschi e della frutta secca;

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– il formulario OCSE Allegato alla decisione del Consiglio dell’OCSE sul re- gime OCSE per l’applicazione delle norme internazionali agli ortofrutticoli. 2. Il certificato di controllo accompagna il lotto di prodotti originari della Svizzera o della Comunità riesportati dalla Svizzera nella Comunità fino all’immissione in libe- ra pratica sul territorio della Comunità. 3. Il certificato di controllo deve recare il timbro di uno degli organismi menzionati in appendice al presente Allegato. 4. I certificati di controllo rilasciati da un organismo di controllo cui sia stato ritirato il mandato di cui all’articolo 2, paragrafo 2, non sono più riconosciuti ai sensi del presente Allegato.

Art. 4 Scambio di informazioni 1. In applicazione dell’articolo 8 dell’Accordo, le Parti si trasmettono in particolare l’elenco delle autorità competenti e degli organismi di controllo della conformità. La Commissione europea segnala all’Ufficio federale dell’agricoltura le irregolarità o le infrazioni constatate per quanto concerne la conformità alle norme in vigore dei lotti di ortofrutticoli originari della Svizzera o della Comunità riesportati dalla Svizzera nella Comunità e corredati del certificato di controllo. 2. Per poter valutare l’osservanza delle condizioni di cui all’articolo 2, secondo comma, terzo trattino, l’Ufficio federale dell’agricoltura accetta, su richiesta della Commissione europea, che si proceda in loco a un controllo congiunto degli organi- smi designati. 3. Il controllo congiunto viene effettuato secondo la procedura proposta dal gruppo di lavoro «ortofrutticoli» e deciso dal Comitato.

Art. 5 Clausola di salvaguardia 1. Le Parti contraenti si consultano non appena una di esse ritiene che l’altra sia ve- nuta meno a uno degli obblighi previsti dal presente Allegato. 2. La Parte contraente che chiede le consultazioni comunica all’altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso. 3. Ogniqualvolta si constati che lotti originari della Svizzera o della Comunità, quando sono riesportate dalla Svizzera alla Comunità corredati del certificato di controllo, non sono conformi alle norme in vigore, e che un ritardo rischia di rende- re inefficaci le misure di lotta contro le frodi o di provocare distorsioni della concor- renza, possono essere prese misure di salvaguardia provvisorie senza consultazioni preliminari, purché siano avviate consultazioni subito dopo l’adozione di dette mi- sure. 4. Se, al termine delle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e 3, le Parti contraenti non raggiungono un accordo entro tre mesi, la Parte che ha chiesto le consultazioni o che ha preso le misure di cui al paragrafo 3 può prendere gli opportuni provvedimenti cautelari, che possono andare fino alla sospensione parziale o totale delle disposi- zioni del presente Allegato.

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Art. 6 Gruppo di lavoro «ortofrutticoli» 1. Il gruppo di lavoro «ortofrutticoli» istituito a norma dell’articolo 6, paragrafo 7, dell’Accordo esamina tutte le questioni relative al presente Allegato e alla sua appli- cazione. Esso esamina periodicamente l’evoluzione delle disposizioni legislative e normative interne delle Parti nei settori contemplati dal presente Allegato.

2. Il gruppo di lavoro presenta proposte al Comitato onde adeguare e aggiornare

l’appendice del presente Allegato.

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Appendice dell’allegato 10

Organismi di controllo svizzeri autorizzati a rilasciare il certificato di controllo di cui all’articolo 3 dell’allegato 10

1. Associazione svizzera frutta

Baarer Str. 88 CH - 6302 Zugo

2. Unione svizzera dei legumi

Bahnhofstrasse 87 CH - 3232 Ins

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Allegato 11

Relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale

Art. 1

1. Il titolo I del presente Allegato verte:

– sulle misure di lotta contro alcune malattie degli animali e sulla notifica di queste malattie; – sugli scambi e l’importazione dai paesi terzi di animali vivi, nonché dei re- lativi sperma, ovuli ed embrioni.

2. Il titolo II del presente Allegato verte sugli scambi di prodotti animali.

Titolo I Scambi di animali vivi nonché dei relativi sperma, ovuli ed embrioni

Art. 2 1. Le Parti constatano di avere legislazioni simili e che conducono a risultati identici in materia di lotta contro le malattie degli animali e di notifica di queste malattie. 2. Le legislazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo formano oggetto del- l’appendice 1. L’applicazione di queste legislazioni è soggetta alle modalità parti- colari previste nella stessa appendice.

Art. 3 Le Parti convengono che gli scambi di animali vivi nonché dei relativi sperma, ovuli ed embrioni si effettueranno conformemente alle legislazioni di cui all’appendice 2. L’applicazione di queste legislazioni è soggetta alle modalità particolari previste nella stessa appendice.

Art. 4 1. Le Parti constatano di avere legislazioni simili e che conducono a risultati identici in materia d’importazione dai paesi terzi di animali vivi nonché dei relativi sperma, ovuli ed embrioni.

2. Le legislazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo formano oggetto

dell’appendice 3. L’applicazione di queste legislazioni è soggetta alle modalità par- ticolari previste nella stessa appendice.

Art. 5 Le Parti convengono, in materia zootecnica, sull’applicazione delle disposizioni che figurano nell’appendice 4.

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Art. 6 Le Parti convengono che i controlli relativi agli scambi e alle importazioni in prove- nienza dai paesi terzi di animali vivi nonché dei relativi sperma, ovuli ed embrioni sono effettuati conformemente alle disposizioni dell’appendice 5.

Titolo II Scambi di prodotti animali

Art. 7 Finalità La finalità del presente titolo è di favorire gli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale tra le Parti mediante l’istituzione di un dispositivo per il riconosci- mento dell’equivalenza delle misure sanitarie applicate dalle Parti, compatibilmente con la tutela della salute degli uomini e degli animali, nonché di migliorare la comu- nicazione e la cooperazione tra le Parti in materia di polizia sanitaria.

Art. 8 Obblighi multilaterali Il presente titolo non inficia in alcun modo i diritti e gli obblighi spettanti alle Parti in virtù dell’Accordo istitutivo dell’Organizzazione mondiale del commercio e dei relativi allegati, in particolare dell’Accordo sull’applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie40 (SPS).

Art. 9 Campo d’applicazione 1. Il campo di applicazione del presente titolo è inizialmente limitato alle misure sanitarie applicate dalle Parti ai prodotti di origine animale elencati nell’appendice 6. 2. Salvo disposizione contraria delle appendici al presente titolo e fatto salvo l’arti- colo 20 del presente Allegato, sono escluse dal campo di applicazione del presente titolo le misure sanitarie concernenti gli additivi alimentari (ivi compresi tutti gli additivi e i coloranti alimentari, i coadiuvanti tecnologici, gli aromi), l’irradiazione, i contaminanti (agenti fisici e residui di farmaci veterinari), i residui chimici dovuti alla migrazione di sostanze contenute nei materiali d’imballaggio, le sostanze chimi- che non autorizzate (additivi, coadiuvanti tecnologici, farmaci veterinari vietati, ecc.), l’etichettatura dei prodotti alimentari, i mangimi e le premiscele medicati.

Art. 10 Definizioni Ai fini del presente titolo, si applicano le seguenti definizioni: a) prodotti animali: i prodotti di origine animale cui si applicano le disposizio- ni dell’appendice 6; b) misure sanitarie: le misure definite nell’Allegato A, paragrafo 1 dell’Ac- cordo SPS relativamente ai prodotti animali;

40 RS 0.632.20, allegato 1A.4

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c) adeguato livello di protezione sanitaria: il livello di protezione definito nel- l’Allegato A, paragrafo 5 dell’Accordo SPS relativamente ai prodotti animali; d) autorità competenti: (i) Svizzera: le autorità di cui all’appendice 7, parte A; (ii) Comunità europea: le autorità di cui all’appendice 7, parte B.

Art. 11 Adeguamento alle condizioni regionali 1. Ai fini degli scambi tra le Parti, le misure di cui all’articolo 2 si applicano fatto salvo il disposto del paragrafo 2 del presente articolo. 2. Se una delle Parti rivendica una qualifica sanitaria speciale riguardo ad una parti- colare malattia, può chiedere il riconoscimento di tale qualifica. Essa può chiedere anche garanzie supplementari, confacenti alla qualifica riconosciuta, per l’impor- tazione di prodotti animali. Le garanzie inerenti a determinate malattie sono specifi- cate nell’appendice 8.

Art. 12 Equivalenza 1. Il riconoscimento dell’equivalenza presuppone la valutazione e l’accettazione dei seguenti elementi: – legislazione, norme, procedure e programmi vigenti per effettuare controlli e garantire l’adempimento degli obblighi nazionali e di quelli incombenti al paese importatore; – la struttura documentata delle autorità competenti, le loro attribuzioni e po- teri, la loro organizzazione gerarchica, le loro procedure operative e risorse disponibili; – l’operato delle autorità competenti nell’esecuzione dei programmi di con- trollo e rispetto alle garanzie fornite. Ai fini di tale valutazione, le Parti tengono conto dell’esperienza già acquisita. 2. L’equivalenza si applica alle misure sanitarie vigenti nei settori o parti di settori dei prodotti animali, alle disposizioni legislative, ai sistemi ispettivi e di controllo, o a parti di essi, ovvero a particolari requisiti legislativi, ispettivi o d’igiene.

Art. 13 Determinazione dell’equivalenza 1. Per determinare se una misura sanitaria applicata dalla Parte esportatrice raggiun- ga l’adeguato livello di protezione sanitaria, le Parti procedono come segue: i) identificano la misura sanitaria per la quale viene chiesto il riconoscimento dell’equivalenza; ii) la Parte importatrice espone l’obiettivo della propria misura sanitaria, indi- cando, secondo i casi, il rischio o i rischi che la misura in questione intende prevenire, e specifica l’adeguato livello di protezione sanitaria; iii) la Parte esportatrice dimostra che la misura sanitaria raggiunge l’adeguato livello di protezione sanitaria della Parte importatrice;

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iv) la Parte importatrice determina se la misura sanitaria applicata dalla Parte esportatrice raggiunge l’adeguato livello di protezione sanitaria; v) la Parte importatrice riconosce l’equivalenza della misura sanitaria applicata dalla Parte esportatrice se quest’ultima dimostra obiettivamente che la pro- pria misura raggiunge l’adeguato livello di protezione sanitaria della Parte importatrice. 2. Se l’equivalenza non viene riconosciuta, gli scambi tra le Parti possono avere luogo alle condizioni prescritte dalla Parte importatrice per garantire l’adeguato li- vello di protezione sanitaria, secondo quanto enunciato nell’appendice 6. La Parte esportatrice può attenersi alle condizioni stabilite dalla Parte importatrice senza che ciò pregiudichi l’esito della procedura di cui al paragrafo 1.

Art. 14 Riconoscimento delle misure sanitarie 1. Nell’appendice 6 figurano i settori o parti di settori per i quali, alla data del- l’entrata in vigore del presente Allegato, le misure sanitarie applicate dalle Parti so- no reciprocamente riconosciute come equivalenti ai fini degli scambi. In questi set- tori o parti di settori, gli scambi di prodotti animali avvengono conformemente alle legislazioni di cui all’appendice 6, applicate secondo le modalità ivi stabilite. 2. Nell’appendice 6 figurano altresì i settori o parti di settori per i quali le Parti ap- plicano misure sanitarie differenti.

Art. 15 Controlli alle frontiere e canoni I controlli relativi agli scambi di prodotti animali tra la Comunità e la Svizzera ven- gono effettuati conformemente alle disposizioni di cui: a) all’appendice 10, parte A, per le misure riconosciute equivalenti; b) all’appendice 10, parte B, per le misure non riconosciute equivalenti; c) all’appendice 10, parte C, per le misure specifiche; d) all’appendice 10, parte D, per i canoni.

Art. 16 Verifica 1. Per stimolare la fiducia nell’effettiva attuazione delle disposizioni del presente titolo, ciascuna delle Parti ha il diritto di effettuare verifiche sulla Parte esportatrice, comprendenti tra l’altro: a) una valutazione, totale o parziale, del programma di controllo realizzato dalle autorità competenti, eventualmente con una supervisione dei program- mi d’ispezione e di verifica; b) sopralluoghi e ispezioni in loco. Tali provvedimenti devono essere attuati in conformità con le disposizioni dell’ap- pendice 9.

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2. Per la Comunità:

– le verifiche di cui al paragrafo 1 sono eseguite dalla Comunità; – i controlli alle frontiere di cui all’articolo 15 sono di competenza degli Stati membri. 3. Per la Svizzera, le autorità elvetiche procedono alle verifiche di cui al paragrafo 1 e ai controlli frontalieri di cui all’articolo 15.

4. Le Parti possono, di comune Accordo:

a) comunicare i risultati e le conclusioni delle verifiche e dei controlli frontalie- ri a paesi terzi non aderenti al presente Allegato; b) avvalersi dei risultati e delle conclusioni di verifiche e di controlli frontalieri eseguiti da paesi terzi non aderenti al presente Allegato.

Art. 17 Notificazione 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano nella misura in cui esse non rientrano nelle pertinenti misure di cui agli articoli 2 e 20 del presente Allegato.

2. Le Parti si notificano reciprocamente:

– entro le 24 ore, ogni modifica rilevante della situazione sanitaria; – nel più breve tempo possibile, ogni dato di rilevanza epidemiologica in rela- zione a malattie non figuranti nel paragrafo 1 o a nuove malattie; – qualsiasi misura supplementare adottata in più dei requisiti elementari in materia di lotta o di eradicazione delle malattie degli animali o di tutela della pubblica sanità, nonché ogni modifica della politica di prevenzione, compre- se le campagne di vaccinazione. 3. Le notificazioni di cui al paragrafo 2 vengono indirizzate per iscritto ai punti di contatto designati nell’appendice 11. 4. In caso di allarme d’ordine sanitario o zoosanitario, la notificazione può essere effettuata oralmente ai punti di contatto di cui all’appendice 11 e sarà seguita da una conferma scritta entro le 24 ore. 5. Se una delle Parti paventa un rischio per la salute degli uomini o degli animali, vengono tenute, su richiesta, consultazioni quanto prima possibile e comunque entro 14 giorni. Ciascuna delle Parti si impegna a fornire, in simili circostanze, tutte le informazioni necessarie per evitare perturbazioni degli scambi e per addivenire ad una soluzione reciprocamente accettabile.

Art. 18 Scambi di informazioni e comunicazione di dati e risultanze scientifiche 1. Le Parti intercambiano in maniera uniforme e sistematica informazioni utili per l’attuazione del presente titolo, onde suscitare fiducia reciproca, offrire garanzie e dimostrare l’efficacia dei programmi controllati. Se necessario per la realizzazione di tali obiettivi, esse procedono anche a scambi di funzionari.

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2. Gli scambi di informazioni sulle modifiche delle rispettive misure sanitarie o su altri temi pertinenti comprendono tra l’altro: – l’esame preliminare di proposte di modifica delle norme o delle condizioni regolamentari che possono interferire con il presente titolo; se necessario, il Comitato misto veterinario può essere adito da una delle Parti; – ragguagli sull’andamento degli scambi di prodotti di origine animale; – informazioni sui risultati delle verifiche di cui all’articolo 16. 3. A convalida delle loro posizioni o richieste, le Parti provvedono a comunicare dati o documenti scientifici alle istanze scientifiche competenti, le quali li esaminano tempestivamente e informano entrambe le Parti dell’esito di detto esame. 4. I suddetti scambi di informazioni si svolgono tramite i punti di contatto indicati nell’appendice 11.

Titolo III Disposizioni generali

Art. 19 Comitato misto veterinario 1. È istituito un Comitato misto veterinario, composto di rappresentanti delle Parti. Esso esamina tutte le questioni attinenti all’applicazione del presente Allegato e alla sua applicazione. Esso assume inoltre tutti gli incarichi previsti dal presente Alle- gato. 2. Il Comitato misto veterinario dispone di un potere decisionale per i casi previsti dal presente Allegato. Le decisioni del Comitato misto veterinario sono eseguite dalle Parti secondo le loro norme rispettive. 3. Il Comitato misto veterinario esamina periodicamente l’evoluzione delle disposi- zioni legislative e regolamentari delle Parti nelle materie che formano oggetto del presente Allegato. Esso può decidere di modificare le appendici del presente Alle- gato, in particolare per adeguarle ed aggiornarle.

4. Il Comitato misto veterinario si pronuncia di comune accordo.

5. Il Comitato misto veterinario stabilisce il proprio regolamento interno. In funzio- ne delle esigenze, il Comitato misto veterinario può essere convocato su richiesta di una delle Parti. 6. Il Comitato misto veterinario può costituire gruppi di lavoro tecnici, composti di esperti delle Parti, incaricati di individuare e trattare particolari questioni d’ordine scientifico e tecnico attinenti al presente Allegato. Qualora sia necessaria una peri- zia, il Comitato misto veterinario può inoltre costituire gruppi di lavoro tecnici ad hoc, in particolare scientifici, la cui composizione non è necessariamente limitata ai rappresentanti delle Parti.

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Art. 20 Clausola di salvaguardia 1. Qualora la Comunità europea o la Svizzera abbia l’intenzione di applicare misure di salvaguardia nei confronti dell’altra Parte contraente, ne informa previamente quest’ultima. Fatta salva la possibilità di porre immediatamente in vigore le misure previste, si terranno al più presto consultazioni tra i servizi competenti della Com- missione e della Svizzera per cercare soluzioni adeguate. Se necessario, il Comitato misto potrà essere adito da una delle due Parti.

