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AS 2002 3453

Ordinanza dell'Assemblea federale concernente la modifica dell'allegato alla legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (Revisione 1 dell'allegato alla LPGA)

Ordinanza dell’Assemblea federale concernente la modifica dell’allegato alla legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (Revisione 1 dell’allegato alla LPGA)

del 21 giugno 2002

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 83 capoverso 2 della legge federale del 6 ottobre 20001 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA); visto il messaggio del Consiglio federale del 7 novembre 20012, decreta:

I Prima della sua entrata in vigore, l’allegato alla LPGA è modificato come segue:

7. Legge federale del 20 dicembre 1946 3 sull’assicurazione per la vecchiaia

e per i superstiti (LAVS)

Art. 1 4

1 Secondo l’allegato alla LPGA.

2 Ad eccezione degli articoli 32 e 33 la LPGA non è applicabile alla concessione di sussidi per l’assistenza alle persone anziane (art. 101bis).

Art.1a5 Assicurazione obbligatoria 1–3 Secondo l’allegato alla LPGA.

4 Possono aderire all’assicurazione:

a. le persone domiciliate in Svizzera non assicurate in virtù di una convenzione internazionale; b. le persone non assicurate in virtù di uno scambio di lettere con un’organiz- zazione internazionale concernente lo statuto dei funzionari internazionali di cittadinanza svizzera riguardo alle assicurazioni sociali svizzere;

4 Il testo del capoverso 2 adottato il 6 ottobre 2000 nell’allegato alla LPGA (RU 2002 3396) è modificato prima dell’entrata in vigore. 5 Il testo del capoverso 4 adottato il 6 ottobre 2000 nell’allegato alla LPGA (RU 2002 3396) è modificato prima dell’entrata in vigore.

2001-1689 3453

Revisione 1 dell’allegato alla LPGA. O dell'Assemblea federale RU 2002

c. i coniugi senza attività lucrativa di persone che esercitano un’attività lucrati- va e che sono assicurate in virtù dei capoversi 1 lettera c, 3 lettera a o in virtù di una convenzione internazionale, in quanto domiciliati all’estero.

5 Secondo l’allegato alla LPGA.

Art. 2 cpv. 1 Secondo il diritto vigente 6.

Abrogato

Art. 50 8 Abrogato

Art. 50a cpv. 1–3 e 4 frase introduttiva 9 1 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all’articolo 33 LPGA10: a. ad altri organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllar- ne o sorvegliarne l’esecuzione, qualora ne necessitino per adempiere i com- piti conferiti loro dalla presente legge; b. agli organi di altre assicurazioni sociali, qualora, in deroga all’articolo 32 capoverso 2 LPGA, l’obbligo di comunicazione sia sancito da una legge fe- derale; c. agli organi della statistica federale, conformemente alla legge federale del 9 ottobre 199211 sulla statistica federale; d. alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per denunciare o impe- dire un crimine; e. in singoli casi e su richiesta scritta e motivata:

1. alle autorità d’assistenza sociale, qualora ne necessitino per determinare

o modificare prestazioni, chiederne la restituzione o prevenire paga- menti indebiti,

2. ai tribunali civili, qualora ne necessitino per giudicare una controversia

relativa al diritto di famiglia o successorio,

6 La modifica adottata il 6 ottobre 2000 nell’allegato alla LPGA (RU 2002 3396) è abrogata prima dell’entrata in vigore.

7 Modifica del diritto vigente.

8 Sono abrogati sia la modifica adottata il 6 ottobre nell’allegato alla LPGA (RU 2002 3396) che il diritto vigente.

9 Modifica del diritto vigente.

10 RS 830.1; RU 2002 3371 11 RS 431.01

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3. ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessiti-

no per accertare un crimine o un delitto,

4. agli uffici d’esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222

della legge federale dell’11 aprile 188912 sulla esecuzione e sul falli- mento,

5. alle autorità fiscali, qualora ne necessitino per l’applicazione delle leggi

in materia fiscale.

