AS 2002 312
Ordinanza concernente il materiale bellico
Ordinanza concernente il materiale bellico (OMB)
Modifica del 21 novembre 2001
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 25 febbraio 19981 sul materiale bellico è modificata come segue:
Ingresso vista la legge del 13 dicembre 19962 sul materiale bellico (LMB); visto l’articolo 150a capoverso 2 lettera c della legge del 3 febbraio 19953 sull’eser- cito e sull’amministrazione militare; e visto l’articolo 43 della legge del 21 marzo 19974 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,
Art. 1 cpv. 1 1 La presente ordinanza disciplina le autorizzazioni di principio e le autorizzazioni specifiche per il commercio, la mediazione, l’importazione, l’esportazione e il tran- sito di materiale bellico nonché l’autorizzazione per la conclusione di contratti rela- tivi al trasferimento di beni immateriali, compreso il «know-how», e il conferimento di diritti sugli stessi beni.
Art. 3 lett. b Abrogata
Art. 4 cpv. 3 3 Se l’autorizzazione di principio è revocata, ritirata o, per altri motivi, è divenuta priva d’oggetto, il materiale bellico detenuto dal titolare dell’autorizzazione è realiz- zato o liquidato sotto la sorveglianza dell’autorità competente che rilascia le autoriz- zazioni.
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Art. 5 lett. b In caso di autorizzazione per affari con l’estero e di conclusione di contratti di cui all’articolo 20 LMB occorre considerare: b. la situazione all’interno del Paese destinatario; occorre tener conto in parti- colare del rispetto dei diritti umani e della rinuncia all’impiego di bambini- soldato;
Art. 5a Esportazioni destinate a servizi non governativi (art. 18 LMB)
Chi vuole esportare materiale bellico non destinato a un Governo estero o a un’a- zienda che agisce per conto di quest’ultimo, quando presenta la domanda d’espor- tazione deve provare che lo Stato di destinazione finale ha rilasciato la necessaria autorizzazione d’importazione o che quest’ultima non è necessaria.
Art. 6 Autorizzazione di mediazione o di commercio (art. 15 e 16, risp. 16a e 16b LMB) 1 Chi, in Svizzera, fabbrica materiale bellico in un’officina di produzione propria, può svolgere attività di mediazione o attività commerciale all’estero senza un’autorizzazione specifica soltanto se l’autorizzazione di principio per la media- zione o per il commercio è stata rilasciata per prodotti analoghi a quelli fabbricati nell’officina di produzione. 2 Per la mediazione o il commercio di materiale bellico destinato agli Stati di cui all’allegato 2, non occorre alcuna autorizzazione specifica; i commercianti e i me- diatori a titolo professionale devono tuttavia essere in possesso di un’autorizzazione di principio. 3 I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia anche ai casi contemplati negli artico- li 15 capoverso 3 o 16a capoverso 3 LMB; qualora siano necessarie autorizzazioni specifiche, per ogni domanda d’autorizzazione presentata il richiedente deve fornire la prova che dispone di una patente per il commercio di armi.
Art. 6a Rinuncia alle autorizzazioni di transito (art. 17 LMB)
Alle persone che viaggiano in aereo e fanno scalo intermedio in Svizzera con, nei bagagli, armi da fuoco portatili e armi corte da fuoco, relative parti e accessori, non- ché munizioni o elementi di munizioni, non è richiesta un’autorizzazione di transito sempreché queste merci siano destinate all’uso personale e non lascino la zona di transito dell’aeroporto. Questo disciplinamento si applica per analogia anche ai ba- gagli spediti in precedenza o in seguito.
Art. 9 Agevolazioni per partecipanti a manifestazioni di tiro e cacciatori I tiratori e i cacciatori non sono soggetti ad autorizzazione per l’esportazione di armi da fuoco portatili, armi corte da fuoco e relative munizioni, se rendono verosimile il fatto che:
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a. parteciperanno a gare, esercitazioni di tiro o battute di caccia all’estero e in seguito reimporteranno le medesime armi; o b. hanno partecipato a gare, esercitazioni di tiro o battute di caccia in Svizzera e si tratta delle stesse armi che sono state importate a tale scopo.
Art. 9a Agevolazioni per agenti di scorta incaricati dallo Stato 1 Gli agenti di scorta incaricati da Stati esteri non necessitano di alcuna autorizza- zione per riesportare e far transitare armi da fuoco portatili, armi corte da fuoco e relative munizioni se accompagnano visite ufficiali annunciate o sono in transito. 2 Gli agenti di scorta incaricati dalla Svizzera non necessitano di alcuna autorizza- zione per esportare le loro armi e le relative munizioni in caso di visite ufficiali an- nunciate, all’estero, se in seguito reimportano le medesime armi.