2. Qualora uno Stato membro della Comunità europea abbia l’intenzione di attuare

misure provvisorie di salvaguardia nei confronti della Svizzera, esso ne informa pre- ventivamente le autorità elvetiche.

3. Qualora la Comunità prenda una decisione di salvaguardia nei confronti di una

delle parti del territorio della Comunità europea o di paesi terzi, il servizio compe- tente ne informa quanto prima le autorità competenti della Svizzera. Dopo aver esa- minato la situazione, la Svizzera adotta le misure richieste da questa decisione, ec- cetto se ritiene che tali misure non siano giustificate. In quest’ultima ipotesi, si ap- plicano le disposizioni di cui al paragrafo 1. 4. Qualora la Svizzera prenda una decisione di salvaguardia nei confronti di paesi terzi, ne informa quanto prima i servizi competenti della Commissione. Fatta salva la possibilità per la Svizzera di mettere immediatamente in vigore le misure previste, si terranno al più presto consultazioni tra i servizi competenti della Commissione e della Svizzera per cercare soluzioni adeguate. Se necessario, il Comitato misto potrà essere adito da una delle due Parti.

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Appendice 1

Misure di lotta / notifica delle malattie

I. Afta epizootica A. Legislazioni Comunità europea Svizzera

1. Direttiva 85/511/CEE del Consi- 1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epi-

glio, del 18 novembre 1985, che zoozie (LFE), modificata da ultimo stabilisce misure comunitarie di il 18 giugno 1993 (RS 916.40), in lotta contro l’afta epizootica (GU particolare gli articoli 1, 1a e 9a L 315 del 26.11.1985, pag. 11), (misura contro le epizoozie molto modificata da ultimo dall’atto di contagiose, scopi della lotta) e 57 adesione dell’Austria, della Finlan- (disposizioni esecutive di carattere dia e della Svezia tecnico, collaborazione internazio- nale)

2. Direttiva 90/423/CEE del Consi- 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle

glio, del 26 giugno 1990, che mo- epizoozie (OFE), modificata da difica la direttiva 85/511/CEE che ultimo il 16 settembre 1996 stabilisce misure comunitarie di (RS 916.401), in particolare gli arti- lotta contro l’afta epizootica, la di- coli 2 (epizoozie molto contagiose), rettiva 64/432/CEE relativa a pro- 49 (manipolazione di microorgani- blemi di polizia sanitaria in materia smi patogeni per l’animale), 73 e 74 di scambi intracomunitari di animali (pulizia e disinfezione), 77-98 (di- delle specie bovina e suina e la di- sposizioni comuni riguardanti le rettiva 72/462/CEE relativa ai pro- epizoozie molto contagiose), 99- blemi sanitari e di polizia sanitaria 103 (misure specifiche riguardanti all’importazione di animali delle la lotta contro l’afta epizootica) specie bovina e suina, di carni fre- sche o di prodotti a base di carne provenienti dai paesi terzi (GU L 224 del 18.8.1990, pag.13)

3. Ordinanza del 1° luglio 1992 con-

cernente l’Istituto di virologia e di immunoprofilassi (RS 172.216.35), in particolare l’articolo 2 (labora- torio di riferimento, registrazione, controllo e messa a disposizione di vaccino contro l’afta epizootica)

B. Modalità di applicazione particolari 1. Di norma, la Commissione e l’Ufficio veterinario federale si notificano l’intenzione di procedere ad una vaccinazione di emergenza. Nei casi di estrema urgenza, la notifica riguarda la decisione presa e le relative modalità di attuazione. In ogni caso, si tengono quanto prima consultazioni nell’ambito del Comitato misto veterinario.

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2. In applicazione dell’articolo 97 dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispo- ne di un piano di allarme. Questo piano di allarme è oggetto della disposizione di esecuzione tecnica n. 95/65, emessa dall’Ufficio veterinario federale. 3. Il laboratorio comune di riferimento per l’identificazione del virus dell’afta epi- zootica è: The Institute for Animal Health Pirbright Laboratory, England. La Svizze- ra si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e l’incarico di questo laboratorio sono quelli previsti dalla decisione 89/531/CEE (GU L 279 del 28 settembre 1989, pag. 32).

II. Peste suina classica A. Legislazioni Comunità europea Svizzera

1. Direttiva 80/217/CEE del Consiglio, 1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epi-

del 22 gennaio 1980, che stabilisce zoozie (LFE), modificata da ultimo il misure comunitarie di lotta contro la 18 giugno 1993 (RS 916.40), in par- peste suina classica (GU L 47 del ticolare gli articoli 1, 1a e 9a (misura 21.2.1980, pag. 11), modificata da contro le epizoozie molto contagiose, ultimo dall’atto di adesione scopi della lotta) e 57 (disposizioni dell’Austria, della Finlandia e della esecutive di carattere tecnico, colla- Svezia borazione internazionale)

2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle

epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 16 settembre 1996 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie molto contagiose), 40-47 (eliminazio- ne e valorizzazione dei rifiuti), 49 (ma- nipolazione di microrganismi patogeni per l’animale), 73 e 74 (pulizia e di- sinfezione), 77-98 (disposizioni comu- ni riguardanti le epizoozie molto con- tagiose), 116-121 (constatazione della peste suina alla macellazione, misure specifiche riguardanti la lotta contro la peste suina)

3. Ordinanza del 1° luglio 1992 con-

cernente l’Istituto di virologia e di immunoprofilassi (RS 172.216.35), in particolare l’articolo 2 (labora- torio di riferimento)

4. Ordinanza del 3 febbraio 1993 concer-

nente l’eliminazione dei rifiuti di origi- ne animale (OERA), modificata da ul- timo il 17 aprile 1996 (RS 916.401)

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B. Modalità di applicazione particolari 1. La Commissione e l’Ufficio veterinario federale si notificano l’intenzione di pro- cedere ad una vaccinazione di emergenza. Si tengono quanto prima consultazioni nell’ambito del Comitato misto veterinario. 2. Se necessario e in applicazione dell’articolo 117, paragrafo 5, dell’ordinanza sulle epizoozie, l’Ufficio veterinario federale decreterà disposizioni di esecuzione a ca- rattere tecnico per quanto riguarda la marcatura e il trattamento delle carni che pro- vengono dalle zone di protezione e di sorveglianza. 3. In applicazione dell’articolo 121 dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera si impegna ad attuare un piano di eradicazione della peste suina classica dei maiali sel- vatici in conformità dell’articolo 6bis della direttiva 80/217/CEE. Si tengono quanto prima consultazioni nell’ambito del Comitato misto veterinario. 4. In applicazione dell’articolo 97 dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispo- ne di un piano di allarme. Questo piano di allarme è oggetto della disposizione di esecuzione tecnica n. 95/65, emessa dall’Ufficio veterinario federale. 5. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 14bis della direttiva 80/217/CEE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie. 6. Se necessario, in applicazione dell’articolo 89, paragrafo 2, dell’ordinanza sulle epizoozie, l’Ufficio veterinario federale decreterà disposizioni di esecuzione a ca- rattere tecnico per quanto riguarda il controllo sierologico dei maiali nelle zone di protezione e di sorveglianza in conformità con l’Allegato IV della diretti- va 80/217/CEE. 7. Il laboratorio comune di riferimento per la peste suina classica è: Institut für Vi- rologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, Bischofsholer Damm 15, Hanno- ver. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e l’incarico di questo laboratorio sono quelli previsti dall’Allegato VI della direttiva 80/217/CEE.

III. Peste equina A. Legislazioni Comunità europea Svizzera

1. Direttiva 92/35/CEE del Consiglio, 1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epi-

del 29 aprile 1992, che fissa le nor- zoozie (LFE), modificata da ultimo me di controllo e le misure di lotta il 18 giugno 1993 (RS 916.40), in contro la peste equina (GU L 157 particolare gli articoli 1, 1a e 9a del 10.6.1992, pag.19), modificata (misura contro le epizoozie molto da ultimo dall’atto di adesione del- contagiose, scopi della lotta) e 57 l’Austria, della Finlandia e della (disposizioni di esecuzione di ca- Svezia rattere tecnico, collaborazione inter- nazionale)

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2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle

epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 16 settembre 1996 (RS 916.401), in particolare gli arti- coli 2 (epizoozie molto contagiose),

49 (manipolazione di microrganismi

patogeni per l’animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie molto contagiose), 112-

115 (constatazione della peste suina

alla macellazione, misure specifiche riguardanti la lotta contro la peste equina)

3. Ordinanza del 1° luglio 1992 con-

cernente l’Istituto di virologia e di immunoprofilassi (RS 172.216.35), in particolare l’articolo 2 (labora- torio di riferimento)

B. Modalità di applicazione particolari 1. Qualora si sviluppi in Svizzera un’epizoozia di gravità eccezionale, il Comitato misto veterinario si riunisce al fine di procedere ad un esame della situazione. Le competenti autorità svizzere si impegnano ad adottare le misure necessarie alla luce dei risultati di quest’esame. 2. Il laboratorio comune di riferimento per la peste equina è: Laboratorio de Sanidad y Producción Animal, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 28119 Al- gete, Madrid, España. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e l’incarico di questo labo- ratorio sono quelli previsti dall’Allegato III della direttiva 92/35/CEE. 3. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 16 della direttiva 92/35/CEE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie. 4. In applicazione dell’articolo 97 dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispo- ne di un piano di intervento. Questo piano di intervento è oggetto della disposizione di esecuzione tecnica n. 95/65, emessa dall’Ufficio veterinario federale.

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IV. Influenza aviaria A. Legislazioni Comunità europea Svizzera

1. Direttiva 92/40/CEE del Consiglio 1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epi-

del 19 maggio 1992, che istituisce zoozie (LFE), modificata da ultimo misure comunitarie di lotta contro il 18 giugno 1993 (RS 916.40), in l’influenza aviaria (GU L 167 del particolare gli articoli 1, 1a e 9a 22.6.1992, pag. 1), modificata da (misura contro le epizoozie molto ultimo dall’atto di adesione contagiose, scopi della lotta) e 57 dell’Austria, della Finlandia e della (disposizioni di esecuzione di ca- Svezia rattere tecnico, collaborazione inter- nazionale)

2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle

epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 16 settembre 1996 (RS 916.401), in particolare gli arti- coli 2 (epizoozie molto contagiose),

49 (manipolazione di microrganismi

patogeni per l’animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie molto contagiose), 122-

125 (misure specifiche riguardanti la

lotta contro l’influenza aviaria)

3. Ordinanza del 1° luglio 1992 con-

cernente l’Istituto di virologia e di immunoprofilassi (RS 172.216.35), in particolare l’articolo 2 (labora- torio di riferimento)

B. Modalità di applicazione particolari 1. Il laboratorio comune di riferimento per l’influenza aviaria è: Central Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB, United Kingdom. La Svizze- ra si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e l’incarico di questo laboratorio sono quelli previsti dal- l’Allegato V della direttiva 92/40/CEE. 2. In applicazione dell’articolo 97 dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispo- ne di un piano di emergenza. Questo piano di emergenza è oggetto della disposizio- ne di esecuzione tecnica n. 95/65, emessa dall’Ufficio veterinario federale. 3. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 18 della direttiva 92/40/CEE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie.

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V. Malattia di Newcastle A. Legislazioni Comunità europea Svizzera

1. Direttiva 92/66/CEE del Consiglio 1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epi-

del 14 luglio 1992, che istituisce le zoozie (LFE), modificata da ultimo il misure comunitarie di lotta contro la 18 giugno 1993 (RS 916.40), in par- malattia di Newcastle (GU L 260 del ticolare gli articoli 1, 1a e 9a (misura 5.9.1992, pag. 1), modificata da ul- contro le epizoozie molto contagiose, timo dall’atto di adesione scopi della lotta) e 57 (disposizioni di dell’Austria, della Finlandia e della esecuzione di carattere tecnico, colla- Svezia borazione internazionale)

2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle

epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 16 settembre 1996 (RS 916.401), in particolare gli arti- coli 2 (epizoozie molto contagiose), 40-47 (eliminazione e valorizzazio- ne dei rifiuti) 49 (manipolazione di microorganismi patogeni per l’ani- male), 73 e 74 (pulizia e disinfezio- ne), 77-98 (disposizioni comuni ri- guardanti le epizoozie molto conta- giose), 122-125 (misure specifiche riguardanti la lotta contro la malattia di Newcastle)

3. Ordinanza del 1° luglio 1992 con-

cernente l’Istituto di virologia e di immunoprofilassi (RS 172.216.35), in particolare l’articolo 2 (labora- torio di riferimento)

4. Istruzione (direttiva tecnica) dell’Uf-

ficio veterinario federale del 20 giu- gno 1989 concernente la lotta contro la paramixovirosi dei piccioni (Bol- lettino dell’Ufficio veterinario fede- rale 90 (13) pag. 113 (vaccinazione ecc.))

5. Ordinanza del 3 febbraio 1993 con-

cernente l’eliminazione dei rifiuti di origine animale (OERA), modificata da ultimo il 17 aprile 1996 (RS 916.401)

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B. Modalità di applicazione particolari 1. Il laboratorio comune di riferimento per la malattia di Newcastle è: Central Vete- rinary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB, United Kingdom. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e l’incarico di questo laboratorio sono quelli pre- visti dall’Allegato V della direttiva 92/66/CEE. 2. In applicazione dell’articolo 97 dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispo- ne di un piano di emergenza. Questo piano di emergenza è oggetto della disposizio- ne di esecuzione tecnica n. 95/65, emessa dall’Ufficio veterinario federale. 3. Le informazioni di cui agli articoli 17 e 19 della direttiva 92/66/CEE sono di competenza del Comitato misto veterinario. 4. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 22 della direttiva 92/66/CEE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie.

VI. Malattie dei pesci A. Legislazioni Comunità europea Svizzera

1. Direttiva 93/53/CEE del Consiglio, 1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epi-

del 24 giugno 1993, recante misure zoozie (LFE), modificata da ultimo comunitarie minime di lotta contro il 18 giugno 1993 (RS 916.40), in talune malattie dei pesci (GU L 175 particolare gli articoli 1, 1a e 10 del 19.7.1993, pag. 23), modificata (misura contro le epizoozie) e 57 dall’Atto di adesione dell’Austria, (disposizioni di esecuzione di ca- della Finlandia e della Svezia rattere tecnico, collaborazione inter- nazionale)

2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle

epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 16 settembre 1996 (RS 916.401), in particolare gli arti- coli 3 e 4 (epizoozie considerate),

61 (obblighi degli appaltatori di un

diritto di pesca e degli organi incari- cati di sorvegliare la pesca), 62-76 (misure di lotta in generale), 275-

290 (misure specifiche riguardanti le

malattie dei pesci, laboratorio di diagnosi)

B. Modalità di applicazione particolari 1. Attualmente l’allevamento del salmone non è autorizzato e la specie non è pre- sente in Svizzera. Di conseguenza, la regolamentazione svizzera ha previsto che l’anemia contagiosa del salmone sia da considerare semplicemente come una malat-

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tia da sorvegliare. Nel quadro del presente Allegato, le autorità svizzere si impegna- no a modificare la loro legislazione al fine di considerare l’anemia contagiosa del salmone come una malattia da combattere. La situazione sarà riesaminata nell’am- bito del Comitato misto veterinario un anno dopo l’entrata in vigore del presente Allegato. 2. Attualmente l’allevamento delle ostriche piatte non è praticato in Svizzera. In ca- so di comparsa di bonamiosi o marteiliosi, l’Ufficio veterinario federale si impegna ad adottare le misure di emergenza necessarie, conformi alla normativa comunitaria, sulla base dell’articolo 57 della legge sulle epizoozie. 3. Nei casi di cui all’articolo 7 della direttiva 93/53/CEE, l’informazione avrà luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario. 4. Il laboratorio comune di riferimento per le malattie dei pesci è: Statens Vete- rinære Serumlaboratorium, Landbrugsministeriet, Hangövej 2, 8200 Århus, Dan- mark. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni deri- vanti da questa designazione. La funzione e l’incarico di questo laboratorio sono quelli previsti dall’Allegato C della direttiva 93/53/CEE. 5. In applicazione dell’articolo 97 dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispo- ne di un piano di intervento. Questo piano di intervento è oggetto della disposizione di esecuzione tecnica n. 95/65, emessa dall’Ufficio veterinario federale. 6. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 16 della direttiva 93/53/CEE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie.

VII. Altre malattie A. Legislazioni Comunità europea Svizzera

1. Direttiva 92/119/CEE del Consiglio 1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epi-

del 17 dicembre 1992, che introdu- zoozie (LFE), modificata da ultimo ce misure generali di lotta contro al- il 18 giugno 1993 (RS 916.40), in cune malattie degli animali nonché particolare gli articoli 1, 1a e 9a misure specifiche per la malattia ve- (misura contro le epizoozie molto scicolare dei suini (GU L 62 del contagiose, scopi della lotta) e 57 15.3.1993, pag. 69), modificata da (disposizioni di esecuzione di ca- ultimo dall’atto di adesione rattere tecnico, collaborazione inter- dell’Austria, della Finlandia e della nazionale) Svezia 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 16 settembre 1996 (RS 916.401), in particolare gli arti- coli 2 (epizoozie molto contagiose),

49 (manipolazione di microrganismi

patogeni per l’animale), 73 e 74

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(pulizia e disinfezione), 77-98 (di- sposizioni comuni riguardanti le epizoozie molto contagiose), 103-

105 (misure specifiche riguardanti la

lotta contro la malattia vescicolare dei suini)

3. Ordinanza del 1° luglio 1992 con-

cernente l’Istituto di virologia e di immunoprofilassi (RS 172.216.35), in particolare l’articolo 2 (labora- torio di riferimento)

B. Modalità di applicazione particolari 1. Nei casi di cui all’articolo 6, l’informazione avrà luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario. 2. Il laboratorio comune di riferimento per la malattia vescicolare dei suini è: AFR Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Ash Road, Pirbright, Woking Sur- rey, GU240NF, United Kingdom. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa impu- tabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e l’incarico di questo laboratorio sono quelli previsti dall’Allegato III della direttiva 92/119/CEE. 3. In applicazione dell’articolo 97 dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispo- ne di un piano di emergenza. Questo piano di emergenza è oggetto della disposizio- ne di esecuzione tecnica n. 95/65, emessa dall’Ufficio veterinario federale. 4. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 22 della direttiva 92/119/CEE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie.