2 Abrogato

3 In deroga all’articolo 33 LPGA, i dati d’interesse generale in relazione all’applica- zione della presente legge possono essere pubblicati. L’anonimato degli assicurati dev’essere garantito. 4 Negli altri casi, in deroga all’articolo 33 LPGA, i dati possono essere comunicati a terzi alle condizioni seguenti: …

Art. 62 cpv. 2 secondo periodo 13 2 ... La cassa di compensazione affilia inoltre gli studenti assicurati in virtù dell’ar- ticolo 1a capoverso 3 lettera b.

Art. 63 cpv. 5 14

5 Le casse di compensazione possono affidare a terzi l’esecuzione di determinati

compiti; necessitano a tal fine dell’autorizzazione del Consiglio federale. L’autoriz- zazione può essere subordinata a condizioni e oneri. Gli incaricati e il loro personale sottostanno all’obbligo del segreto secondo l’articolo 33 LPGA15; sono tenuti a ri- spettare le prescrizioni della presente legge relative al trattamento e alla comunica- zione di dati. La responsabilità di cui all’articolo 78 LPGA e all’articolo 70 della presente legge per i compiti svolti da terzi resta alle associazioni fondatrici o ai Cantoni.

3bis Le persone assicurate in virtù dell’articolo 1a capoverso 4 lettera c sono affiliate alla stessa cassa di compensazione del coniuge.16

6 Secondo l’allegato alla LPGA.

12 RS 281.1

13 Modifica del diritto vigente.

14 Il testo adottato il 6 ottobre 2000 nell’allegato alla LPGA (RU 2002 3396) è modificato prima dell’entrata in vigore. 15 RS 830.1; RU 2002 3371

16 Modifica del diritto vigente.

Revisione 1 dell’allegato alla LPGA. O dell'Assemblea federale RU 2002

Disposizioni finali della modifica del 7 ottobre 1994 (10a revisione AVS)

Lett. a cpv. 2 17 Abrogato

8. Legge federale del 19 giugno 1959 18 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI)

Art. 9 cpv. 3 19 3 Gli stranieri che non hanno ancora compiuto il 20° anno e hanno il domicilio e la di- mora abituale (art. 13 LPGA20) in Svizzera hanno diritto ai provvedimenti d’integra- zione se adempiono essi stessi le condizioni previste nell’articolo 6 capoverso 2 o se: a. all’insorgenza dell’invalidità, il padre o la madre, quando si tratti di stranie- ri, conta almeno un anno intero di contribuzione o dieci anni di dimora ininterrotta in Svizzera e se b. essi stessi sono nati invalidi in Svizzera oppure, al manifestarsi dell’inva- lidità, risiedono in Svizzera ininterrottamente da almeno un anno o dalla na- scita. Sono parificati ai figli nati invalidi in Svizzera quelli con domicilio e dimora abituale in Svizzera, ma nati invalidi all’estero, la cui madre, imme- diatamente prima della loro nascita, ha risieduto all’estero per due mesi al massimo. Il Consiglio federale determina in che misura l’assicurazione per l’invalidità debba assumere le spese causate dall’invalidità all’estero.

Art. 66 21 Disposizioni applicabili della LAVS Per quanto la presente legge non vi deroghi, sono applicabili per analogia le disposi- zioni della LAVS22 concernenti il trattamento di dati personali, i datori di lavoro, le casse di compensazione, il regolamento dei conti e dei pagamenti, la contabilità, la revisione delle casse e il controllo dei datori di lavoro, la copertura delle spese am- ministrative, l’assunzione di costi e le tasse postali, l’Ufficio centrale di compensa- zione, il numero d’assicurato e l’effetto sospensivo. La responsabilità per danni è disciplinata secondo l’articolo 78 LPGA23 e per analogia secondo gli articoli 52, 70

17 La modifica adottata il 6 ottobre 2000 nell’allegato alla LPGA (RU 2002 3396) è abrogata prima dell’entrata in vigore. 18 RS 831.20 19 Il testo adottato il 6 ottobre 2000 nell’allegato alla LPGA (RU 2002 3404) è modificato prima dell’entrata in vigore. 20 RS 830.1; RU 2002 3371 21 Il testo adottato il 6 ottobre 2000 nell’allegato alla LPGA (RU 2002 3404) è modificato prima dell’entrata in vigore. 22 RS 831.10 23 RS 830.1; RU 2002 3371

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Art. 66a 24 Comunicazione di dati 1 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all’articolo 33 LPGA25: a. alle autorità fiscali, qualora si riferiscano al versamento di rendite AI e tali autorità ne necessitino per l’applicazione delle leggi in materia fiscale; b. alle autorità preposte all’esecuzione della legge federale del 12 giugno

195926 sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare, secondo l’articolo 24 di

detta legge. 2 Per il resto è applicabile per analogia l’articolo 50a LAVS27, incluse le deroghe alla LPGA.

