AS 2002 326
Ordinanza della legge sulle dogane
Ordinanza della legge sulle dogane (OLD)
Modifica del 13 febbraio 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 10 luglio 19261 della legge sulle dogane è modificata come segue:
Sezione 87 Art. 151 aggiungere la rubrica Riscossione posticipata dell’amministrazione delle dogane
Art. 151a Riscossione posticipata dell’Ufficio federale dell’agricoltura Trattandosi di importazioni di prodotti agricoli per i quali sono fissate aliquote di dazio contingentali e che sono stati ammessi illecitamente a tali aliquote o a un’ali- quota ridotta, l’Ufficio federale dell’agricoltura può fatturare la differenza di tributi per ordine dell’amministrazione delle dogane. L’Ufficio federale dell’agricoltura informa in merito l’amministrazione delle dogane.
II La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2002.
13 febbraio 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 631.01
326 2002-0265