VIII. Notifica delle malattie A. Legislazioni Comunità europea Svizzera

1. Direttiva 82/894/CEE del Consi- 1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epi-

glio, del 21 dicembre 1982, concer- zoozie (LFE), modificata da ultimo nente la notifica delle malattie degli il 18 giugno 1993 (RS 916.40), in animali nella Comunità (GU L 378 particolare gli articoli 11 (denuncia del 31.12.1982, pag. 58), modificata e dichiarazione delle malattie) e 57 da ultimo dall’atto di adesione del- (disposizioni di esecuzione di ca- l’Austria, della Finlandia e della rattere tecnico, collaborazione inter- Svezia nazionale)

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2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle

epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 16 settembre 1996 (RS 916.401), in particolare gli arti- coli 2-5 (malattie considerate), 59-

65 e 291 (obbligo di denuncia, noti-

fica), 292-299 (sorveglianza, esecu- zione, assistenza amministrativa)

B. Modalità di applicazione particolari La Commissione, in collaborazione con l’Ufficio veterinario federale, include la Svizzera nel sistema di notifica delle malattie degli animali previsto dalla diretti- va 82/894/CEE.

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Appendice 2

Polizia sanitaria: scambi e immissione sul mercato

I. Bovini e suini A. Legislazioni Comunità europea Svizzera

1. Direttiva 64/432/CEE del Consi- 1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle

glio, del 26 giugno 1964, relativa a epizoozie (OFE), modificata da problemi di polizia sanitaria in ma- ultimo il 16 settembre 1996 teria di scambi intracomunitari di (RS 916.401), in particolare gli arti- animali delle specie bovina e suina coli 27-31 (mercati, esposizioni), (GU L 121 del 29.7.1964, 34-37 (commercio), 73 e 74 (pulizia pag. 1977/64), modificata da ultimo e disinfezione), 116-121 (peste sui- dalla direttiva del Consiglio na africana), 135-141 (malattia di 95/25/CE (GU L 243 del- Aujeszky), 150-157 brucellosi bovi- l’11.10.1995, pag. 16) na), 158-165 (tubercolosi), 166-169 (leucosi bovina enzootica), 170-174 (IBR / IPV), 175-195 (encefalopatie spongiformi), 186-189 (infezioni genitali bovine), 207-211 (brucellosi suina), 297 (riconoscimento dei mercati, centri di raccolta, stazioni di disinfezione)

2. Ordinanza del 20 aprile 1988 con-

cernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali (OITE), modificata da ultimo il 14 maggio 1997 (RS 916.443.11)

B. Modalità di applicazione particolari 1. In applicazione dell’articolo 297, primo comma, dell’ordinanza sulle epizoozie, l’Ufficio veterinario federale procederà al riconoscimento dei centri di raccolta defi- niti all’articolo 2 della direttiva 64/432/CEE. 2. L’informazione di cui all’articolo 3, paragrafo 8 della direttiva 64/432/CEE è ef- fettuata nell’ambito del Comitato misto veterinario. 3. Ai fini del presente Allegato si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 13, della direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la brucellosi bovina. Ai fini del mantenimento della qualifica, per il bestiame bovino, di ufficialmente indenne da brucellosi, la Svizzera si impegna a soddisfare le condi- zioni seguenti:

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a) qualunque animale della specie bovina sospetto di essere infetto da brucello- si deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove uffi- ciali di ricerca della brucellosi, che comprendono almeno due prove sierolo- giche con fissazione del complemento nonché un esame microbiologico di campioni adeguati prelevati in caso di aborto; b) nel corso del periodo di sospetto, che sarà mantenuto fino a che le prove previste alla lettera a) diano risultati negativi, la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi è sospesa per la mandria di cui fa (fanno) parte l’animale (o gli animali) sospetto(i) della specie bovina. Informazioni dettagliate sul bestiame sieropositivo sono comunicate al Comitato misto veterinario unitamente ad una relazione epidemiologica. Se una delle condi- zioni di cui all’articolo 3, paragrafo 13, primo comma, della direttiva 64/432/CEE non è più soddisfatta dalla Svizzera, l’Ufficio veterinario federale ne informa imme- diatamente la Commissione. La situazione viene esaminata nell’ambito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo. 4. Ai fini del presente Allegato si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 14, della direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la tubercolosi bovina. Ai fini del mantenimento della qualifica, per il bestiame bovino, di ufficialmente indenne da tubercolosi, la Svizzera si impegna a soddisfare le con- dizioni seguenti: a) è istituito un sistema di identificazione che permetta, per ogni bovino, di ri- salire alla mandria di origine; b) ogni animale abbattuto deve essere sottoposto ad un’ispezione post mortem ad opera di un veterinario ufficiale; c) qualsiasi sospetto di tubercolosi su un animale vivo, morto o abbattuto deve essere notificato alle autorità competenti; d) in ogni caso, le autorità competenti procedono alle indagini necessarie per smentire o confermare il sospetto, comprese le ricerche a valle per le man- drie di origine e di transito; se vengono scoperte lesioni sospette di tuberco- losi al momento dell’autopsia o della macellazione, le autorità competenti sottopongono queste lesioni ad un esame di laboratorio; e) la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi per le mandrie di origine e di transito dei bovini sospetti è sospesa fino a che gli esami clinici o di la-

boratorio o le prove alla tubercolina abbiano escluso l’esistenza della tuber- colosi bovina; f) quando il sospetto di tubercolosi è confermato dalle prove alla tubercolina, dagli esami clinici o di laboratorio, la qualifica di bestiame ufficialmente in- denne da tubercolosi per le mandrie di origine e di transito viene ritirata; g) la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi non è riconosciuta finché tutti gli animali considerati infetti sono stati eliminati dalla mandria, i locali e l’attrezzatura sono stati disinfettati e tutti gli animali rimanenti, di età su- periore a sei settimane, hanno reagito negativamente ad almeno due iniezioni ufficiali di tubercolina per via intradermica, effettuate conformemente all’Allegato B della direttiva 64/432/CEE, di cui la prima effettuata almeno

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sei mesi dopo che l’animale infetto ha lasciato la mandria e la seconda alme- no sei mesi dopo la prima. Informazioni dettagliate sul bestiame contaminato sono comunicate al Comitato mi- sto veterinario unitamente ad una relazione epidemiologica. Se una delle condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 14, primo comma, della direttiva 64/432/CEE non è più soddisfatta dalla Svizzera, l’Ufficio veterinario federale ne informa immediata- mente la Commissione. La situazione viene esaminata nell’ambito del Comitato mi- sto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo. 5. Ai fini del presente Allegato si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni previste all’Allegato G, capitolo I.B., della direttiva 64/432/CEE per quanto riguar- da la leucosi bovina enzootica. Ai fini del mantenimento della qualifica, per il be- stiame bovino, di ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica, la Svizzera si impegna a soddisfare le condizioni seguenti: a) il bestiame svizzero è sorvegliato tramite un controllo per sondaggio; il vo- lume del campionamento è determinato in modo da affermare, con un’affi- dabilità del 99 per cento, che meno dello 0,2 per cento delle mandrie è con- taminato dalla leucosi bovina enzootica; b) ogni animale abbattuto deve essere sottoposto ad ispezione post mortem ef- fettuata da un veterinario ufficiale; c) qualsiasi sospetto emerso in occasione di un esame clinico, di un’autopsia o del controllo delle carni deve essere notificato alle autorità competenti; d) in caso di sospetto o di accertamento di leucosi bovina enzootica, la qualifi- ca di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino all’abo- lizione del sequestro; e) il sequestro è abolito se, dopo l’eliminazione degli animali contaminati e, se necessario, della loro prole, due esami sierologici effettuati ad almeno 90 giorni di intervallo hanno dato risultato negativo. Se la leucosi bovina enzootica è stata accertata nello 0,2 per cento delle mandrie, l’Ufficio veterinario federale ne informa immediatamente la Commissione. La situa- zione viene esaminata nell’ambito del Comitato misto veterinario al fine di riesami- nare le disposizioni del presente paragrafo. 6. Ai fini dell’applicazione del presente Allegato si riconosce che la Svizzera è uffi- cialmente indenne da rinotracheite contagiosa bovina. Ai fini del mantenimento di

questa qualifica, la Svizzera si impegna a soddisfare le condizioni seguenti: a) il bestiame svizzero è sorvegliato tramite un controllo per sondaggio; il vo- lume del campionamento è determinato in modo da affermare, con un’affi- dabilità del 99 per cento, che meno dello 0,1 per cento delle mandrie è con- taminato dalla rinotracheite contagiosa bovina; b) i tori di allevamento di età superiore a 24 mesi devono essere sottoposti an- nualmente ad un esame sierologico; c) qualsiasi sospetto deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della rinotracheite contagiosa bovina, tra cui prove virologiche o sierologiche;

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d) in caso di sospetto o di accertamento di rinotracheite contagiosa bovina, la qualifica di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino all’abolizione del sequestro; e) il sequestro è abolito se un esame sierologico effettuato almeno 30 giorni dopo l’eliminazione degli animali contaminati ha dato risultato negativo. Dato il riconoscimento della qualifica della Svizzera, le disposizioni della decisio- ne 93/42/CEE si applicano mutatis mutandis. L’Ufficio veterinario federale informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento della qualifica. La situazione viene esaminata nell’ambito del Comitato misto veterinario, al fine di ri- vedere le disposizioni del presente paragrafo. 7. Ai fini dell’applicazione del presente Allegato si riconosce che la Svizzera è uffi- cialmente indenne dalla malattia di Aujeszky. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera si impegna a soddisfare le condizioni seguenti: a) il bestiame svizzero è sorvegliato tramite un controllo per sondaggio; il vo- lume del campionamento è determinato in modo da affermare, con un’affi- dabilità del 99 per cento, che meno dello 0,1 per cento delle mandrie è con- taminato dalla malattia di Aujeszky; b) qualsiasi sospetto deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della malattia di Aujeszky tra cui prove virolo- giche o sierologiche; c) in caso di sospetto o di accertamento della malattia di Aujeszky, la qualifica di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino all’abo- izione del sequestro; d) il sequestro è abolito se, dopo l’eliminazione degli animali contaminati, due esami sierologici effettuati su tutti gli animali riproduttori e su un numero rappresentativo di animali da ingrasso ad almeno 21 giorni di intervallo hanno dato un risultato negativo. Dato il riconoscimento della qualifica della Svizzera, le disposizioni della decisio- ne 93/24/CEE si applicano mutatis mutandis. L’Ufficio veterinario federale informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento della qualifica. La situazione viene esaminata nell’ambito del Comitato misto veterinario, al fine di ri- vedere le disposizioni del presente paragrafo.

8. Per quanto riguarda la gastroenterite trasmissible del maiale (GET) e la sindrome disgenesica e respiratoria del maiale (SDRP), la questione di eventuali garanzie sup- plementari sarà esaminata non appena possibile dal Comitato misto veterinario. La Commissione informa l’Ufficio veterinario federale dello sviluppo della questione. 9. In Svizzera, l’Istituto di batteriologia veterinaria dell’Università di Berna è incari- cato del controllo ufficiale delle tubercoline ai sensi dell’Allegato B, punto 12, della direttiva 64/432/CEE.

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10. In Svizzera, l’Istituto di batteriologia veterinaria dell’Università di Berna è inca- ricato del controllo ufficiale degli antigeni (brucellosi) ai sensi dell’Allegato C, parte A, punto 9, della direttiva 64/432/CEE. 11. I bovini e i suini che sono oggetto di scambi tra gli Stati Membri della Comunità e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli che figurano nell’Allegato F della direttiva 64/432/CEE. Sono applicabili gli adat- tamenti seguenti : – nei titoli, sono aggiunte le parole seguenti: «e la Svizzera»; – al punto 3, sono aggiunte le parole seguenti: «o della Svizzera»; – nella nota 4 del modello I, nella nota 5 del modello II, nella nota 4 del mo- dello III e nella nota 5 del modello IV, sono aggiunte le parole seguenti: «per la Svizzera: veterinario di controllo».

II. Ovini e caprini A. Legislazioni Comunità europea Svizzera

1. Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, 1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle

del 28 gennaio 1991, relativa alle epizoozie (OFE), modificata da condizioni di polizia sanitaria da ap- ultimo il 16 settembre 1996 plicare negli scambi intracomunitari (RS 916.401), in particolare gli arti- di ovini e caprini (GU L 46 del coli 27-31 (mercati, esposizioni), 34- 19.2.1991, pag. 19), modificata da 37 (commercio), 73-74 (pulizia e di- ultimo dall’atto di adesione del- sinfezione), 142-149 (rabbia), 158- l’Austria, della Finlandia e della 165 (tubercolosi), 166-169 (scrapie), Svezia 190-195 (brucellosi ovina e caprina), 196-199 (agalassia contagiosa), 200-

203 (artrite/encefalite caprina), 233-

235 (brucellosi del montone), 297

(approvazione dei mercati, centri di raccolta, stazioni di disinfezione)

2. Ordinanza del 20 aprile 1988 con-

cernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali (OITE), modificata da ultimo il 14 maggio 1997 (RS 916.443.11)

B. Modalità di applicazione particolari 1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma della diretti- va 91/68/CEE, l’informazione ha luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario. 2. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 11 della direttiva 91/68/CEE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie.

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3. Ai fini dell’applicazione del presente Allegato, si riconosce che la Svizzera è uffi- cialmente indenne da brucellosi ovina e caprina. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera si impegna ad attuare le misure previste all’Allegato A, capi- tolo I, punto II.2. In caso di insorgenza o di recrudescenza della brucellosi ovina e caprina, la Svizzera ne informa il Comitato misto veterinario, affinché siano adottati i provvedimenti necessari in funzione dell’evolversi della situazione. 4. Per un periodo di un anno a decorrere dall’entrata in vigore del presente Allegato, i caprini da ingrasso e da allevamento destinati alla Svizzera devono rispondere alle seguenti condizioni: – i caprini dell’allevamento d’origine, di oltre sei mesi d’età, devono aver subito un esame sierologico per l’artrite-encefalite virale caprina con esito negativo tre volte nel corso degli ultimi tre anni, con un intervallo di dodici mesi; – i caprini devono aver subito un esame sierologico per l’artrite-encefalite vi- rale caprina con esito negativo nei trenta giorni precedenti la spedizione. Le disposizioni del presente paragrafo saranno riesaminate nell’ambito del Comitato misto veterinario entro un anno dall’entrata in vigore del presente Allegato. 5. Gli ovini e i caprini che sono oggetto di scambi tra gli Stati Membri della Comu- nità e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi ai mo- delli che figurano nell’Allegato E della direttiva 91/68/CEE. Sono applicabili gli adattamenti seguenti: – nei titoli, sono aggiunte le parole seguenti: «e la Svizzera»; – al punto III.a, sono aggiunte le parole seguenti : «o della Svizzera».

III. Equidi A. Legislazioni Comunità europea Svizzera

1. Direttiva 90/426/CEE del Consi- 1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle

glio, del 26 giugno 1990, relativa epizoozie (OFE), modificata da alle condizioni di polizia sanitaria ultimo il 16 settembre 1996 che disciplinano i movimenti di (RS 916.401), in particolare gli arti- equidi e le importazioni di equidi in coli 112-115 (peste equina), 204- provenienza dai paesi terzi (GU L 206 (morbo coitale maligno, ence-

224 del 18.8.1990, pag. 42), modi- falomielite, anemia contagiosa,

ficata da ultimo dall’atto di adesio- morva), 240-244 (metrite contagiosa ne dell’Austria, della Finlandia e equina) della Svezia 2. Ordinanza del 20 aprile 1988 con- cernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali (OITE), modificata da ultimo il 14 maggio 1997 (RS 916.443.11)

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B. Modalità di applicazione particolari 1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 3 della direttiva 90/426/CEE, l’informa- zione ha luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario. 2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 6 della direttiva 90/426/CEE, l’informa- zione ha luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario. 3. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 10 della direttiva 90/426/CEE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie.

4. a) Le disposizioni dell’Allegato B della direttiva 90/426/CEE si applicano

mutatis mutandis alla Svizzera. b) Le disposizioni dell’Allegato C della direttiva 90/426/CEE si applicano mutatis mutandis alla Svizzera. Nel titolo, sono aggiunte le parole seguenti : «e la Svizzera». Nella nota c) in calce, si tratta, per la Svizzera, del veterina- rio di controllo.