Art. 69 28 Rimedi giuridici: disposizioni particolari 1 In deroga all’articolo 58 capoverso 1 LPGA29, i ricorsi contro decisioni, comprese quelle su opposizione, degli uffici cantonali AI sono giudicati dal tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI.

2 Secondo l’allegato alla LPGA.

9. Legge federale del 19 marzo 196530 sulle prestazioni complementari

all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC)

Art. 13 31 Applicabilità delle disposizioni della LAVS Le disposizioni della LAVS32 concernenti il trattamento e la comunicazione di dati personali si applicano per analogia, incluse le deroghe alla LPGA33.

Art. 15a Esclusione del regresso Gli articoli 72–75 LPGA34 non sono applicabili.

24 Modifica del diritto vigente.

25 RS 830.1; RU 2002 3371 26 RS 661 27 RS 831.10 28 Il testo del capoverso 1 adottato il 6 ottobre 2000 nell’allegato alla LPGA (RU 2002 3404) è modificato prima dell’entrata in vigore. 29 RS 830.1; RU 2002 3371 30 RS 831.30 31 Modifica del diritto vigente. L’abrogazione degli articoli 12a e 13 LPC decisa il 6 ottobre 2000 nell’allegato alla LPGA (RU 2002 3413) concerne ora soltanto l’articolo 12a LPC. 32 RS 831.10 33 RS 830.1; RU 2002 3371 34 RS 830.1; RU 2002 3371

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Abrogato nel tenore del 6 ottobre 2000 35.

11. Legge federale del 18 marzo 1994 36 sull’assicurazione malattie (LAMal)

Art. 21 Vigilanza 1–5 Secondo il diritto vigente.37

5bis In deroga all’articolo 33 LPGA38, l’Ufficio federale può rendere pubblici i prov- vedimenti di cui al capoverso 5.39

6 Secondo il diritto vigente.

Art. 72 Concerne solo la versione tedesca.

Art. 82 40 Assistenza amministrativa e giudiziaria particolare In deroga all’articolo 33 LPGA41, su richiesta, gli assicuratori forniscono gratuita- mente alle autorità cantonali competenti le informazioni e i documenti necessari per: a. esercitare il diritto di regresso sancito dall’articolo 41 capoverso 3; b. stabilire la riduzione dei premi.

Art. 84a cpv. 1–4 e 5 frase introduttiva 42 1 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all’articolo 33 LPGA43: a. ad altri organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllar- ne o sorvegliarne l’esecuzione, qualora ne necessitino per adempiere i com- piti conferiti loro dalla presente legge;

35 La modifica adottata il 6 ottobre 2000 nell’allegato alla LPGA (RU 2002 3413) è abrogata prima dell’entrata in vigore. Non è abrogato il tenore dell’articolo 16a LPC ai sensi della legge federale concernente l’Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681; RU 2002 1529). 36 RS 832.10 37 La modifica adottata il 6 ottobre 2000 nell’allegato alla LPGA (RU 2002 3416) è abrogata prima dell’entrata in vigore. 38 RS 830.1; RU 2002 3371

39 Modifica del diritto vigente.

40 Il testo adottato il 6 ottobre 2000 nell’allegato alla LPGA (RU 2002 3416) è modificato prima dell’entrata in vigore. 41 RS 830.1; RU 2002 3371

