AS 2002 3320
Ordinanza concernente il registro automatizzato delle misure amministrative
Ordinanza concernente il registro automatizzato delle misure amministrative (Ordinanza sul registro ADMAS)
Modifica del 3 luglio 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 18 ottobre 20001 concernente il registro automatizzato delle misure amministrative è modificata come segue:
Art. 7 lett. a n. 3, lett. f e h Devono essere registrate tutte le decisioni passate in giudicato riguardanti le seguenti misure amministrative: a. rifiuto e revoca di:
3. permessi per formare apprendisti conducenti di autocarri (art. 20 OAC);
f. prescrizione di un esame medico o psicologico in materia di circolazione stradale (art. 7 cpv. 1, 9 cpv. 1, 11a, 11b cpv. 1 lett. a e b nonché 27 cpv. 1 OAC) nell’ambito di un procedimento amministrativo; h. ordine di sottoporsi ad un nuovo esame di conducente (art. 14 cpv. 3 LCStr e art. 28 cpv. 1 e 2 OAC);
II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2003.
3 luglio 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 741.55
3320 2002-0786