IV. Pollame e uova da cova A. Legislazioni Comunità europea Svizzera

1. Direttiva 90/539/CEE del Consi- 1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle

glio, del 15 ottobre 1990, relativa epizoozie (OFE), modificata da alle norme di polizia sanitaria per ultimo il 16 settembre 1996 gli scambi intracomunitari e le im- (RS 916.401), in particolare gli arti- portazioni in provenienza dai paesi coli 25 (trasporto), 122-125 (peste terzi di pollame e uova da cova (GU aviaria e malattia di Newcastle), L 303 del 31.10.1990, pag. 6), mo- 255-261 (salmonella enteritidis), dificata da ultimo dall’atto di ade- 262-265 (laringotracheite contagiosa sione dell’Austria, della Finlandia e aviaria) della Svezia 2. Ordinanza del 20 aprile 1988 con- cernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali (OITE), modificata da ultimo il 14 maggio 1997 (RS 916.443.11), in particolare l’articolo 64a (riconoscimento degli stabilimenti di esportazione)

B. Modalità di applicazione particolari 1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 3 della direttiva 90/539/CEE, la Svizzera sottopone al Comitato misto veterinario un piano indicante le misure che intende mettere in atto per il riconoscimento dei suoi stabilimenti.

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2. Ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 90/539/CEE, il laboratorio nazionale di rife- rimento per la Svizzera è l’Istituto di batteriologia veterinaria dell’Università di Berna. 3. All’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 90/539/CEE, la condi- zione relativa al soggiorno si applica mutatis mutandis alla Svizzera. 4. In caso di spedizioni di uova da cova verso la Comunità, le autorità svizzere si impegnano a rispettare le norme di marcatura previste dal regolamento (CEE) n. 1868/77 della Commissione. La sigla adottata per la Svizzera è «CH». 5. All’articolo 9, lettera a), della direttiva 90/539/CEE, la condizione relativa al sog- giorno si applica mutatis mutandis alla Svizzera. 6. All’articolo 10, lettera a), della direttiva 90/539/CEE, la condizione relativa al soggiorno si applica mutatis mutandis alla Svizzera. 7. All’articolo 11, paragrafo 2, primo trattino, della direttiva 90/539/CEE, la condi- zione relativa al soggiorno si applica mutatis mutandis alla Svizzera. 8. Ai fini del presente Allegato, si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 90/539/CEE per quanto riguarda la ma- lattia di Newcastle e di conseguenza possiede la qualifica di paese «che non pratica la vaccinazione contro la malattia di Newcastle». L’Ufficio veterinario federale in- forma immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento di tale qualifica. La situazione viene esaminata nell’ambito del Comitato misto veterinario, al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo. 9. Per un periodo di un anno a decorrere dall’entrata in vigore del presente Allegato, il pollame da allevamento e da reddito destinato alla Svizzera deve rispondere alle seguenti condizioni: – non dev’essere stato diagnosticato alcun caso di laringotracheite infettiva aviaria nell’allevamento d’origine o nel centro d’incubazione almeno nei sei mesi precedenti la spedizione; – il pollame in questione non dev’essere stato vaccinato contro la laringotra- cheite infettiva aviaria. Le disposizioni del presente paragrafo saranno riesaminate nell’ambito del Comitato misto veterinario entro un anno dall’entrata in vigore del presente Allegato. 10. All’articolo 15, i riferimenti al nome dello Stato membro si applicano mutatis mutandis alla Svizzera.

11. a) Per le spedizioni dalla Comunità europea verso la Svizzera, i certificati sa- nitari sono quelli previsti all’Allegato IV della direttiva 90/539/CEE. Alla rubrica 9, le parole «Stato membro di destinazione:» sono sostituite da: «Stato di destinazione: Svizzera». b) Per le spedizioni dalla Svizzera verso la Comunità europea, i certificati sa- nitari sono quelli previsti all’Allegato IV della direttiva 90/539/CEE, adat- tati nel modo seguente:

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– nell’intestazione, le parole «Comunità europea» sono sostituite con «Svizzera»; – alla rubrica 2, le parole «Stato membro di origine» sono sostituite con «Stato di origine: Svizzera»; – alla rubrica 14, lettera a), gli attestati sono sostituiti con: Modello 1: «Le uova di cui sopra sono conformi alle disposizioni dell’Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (Allegato 11, appendice 2, punto IV)»; Modello 2: «I pulcini di cui sopra sono conformi alle disposizioni dell’Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (Allegato 11, appendice 2, punto IV)»; Modello 3: «Il pollame di cui sopra è conforme alle disposizioni dell’Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (Allegato 11, appendice 2, punto IV)»; Modello 4: «Il pollame o le uova di cui sopra sono conformi alle di- sposizioni dell’Accordo tra la Comunità europea e la Sviz- zera del 21 giugno 1999 (Allegato 11, appendice 2, punto IV)»; Modello 5: «Il pollame di cui sopra è conforme alle disposizioni dell’Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (Allegato 11, appendice 2, punto IV)»; Modello 6: «Il pollame di cui sopra è conforme alle disposizioni dell’Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (Allegato 11, appendice 2, punto IV)». 12. In caso di spedizioni dalla Svizzera verso la Finlandia o la Svezia, le autorità svizzere si impegnano a fornire, in materia di salmonelle, le garanzie previste dalla normativa comunitaria.

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V. Animali e prodotti di acquacoltura A. Legislazioni Comunità europea Svizzera

1. Direttiva 91/67 /CEE del Consiglio, 1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle

del 28 gennaio 1991, che stabilisce epizoozie (OFE), modificata da le norme di polizia sanitaria per la ultimo il 16 settembre 1996 commercializzazione di animali e (RS 916.401), in particolare gli arti- prodotti d’acquacoltura (GU L 46 coli 275-290 (malattie dei pesci e del 19.2.1991, pag. 1), modificata dei crostacei) e 297 (riconoscimento da ultimo dalla direttiva 95/22/CE degli stabilimenti, delle zone e dei del Consiglio (GU L 243 laboratori) dell’11.10.1995, pag.1) 2. Ordinanza del 20 aprile 1988 con- cernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali (OITE), modificata da ultimo il 14 maggio 1997 (RS 916.443.11), in particolare l’articolo 64a (riconoscimento degli stabilimenti di esportazione)

B. Modalità di applicazione particolari 1. L’informazione di cui all’articolo 4 della direttiva 91/67/CEE ha luogo nell’am- bito del Comitato misto veterinario. 2. L’eventuale applicazione degli articoli 5, 6 e 10 della direttiva 91/67/CEE alla Svizzera è di competenza del Comitato misto veterinario. 3. L’eventuale applicazione degli articoli 12 e 13 della direttiva 91/67/CEE alla Svizzera è di competenza del Comitato misto veterinario. 4. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 15 della direttiva 91/67/CEE, le autorità svizzere si impegnano ad attuare i piani di campionamento e i metodi di diagnosi conformi alla normativa comunitaria. 5. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 17 della direttiva 91/67/CEE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie. 6. a) In occasione dell’immissione sul mercato di pesci vivi, uova e gameti prove- nienti da una zona riconosciuta, il modello di documento di trasporto figura all’Allegato E, capitolo I, della direttiva 91/67/CEE. Quando questo documento è emesso dalle autorità svizzere, al punto VI le parole «della direttiva 91/67/CEE» sono sostituite con «dell’Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (Allegato 11, appendice 2, punto V)». b) In occasione dell’immissione sul mercato di pesci vivi, uova e gameti prove- nienti da un’azienda riconosciuta, il modello di documento di trasporto figu- ra all’Allegato E capitolo II della direttiva 91/67/CEE.

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Quando questo documento è emesso dalle autorità svizzere, al punto VI le parole «della direttiva 91/67/CEE» sono sostituite con «dell’Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (Allegato 11, appendice 2, punto V)». c) In occasione dell’immissione sul mercato di molluschi provenienti da una zona litorale riconosciuta, il modello di documento di trasporto figura all’Allegato E capitolo III della direttiva 91/67/CEE. d) In occasione dell’immissione sul mercato di molluschi provenienti da un’azienda riconosciuta, il modello di documento di trasporto figura all’Al- legato E capitolo IV della direttiva 91/67/CEE. e) In occasione dell’immissione sul mercato di pesci, molluschi o crostacei di allevamento, nonché le relative uova e gameti, non appartenenti alle specie sensibili, secondo i casi, alla IHN, alla SHV, alla bonamiosi o alla marteilio- si, il modello di documento di trasporto figura all’Allegato I della decisio- ne 93/22/CEE della Commissione. Quando questo documento è emesso dalle autorità svizzere, al punto V.c) le parole «di cui all’Allegato A, colonna 2 degli elenchi I e II della diretti- va 91/67/CEE» sono sostituite con le parole: «secondo i casi, la IHN, la SHV, la bonamiosi o la marteiliosi». f) In occasione dell’immissione sul mercato di pesci, molluschi o crostacei sel- vatici vivi, nonché le relative uova e gameti, il modello di documento di tra- sporto figura all’Allegato II della decisione 93/22/CEE della Commissione.

VI. Embrioni bovini A. Legislazioni Comunità europea Svizzera

1. Direttiva 89/556/CEE del Consi- 1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle

glio, del 25 settembre 1989, che epizoozie (OFE), modificata da stabilisce le condizioni di polizia ultimo il 16 settembre 1996 sanitaria per gli scambi intracomu- (RS 916.401), in particolare gli arti- nitari e le importazioni da paesi ter- coli 56-58 (trasferimento di embrio- zi di embrioni di animali domestici ni) della specie bovina (GU L 302 del 2. Ordinanza del 20 aprile 1988 con- 19.10.1989, pag. 1), modificata da cernente l’importazione, il transito e ultimo con decisione 94/113/CE l’esportazione di animali e prodotti della Commissione (GU L 53 del animali (OITE), modificata da 24.2.1994, pag. 23) ultimo il 14 maggio 1997 (RS 916.443.11), in particolare gli articoli 64a e 76 (riconoscimento dei gruppi di raccolta come impresa di esportazione)

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B. Modalità di applicazione particolari 1. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 15 della direttiva 89/556/CEE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie. 2. a) Per le spedizioni dalla Comunità europea verso la Svizzera, il certificato sa- nitario è quello previsto all’Allegato C della direttiva 89/556/CEE. Alla ru- brica 9, le parole «Stato membro di destinazione:» sono sostituite con: «Stato di destinazione: Svizzera». b) Per le spedizioni dalla Svizzera verso la Comunità europea, il certificato sa- nitario è quello previsto all’Allegato C della direttiva 89/556/CEE, adattato nel modo seguente: – alla rubrica 2, le parole «Stato Membro di raccolta» sono sostituite con: «Stato di raccolta: Svizzera»; – alla rubrica 13, lettere a) e b), le parole «la direttiva 89/556/CEE» sono sostituite con «l’Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (Allegato 11, appendice 2, punto VI)».

VII. Sperma bovino A. Legislazioni Comunità europea Svizzera

1. Direttiva 88/407/CEE del Consiglio 1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle

del 14 giugno 1988, che stabilisce epizoozie (OFE), modificata da le esigenze di polizia sanitaria ap- ultimo il 16 settembre 1996 plicabili agli scambi intracomunitari (RS 916.401), in particolare gli arti- ed alle importazioni di sperma sur- coli 51-55 (inseminazione artifi- gelato di animali della specie bovi- ciale) na (GU L 194 del 22.7.1988, 2. Ordinanza del 20 aprile 1988 con- pag. 10), modificata da ultimo cernente l’importazione, il transito e dall’atto di adesione dell’Austria, l’esportazione di animali e prodotti della Finlandia e della Svezia animali (OITE), modificata da ultimo il 14 maggio 1997 (RS 916.443.11), in particolare gli articoli 64a e 76 (riconoscimento dei centri di inseminazione come impresa di esportazione)

B. Modalità di applicazione particolari 1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 88/407/CEE, si rileva che in Svizzera tutti i centri comprendono soltanto animali che reagiscono negativamente alla prova della sieroneutralizzazione o alla prova Elisa. 2. L’informazione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 88/407/CEE ha luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario.

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3. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 16 della direttiva 88/407/CEE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie. 4. a) Per le spedizioni dalla Comunità europea verso la Svizzera, il certificato sa- nitario è quello previsto all’Allegato D della direttiva 88/407/CEE. b) Per le spedizioni dalla Svizzera verso la Comunità europea, il certificato sa- nitario previsto all’Allegato D della direttiva 88/407/CEE è adattato nel modo seguente: – alla rubrica IV, i riferimenti alla direttiva 88/407/CEE sono sostituiti con «l’Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno

1999 (Allegato 11, appendice 2, VII)».

VIII. Sperma suino A. Legislazioni Comunità europea Svizzera

1. Direttiva 90/429/CEE del Consiglio 1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle

del 26 giugno 1990, che stabilisce epizoozie (OFE), modificata da le esigenze di polizia sanitaria ap- ultimo il 16 settembre 1996 plicabili agli scambi intracomunitari (RS 916.401), in particolare gli arti- ed alle importazioni di sperma di coli 51-55 (inseminazione artifi- animali della specie suina (GU ciale) L 224 del 18.8.1990, pag. 62), 2. Ordinanza del 20 aprile 1988 con- modificata dall’atto di adesione cernente l’importazione, il transito e dell’Austria, della Finlandia e della l’esportazione di animali e prodotti Svezia animali (OITE), modificata da ultimo il 14 maggio 1997 (RS 916.443.11), in particolare gli articoli 64a e 76 (riconoscimento dei centri di inseminazione come impresa di esportazione)

B. Modalità di applicazione particolari 1. L’informazione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 90/429/CEE ha luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario. 2. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 16 della direttiva 90/429/CEE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie. 3. a) Per le spedizioni dalla Comunità europea verso la Svizzera, il certificato sa- nitario è quello previsto all’Allegato D della direttiva 90/429/CEE con l’adattamento seguente: alla rubrica 9 le parole «Stato membro di destina- zione» sono sostituite con le parole: «Stato di destinazione: Svizzera».

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b) Per le spedizioni dalla Svizzera verso la Comunità europea, il certificato sa- nitario previsto all’Allegato D della direttiva 90/429/CEE è adattato nel modo seguente: – alla rubrica 2, le parole «Stato membro di raccolta» sono sostituite con: «Stato di raccolta: Svizzera». – alla rubrica 13, i riferimenti alla direttiva 90/429/CEE sono sostituiti con «l’Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno

1999 (Allegato 11, appendice 2, punto VIII)».

IX. Altre specie A. Legislazioni Comunità europea Svizzera

1. Direttiva 92/65/CEE del Consiglio 1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle

del 13 luglio 1992, che stabilisce epizoozie (OFE), modificata da norme sanitarie per gli scambi e le ultimo il 16 settembre 1996 importazioni nella Comunità di (RS 916.401), in particolare gli arti- animali, sperma, ovuli e embrioni coli 51-55 (inseminazione artificia- non soggetti, per quanto riguarda le le) e 56-58 (trasferimento di em- condizioni di polizia sanitaria, alle brioni) normative comunitarie specifiche 2. Ordinanza del 20 aprile 1988 con- di cui all’Allegato A, sezione I, cernente l’importazione, il transito e della direttiva 90/425/CEE (GU l’esportazione di animali e prodotti L 268 del 14.9.1992, pag. 54), mo- animali (OITE), modificata da dificata da ultimo dalla decisio- ultimo il 14 maggio 1997 ne 95/176/CEE della Commissione (RS 916.443.11), in particolare gli (GU L 117 del 25.5.1995, pag. 23) articoli 25-30 (importazione di cani e gatti e di altri animali), 64 (condi- zioni di esportazione), 64a e 76 (ri- conoscimento dei centri di insemi- nazione e dei gruppi di raccolta co- me impresa di esportazione)

B. Modalità di applicazione particolari 1. Ai fini del presente Allegato, il presente capitolo verte sugli scambi di animali vivi non soggetti alle disposizioni dei capitoli I-V, nonché di sperma, di ovuli e di embrioni non soggetti alle disposizioni dei punti VI-VIII.