42 Modifica del diritto vigente.

43 RS 830.1; RU 2002 3371

Revisione 1 dell’allegato alla LPGA. O dell'Assemblea federale RU 2002

b. agli organi di altre assicurazioni sociali, qualora, in deroga all’articolo 32 capoverso 2 LPGA, l’obbligo di comunicazione sia sancito da una legge fe- derale; c. alle autorità competenti per l’imposta alla fonte, conformemente agli artico- li 88 e 100 della legge federale del 14 dicembre 199044 sull’imposta federale diretta, nonché alle rispettive disposizioni cantonali; d. agli organi della statistica federale, conformemente alla legge federale del 9 ottobre 199245 sulla statistica federale; e. agli organi incaricati di allestire statistiche per l’esecuzione della presente legge, qualora i dati siano necessari all’adempimento di tale obbligo e l’ano- nimato degli assicurati sia garantito; f. alle competenti autorità cantonali, qualora i dati rientrino nel campo d’appli- cazione dell’articolo 21 capoverso 4 e siano necessari per la pianificazione degli ospedali e delle case di cura; g. alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per denunciare o impe- dire un crimine; h. in singoli casi e su richiesta scritta e motivata:

1. alle autorità d’assistenza sociale, qualora ne necessitino per determinare

o modificare prestazioni, chiederne la restituzione o prevenire paga- menti indebiti,

2. ai tribunali civili, qualora ne necessitino per giudicare una controversia

relativa al diritto di famiglia o successorio,

3. ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessiti-

no per accertare un crimine o un delitto,

4. agli uffici d’esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222

della legge federale dell’11 aprile 188946 sulla esecuzione e sul falli- mento.

2 Abrogato

3 In deroga all’articolo 33 LPGA, i dati d’interesse generale in relazione all’applica- zione della presente legge possono essere pubblicati. L’anonimato degli assicurati dev’essere garantito. 4 In deroga all’articolo 33 LPGA, gli assicuratori sono autorizzati a comunicare i dati necessari alle autorità d’assistenza sociale o ad altre autorità cantonali compe- tenti in caso di inadempienze nei pagamenti da parte dell’assicurato, se quest’ultimo, benché diffidato, non paga premi o partecipazioni ai costi, scaduti. 5 Negli altri casi, in deroga all’articolo 33 LPGA, i dati possono essere comunicati a terzi alle condizioni seguenti: ...

44 RS 642.11 45 RS 431.01 46 RS 281.1

Revisione 1 dell’allegato alla LPGA. O dell'Assemblea federale RU 2002

2 In deroga all’articolo 79 LPGA48, l’Ufficio federale persegue e giudica dette infra- zioni secondo la legge federale del 22 marzo 197449 sul diritto penale amministra- tivo.

12. Legge federale del 20 marzo 1981 50 sull’assicurazione contro gli infortuni

(LAINF)

Art. 18 51 Invalidità 1 L’assicurato invalido (art. 8 LPGA52) almeno al 10 per cento a seguito d’infortunio ha diritto alla rendita d’invalidità.

2 Secondo l’allegato alla LPGA.

Secondo il diritto vigente

Art. 79 cpv. 1 Concerne solo la versione francese

Titolo prima dell’art. 96 Capitolo 1: Trattamento e comunicazione di dati, assistenza amministrativa 54

Art. 96 55 Art. 97a vigente

47 Modifica del diritto vigente.

48 RS 830.1; RU 2002 3371 49 RS 313.0 50 RS 832.20 51 Il testo del capoverso 1 adottato il 6 ottobre 2000 nell’allegato alla LPGA (RU 2002 3422) è modificato prima dell’entrata in vigore. 52 RS 830.1; RU 2002 3371 53 La modifica adottata il 6 ottobre 2000 nell’allegato alla LPGA (RU 2002 3422) è abrogata prima dell’entrata in vigore. 54 Il tenore adottato il 6 ottobre 2000 nell’allegato alla LPGA (RU 2002 3422) è modificato prima dell’entrata in vigore. È parimenti modificata l’abrogazione degli articoli 96–99 LAINF ivi decisa. 55 La modifica adottata il 6 ottobre 2000 nell’allegato alla LPGA (RU 2002 3422) è abrogata prima dell’entrata in vigore.