Art. 9b Procedura semplificata nell’ambito dell’attività di scorta a trasporti di valori e a persone 1 Gli agenti di scorta che accompagnano trasporti di valori o persone necessitano, per esportare, reimportare o far transitare armi da fuoco portatili e armi corte da fuo- co nonché le relative munizioni nell’ambito della loro attività di agenti di scorta, soltanto di un’autorizzazione per ogni arma e relativa munizione. Detta autorizza- zione è valida un anno e consente di passare ripetutamente la frontiera. 2 L’importazione e la riesportazione di armi da fuoco portatili con le relative muni- zioni nell’ambito di dette attività sono rette dalla legislazione sulle armi.
Art. 9c Procedura semplificata in caso di riparazione, esposizione, dimostrazione o valutazione 1 L’autorizzazione di esportazione concessa per materiale bellico esportato tempora- neamente a scopo di riparazione, esposizione, dimostrazione o valutazione è valida anche per la sua reimportazione. 2 Il capoverso 1 si applica per analogia al materiale bellico importato temporanea- mente a scopo di esposizione, dimostrazione o valutazione. 3 Per il materiale bellico che rientra anche nel campo d’applicazione della legge del 20 giugno 19975 sulle armi sono fatte salve le disposizioni della legislazione sulle armi.
Art. 9d Agevolazioni per l’istruzione e l’impiego internazionale di truppe militari 1 Le truppe svizzere e i relativi membri non hanno bisogno di alcuna autorizzazione per esportare o reimportare il materiale bellico che prendono con sé all’estero nel quadro di un impiego internazionale o a scopo d’istruzione.
5 RS 514.54
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2 Le truppe estere e i relativi membri che vengono in Svizzera a scopo d’istruzione non hanno bisogno di alcuna autorizzazione per importare o riesportare il materiale bellico necessario a tale scopo. 3 Le truppe estere e i relativi membri non hanno bisogno di alcuna autorizzazione per far transitare attraverso la Svizzera il materiale bellico necessario a corsi d’istru- zione in Paesi terzi o a impegni internazionali, per quanto a tali corsi d’istruzione o a tali impegni internazionali partecipino anche truppe svizzere o i relativi membri. 4 Per il materiale bellico che rientra anche nel campo d’applicazione della legge del 20 giugno 19976 sulle armi sono fatte salve le disposizioni della legislazione sulle armi.
Art. 9e Procedura semplificata in materia di importazione e di transito 1 I fabbricanti titolari di un’autorizzazione di principio possono chiedere un’auto- rizzazione generale d’importazione (AGI) per importare componenti, assemblaggi o parti staccate di materiale bellico ai sensi dell’articolo 18 capoverso 2 LMB, per quanto non si tratti di parti che rientrano parimenti nel campo d’applicazione della legge del 20 giugno 19977 sulle armi. 2 I titolari di un’autorizzazione di principio e le imprese di trasporto e le case di spe- dizione riconosciute possono chiedere un’autorizzazione generale di transito (AGT) per far transitare materiale bellico verso i Paesi di destinazione finali menzionati nell’allegato 2. 3 L’autorità che rilascia l’autorizzazione può domandare in qualsiasi momento ai ti- tolari di un’autorizzazione informazioni sul genere, la quantità, lo sdoganamento e la destinazione finale dei beni che sono o sono stati importati, transitano o sono transi- tati grazie a un’AGI o un’AGT; l’obbligo di informare si estingue dieci anni dopo le pratiche di sdoganamento. 4 L’autorità che rilascia l’autorizzazione rifiuta di concedere un’AGI o un’AGT se la persona fisica o giuridica, o gli organi di quest’ultima, sono stati condannati, nel cor- so dei due anni precedenti la presentazione della domanda, per violazione della LMB, della legge del 13 dicembre 19968 sul controllo dei beni a duplice impiego o della legge del 20 giugno 1997 sulle armi. Essa rifiuta di concedere un’AGI se ha un motivo per farlo conformemente all’articolo 24 LMB. 5 Se del caso, l’AGI o l’AGT è rifiutata per un anno; in casi motivati tale durata può essere ridotta a sei mesi.
Art. 10 cpv. 1 lett. b 1 Su richiesta scritta dell’importatore, il Seco rilascia, assieme all’autorizzazione di importazione, un certificato di importazione ufficiale per l’importazione di materiale bellico se: b. il richiedente è domiciliato o ha sede in Svizzera o nel Liechtenstein.
6 RS 514.54 7 RS 514.54 8 RS 946.202
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Art. 13 cpv. 1, 2 e 2bis 1 Fatto salvo il capoverso 3, il Seco è l’autorità preposta al rilascio delle autorizza- zioni.