2. La Comunità europea e la Svizzera si impegnano affinché gli scambi di animali

vivi, di sperma, di ovuli e di embrioni menzionati al punto 1 non siano vietati o li- mitati per motivi di polizia sanitaria diversi da quelli risultanti dall’applicazione del presente Allegato e in particolare delle misure di salvaguardia eventualmente adot- tate ai sensi dell’articolo 20. 3. a) Per le spedizioni dalla Comunità europea verso la Svizzera di ungulati di specie diverse da quelle considerate ai capitoli I, II e III, è applicabile il cer-

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tificato sanitario previsto all’Allegato E della direttiva 92/65/CEE, comple- tato dall’attestato di cui all’articolo 6.A.1.f) della direttiva 92/65/CEE. b) Per le spedizioni dalla Svizzera verso la Comunità europea, il certificato sa- nitario previsto all’Allegato E della direttiva 92/65/CEE, completato dall’at- testato di cui all’articolo 6.A.1.f) della direttiva 92/65/CEE è applicabile con l’adattamento seguente: – il riferimento alla direttiva 64/432/CEE è sostituito con «l’Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (Allegato 11, appendice 2, punto IX)». 4. a) Per le spedizioni dalla Comunità europea verso la Svizzera di lagomorfi, è applicabile il certificato sanitario previsto all’Allegato E della diretti- va 92/65/CEE, eventualmente completato dall’attestato di cui all’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 92/65/CEE. b) Per le spedizioni dalla Svizzera verso la Comunità europea di lagomorfi, è applicabile il certificato sanitario previsto all’Allegato E della diretti- va 92/65/CEE, eventualmente completato dall’attestato di cui all’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 92/65/CEE. Quest’attestato può essere adattato dalle autorità svizzere al fine di riprendere in extenso le esi- genze dell’articolo 9 della direttiva 92/65/CEE. 5. L’informazione di cui all’articolo 9, paragrafo 2, quarto comma, della diretti- va 92/65/CEE ha luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario. 6. a) Le spedizioni dalla Comunità europea verso la Svizzera di cani e gatti sono soggette alle disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 2, della diretti- va 92/65/CEE. b) Le spedizioni di cani e gatti dalla Svizzera verso gli Stati membri della Co- munità europea, eccetto il Regno Unito, l’Irlanda e la Svezia, sono soggette alle disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 92/65/CEE. Le autorità svizzere possono adattare l’attestato previsto all’articolo 10, para- grafo 2, lettera a), quinto trattino, al fine di riprendere in extenso le esigenze dell’articolo 10, paragrafo 2, lettere a) e b), e paragrafo 3, lettera b), della di- rettiva 92/65/CEE. c) Le spedizioni di cani e gatti dalla Svizzera verso il Regno Unito, l’Irlanda e la Svezia sono soggette alle disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 92/65/CEE. Il certificato da utilizzare è quello previsto dalla deci-

sione 94/273/CE della Commissione, con l’adattamento seguente: le parole «Stato membro di spedizione» sono sostituite con «Stato di spedizione: Svizzera». Il sistema di identificazione è quello previsto dalla decisio- ne 94/274/CE della Commissione. 7. a) Per le spedizioni di sperma, di ovuli e di embrioni delle specie ovina e ca- prina dalla Comunità europea verso la Svizzera, i certificati previsti dalla decisione 95/388/CE sono applicabili con gli adattamenti seguenti: – nei titoli, le parole «o con la Svizzera» sono inserite dopo il termine «intracomunitario»;

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– alla rubrica 9, le parole «Stato membro di destinazione» sono sostituite con «Stato di destinazione: Svizzera». b) Per le spedizioni di sperma, di ovuli e di embrioni delle specie ovina e ca- prina dalla Svizzera verso la Comunità europea, i certificati previsti dalla decisione 95/388/CE della Commissione sono applicabili con gli adatta- menti seguenti: – alla rubrica 2, le parole «Stato membro di raccolta» sono sostituite con «Stato di raccolta: Svizzera»; – alla rubrica 13, le autorità svizzere possono riprendere in extenso le esigenze che vi sono citate. 8. a) Per le spedizioni di sperma della specie equina dalla Comunità europea ver- so la Svizzera, il certificato previsto dalla decisione 95/307/CE della Com- missione è applicabile con l’adattamento seguente: – alla rubrica 9, le parole «Stato membro di destinazione» sono sostituite con «Stato di destinazione: Svizzera». b) Per le spedizioni di sperma della specie equina dalla Svizzera verso la Co- munità europea, il certificato previsto dalla decisione 95/307/CE della Commissione è applicabile con l’adattamento seguente: – alla rubrica 2, le parole «Stato membro di raccolta» sono sostituite con «Stato di raccolta: Svizzera». 9. a) Per le spedizioni di ovuli e di embrioni della specie equina dalla Comunità europea verso la Svizzera, il certificato previsto dalla decisione 95/294/CE della Commissione è applicabile con l’adattamento seguente: – alla rubrica 9, le parole «Stato membro di destinazione» sono sostituite con «Stato di destinazione: Svizzera». b) Per le spedizioni di ovuli e di embrioni della specie equina dalla Svizzera verso la Comunità europea, il certificato previsto dalla decisione 95/294/CE della Commissione è applicabile con l’adattamento seguente: – alla rubrica 2, le parole «Stato membro di raccolta» sono sostituite con «Stato di raccolta: Svizzera». 10. a) Per le spedizioni di ovuli e di embrioni della specie suina dalla Comunità europea verso la Svizzera, il certificato previsto dalla decisione 95/483/CE della Commissione è applicabile con gli adattamenti seguenti: – nel titolo, le parole «o con la Svizzera» sono inserite dopo il termine «intracomunitario»; – alla rubrica 9, le parole «Stato membro di destinazione» sono sostituite con «Stato di destinazione: Svizzera». b) Per le spedizioni di ovuli e di embrioni della specie suina dalla Svizzera ver-

so la Comunità europea, il certificato previsto dalla decisione 95/483/CE della Commissione è applicabile con l’adattamento seguente: – alla rubrica 2, le parole «Stato membro di raccolta» sono sostituite con «Stato di raccolta: Svizzera».

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11. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 24 della direttiva 92/65/CEE, l’informa- zione prevista al paragrafo 2 ha luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario. 12. Per gli scambi tra la Comunità europea e la Svizzera degli animali vivi conside- rati al punto 1, il certificato previsto all’Allegato E della direttiva 92/65/CEE è ap- plicabile mutatis mutandis.

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Appendice 3 Importazione di animali vivi e di taluni prodotti animali dai paesi terzi

I. Comunità europea - Legislazione A. Bovini, suini, ovini e caprini Direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sa- nitari e di polizia sanitaria all’importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai pae- si terzi (GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28), modificata da ultimo dall’atto di ade- sione dell’Austria, della Finlandia e della Svezia.

B. Equidi Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42), modificata da ultimo dall’atto di adesione dell’Austria, della Finlandia e della Svezia.

C. Pollame e uova da cova Direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di po- lizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6), modificata da ultimo dalla direttiva 95/22/CE del Consiglio (GU L 243 dell’11.10.1995, pag. 1).

D. Animali di acquacoltura Direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d’acquacoltura (GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 95/22/CE del Consiglio (GU L 243, dell’11.10.1995, pag. 1).

E. Molluschi Direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sa- nitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione di molluschi bivalvi vivi (GU L 268 del 24.9.1991, pag. 1), modificata da ultimo dall’atto di adesione dell’Austria, della Finlandia e della Svezia.

F. Embrioni bovini Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condi- zioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni dai paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1), modificata da ultimo dalla decisione 94/113/CE della Commis- sione (GU L 53 del 24.2.1994, pag. 23).

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G. Sperma bovino Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10), modificata da ultimo dall’atto di adesione dell’Austria, della Finlandia e della Sve- zia.

H. Sperma suino Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie suina (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62), modificata da ultimo dall’atto di adesione dell’Austria, della Finlandia e della Sve- zia.

I. Altri animali vivi Direttiva 92/65/CEE del Consiglio del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed em- brioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, ai regola- menti comunitari di cui all’Allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54), modificata da ultimo dalla decisione 95/176/CE della Commissione (GU L 117 del 24.5.1995, pag. 23).

II. Svizzera - Legislazione Ordinanza del 20 aprile 1988 (OITE) concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e di prodotti animali, modificata da ultimo il 27 giugno 1995 (RS 916.443.11).

III. Norme di applicazione Di norma, l’Ufficio veterinario federale applicherà le stesse disposizioni di cui al punto I della presente appendice. Tuttavia, l’Ufficio veterinario federale può adotta- re misure più restrittive e chiedere garanzie supplementari. In questo caso, a pre- scindere dalla possibilità di applicazione immediata di tali misure, si terranno con- sultazioni nell’ambito del Comitato misto veterinario per cercare soluzioni adeguate. Qualora l’Ufficio veterinario federale desideri attuare misure meno restrittive, ne informa anzitutto i servizi competenti della Commissione. In questo caso si terranno consultazioni nell’ambito del Comitato misto veterinario per cercare soluzioni ade- guate. Nell’attesa di tali soluzioni, le autorità svizzere non mettono in atto le misure progettate.

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Appendice 4 Zootecnia, compresa l’importazione da paesi terzi

I. Comunità europea - Legislazione A. Bovini Direttiva 77/504/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU L 206 del 12.8.1977, pag. 8), modifi- cata da ultimo dall’atto di adesione dell’Austria, della Finlandia e della Svezia.

B. Suini Direttiva 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina (GU L 382 del 31.12.1988, pag. 36), modificata da ultimo dall’atto di adesione dell’Austria, della Finlandia e della Svezia.

C. Ovini, caprini Direttiva 89/361/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989, relativa agli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura (GU L 153 del 6.6.1989, pag. 30).

D. Equidi a) Direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 55). b) Direttiva 90/428/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990, relativa agli scambi di equini destinati a concorsi e alla fissazione delle condizioni di partecipa- zione a tali concorsi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 60).

E. Animali di razza pura Direttiva 91/174/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1991, relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza e che modifica le direttive 77/504/CEE e 90/425/CEE (GU L 85 del 5.4.1991, pag. 37).

F. Importazione dai paesi terzi Direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, che fissa i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili all’importazione di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da paesi terzi e che modifica la diretti- va 77/504/CEE relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU L 178 del 12 7.1994, pag. 66).

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II. Svizzera - Legislazione Le autorità svizzere hanno elaborato e sottoposto a consultazione un disegno di leg- ge sull’agricoltura, che assegna alla competenza del Consiglio federale l’adozione di ordinanze nel settore disciplinato dalla presente appendice. A decorrere dall’entrata in vigore del presente Allegato, le autorità svizzere si impegnano ad adottare una legislazione simile, che abbia risultati identici a quella citata al punto I della pre- sente appendice. Le disposizioni della presente appendice saranno rivedute non ap- pena possibile, alla luce delle nuove disposizioni adottate dalle autorità svizzere.

III. Disposizioni transitorie Fatte salve le disposizioni relative ai controlli zootecnici di cui alle appendici 5 e 6, le autorità svizzere si impegnano a garantire che le spedizioni di animali, di sperma, di ovuli e di embrioni siano effettuate conformemente alle disposizioni della diretti- va 94/28/CE del Consiglio. In caso di difficoltà negli scambi, il Comitato misto veterinario è adito su richiesta di una delle Parti.

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Appendice 5 Controlli e canoni

Capitolo 1: Scambi tra la Comunità europea e la Svizzera I. Sistema ANIMO La Commissione, in collaborazione con l’Ufficio veterinario federale, inserisce la Svizzera nel sistema informatico ANIMO. Se necessario, vengono definite misure transitorie nell’ambito del Comitato misto veterinario.

II. Norme per gli equini I controlli relativi agli scambi tra la Comunità europea e la Svizzera sono effettuati conformemente alle disposizioni della direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29), modifi- cata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49). L’attuazione delle disposizioni degli articoli 9 e 22 è di competenza del Comitato misto veterinario.

III. Norme per gli animali destinati al pascolo frontaliero

1. Il veterinario ufficiale del paese di spedizione:

– notifica la spedizione degli animali al veterinario ufficiale del paese di desti- nazione con 48 ore di anticipo; – procede all’esame degli animali entro le 48 ore che precedono la partenza; gli animali devono essere debitamente identificati; – rilascia un certificato conforme ad un modello definito dal Comitato misto veterinario. 2. Il veterinario ufficiale del paese di destinazione procede al controllo degli animali al momento della loro introduzione nel territorio di detto paese, allo scopo di verifi- carne la conformità alle norme del presente Allegato. 3. Per tutta la durata del pascolo, gli animali devono rimanere sotto controllo doga- nale.

4. Il detentore degli animali deve dichiarare per iscritto che:

a) accetta di conformarsi a tutte le misure adottate in virtù del presente Alle- gato, come pure a qualsiasi altra misura adottata a livello locale, alla stessa stregua di un detentore originario della Comunità / della Svizzera; b) si fa carico delle spese relative ai controlli conseguenti all’applicazione del presente Allegato;

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c) offre la propria piena collaborazione per l’espletamento dei controlli doga- nali o veterinari richiesti dalle autorità ufficiali del paese di spedizione o del paese di destinazione. 5. Il pascolo dev’essere limitato ad una zona frontaliera di 10 km oppure, in circo- stanze eccezionali debitamente giustificate, ad una fascia più larga a cavallo del confine tra la Svizzera e la Comunità. 6. In caso d’insorgenza di malattie, le competenti autorità veterinarie prendono di comune accordo le misure che si rendono necessarie. Le suddette autorità esaminano altresì la questione delle eventuali spese da sostenere e, se del caso, consultano il Comitato misto veterinario.

IV. Norme specifiche A. Gli animali da macello destinati al mattatoio di Basilea saranno soggetti uni- camente ad un controllo documentale ad uno dei punti di entrata in territorio svizzero. Questa norma si applica soltanto agli animali originari del diparti- mento Haut-Rhin o dei Landkreise Lörrach, Waldshut, Breisgau-Hochsch- warzwald e della città di Friburgo i.B. Tale disposizione potrà essere estesa ad altri macelli situati lungo la frontiera tra la CE e la Svizzera. B. Gli animali destinati all’enclave doganale di Livigno saranno soggetti uni- camente ad un controllo documentale a Ponte Gallo. Questa norma si appli- ca soltanto agli animali originari del cantone dei Grigioni. Tale disposizione potrà essere estesa ad altre zone sotto controllo doganale situate lungo la frontiera tra la CE e la Svizzera. C. Gli animali destinati al cantone dei Grigioni saranno soggetti unicamente ad un controllo documentale a La Drossa. Questa norma si applica soltanto agli animali originari dell’enclave doganale di Livigno. Tale disposizione potrà essere estesa ad altre zone situate lungo la frontiera tra la CE e la Svizzera. D. Per gli animali vivi caricati direttamente o indirettamente su un treno in un punto del territorio della CE per essere scaricati in un altro punto del territo- rio della CE e transitanti sul territorio della Svizzera, è richiesto unicamente un preavviso notificato alle autorità veterinarie svizzere. Questa norma si applica soltanto ai treni la cui composizione non è modificata durante il tra- gitto.

V. Norme per gli animali in transito sul territorio della Comunità o della Svizzera A. Gli animali vivi originari della Comunità che devono attraversare il territorio svizzero sono soggetti unicamente ad un controllo documentale da parte delle autorità svizzere. In caso di sospetto, queste ultime possono procedere a tutti i controlli necessari. B. Gli animali vivi originari della Svizzera che devono attraversare il territorio della Comunità sono soggetti unicamente ad un controllo documentale da parte delle autorità comunitarie. In caso di sospetto, queste ultime possono procedere a tutti i controlli necessari. Le autorità svizzere garantiscono che

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gli animali di cui trattasi sono scortati da un certificato di accettazione rila- sciato dalle autorità del primo paese terzo destinatario. VI. Disposizioni generali Le seguenti disposizioni si applicano in tutti i casi non contemplati ai precedenti punti II-V. A. Gli animali vivi originari della Comunità o della Svizzera destinati all’im- portazione sono soggetti ai seguenti controlli: – controlli documentali; – controlli d’identità; – controlli fisici solo in caso di sospetto. B. Gli animali vivi originari di paesi terzi diversi da quelli di cui al presente Allegato, già sottoposti ai controlli previsti dalla direttiva 91/496/CEE, sono soggetti ai seguenti controlli: – controlli documentali; – controlli d’identità; – controlli fisici solo in caso di sospetto.

VII. Posti d’ispezione frontalieri - Scambi tra la Comunità europea e la Svizzera A. Per la Comunità: – per la Germania, i posti seguenti: – Bietingen - strada – Konstanz Strasse - strada – Weil am Rhein / Mannheim - ferrovia, strada. – per la Francia, i posti seguenti: – Divonne - strada – Saint Julien / Bardonnex - strada – Ferney-Voltaire/Ginevra - aereo – Saint-Louis/Basilea - aereo – per l’Italia, i posti seguenti: – Campocologno - ferrovia – Chiasso - strada, ferrovia – Gran San Bernardo-Pollein - strada – per l’Austria, i seguenti valichi e posti di controllo corrispondenti: – Tisis - strada – Höchst - strada – Buchs - ferrovia B. Per la Svizzera: – con la Germania: Thayngen - strada Kreuzlingen - strada Basilea - strada/ferrovia/aereo – con la Francia: Bardonnex - strada Basilea - strada/ferrovia/aereo Ginevra - strada/aereo

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– con l’Italia: Campocologno - ferrovia Chiasso - strada/ferrovia Martigny - strada – con l’Austria: Schaanwald - strada St. Margrethen - strada Buchs - ferrovia

Capitolo 2: Importazioni dai paesi terzi I. Legislazione I controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi sono effettuati conformemente alle disposizioni della direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (GU L 268 del 24.4.1991, pag. 56), modificata da ultimo dall’atto di adesione dell’Austria, della Finlandia e della Svezia.

II. Modalità di applicazione A. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 6 della direttiva 91/496/CEE, i posti d’ispezione frontalieri sono situati presso gli aeroporti di Basilea-Mulhouse, di Ginevra e di Zurigo. Le ulteriori modifiche sono di competenza del Co- mitato misto veterinario. B. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto vete- rinario, segnatamente in base all’articolo 19 della direttiva 91/496/CEE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie.

Capitolo 3: Disposizioni specifiche – Per la Francia, i casi di Ferney-Voltaire/aeroporto di Ginevra e St. Louis/ ae- roporto di Basilea saranno oggetto di consultazioni nell’ambito del Comitato misto veterinario. – Per la Svizzera, i casi degli aeroporti di Ginevra-Cointrin e di Basilea- Mulhouse saranno oggetto di consultazioni nell’ambito del Comitato misto veterinario.

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I. Mutua assistenza A. Legislazione Comunità europea Svizzera Direttiva 89/608/CEE del Consiglio, Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoo- del 21 novembre 1989, relativa alla zie (LFE), modificata da ultimo il mutua assistenza tra le autorità ammi- 18 giugno 1993 (RS 916.40), in parti- nistrative degli Stati membri e alla colare l’articolo 57 collaborazione tra queste e la Com- missione per assicurare la corretta ap- plicazione delle legislazioni veterina- ria e zootecnica (GU L 351 del 2.12.1989, pag. 34)

B. Modalità di applicazione particolari L’applicazione degli articoli 10, 11 e 16 della direttiva 89/608/CEE è di competenza del Comitato misto veterinario.

