AS 2002 3200
Ordinanza sui diritti politici
Ordinanza sui diritti politici
Modifica del 20 settembre 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 24 maggio 19781 sui diritti politici è modificata come segue:
Art. 5 cpv. 4
4 La comunicazione del risultato della votazione comprende:
a. concerne soltanto il testo francese b. concerne soltanto il testo francese c. nel caso d’iniziativa popolare con controprogetto, anche il numero dei voti iscritti per le tre domande nella finca «senza risposta» del processo verbale e quello dei voti ottenuti nella domanda risolutiva dall’iniziativa popolare e dal controprogetto.
Art. 7 Concerne soltanto il testo tedesco.
Art. 8b cpv. 3 3 Il Cantone stralcia senza indugio da tutte le proposte il nome dell’elettore che ha firmato più di una proposta.
Art. 8d cpv. 3 3 La Cancelleria federale notifica gli stralci al Cantone, per via elettronica o me- diante telefax, entro 72 ore dal recapito delle proposte.
1 RS 161.11
3200 2002-1969
Diritti politici. O RU 2002
Titolo prima dell’art. 27a Sezione 6a: Prove pilota del voto elettronico
Art. 27a Prove pilota del voto elettronico nell’ambito di elezioni e votazioni popolari 1 Le prove pilota del voto elettronico nell’ambito di elezioni e votazioni popolari necessitano dell’autorizzazione del Consiglio federale. 2 Il voto elettronico nell’ambito di elezioni e votazioni popolari è ammesso soltanto in quanto nei Comuni designati a tal fine sia reso possibile per tutti gli scrutini che si svolgono alla stessa data. 3 Per quanto necessario allo svolgimento delle prove pilota, i Cantoni possono dero- gare alle disposizioni della legge concernenti il voto per corrispondenza e il voto alle urne.
4 Il voto per rappresentanza è vietato.
Art. 27b Domanda di autorizzazione La domanda di autorizzazione di una prova pilota deve: a. documentare che la prova pilota può essere svolta conformemente alle pre- scrizioni del diritto federale; b. contenere le disposizioni cantonali emanate a tal fine.
Art. 27c Contenuto dell’autorizzazione Nell’autorizzazione, il Consiglio federale approva le deroghe alle prescrizioni della legge e stabilisce: a. per quali elezioni o testi federali è ammesso il voto elettronico; b. in quale periodo è consentito il voto elettronico; c. per quali Comuni i risultati dell’elezione o della votazione ottenuti nell’am- bito della prova pilota hanno effetto giuridicamente vincolante.
Art. 27d Condizioni di autorizzazione 1 Il Consiglio federale accorda l’autorizzazione soltanto in quanto siano soddisfatte le esigenze di cui al presente articolo e agli articoli 27e–27p. Deve segnatamente essere garantito che: a. possano partecipare allo scrutinio soltanto gli aventi diritto di voto (con- trollo della legittimazione al voto); b. ciascun avente diritto di voto disponga di un solo voto e possa votare sol- tanto una volta (unicità del voto);
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c. terzi non possano intercettare, modificare o deviare in modo sistematico ed efficace voti espressi per via elettronica (garanzia dell’espressione fedele e sicura della volontà popolare); d. terzi non possano venire a conoscenza del contenuto di voti espressi per via elettronica (segreto del voto); e. all’atto della determinazione dei risultati sia tenuto conto di tutti i voti (de- terminazione fededegna dei risultati); f. possa essere escluso qualsiasi abuso sistematico (scrutinio conforme alle norme). 2 Il Consiglio federale autorizza le prove pilota comprendenti codici di accesso, di- ritti di accesso o firme elettroniche soltanto in quanto sia garantito che: a. terzi non possano intercettare, modificare o deviare in modo sistematico co- dici di accesso, diritti di accesso o firme elettroniche; b. terzi non possano abusare in modo sistematico di codici di accesso, diritti di accesso o firme elettroniche; c. le misure di sicurezza previste escludano qualsiasi pericolo di abusi mirati e sistematici. 3 Il Cantone deve inoltre dimostrare di aver predisposto le misure tecniche, finanzia- rie e organizzative necessarie per lo svolgimento delle prove pilota e di informare in modo comprensibile gli aventi diritto di voto sull’organizzazione, la tecnica e la procedura del voto elettronico.