Revisione 1 dell’allegato alla LPGA. O dell'Assemblea federale RU 2002

Art. 97 56 Comunicazione di dati 1 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all’articolo 33 LPGA57: a. ad altri organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllar- ne o sorvegliarne l’esecuzione, qualora ne necessitino per adempiere i com- piti conferiti loro dalla presente legge; b. agli organi di altre assicurazioni sociali, qualora, in deroga all’articolo 32 capoverso 2 LPGA, l’obbligo di comunicazione sia sancito da una legge fe- derale; c. alle autorità competenti per la riscossione dell’imposta alla fonte, confor- memente agli articoli 88 e 100 della legge federale del 14 dicembre 199058 sull’imposta federale diretta, nonché alle rispettive disposizioni cantonali; d. alle autorità incaricate dell’esecuzione della legge federale del 12 giugno

195959 sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare, conformemente all’arti-

colo 24 di tale legge; e. agli organi della statistica federale, conformemente alla legge federale del 9 ottobre 199260 sulla statistica federale; f. agli organi esecutivi della legge federale del 19 marzo 197661 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici, della legge federale del 21 mar- zo 196962 sul commercio dei veleni, della legge federale del 7 ottobre

198363 sulla protezione dell’ambiente, nonché dell’ordinanza del 22 giugno
199464 sulla radioprotezione, qualora ne necessitino per adempiere i compiti

conferiti loro dagli atti normativi summenzionati; g. agli enti incaricati di promuovere la prevenzione degli infortuni non profes- sionali conformemente all’articolo 88 capoverso 1, qualora ne necessitino per l’adempimento dei loro compiti; h. alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per denunciare o impe- dire un crimine; i. in singoli casi e su richiesta scritta:

1. alle autorità d’assistenza sociale, qualora ne necessitino per determinare

o modificare prestazioni, chiederne la restituzione o prevenire paga- menti indebiti,

56 La modifica adottata il 6 ottobre 2000 nell’allegato alla LPGA (RU 2002 3422) è abrogata prima dell’entrata in vigore. 57 RS 830.1; RU 2002 3371 58 RS 642.11 59 RS 661 60 RS 431.01 61 RS 819.1 62 RS 813.0 63 RS 814.01 64 RS 814.501

Revisione 1 dell’allegato alla LPGA. O dell'Assemblea federale RU 2002

2. ai tribunali civili, qualora ne necessitino per giudicare una controversia

relativa al diritto di famiglia o successorio, 3. ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessiti- no per accertare un crimine o un delitto,

4. agli uffici d’esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222

della legge federale dell’11 aprile 188965 sulla esecuzione e sul falli- mento. 2 In deroga all’articolo 33 LPGA, i dati possono altresì essere comunicati alle com- petenti autorità fiscali nell’ambito della procedura di notificazione di cui all’artico- lo 19 della legge federale del 13 ottobre 196566 sull’imposta preventiva. 3 In deroga all’articolo 33 LPGA i dati personali in relazione a un infortunio o a una malattia professionale possono essere eccezionalmente comunicati a terzi, qualora sia necessario per evitare un pericolo per la vita o la salute. Gli interessi privati pre- ponderanti devono rimanere tutelati. 4 In deroga all’articolo 33 LPGA, i dati d’interesse generale in relazione all’applica- zione della presente legge possono essere pubblicati. L’anonimato degli assicurati dev’essere garantito. 5 I medici impiegati quali specialisti della sicurezza del lavoro sono tenuti al segreto medico. In deroga all’articolo 33 LPGA, possono tuttavia comunicare al datore di lavoro e agli organi di cui all’articolo 85 capoverso 1 conclusioni relative all’ido- neità di un lavoratore per determinati lavori, qualora la salute e la sicurezza di tale persona o di altri lavoratori rappresentino un interesse preponderante e il consenso della persona interessata non possa essere ottenuto. Questa deve essere informata in ogni caso. 6 Negli altri casi, in deroga all’articolo 33 LPGA, i dati possono essere comunicati a terzi alle condizioni seguenti: a. per i dati non personali: se la comunicazione è giustificata da un interesse preponderante; b. per i dati personali: se, nel caso specifico, la persona interessata ha dato il suo consenso scritto o, qualora non sia possibile ottenerlo, le circostanze permettono di presumere che la comunicazione dei dati sia nell’interesse dell’assicurato.