II. Identificazione degli animali A. Legislazione Comunità europea Svizzera Direttiva 92/102/CEE del Consiglio, Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle del 27 novembre 1992, relativa epizoozie (OFE), modificata da ultimo all’identificazione e alla registrazione il 16 settembre 1996 (RS 916.401), in degli animali (GU L 355 del particolare gli articoli 7-22 (registra- 5.12.1992, pag. 32), modificata zione e identificazione) dall’atto di adesione dell’Austria, della Finlandia e della Svezia

B. Modalità di applicazione particolari 1. L’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), quinto comma e dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE è di com- petenza del Comitato misto veterinario. 2. Per i movimenti interni in Svizzera di suini, di ovini e di caprini, la data da pren- dere in considerazione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, è il 1° luglio 1999.

3. Nel quadro dell’articolo 10 della direttiva 92/102/CEE, il coordinamento per

l’eventuale impiego di dispositivi elettronici di identificazione è di competenza del Comitato misto veterinario.

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III. Sistema SHIFT A. Legislazione Comunità europea Svizzera Decisione 92/438/CEE del Consiglio, Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle del 13 luglio 1992, relativa all’infor- epizoozie (OFE), modificata da ultimo matizzazione delle procedure veterina- il 16 settembre 1996 (RS 916.401) rie per l’importazione (progetto SHIFT) e recante modifica delle diret- tive 90/675/CEE, 91/496/CEE e 91/628/CEE e della decisione 90/424/CEE, nonché abrogazione della decisione 88/192/CEE (GU L

243 del 25.8.1992 pag. 27), modificata

da ultimo dall’atto di adesione dell’Austria, la Finlandia e la Svezia

B. Modalità di applicazione particolari La Commissione, in collaborazione con l’Ufficio veterinario federale, inserisce la Svizzera nel sistema SHIFT, come previsto dalla decisione 92/438/CEE del Consi- glio.

IV. Protezione degli animali A. Legislazione Comunità europea Svizzera Direttiva 91/628/CEE del Consiglio, Ordinanza del 27 maggio 1981 sulla del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali (RS 455.1) protezione degli animali durante il tra- Ordinanza del 20 aprile 1988 concer- sporto e recante modifica delle diretti- nente l’importazione, il transito e ve 90/425/CEE e 91/496/CEE (GU L l’esportazione di animali e prodotti

340 dell’11.12.1991, pag.17), modifi- animali, modificata da ultimo il

cata da ultimo dalla direttiva 95/29/CE 14 maggio 1997 (RS 916.443.11) del Consiglio (GU L 148 del 30.6.1995, pag. 52)

B. Modalità di applicazione particolari

1. Le autorità svizzere si impegnano a rispettare le disposizioni della diretti-

va 91/628/CE per gli scambi tra la Svizzera e la Comunità europea e per le importa- zioni dai paesi terzi. 2. L’informazione di cui all’articolo 8, quarto comma, della direttiva 91/628/CEE ha luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario. 3. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 10 della direttiva 91/628/CEE e all’articolo 65

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dell’ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l’importazione, il transito e l’espor- tazione di animali e prodotti animali, modificata da ultimo il 27 giugno 1995 (RS 916.443.11). 4. L’informazione di cui all’articolo 18, paragrafo 3, secondo comma, della diretti- va 91/628/CEE ha luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario.

V. Sperma, ovuli ed embrioni Le disposizioni del capitolo I, punto VI e del capitolo 2 della presente appendice si applicano mutatis mutandis.

VI. Canoni A. Per i controlli degli animali vivi provenienti da paesi terzi diversi da quelli di cui al presente Allegato, le autorità svizzere s’impegnano a riscuotere ca- noni almeno equivalenti a quelli previsti nell’Allegato C, capitolo 2, della direttiva 96/43/CE. B. Per gli animali vivi originari della Comunità o della Svizzera, destinati all’importazione nella Comunità o nella Svizzera, vengono riscossi i se- guenti canoni: 2,5 EUR/t, entro un minimo di 15 EUR ed un massimo di 175 EUR per partita. C. Non viene riscosso alcun canone: – per gli animali da macello destinati al mattatoio di Basilea; – per gli animali destinati all’enclave doganale di Livigno; – per gli animali destinati al cantone dei Grigioni; – per gli animali vivi caricati direttamente o indirettamente su un treno in un punto del territorio della CE per essere scaricati in un altro luogo della CE; – per gli animali vivi originari della Comunità che transitano sul territorio della Svizzera; – per gli animali vivi originari della Svizzera che transitano sul territorio della Comunità; – per gli equidi. D. Per gli animali destinati al pascolo frontaliero, vengono riscossi i seguenti canoni:

1 EUR/capo per il paese di spedizione e 1 EUR/capo per il paese di destina-

zione, entro un minimo di 10 EUR ed un massimo di 100 EUR per partita. E. Ai fini del presente capitolo, s’intende per «partita» un quantitativo omoge- neo di animali dello stesso tipo, scortati dal medesimo certificato o docu- mento sanitario, convogliati con lo stesso mezzo di trasporto, spediti da un unico speditore, provenienti dallo stesso paese o dalla stessa regione d’esportazione ed aventi la medesima destinazione.

Appendice 6

Prodotti animali

Capitolo 1: Settori in cui l’equivalenza è reciprocamente riconosciuta Prodotti = Latte e prodotti lattiero-caseari della specie bovina destinati al consumo umano Latte e prodotti lattiero-caseari della specie bovina non destinati al consumo umano

Esportazioni dalla Comunità europea verso la Svizzera Esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità europea

Condizioni commerciali Equivalenza Condizioni commerciali Equivalenza

Norme CE Norme svizzere Norme svizzere Norme CE

Sanità 64/432/CEE Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epi- si Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epi- 64/432/CEE si animale 92/46/CEE zoozie (OFE), modificata da ultimo il zoozie (OFE), modificata da ultimo il 92/46/CEE – Bovini 92/118/CEE 16 settembre 1996 (RS 916.401), in parti- 16 settembre 1996 (RS 916.401), in parti- 92/118/CEE colare gli articoli 47, 61, 65, 101, 155, colare gli articoli 47, 61, 65, 101, 155, 163, 169, 173, 177, 224 e 295 163, 169, 173, 177, 224 e 295 Sanità 92/46/CEE Ordinanza del 18 ottobre 1995 sull’assi- si Ordinanza del 18 ottobre 1995 sull’assi- 92/46/CEE si pubblica 92/118/CEE curazione della qualità nell’economia lat- curazione della qualità nell’economia lat- 92/118/CEE tiera (Or-AOL, RS 916.351.0) tiera (Or-AOL, RS 916.351.0)

Ordinanza dell’Unione centrale dei pro- Ordinanza dell’Unione centrale dei pro- duttori svizzeri del 25 gennaio 1996, con- duttori svizzeri del 25 gennaio 1996, con- cernente l’assicurazione della qualità nella cernente l’assicurazione della qualità nella trasformazione industriale del latte trasformazione industriale del latte (RS 916.351.04) (RS 916.351.04)

1999-4645 2420

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Esportazioni dalla Comunità europea verso la Svizzera Esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità europea

Condizioni commerciali Equivalenza Condizioni commerciali Equivalenza

Norme CE Norme svizzere Norme svizzere Norme CE

Ordinanza dell’Unione centrale dei pro- Ordinanza dell’Unione centrale dei pro- duttori svizzeri del 16 gennaio 1996, duttori svizzeri del 16 gennaio 1996, sull’assicurazione della qualità nella tra- sull’assicurazione della qualità nella tra- sformazione artigianale del latte sformazione artigianale del latte (RS 916.351.05) (RS 916.351.05)

Ordinanza dell’USAL del 24 gennaio Ordinanza dell’USAL del 24 gennaio 1996 sull’assicurazione della qualità nella 1996 sull’assicurazione della qualità nella trasformazione artigianale del latte trasformazione artigianale del latte (RS 916.351.06) (RS 916.351.06)

Ordinanza dell’Unione svizzera per il Ordinanza dell’Unione svizzera per il commercio del formaggio del 30 gennaio commercio del formaggio del 30 gennaio 1996, sull’assicurazione della qualità nella 1996, sull’assicurazione della qualità nella stagionatura e nel preimballaggio del for- stagionatura e nel preimballaggio del for- maggio (RS 916.351.07) maggio (RS 916.351.07)

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Prodotti = Rifiuti animali

Esportazioni dalla Comunità europea verso la Svizzera Esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità europea

Condizioni commerciali Equivalenza Condizioni speciali Condizioni commerciali Equivalenza Condizioni speciali

Norme CE Norme svizzere Norme svizzere Norme CE

90/667/CEE Ordinanza del 3 febbraio 1993 si Sono vietati gli Ordinanza del 3 febbraio 1993 90/667/CEE si Sono vietati gli concernente l’eliminazione dei scambi di mate- concernente l’eliminazione dei scambi di mate- rifiuti di origine animale riali ad alto ri- rifiuti di origine animale riali ad alto ri- (OERA), modificata da ultimo il schio. La que- (OERA), modificata da ultimo il schio. La que- 17 aprile 1996 (RS 916.401) stione sarà rie- 17 aprile 1996 (RS 916.401) stione sarà rie- saminata saminata Ordinanza del 20 aprile 1988 nell’ambito del Ordinanza del 20 aprile 1988 nell’ambito del concernente l’importazione, il Comitato misto concernente l’importazione, il Comitato misto transito e l’esportazione di ani- veterinario transito e l’esportazione di ani- veterinario mali e prodotti animali (OITE), mali e prodotti animali (OITE), modificata da ultimo il 14 mag- modificata da ultimo il 14 mag- gio 1997 (RS 916.443.11), in gio 1997 (RS 916.443.11), in particolare gli articoli 64a, 76 e particolare gli articoli 64a, 76 e

77 (riconoscimento degli stabi- 77 (riconoscimento degli stabi-

limenti di esportazione, condi- limenti di esportazione, condi- zioni di esportazione dei rifiuti zioni di esportazione dei rifiuti animali) animali)

Capitolo II: Settori diversi da quelli contemplati al capitolo I I. Esportazioni dalla Comunità verso la Svizzera Queste esportazioni saranno effettuate alle condizioni previste per gli scambi intra- comunitari. Tuttavia, in tutti i casi, le autorità competenti rilasceranno un certificato attestante il rispetto di tali condizioni, il quale accompagnerà ciascuna partita di merci. I modelli di certificato verranno discussi, se del caso, nell’ambito del Comitato mi- sto veterinario.

II. Esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità Queste esportazioni verranno effettuate alle condizioni previste dalla pertinente normativa comunitaria. I modelli di certificato verranno discussi nell’ambito del Comitato misto veterinario. Nell’attesa della definizione di tali modelli, restano validi i certificati attualmente in uso.

Capitolo III: Passaggio di un settore del capitolo II al capitolo I Non appena la Svizzera avrà adottato una normativa che essa riterrà equivalente a quella comunitaria, la questione sarà sottoposta al Comitato misto veterinario. Il ca- pitolo I della presente appendice verrà completato quanto prima possibile alla luce dei risultati dell’esame effettuato.

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Appendice 7 Autorità competenti

Parte A Svizzera Le funzioni di controllo in materia sanitaria e veterinaria sono ripartite tra il Dipar- timento federale dell’economia e il Dipartimento federale dell’interno. Si applicano le seguenti disposizioni: – per le esportazioni verso la Comunità, il Dipartimento federale dell’eco- nomia rilascia il certificato sanitario attestante il rispetto delle norme e delle condizioni veterinarie convenute; – per le importazioni di prodotti alimentari di origine animale, il Dipartimento federale dell’economia è competente per le norme e le condizioni veterinarie relative alle carni (compresi i pesci, i crostacei e i molluschi) e ai prodotti carnei (compresi quelli ottenuti da pesci, crostacei e molluschi), mentre il Dipartimento federale dell’interno è competente per il latte, i prodotti lattie- ro-caseari, le uova e gli ovoprodotti; – per quanto riguarda le importazioni degli altri prodotti animali, la competen- za in materia di norme e condizioni veterinarie spetta al Dipartimento fede- rale dell’economia.

Parte B Comunità europea Il controllo veterinario è esercitato sia dai servizi veterinari nazionali dei singoli Stati membri, sia dalla Commissione europea; in particolare: – per le esportazioni verso la Svizzera, gli Stati membri controllano il rispetto delle condizioni di produzione, procedono alle ispezioni legali e rilasciano i certificati sanitari attestanti il rispetto delle norme e delle condizioni veteri- narie convenute; – la Commissione europea è competente per il coordinamento generale, le ispezioni e la supervisione dei sistemi d’ispezione, nonché l’azione legislati- va finalizzata all’applicazione uniforme delle norme e delle condizioni vete- rinarie nell’ambito del mercato unico europeo.

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Appendice 8

Adeguamento alle condizioni regionali

Nessuno

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Appendice 9 Elementi procedurali per l’esecuzione delle verifiche Ai fini della presente appendice, per «verifica» si intende il controllo dell’operato.

1 Principi generali

1.1 Le verifiche vengono effettuate in collaborazione tra la Parte incaricata di

effettuare la verifica (in appresso denominata «verificatore») e la Parte veri- ficata (in appresso denominata «verificato»), secondo le disposizioni della presente appendice. Possono essere condotte ispezioni presso stabilimenti o impianti, se giudicate necessarie. 1.2 Le verifiche sono intese ad appurare l’efficienza dell’autorità incaricata del controllo, più che a respingere partite di prodotti o stabilimenti. Se una veri- fica rivela l’esistenza di gravi rischi per la salute degli uomini o degli ani- mali, il verificato è tenuto a prendere provvedimenti immediati per ovviare a tale emergenza. La procedura può comprendere l’esame della normativa pertinente, delle modalità di applicazione, dei risultati finali, del grado di conformità e delle misure correttive applicate.

1.3 La frequenza delle verifiche dipende dall’operato stesso. Se quest’ultimo è

mediocre, le ispezioni saranno più frequenti. Il verificato deve correggere le prestazioni insoddisfacenti finché il verificatore non si ritenga soddisfatto.

1.4 Le verifiche e le conseguenti decisioni devono essere improntate a chiarezza

e coerenza.

2 Principi applicabili al verificatore

Il responsabile della verifica elabora un piano, di preferenza in conformità con le norme internazionalmente riconosciute, comprendente i seguenti ele- menti:

2.1 l’oggetto, il campo di applicazione e la portata della verifica;

2.2 la data e il luogo della verifica, corredati di un calendario sino alla fine dei lavori, compresa la relazione conclusiva;

2.3 la o le lingue in cui verrà eseguita la verifica e redatta la relazione;

2.4 l’identità dei verificatori e, se si tratta di un gruppo, del capogruppo; in caso di verifica di sistemi o programmi specializzati, occorrono periti qualificati; 2.5 un piano delle riunioni da tenersi con funzionari e degli eventuali sopralluo- ghi presso stabilimenti o impianti; non è necessario indicare in anticipo i nomi degli stabilimenti o delle sedi da visitare; 2.6 fatte salve le disposizioni in materia di libertà d’informazione, il verificatore è tenuto a rispettare la riservatezza delle informazioni commerciali e ad evi- tare conflitti d’interessi;

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2.7 il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza professionali e dei di- ritti dell’operatore. Questo piano viene riesaminato in via preliminare con rappresentanti del soggetto verificato.

3 Principi applicabili al verificato

I seguenti principi si applicano alle iniziative prese dal verificato per age- volare la verifica.

3.1 Il verificato deve collaborare pienamente con il verificatore e designare a

questo scopo il personale competente. Questa collaborazione comprende, tra l’altro: – accesso all’insieme della normativa pertinente; – accesso ai programmi applicativi e alla documentazione pertinente; – accesso alle relazioni attinenti a verifiche e ispezioni; – documentazione su azioni correttive e sanzioni; – accesso agli stabilimenti.

3.2 Il verificato deve mettere in atto un programma documentato per dimostrare

a terzi l’osservanza regolare e uniforme delle norme.

4 Procedure

4.1 Riunione di apertura

I rappresentanti di ambo le Parti tengono una riunione iniziale, nel corso della quale il verificatore passa in rassegna il piano di verifica e si accerta che siano disponibili le risorse, la documentazione e ogni altro tipo di dota- zione necessaria all’esecuzione della verifica.

4.2 Esame documentale

Si tratta dell’esame dei documenti e dei registri (cfr. punto 3.1.), nonché della struttura e dei poteri del verificato e di eventuali cambiamenti interve- nuti nei sistemi d’ispezione alimentare o di certificazione successivamente all’adozione del presente Allegato o dalla precedente verifica, con particola- re riguardo agli elementi del sistema d’ispezione e di certificazione concer- nenti gli animali o i prodotti di cui trattasi. Il verificatore può esaminare la documentazione relativa alle ispezioni e all’emissione di certificati.

4.3 Sopralluoghi

4.3.1 Il verificatore può decidere di procedere a sopralluoghi in base ad un calcolo del rischio, tenendo particolarmente conto di fattori quali il tipo di animali o di prodotti, i precedenti in materia di conformità con i requisiti prescritti dall’industria alimentare o dal paese esportatore, il volume della produzione, delle importazioni e delle esportazioni della merce in questione, i mutamenti

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di carattere infrastrutturale e la fisionomia dei sistemi nazionali d’ispezione e di certificazione. 4.3.2 Nell’ambito dei sopralluoghi, possono essere visitati impianti di produzione e di trasformazione, unità di condizionamento o d’immagazzinamento di prodotti alimentari, laboratori di analisi, allo scopo di controllare la rispon- denza alle informazioni contenute nel materiale documentale di cui al pun- to 4.2.