Art. 27e Protezione della formazione dell’opinione contro le manipolazioni 1 Le istruzioni fornite al votante non devono indurlo a votare in modo precipitoso o sconsiderato. 2 L’avente diritto di voto deve essere espressamente reso attento al fatto che tra- smettendo il suo voto per via elettronica partecipa validamente a una consultazione popolare. 3 Prima di votare, l’avente diritto di voto deve confermare che ha avuto la possibilità di prendere conoscenza della comunicazione di cui al capoverso 2.
4 Durante l’operazione di voto devono poter essere escluse sovrimpressioni mani-
polatrici di tipo sistematico nell’apparecchio utilizzato per votare. 5 L’avente diritto di voto deve poter correggere le sue scelte o interrompere la pro- cedura sino all’invio del proprio voto. 6 L’apparecchio utilizzato per votare deve segnalare al votante che il suo voto è giunto a destinazione. 7 I dati devono essere trasmessi crittati in modo da escludere che nella procedura di voto siano ammessi documenti di voto elettronici modificati.
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Art. 27f Crittaggio 1 Le misure volte a tutelare il segreto del voto devono garantire che i voti espressi per via elettronica pervengano in forma anonima alle autorità competenti per lo spo- glio e che non sia possibile rintracciarne la provenienza. 2 La trasmissione dei documenti di voto elettronici, il controllo della legittimazione al voto, la registrazione dell’avvenuto esercizio del diritto di voto nel catalogo elet- torale e il deposito del voto nell’urna elettronica devono essere organizzati in modo da garantire che non sia mai possibile associare un voto a un determinato avente di- ritto di voto. 3 I voti devono essere crittati nell’apparecchio utilizzato per votare sin dall’inizio della procedura di trasmissione. Possono essere trasmessi soltanto voti crittati. La procedura di trasmissione deve escludere qualsiasi possibilità di spiare o decrittare in modo mirato o sistematico documenti di voto elettronici. 4 I dati concernenti l’avente diritto di voto possono essere decrittati soltanto nel ser- ver dell’elezione o votazione, segnatamente al fine di controllare che l’avente diritto di voto abbia votato una sola volta. 5 I voti espressi possono essere decrittati soltanto all’atto dello spoglio; sino ad allo- ra sono conservati crittati nell’urna elettronica.
Art. 27g Segreto del voto 1 Devono essere prese tutte le misure atte a escludere che possa essere stabilito un nesso tra un voto conservato nell’urna elettronica e la persona che lo ha espresso. 2 Le applicazioni inerenti al voto elettronico devono essere chiaramente separate da tutte le altre. 3 Durante l’apertura dell’urna elettronica, qualsiasi intervento sul sistema o su uno dei suoi componenti deve essere effettuato da almeno due persone; dev’essere ver- balizzato e poter essere controllato da rappresentanti dell’autorità competente. 4 Devono essere prese tutte le misure necessarie per escludere che informazioni oc- correnti durante l’elaborazione elettronica possano essere utilizzate per violare il segreto del voto.
Art. 27h Altre misure volte ad assicurare il segreto del voto 1 Durante lo svolgimento del voto nessun intervento estraneo deve poter essere ef- fettuato sul server dell’elezione o votazione e sull’urna elettronica. 2 I voti espressi devono essere memorizzati in forma anonima nell’urna elettronica. Il modo in cui sono ordinati i voti memorizzati non deve consentire di ricostruirne l’ordine di arrivo. 3 Le istruzioni fornite al votante devono indicare in che modo il voto può essere cancellato da tutte le memorie dell’apparecchio utilizzato per votare. 4 Il voto deve scomparire dallo schermo dell’apparecchio utilizzato per votare subito dopo essere stato trasmesso dall’avente diritto di voto. Il software utilizzato per l’elezione o la votazione non deve consentire di stampare il voto trasmesso.
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Art. 27i Controllo della legittimazione al voto Prima di votare per via elettronica il votante deve provare all’autorità competente di avere diritto di voto.
