AS 2002 2671
Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni
Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Ordinanza sulle armi, OArm)
Modifica del 26 giugno 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’allegato dell’ordinanza del settembre 19981 sulle armi è modificato come segue:
Lett. n - r
Emolumenti riscossi per il trattamento di domande di autorizzazione nonché per la custodia delle armi sequestrate Per il trattamento di domande di autorizzazione nonché per la custodia delle armi sequestrate sono riscossi i seguenti emolumenti: Fr.
n. esame di omologazione (senza i costi effetivi secondo 200.– fatturazione dell’organo abilitato a eseguire l’esame) o. autorizzazione per munizione vietata (art. 17 cpv. 3) 50.– p. autorizzazione dell’Ufficio centrale Armi a cittadini 50.– di determinati Stati (art. 9 cpv. 2) q. permesso quadro a compagnie di navigazione aerea estere 500.– (art. 30 cpv. 3) r. permesso di porto di armi al personale di compagnie 50.– di navigazione aerea estere (art. 30 cpv. 4)
II La presente modifica entra in vigore il 15 agosto 2002.
26 giugno 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 514.541
2002-1478 2671