4.4 Verifica a posteriori

Qualora sia necessario condurre ulteriori verifiche per accertare che le im- perfezioni siano state corrette, basterà esaminare i soli aspetti manchevoli rilevati nella prima verifica.

5 Documenti di lavoro

I formulari per l’annotazione dei risultati e delle conclusioni delle verifiche dovrebbero essere per quanto possibile uniformati, in modo da rendere più uniformi, trasparenti ed efficaci le procedure di verifica. I documenti di la- voro possono includere liste di controllo degli elementi da verificare, tra cui: – testi normativi; – struttura e operato dei servizi incaricati dell’ispezione e della certificazio- ne; – caratteristiche dello stabilimento e modalità operative; – statistiche sanitarie, piani di campionamento e risultati; – provvedimenti e procedure di applicazione; – procedure di notificazione e ricorso; – programmi di formazione.

6 Riunione di chiusura

I rappresentanti di ambo le Parti tengono una riunione conclusiva, se neces- sario con la partecipazione di funzionari dei servizi d’ispezione e di certifi- cazione nazionali, nel corso della quale il verificatore espone le risultanze della verifica. Le informazioni devono essere presentate in modo chiaro e conciso, affinché le conclusioni della verifica siano comprensibili a tutti. Il verificato elabora un piano operativo per la correzione delle eventuali ca- renze riscontrate, possibilmente con un calendario di esecuzione indicativo.

7 Relazione

Il verificatore trasmette quanto prima possibile al verificato la bozza di rela- zione sulla verifica. Il verificato formula le proprie osservazioni entro un termine di un mese. Queste vengono inserite nella relazione definitiva.

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Appendice 10

Controlli alle frontiere e canoni

A. Controlli frontalieri per i settori in cui l’equivalenza è reciprocamente riconosciuta

Tipo di controllo frontaliero Tasso

1. Controllo documentale 100%

2. Controlli materiali

– latte e prodotti lattiero-caseari 1% – rifiuti animali 1%

B. Controlli frontalieri per i settori diversi da quelli di cui al punto A

Tipo di controllo frontaliero Tasso

1. Controllo documentale 100%

2. Controlli materiali massimo 10%

C. Misure specifiche

1. Le Parti prendono atto dell’Allegato 3 della raccomandazione n. 1/94 della

Commissione mista CE-Svizzera, relativa all’agevolazione di taluni controlli e formalità veterinarie per gli animali vivi e i prodotti di origine animale. La questione sarà riesaminata nel più breve tempo nell’ambito del Comitato mi- sto veterinario.

2. La questione degli scambi franco-svizzeri di prodotti della pesca provenienti

dal lago Lemano e degli scambi tedesco-svizzeri di prodotti della pesca pro- venienti dal lago di Costanza sarà esaminata nel più breve tempo nell’ambito del Comitato misto veterinario.

D. Canoni 1. Per i settori in cui l’equivalenza è reciprocamente riconosciuta, sono riscossi i seguenti canoni: 1,5 EUR/t, entro un minimo di 30 EUR ed un massimo di 350 EUR per par- tita. 2. Per i settori diversi da quelli contemplati al punto 1, sono riscossi i seguenti canoni: 3,5 EUR/t, entro un minimo di 30 EUR ed un massimo di 350 EUR per par- tita. Le disposizioni della presente rubrica saranno riesaminate nell’ambito del Comitato misto veterinario un anno dopo l’entrata in vigore del presente Allegato.

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Appendice 11

Punti di contatto Per la Comunità europea: Direttore DG VI/B/II «Sanità pubblica, salute degli animali e dei vegetali» Commissione europea

200 Rue de la Loi 84

1049 Bruxelles

BELGIO Altri contatti importanti: Direttore Ufficio alimentare e veterinario Dublino Irlanda Capo Unità DG VI/B/II/4 «Coordinamento delle questioni sanitarie orizzontali»

200 Rue de la Loi 84

1049 Bruxelles

Per la Svizzera: Ufficio veterinario federale Casella postale

3003 Berna

Svizzera Telefono: 41 (0) 31 323 85 01/02 Telefax: 41 (0) 31 323 85 22 Altri contatti importanti: Ufficio federale della pubblica sanità Casella postale

3003 Berna

Telefono: 41 (0) 31 322 21 11 Telefax: 41 (0) 31 323 95 07 Centrale del Servizio d’ispezione e di consultazione del settore lattiero-caseario Schwarzenburgstrasse 161

3097 Liebefeld-Berne

Telefono: 41 (0) 31 323 81 03 Telefax: 41 (0) 31 323 82 27

Testo originale

Atto finale dell’ accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli

I plenipotenziari della Confederazione Svizzera, e della Comunità europea, riuniti addì ventun giugno millenovecentonovantanove a Lussemburgo per la firma dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli, hanno adottato i testi delle dichiarazioni comuni elencate in ap- presso e accluse al presente Atto finale: Dichiarazione comune sugli accordi bilaterali tra gli Stati membri dell’Unione euro- pea e la Svizzera Dichiarazione comune relativa alla classificazione tariffaria delle polveri di ortaggi e delle polveri di frutta Dichiarazione comune concernente il settore delle carni Dichiarazione comune relativa alle modalità di gestione da parte della Svizzera dei propri contingenti tariffari nel settore delle carni Dichiarazione comune sull’applicazione dell’Allegato 4 relativo al settore fitosanita- rio Dichiarazione comune relativa al taglio di prodotti vitivinicoli originari della Comu- nità commercializzati sul territorio svizzero Dichiarazione comune relativa alla legislazione in materia di bevande spiritose e di bevande aromatizzate a base di vino Dichiarazione comune nel campo della protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari Dichiarazione comune concernente l’allegato 11 relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale Dichiarazione comune in merito a futuri negoziati supplementari Essi hanno altresì preso atto delle dichiarazioni seguenti accluse al presente Atto finale: Dichiarazione della Comunità concernente le preparazioni denominate «fondute» Dichiarazione della Svizzera concernente la grappa

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Dichiarazione della Svizzera relativa alla denominazione del pollame in riferimento ai metodi di allevamento Dichiarazione relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati

Fatto a Lussemburgo, addì ventun giugno millenovecentonovantanove.

Per la Confederazione Svizzera: Per la Comunità europea: Pascal Couchepin Joschka Fischer Joseph Deiss Hans van den Broek

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Dichiarazione comune sugli accordi bilaterali tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera La Comunità europea e la Svizzera riconoscono che le disposizioni degli accordi bilaterali tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera si applicano fatti salvi gli obblighi conseguenti all’appartenenza degli Stati che sono Parte di detti accordi all’Unione europea o all’Organizzazione mondiale del commercio. È inoltre inteso che le disposizioni degli accordi in parola sono mantenute soltanto nella misura in cui sono compatibili con il diritto comunitario, compresi gli accordi internazionali conclusi dalla Comunità.

Dichiarazione comune relativa alla classificazione tariffaria delle polveri di ortaggi e delle polveri di frutta Al fine di garantire il rilascio e di salvaguardare il valore delle concessioni accordate dalla Comunità alla Svizzera per talune polveri di ortaggi e polveri di frutta di cui all’allegato 2 dell’Accordo sul commercio di prodotti agricoli, le autorità doganali delle Parti convengono di esaminare l’aggiornamento della classificazione tariffaria delle polveri di ortaggi e delle polveri di frutta alla luce dell’esperienza acquisita nell’applicazione delle concessioni tariffarie.

Dichiarazione comune concernente il settore delle carni A decorrere dal 1° luglio 1999, in considerazione della crisi della dell’encefalopatia spongiforme bovina e delle misure adottate da taluni Stati membri nei confronti delle esportazioni svizzere, e in via eccezionale, la Comunità aprirà per le carni bo- vine essiccate un contingente annuale autonomo di 700 tonnellate/peso netto sog- getto al dazio ad valorem ed esente da dazio specifico, per un periodo di un anno dall’entrata in vigore dell’Accordo. La situazione verrà riesaminata se a quella data non saranno state abolite le misure restrittive adottate da taluni Stati membri nei confronti delle importazioni dalla Svizzera. In contropartita la Svizzera manterrà per lo stesso periodo, e a condizioni identiche a quelle applicabili finora, le sue concessioni relative a 480 tonnellate/peso netto di prosciutto di Parma e San Daniele, 50 tonnellate/peso netto di prosciutto Serrano e

170 tonnellate/peso netto di bresaola.

Sono applicabili le regole di origine del regime non preferenziale.

Dichiarazione comune relativa alle modalità di gestione da parte della Svizzera dei propri contingenti tariffari nel settore delle carni La Comunità europea e la Svizzera dichiarano che intendono riesaminare congiun- tamente, in particolare alla luce delle disposizioni dell’OMC, il metodo di gestione

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da parte della Svizzera dei propri contingenti tariffari nel settore delle carni, al fine di definire un metodo di gestione che frapponga minori ostacoli al commercio.

Dichiarazione comune relativa all’attuazione dell’allegato 4 relativo al settore fitosanitario La Svizzera e la Comunità europea, di seguito denominate «le Parti», si impegnano ad attuare nel più breve termine l’allegato 4 relativo al settore fitosanitario. Tale al- legato è attuato via via che, relativamente ai vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti elencati nell’appendice A della presente dichiarazione, la legislazione svizzera è resa equivalente alla legislazione della Comunità europea figurante nell’appendice B della presente dichiarazione, secondo una procedura intesa ad integrare i vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti nell’appendice 1 dell’allegato 4 e le legislazioni delle Parti nell’appendice 2 di detto allegato. La procedura è inoltre intesa a completare le appendici 3 e 4 di tale allegato sulla base delle appendici C e D della presente di- chiarazione per quanto riguarda la Comunità e, per quanto riguarda la Svizzera, in base alle relative disposizioni. Gli articoli 9 e 10 dell’allegato 4 sono attuati al momento dell’entrata in vigore dell’allegato stesso, al fine di istituire nel più breve tempo possibile gli strumenti che consentano d’includere i vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti nell’appendice 1 dell’allegato 4, le disposizioni legislative delle Parti, aventi effetti equivalenti in materia di protezione contro l’introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, nell’appendice 2 dell’allegato 4, gli organismi uffi- ciali competenti a rilasciare il passaporto fitosanitario nell’appendice 3 dell’allega- to 4 e, se del caso, le zone e le relative esigenze particolari nell’appendice 4 dell’al- legato 4. Il gruppo di lavoro «fitosanitario» di cui all’articolo 10 dell’allegato 4 esamina nel più breve termine le modifiche della legislazione svizzera onde valutare se esse ab- biano effetti equivalenti alle disposizioni della Comunità europea in materia di pro- tezione contro l’introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. Esso presiede all’attuazione progressiva dell’allegato 4 affinché questo possa applicarsi quanto prima al maggior numero possibile di vegetali, pro- dotti vegetali e altri oggetti elencati nell’appendice A della presente dichiarazione. Per favorire l’adozione di normative aventi effetti equivalenti dal punto di vista della

protezione contro l’introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, le Parti si impegnano a svolgere consultazioni tecniche.

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Appendice A Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali le Parti si adoperano per trovare una soluzione conforme alle disposizioni dell’allegato 4

A. Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti originari del territorio di ciascuna delle Parti

1 Vegetali e prodotti vegetali messi in circolazione

1.1 Vegetali destinati all’impianto, escluse le sementi

Beta vulgaris L. Humulus lupulus L. Prunus L.41

1.2 Parti di vegetali diverse dai frutti e dalle sementi, contenenti polline

vivo destinato all’impollinazione Chaenomeles Lindl. Cotoneaster Ehrh. Crataegus L. Cydonia Mill. Eriobotrya Lindl. Malus Mill. Mespilus L. Pyracantha Roem. Pyrus L. Sorbus L. eccetto S. intermedia (Ehrh.) Pers. Stranvaesia Lindl.

1.3 Vegetali di specie stolonifere o tuberose destinati all’impianto

Solanum L. e relativi ibridi

1.4 Vegetali, esclusi frutti e sementi

Vitis L.

41 Fatte salve le disposizioni speciali progettate per la lotta contro il virus della Sharka.

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2 Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti ottenuti da produttori

autorizzati a vendere ai professionisti della produzione vegetale, diversi dai vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti preparati e pronti per la vendita al consumatore finale, per i quali le Parti, o gli organismi ufficiali competenti delle Parti, garantiscono che la loro produzione è nettamente separata da quella di altri prodotti

2.1 Vegetali, escluse le sementi

Abies spp. Apium graveolens L. Argyranthemum spp. Aster spp. Brassica spp. Castanea Mill. Cucumis spp. Dendranthema (DC) Des Moul. Dianthus L. e relativi ibridi Exacum spp. Fragaria L. Gerbera Cass. Gypsophila L. Impatiens L.: tutte le varietà di ibridi della Nuova Guinea Lactuca spp. Larix Mill. Leucanthemum L. Lupinus L. Pelargonium L’Hérit. ex Ait. Picea A. Dietr. Pinus L. Populus L. Pseudotsuga Carr. Quercus L. Rubus L. Spinacia L. Tanacetum L. Tsuga Carr. Verbena L.

2.2 Vegetali destinati all’impianto, escluse le sementi

Solanaceae, eccetto i vegetali di cui al punto 1.3.

2.3 Vegetali provvisti delle radici nonché di un mezzo di coltura aderente

o associato Araceae Marantaceae Musaceae

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Persea Mill. Strelitziaceae

2.4 Sementi e bulbi

Allium ascalonicum L. Allium cepa L. Allium schoenoprasum L.

2.5 Vegetali destinati all’impianto

Allium porrum L.

2.6 Bulbi e rizomi bulbosi destinati all’impianto

Camassia Lindl. Chionodoxa Boiss. Crocus flavus Weston cv. Golden Yellow Galanthus L. Galtonia candicans (Baker) Decne Gladiolus Tourn. ex L.: varietà miniaturizzate e relativi ibridi come: G. callianthus Marais, G. colvillei Sweet, G. nanus hort., G. ramosus hort. et G. tubergenii hort. Hyacinthus L. Iris L. Ismene Herbert (= Hymenocallis Salisb.) Muscari Mill. Narcissus L. Ornithogalum L. Puschkinia Adams Scilla L. Tigridia Juss. Tulipa L.

B. Vegetali e prodotti vegetali originari di territori diversi da quelli di cui alla lettera A

3 Tutti i vegetali destinati all’impianto, eccetto:

– sementi diverse da quelle di cui al punto 4 – i seguenti vegetali: Citrus L. Clausena Burm. f. Fortunella Swingle Murraya Koenig ex L. Palmae Poncirus Raf.

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4 Sementi

4.1 Sementi originarie dell’Argentina, dell’Australia, della Bolivia,

del Cile, della Nuova Zelanda e dell’Uruguay Cruciferae Gramineae Trifolium spp.

4.2 Sementi, di qualunque origine, purché non originarie del territorio

di una delle Parti Allium cepa L. Allium porrum L. Allium schoenoprasum L. Capsicum spp. Helianthus annuus L. Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farw. Medicago sativa L. Phaseolus L. Prunus L. Rubus L. Zea mays L.

4.3 Sementi originarie dell’Afghanistan, dell’India, dell’Iraq, del Messico,

del Nepal, del Pakistan e degli Stati Uniti d’America dei seguenti generi: Triticum Secale X Triticosecale

5 Vegetali, esclusi frutti e sementi

Vitis L.

6 Parti di vegetali, esclusi frutti e sementi

Coniferales Dendranthema (DC) Des Moul. Dianthus L. Pelargonium L’Hérit. ex Ait. Populus L. Prunus L. (originario di paesi extraeuropei) Quercus L.

7 Frutti (originari di paesi extraeuropei)

Annona L. Cydonia Mill. Diospyros L. Malus Mill. Mangifera L.

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Passiflora L. Prunus L. Psidium L. Pyrus L. Ribes L. Syzygium Gaertn. Vaccinium L.

8 Tuberi non destinati all’impianto

Solanum tuberosum L.

9 Legno che ha conservato in tutto o in parte la superficie tonda

naturale, con o senza corteccia, o ridotto in lamelle, trucioli, segatura, avanzi o cascami di legno a) ottenuto in tutto o in parte dai seguenti vegetali: – Castanea Mill. – Castanea Mill., Quercus L. (compreso il legno che non ha conservato la superficie tonda naturale, originario dell’America settentrionale) – Coniferales diverse da Pinus L. (originarie di paesi extraeuropei, com- preso il legno che non ha conservato la superficie tonda naturale) – Pinus L. (compreso il legno che non ha conservato la superficie tonda naturale) – Populus L. (originario del continente americano) – Acer saccharum Marsh. (compreso il legno che non ha conservato la superficie tonda naturale, originario dell’America settentrionale) e b) corrispondente ad una delle seguenti designazioni:

Codice NC Designazione delle merci

4401 10 00 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili ex 4401 21 Legno in piccole placche o in particelle: – di Coniferales originarie di paesi extraeuropei

4401 22 Legno in piccole placche o in particelle:

– diverso da quello di Coniferales

4401 30 Segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di

ceppi, mattonelle, palline o in forme simili: ex 4403 20 Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato: – diverso da quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione – di Coniferales originarie di paesi extraeuropei

4403 91 Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato:

– diverso da quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione – di Quercus L.