Art. 27j Unicità del voto Il votante può essere ammesso a votare soltanto se è possibile escludere che abbia già votato.
Art. 27k Protezione dei voti espressi Con misure tecniche occorre garantire che in caso di guasto o di disturbo del sistema nessun voto sia irrimediabilmente perso. La verifica delle operazioni e il computo delle legittimazioni e dei voti espressi non devono essere pregiudicati.
Art. 27l Stato della tecnica 1 Prima di ogni votazione o elezione, i componenti tecnici utilizzati dalle autorità competenti, i software, l’organizzazione e lo svolgimento della procedura devono essere valutati secondo lo stato più recente della tecnica. 2 Un ente esterno indipendente riconosciuto dalla Cancelleria federale deve confer- mare che i requisiti in materia di sicurezza sono soddisfatti e che il sistema di voto elettronico impiegato funziona. Questa esigenza si applica anche a ogni modifica del sistema. 3 L’urna e il server dell’elezione o votazione devono essere protetti da qualsiasi at- tacco. Ai dati concernenti il voto e agli apparecchi devono poter accedere soltanto le persone autorizzate incaricate di: a. controllare la legittimazione al voto; b. verificare che nessuno eserciti più volte il diritto di voto; c. registrare l’avvenuto esercizio del diritto di voto; d. memorizzare i voti espressi dalle persone ammesse a votare.
Art. 27m Determinazione dei risultati 1 Prima della chiusura dell’urna elettronica non possono essere rilevati risultati in- termedi dello scrutinio. 2 Subito dopo la conclusione del voto elettronico, i voti devono essere decrittati conformemente alle disposizioni cantonali. Tale operazione è seguita dallo spoglio dei voti elettronici. Allo spoglio devono poter assistere rappresentanti degli aventi diritto di voto. 3 Dopo lo spoglio, i voti elettronici devono essere sommati ai voti espressi in altro modo.
4 Deve essere tenuto un registro concernente lo spoglio dei voti elettronici.
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Art. 27n Riconteggio in caso di irregolarità In caso di irregolarità, deve essere possibile determinare il numero dei voti elettroni- ci viziati ed effettuare un nuovo conteggio volto a stabilire il risultato corretto.
Art. 27o Consulenza scientifica La Cancelleria federale stabilisce le condizioni quadro (costi, obiettivi) dei rileva- menti scientifici collaterali concernenti il profilo sociografico delle persone che partecipano alle prove pilota del voto elettronico.
Art. 27p Verifica dell’efficacia 1 La Cancelleria federale provvede a verificare l’efficacia delle prove pilota del voto elettronico (evoluzione della partecipazione al voto e incidenza sulle abitudini di voto).
2 Assicura la coerenza delle verifiche.
Art. 27q Firma per via elettronica di domande di referendum e iniziative popolari federali 1 Il Consiglio federale autorizza prove pilota di firma per via elettronica di domande di referendum e iniziative popolari federali se sono garantiti il controllo della legit- timazione al voto, il segreto del voto e la corretta attribuzione di tutte le firme e se può essere escluso qualsiasi pericolo di abusi mirati o sistematici.
2 Gli articoli 27a–27p si applicano per analogia.
II L’allegato 3a è modificato secondo la versione qui annessa.
III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.