2 e 2bis Abrogati
Art. 14 cpv. 3 3 I servizi interessati stabiliscono quali domande sono rilevanti ai fini della politica estera o di sicurezza ai sensi dell’articolo 29 capoverso 2 LMB e devono pertanto essere sottoposte per decisione al Consiglio federale.
Art. 15 Divieto di trasferire l’autorizzazione e durata della validità 1 Le autorizzazioni di principio, quelle generali e quelle specifiche non sono trasfe- ribili. 2 Le autorizzazioni specifiche di importazione, di esportazione e di transito sono va- lide un anno e possono essere prorogate di sei mesi al massimo. 3 Le autorizzazioni generali d’importazione e le autorizzazioni generali di transito sono valide due anni. Se sono state rilasciate sulla base di un’autorizzazione di prin- cipio, esse perdono la loro validità alla scadenza dell’autorizzazione di principio.
Art. 21 Misure amministrative 1 Le autorizzazioni generali d’importazione e le autorizzazioni generali di transito possono essere revocate se circostanze straordinarie lo esigono. Sono revocate se, dopo la loro concessione, le condizioni sono mutate a tal punto da adempiere le premesse per il rifiuto ai sensi dell’articolo 9e capoverso 4. 2 A chi non rispetta le condizioni e gli oneri relativi all’autorizzazione e ai certificati di importazione oppure le prescrizioni o le disposizioni emanate in virtù della legi- slazione sul materiale bellico, l’autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione può ritirare le autorizzazioni rilasciate, può rifiutare di prorogarle o di rinnovarle o ri- fiutare di rilasciare, per un periodo determinato, nuove autorizzazioni o certificati di importazione.
Art. 22 cpv. 1 lett. d-f, 2, 4 e 5
1 Gli emolumenti per le autorizzazioni ammontano a:
d. 200 franchi per le autorizzazioni di mediazione e di commercio, per le auto- rizzazioni generali d’importazione e di transito nonché per le autorizzazioni necessarie per la conclusione di un contratto giusta l’articolo 20 LMB; e. abrogata f. 100 franchi per le autorizzazioni specifiche di transito. 2 Se il rilascio di un’autorizzazione comporta spese straordinarie, gli emolumenti giusta il capoverso 1 lettere a, b, d, f possono essere aumentati al massimo della metà.
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4 Non è riscosso alcun emolumento per le autorizzazioni di importazione e di
esportazione di materiale bellico destinato all’esercito svizzero, all’amministrazione federale delle dogane, ai corpi di polizia svizzero e del Liechtenstein o a organizza- zioni internazionali o ai loro uffici in Svizzera.
5 Non è riscosso alcun emolumento per le autorizzazioni di transito di:
a. armi corte da fuoco o armi da fuoco portatili e relative munizioni, che i tira- tori o i cacciatori fanno transitare verosimilmente allo scopo di partecipare a gare, esercitazioni di tiro o battute di caccia in uno Stato terzo; b. materiale bellico che deve essere fatto transitare dalla Svizzera nel quadro di procedure d’indagine di polizia o giudiziarie per inchieste in Stati terzi; c. armi personali e relative munizioni che i membri di organi di polizia o doga- nali di enclavi estere in Svizzera devono prendere con sé durante i viaggi a scopo professionale o d’istruzione dall’enclave alla madrepatria passando dalla Svizzera o viceversa.
Art. 25 cpv. 1-3
1 e 2 Abrogati
3 Un’autorizzazione di principio per la mediazione all’estero di materiale bellico soggetto anche alla legislazione sulle armi rimane in vigore fino a quando il titolare di quest’ultima presenta una patente per il commercio di armi che sostituisce d’ora in poi la prima, sempreché il titolare dell’autorizzazione di principio provi i suoi sforzi per ottenere una simile patente; l’autorizzazione di principio conserva tuttavia la sua validità per al massimo un anno dall’entrata in vigore della presente disposi- zione.
II L’allegato I è modificato come segue: KM5 Materiali per la direzione del tiro, appositamente progettati a fini di combattimento nonché loro componenti e accessori appositamente progettati a. traguardi di puntamento, calcolatori di bombardamento, apparati di puntamento e sistemi destinati al controllo degli armamenti; b. sistemi per l’acquisizione, l’attribuzione o la misurazione della distanza dei bersagli e sistemi d’inseguimento dei bersagli; dispositivi di localiz- zazione, dispositivi di fusione dei dati (data fusion) e equipaggiamenti per l’integrazione di sensori (sensor integration equipment).
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III La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2002.
21 novembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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