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Codice NC Designazione delle merci

4403 99 Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato:

– diverso da quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione – diverso da quello di Coniferales, di Quercus L. o di Fagus L. ex 4404 10 Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: – di Coniferales originarie di paesi extraeuropei ex 4404 20 Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: – diverso da quello di Coniferales

4406 10 Traversine di legno per strade ferrate o simili

– non impregnate ex 4407 10 Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore supe- riore a 6 mm: – di Coniferales originarie di paesi extraeuropei ex 4407 91 Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm : – di Quercus L. ex 4407 99 Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm: – diverso da quello di Coniferales, di legni tropicali, di Quercus L. o di Fagus L. ex 4415 10 Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, in legni originari di paesi extraeuropei ex 4415 20 Palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, in legni originari di paesi extraeuropei ex 4416 00 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di Quercus L.

Le palette di carico semplici e le palette-casse (codice NC ex 4415 20) beneficiano anch’esse dell’esenzione se sono conformi alle norme applicabili alle palette «UIC» e recano un marchio attestante detta conformità.

10 Terra e mezzo di coltura

a) terra e mezzo di coltura in quanto tale, costituito in tutto o in parte di terra o di materie organiche quali parti di vegetali, humus contenente torba o cor- tecce, diverso da quello costituito interamente di torba; b) terra e mezzo di coltura aderente o associato a vegetali, costituito in tutto o in parte delle materie di cui alla lettera a), oppure costituito in tutto o in parte di torba o di qualsiasi altro materiale inorganico solido destinato a mantenere in vita i vegetali.

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Appendice B Legislazioni Disposizioni della Comunità europea: – Direttiva 69/464/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la rogna nera della patata – Direttiva 69/465/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1969, concernente la lotta contro il nematode dorato – Direttiva 69/466/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la cocciniglia di San José – Direttiva 74/647/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1974, relativa alla lotta contro la tortrice del garofano – Direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Co- munità, modificata da ultimo dalla direttiva 98/2/CE della Commissione dell’8 gennaio 1998 – Decisione 91/261/CEE della Commissione, del 2 maggio 1991, che ricono- sce l’Australia indenne da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. – Direttiva 92/70/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992, che stabilisce le modalità delle indagini da effettuare per il riconoscimento di zone protette nella Comunità – Direttiva 92/76/CEE della Commissione, del 6 ottobre 1992, relativa al rico- noscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanita- rio nella Comunità, modificata da ultimo dalla direttiva 98/17/CE della Commissione dell’11 marzo 1998 – Direttiva 92/90/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabili- sce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di ve- getali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione – Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il tra- sporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all’interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti non- ché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione – Decisione 93/359/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che auto- rizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di Thuja L. originario degli Stati Uniti d’America – Decisione 93/360/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che auto-

rizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE

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del Consiglio per quanto riguarda il legname di Thuja L. originario del Ca- nada – Decisione 93/365/CEE della Commissione, del 2 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere sottoposto a tratta- mento termico, originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname sottoposto a trattamento termico – Decisione 93/422/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che autoriz- za gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della diretti- va 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere es- siccato in forno (kiln dried) originario del Canada, e che stabilisce le caratte- ristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried) – Decisione 93/423/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che autoriz- za gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della diretti- va 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere es- siccato in forno (kiln dried) originario degli Stati Uniti d’America, e che sta- bilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il le- gname essiccato in forno (kiln dried)- – Direttiva 93/50/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che specifica taluni vegetali non elencati nell’allegato V, parte A della direttiva 77/93/CEE del Consiglio i cui produttori o centri di raccolta e di spedizione situati nelle rispettive zone di produzione devono essere iscritti in un regi- stro ufficiale – Direttiva 93/51/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che istituisce norme per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali o altre voci attraverso una zona protetta, nonché per il trasporto di tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di una zona protetta e spostati all’interno di essa – Decisione 93/452/CEE della Commissione, del 15 luglio 1993, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della diret- tiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i vegetali di Chamaecypa- ris Spach, Juniperus L. e Pinus L. originari del Giappone, modificata da ul- timo dalla decisione 96/711/CE della Commissione del 27 novembre 1996 – Decisione 93/467/CEE della Commissione, del 19 luglio 1993, che autorizza

gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della diret- tiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i tronchi di quercia (Quercus L.) con corteccia originari del Canada o degli Stati Uniti d’Ame- rica, modificata da ultimo dalla decisione 96/724/CE della Commissione del 29 novembre 1996 – Direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata

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– Direttiva 95/44/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e al- tri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all’altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per la- vori di selezione varietale, modificata da ultimo dalla direttiva 97/46/CE della Commissione del 25 luglio 1997 – Decisione 95/506/CE della Commissione, del 24 novembre 1995, che auto- rizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione dello Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith re- lativamente al Regno dei Paesi Bassi, modificata da ultimo dalla decisio- ne 97/649/CE della Commissione del 26 settembre 1997 – Decisione 96/301/CE della Commissione, del 3 maggio 1996, che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari con- tro la propagazione dello Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith per quanto riguarda l’Egitto – Decisione 96/618/CE della Commissione, del 16 ottobre 1996, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a talune disposizioni della diretti- va 77/93/CEE del Consiglio per le patate non destinate alla piantagione ori- ginarie della Repubblica del Senegal – Decisione 97/5/CE della Commissione, del 12 dicembre 1996, che riconosce l’Ungheria indenne da Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al – Decisione 97/353/CE della Commissione, del 20 maggio 1997, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a alcune disposizioni della diretti- va 77/93/CEE del Consiglio riguardo alle piantine di fragole (Fragaria L.) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie dell’Argentina – Direttiva 98/22/CE della Commissione, del 15 aprile 1998, che fissa le con- dizioni minime per l’esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti d’ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per ve- getali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da paesi terzi

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Appendice C Organismi ufficiali incaricati di rilasciare il passaporto fitosanitario Comunità europea Ministère des Classes moyennes et de l’Agriculture Service de la Qualité et de la Protection des végétaux WTC 3 - 6ème étage Boulevard Simon Bolivar 30 B - 1210 Bruxelles Tél.: +32-2-2083704 Fax: +32-2-2083705 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskerei Plantedirektoratet Skovbrynet 20 DK - 2800 Lyngby Tél.: +45-45966600 Fax: +45-45966610 Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Rochusstrasse 1 D - 53123 Bonn 1 Tél.: +49-2285293590 Fax: +49-2285294262 Ministry of Agriculture Directorate of Plant Produce Plant Protection Service 3-5, Ippokratous Str. GR - 10164 Athens Tél.: +30-1-3605480 Fax: +30-1-3617103 Ministerío de Agricultura, Pesca y Alimentacion Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria Subdireccion general de Sanidad Vegetal E - 28002 Madrid Tél.: +34-1-3478254 Fax: +34-1-3478263 Ministry of Agriculture and Forestry Plant Production Inspection Centre Plant Protection Service Vilhonvuorenkatu 11 C, P.O. Box 42 FIN - 00501 Helsinki Tél.: +358-0-134-211 Fax: +358-0-13421499

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Ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation Direction générale de l’Alimentation Sous-direction de la Protection des végétaux

175 rue du Chevaleret

F - 75013 Paris Tél.: +33.1-49554955 Fax: +33.1-49555949 Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali D.G.P.A.A.N. - Servizio Fitosanitario Centrale Via XX Settembre, 20 I - 00195 Roma Tél.: +39-6-4884293 - 46655070 Fax: +39-6-4814628 Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij Plantenziektenkundige Dienst (PD) Geertjesweg 15 - Postbus 9102 NL - 6700 HC Wageningen Tél.: +31-317-496911 Fax: +31-317-421701 Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft Stubenring 1 Abteilung Pflanzenschutzdienst A - 1012 Wien Tél.: +43-1-711 00/6806 Fax.: +43-1-711 00/6507 Direcção-geral de Protecção das culturas Quinta do Marquês P - 2780 Oeiras Tel.: +351-1-4435058/4430772/3 Fax: +351-1-4420616/4430527 Swedish Board of Agriculture Plant Protection Service S - 551 82 Jönkoping Tél.: +46-36-155913 Fax: +46-36-122522 Ministère de l’Agriculture A.S.T.A. 16, route d’Esch - BP 1904 L - 1019 Luxembourg Tél.: +352-457172-218 Fax: +352-457172-340

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Department of Agriculture, Food and Forestry Plant Protection Service Agriculture House (7 West), Kildare street IRL - Dublin 2 Tél.: +353-1-6072003 Fax: +353-1-6616263 Ministry of Agriculture, Fisheries and Food Plant Health Division Foss House, Kings Pool 1-2 Peasholme Green Tél.: +44-1904-455161 Fax: +44-1904-455163

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Appendice D Zone di cui all’articolo 4 e relative esigenze particolari Le zone di cui all’articolo 4 e le esigenze particolari ad esse connesse sono definite dalle disposizioni legislative e amministrative delle due Parti, di seguito citate. Disposizioni della Comunità europea: – Direttiva 92/76/CEE della Commissione, del 6 ottobre 1992, relativa al rico- noscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanita- rio nella Comunità – Direttiva 92/103/CEE della Commissione, del 1° dicembre 1992, che modi- fica gli allegati da I a IV della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concer- nente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di orga- nismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità – Direttiva 93/106/CEE della Commissione, del 29 novembre 1993, recante modifica della direttiva 92/76/CEE della Commissione relativa al ricono- scimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità – Direttiva 93/110/CE della Commissione, del 9 dicembre 1993, recante mo- difica di alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Co- munità – Direttiva 94/61/CE della Commissione, del 15 dicembre 1994, che proroga il periodo di riconoscimento provvisorio di talune zone protette di cui all’articolo 1 della direttiva 92/76/CEE – Direttiva 95/4/CE della Commissione, del 21 febbraio 1995, che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernenti le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità – Direttiva 95/40/CE della Commissione, del 19 luglio 1995, recante modifica della direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità – Direttiva 95/65/CE della Commissione, del 14 dicembre 1995, che modifica la direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità – Direttiva 95/66/CE della Commissione, del 14 dicembre 1995, che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernenti le misure

di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità – Direttiva 96/14/CE della Commissione, del 12 marzo 1996, che modifica al- cuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernenti le misure

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di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità – Direttiva 96/15/CE della Commissione, del 14 marzo 1996, recante modifica della direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità – Direttiva 96/76/CE della Commissione, del 29 novembre 1996, recante mo- difica della direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità – Direttiva 95/41/CE della Commissione, del 19 luglio 1995, che modifica al- cuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità – Direttiva 98/17/CE della Commissione, dell’11 marzo 1998, che modifica la direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità.

Dichiarazione comune relativa al taglio di prodotti vitivinicoli originari della comunità commercializzati sul territorio svizzero A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, in combinato disposto con l’appendice 1, parte A dell’allegato 7, il taglio, sul territorio svizzero, dei prodotti vitivinicoli originari della Comunità tra loro o con prodotti di altre origini è autorizzato soltanto alle con- dizioni previste dalla normativa comunitaria pertinente o, in mancanza di quest’ul- tima, da quella degli Stati membri di cui all’appendice 1. Di conseguenza, per tali prodotti non si applicano le disposizioni dell’articolo 371 dell’ordinanza svizzera del 1° marzo 1995 sulle derrate alimentari.

Dichiarazione comune relativa alla legislazione in materia di bevande spiritose e di bevande aromatizzate a base di vino Desiderose di stabilire condizioni atte ad agevolare e promuovere gli scambi reci- proci di bevande spiritose e di bevande aromatizzate a base di vino, e a tal fine di eliminare gli ostacoli tecnici al commercio delle summenzionate bevande, le Parti convengono quanto segue: La Svizzera si impegna a rendere la propria legislazione equivalente alla normativa comunitaria in materia e ad avviare sin d’ora la procedure previste in tale ambito per adeguare, entro tre anni dall’entrata in vigore dell’accordo, le proprie disposizioni relative alla definizione, designazione e presentazione delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino. Non appena la Svizzera avrà adottato disposizioni legislative giudicate da entrambe le Parti equivalenti alla normativa comunitaria, la Comunità europea e la Svizzera avvieranno le procedure relative all’inserimento nell’accordo agricolo di un allegato

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concernente il reciproco riconoscimento delle rispettive legislazioni in materia di bevande spiritose e di bevande aromatizzate a base di vino.

Dichiarazione comune nel campo della protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari La Comunità europea e la Svizzera (di seguito denominate «le Parti») convengono che la protezione reciproca delle denominazioni di origine (DOP) e delle indicazioni geografiche (IGP) costituisce un elemento essenziale della liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e alimentari tra le Parti. L’inserimento delle pertinenti disposizioni nell’Accordo agricolo bilaterale rappresenta il necessario complemento all’allegato 7 dell’Accordo relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli, in parti- colare del titolo II che stabilisce la protezione reciproca delle denominazioni dei prodotti in questione, nonché all’allegato 8 dell’Accordo concernente il riconosci- mento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spi- ritose e delle bevande aromatizzate a base di vino. Le Parti prevedono l’inserimento delle disposizioni relative alla protezione reciproca delle DOP e IGP nell’Accordo sul commercio di prodotti agricoli in base a normati- ve equivalenti per quanto riguarda sia le condizioni di registrazione delle DOP e delle IGP sia i regimi di controllo. Tale integrazione dovrà aver luogo a una data accettabile dalle Parti e non prima del completamento dell’applicazione dell’artico- lo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio per la Comunità nella sua composizione attuale. Nel frattempo, pur tenendo conto dei vincoli giuridici, le Parti si informano reciprocamente sui progressi dei lavori in materia.

Dichiarazione comune concernente l’allegato 11 relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale La Commissione delle Comunità europee, in collaborazione con gli Stati membri interessati, sorveglierà l’evoluzione dell’encefalopatia spongiforme bovina e le rela- tive misure di lotta adottate dalla Svizzera ai fini di una soluzione adeguata. In tale contesto, la Svizzera si impegna a non avviare procedure contro la Comunità o i suoi Stati membri in sede di Organizzazione mondiale del commercio.

Dichiarazione comune in merito a futuri negoziati supplementari La Comunità europea e la Confederazione Svizzera dichiarano che intendono avvia- re negoziati per la conclusione di accordi nei settori di comune interesse quali l’aggiornamento del protocollo n. 2 dell’accordo di libero scambio del 1972 e la partecipazione svizzera a determinati programmi comunitari per la formazione, la gioventù, i media, le statistiche e l’ambiente. I negoziati dovranno essere preparati rapidamente una volta conclusi i negoziati bilaterali attualmente in corso.

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Dichiarazione della Comunità europea concernente le preparazioni denominate «fondute» La Comunità europea si dichiara disposta ad esaminare, nell’ambito dell’adegua- mento del protocollo n. 2 dell’Accordo di libero scambio del 1972, l’elenco dei formaggi che figurano tra gli ingredienti delle preparazioni denominate «fondute».

Dichiarazione della Svizzera concernente la grappa La Svizzera dichiara di impegnarsi a rispettare la definizione vigente nella Comunità per la denominazione grappa (acquavite di vinaccia o marc) di cui all’articolo 1, paragrafo 4, lettera f) del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio del 29 mag- gio 1989.

Dichiarazione della Svizzera relativa alla denominazione del pollame in riferimento ai metodi di allevamento La Svizzera dichiara di non disporre attualmente di una legislazione specifica relati- va ai metodi di allevamento e alla denominazione del pollame. Essa dichiara tuttavia la sua intenzione di avviare sin d’ora le procedure previste in materia al fine di adottare, entro tre anni dall’entrata in vigore dell’Accordo, una legislazione specifica relativa ai metodi di allevamento e alla denominazione del pollame equivalente alla normativa comunitaria in materia. La Svizzera dichiara di disporre della pertinente legislazione, in particolare per quanto concerne la tutela dei consumatori dagli inganni, la protezione degli animali, la protezione dei marchi nonché contro la concorrenza sleale. Essa dichiara che la legislazione vigente è applicata in modo da garantire un’infor- mazione adeguata e obiettiva del consumatore al fine di assicurare una concorrenza leale tra il pollame di origine svizzera e il pollame di origine comunitaria. Essa vi- gila, in particolare, affinché sia impedita l’utilizzazione di indicazioni inesatte e in- gannevoli che inducano in errore il consumatore riguardo alla natura dei prodotti, al metodo di allevamento e alla denominazione del pollame immesso sul mercato sviz- zero.

Dichiarazione relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati Il Consiglio accetta che i rappresentanti della Svizzera partecipino in veste di osser- vatori, per i punti che li riguardano, alle riunioni dei seguenti comitati e gruppi di esperti: – Comitati dei programmi per la ricerca, compreso il Comitato per la ricerca scientifica e tecnica (CREST); – Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti;

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– Gruppo di coordinamento sul reciproco riconoscimento dei diplomi di istru- zione superiore; – Comitati consultivi per le rotte aeree e per l’applicazione delle norme di concorrenza nel settore dei trasporti aerei. I rappresentanti della Svizzera non presenziano alle votazioni dei comitati. Per quanto riguarda gli altri comitati che si occupano dei settori contemplati dei pre- senti Accordi, per i quali la Svizzera ha ripreso l’«acquis comunitario» o lo applica per equivalenza, la Commissione consulterà gli esperti della Svizzera in conformità dell’articolo 100 dell’Accordo SEE42.

42 FF 1992 IV 481

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, queste pagine rimangono vuote.

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