20 settembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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Allegato 3a
Kanton Anzahl Nationalratssitze Canton Nombre de sièges au Conseil national Cantone Numero dei seggi
Gesamterneuerungswahl des Nationalrates vom Renouvellement intégral du Conseil national du Rinnovo integrale del Consiglio nazionale del
A 1. Bezeichnung des Wahlvorschlags: Dénomination de la liste de candidats: Designazione della proposta:
2. Evtl. Präzisierung nach Alter, Geschlecht, Region oder Parteiflügel:
Le cas échéant, adjonction de l’âge, du sexe, de la région ou de l’aile d’appartenance: Ev. specificazione di sesso, appartenenza di un gruppo, regione o età:
3. Listennummer (wird vom Kanton zugeteilt):
Numéro de la liste (attribué par le canton): Numero della lista (assegnato dal Cantone):
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B Kandidaturen Candidatures Candidature
Nr. Name Vorname Geschlecht/ Geburtsdatum Beruf Strasse Nr. PLZ Wohnort PLZ Heimatort Unterschrift Bemerkungen * Kontrolle N° Nom Prénom Sexe/Sesso (Tag/Monat/Jahr) Profession Rue N° NPA Lieu de domicile NPA Lieu d’origine Signature Remarques * (leer lassen) No. Cognome Nome Date de naissance Professione Via No. NPA Domicilio NPA Luogo di origine Firma Osservazioni * Contrôle (jour/mois/année) (laisser en blanc) Data di nascita Controllo (giorno/mese/anno) (lasciare in bianco)
* Unter dieser Rubrik sind eine Person, die den Wahlvorschlag vertritt, sowie deren Stellvertretung zu bezeichnen. Diese sind gegenüber den zuständigen Amtsstellen von Kanton und Bund berechtigt und verpflichtet, allenfalls nötige Erklärungen zur Bereinigung von Anständen oder Unklarheiten im Namen aller Unterzeichnenden rechtsverbindlich abzugeben (Art. 25 Abs. 2 BPR). Wo eine klare Bezeichnung fehlt, kommt diese Aufgabe der erst- und der zweitunterzeichnenden Person zu. * Mentionner sous cette rubrique le nom du mandataire des signataires et celui de son suppléant. Ces deux personnes ont, vis-à-vis de l’office cantonal compétent et de la Confédération, le droit et l’obligation de donner s’il le faut, au nom des signataires de la liste et de manière à les lier juridiquement, toutes les indications permettant d’éliminer les difficultés qui pourraient se produire (art. 25, 2e al., LDP). Si ces mentions font défaut, cette tâche incombe au premier et au deuxième signataires. * In questa rubrica devono essere designati il rappresentante e il suo sostituto che davanti agli uffici cantonali e federali competenti hanno il diritto e il dovere di fare validamente, in nome dei firmatari, le dichiarazioni necessarie a togliere le difficoltà che potessero sorgere (art. 25 cpv. 2 LDP). In caso di non chiara indicazione, per legge si riterrà rappresentante il primo firmatario e sostituto il secondo.
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C (Weitere) Unterzeichnerinnen und Unterzeichner des Wahlvorschlags (Autres) signataires de la liste (Altri) firmatari della proposta
Nr. Name Vorname Geschlecht/ Geburtsdatum Beruf Strasse Nr. PLZ Wohnort PLZ Heimatort Unterschrift Bemerkungen * Kontrolle N° Nom Prénom Sexe/Sesso (Tag/Monat/Jahr) Profession Rue N° NPA Lieu de domicile NPA Lieu d’origine Signature Remarques * (leer lassen) No. Cognome Nome Date de naissance Professione Via No. NPA Domicilio NPA Luogo di origine Firma Osservazioni * Contrôle (jour/mois/année) (laisser en blanc) Data di nascita Controllo (giorno/mese/anno) (lasciare in bianco)
* Falls sich die Partei im Parteiregister der Bundeskanzlei hat eintragen lassen, ist unter der Rubrik «Bemerkungen» zur Überprüfung die präzise Fundstelle im Internet anzugeben. Falls die Partei im Kanton einen einzigen Wahlvorschlag einreicht, genügen in diesem Falle die Unterschriften jener Personen, welche das Präsidium und das Sekretariat der Kantonalpartei ausüben; das kantonale Unterschriftenquorum entfällt. * Le parti politique qui s’est fait enregistrer dans le registre des partis de la Chancellerie fédérale indiquera ici son adresse Internet précise pour vérification. Si le parti ne dépose qu’une seule liste de candidats dans le canton, les signatures du président et du secrétaire du parti cantonal suffiront. Le quorum cantonal sera donc sans objet. * Se il partito si è fatto iscrivere nel registro dei partiti della Cancelleria federale, nella rubrica «Osservazioni» deve essere indicato per verifica il suo indirizzo Internet esatto. Se il partito presenta inoltre una sola proposta nel Cantone, basta la firma delle persone preposte alla presidenza e alla segreteria del partito cantonale; l’obbligo di far firmare la proposta da un numero minimo di elettori con domicilio politico nel circondario elettorale decade.
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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