AS 2002 3126
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Myanmar
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Myanmar
Modifica del 30 settembre 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 2 ottobre 20001 che istituisce provvedimenti nei confronti del Myanmar è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 2 2 L’Ufficio federale degli stranieri può, per ragioni umanitarie comprovate, concede- re deroghe per la partecipazione a riunioni di organismi internazionali, di conferenze internazionali o a dialoghi politici concernenti il Myanmar oppure per tutelare inte- ressi svizzeri.
Art. 11 cpv. 2
2 La durata di validità è prorogata sino al 3 ottobre 2003.
II La presente modifica entra in vigore il 4 ottobre 2002.
30 settembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 946.208.2
3126 2002-2016