7 Possono essere comunicati solo i dati necessari per l’obiettivo perseguito.

8 Il Consiglio federale disciplina le modalità di comunicazione e d’informazione

della persona interessata. 9 I dati sono di norma comunicati per scritto e gratuitamente. Il Consiglio federale può prevedere la riscossione di un emolumento qualora sia necessario un particolare dispendio di lavoro. 10 Se un lavoratore comunica in via confidenziale agli organi di cui all’articolo 85 capoverso 1 o agli specialisti della sicurezza del lavoro fatti relativi all’azienda o a

65 RS 281.1 66 RS 642.21

Revisione 1 dell’allegato alla LPGA. O dell'Assemblea federale RU 2002

persone, la sua identità deve essere mantenuta segreta anche nei confronti del datore di lavoro.

Abrogato

Art. 98 68 Assistenza amministrativa e giudiziaria particolare Le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni, nonché gli organi delle altre assicurazioni sociali forniscono nel singolo caso gratuitamente agli organi incaricati dell’esecuzione della presente legge, su richiesta scritta e motivata, i dati necessari per prevenire gli in- fortuni o le malattie professionali.

Titolo prima dell’art. 99 Capitolo 2: Esecuzione forzata e responsabilità civile

Art. 99 69 Esecuzione forzata dei conteggi dei premi I conteggi dei premi fondati sulle decisioni passate in giudicato sono esecutivi ai sensi dell’articolo 54 LPGA70.

Art. 100 71 Responsabilità per danni Le domande di risarcimento di cui all’articolo 78 LPGA72 devono essere inoltrate all’assicuratore; esso statuisce mediante decisione.

Art. 101 73 Abrogato

Abrogato

67 Modifica del diritto vigente.

68 La modifica adottata il 6 ottobre 2000 nell’allegato alla LPGA (RU 2002 3422) è abrogata prima dell’entrata in vigore. 69 La modifica adottata il 6 ottobre 2000 nell’allegato alla LPGA (RU 2002 3422) è abrogata prima dell’entrata in vigore. 70 RS 830.1; RU 2002 3371 71 Il testo adottato il 6 ottobre 2000 nell’allegato alla LPGA (RU 2002 3422) è abrogato prima dell’entrata in vigore. 72 RS 830.1; RU 2002 3371 73 Sono abrogati sia il testo adottato il 6 ottobre nell’allegato alla LPGA (RU 2002 3422) che il diritto vigente.

74 Modifica del diritto vigente.

Revisione 1 dell’allegato alla LPGA. O dell'Assemblea federale RU 2002

Titolo prima dell’art. 103 Capitolo 3: Relazioni con altre assicurazioni sociali

13. Legge federale del 19 giugno 1992 75 sull’assicurazione militare (LAM)

Art. 67 76 Principi

1 Secondo l’allegato alla LPGA77.

2 Nel caso di danno causato nell’ambito dell’attività di servizio di militari, personale federale, persone soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile o per- sone soggette all’obbligo di prestare servizio civile, è fatta salva, in deroga agli arti- coli 72–75 LPGA, la surrogazione di altri organi federali secondo le disposizioni speciali.

Abrogato

Art. 95a cpv. 1–5 e 6 frase introduttiva 79 1 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all’articolo 33 LPGA80: a. agli organi di altre assicurazioni sociali, qualora, in deroga all’articolo 32 ca- poverso 2 LPGA, l’obbligo di comunicazione sia sancito da una legge federale; b. alle autorità incaricate dell’esecuzione della legge federale del 12 giugno

195981 sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare, conformemente all’arti-

colo 24 di tale legge; c. agli organi della statistica federale, conformemente alla legge federale del 9 ottobre 199282 sulla statistica federale; d. al Gruppo della sanità, qualora ne necessiti per adempiere i compiti della commissione per la visita sanitaria; e. ai medici di fiducia della protezione civile e del Corpo svizzero di aiuto umanitario, qualora ne necessitino per valutare l’idoneità al servizio;

75 RS 833.1 76 Il testo del capoverso 2 adottato il 6 ottobre 2000 nell’allegato alla LPGA (RU 2002 3431) è modificato prima dell’entrata in vigore. 77 RS 830.1; RU 2002 3371

78 Modifica del diritto vigente.

79 Modifica del diritto vigente. L’abrogazione degli articoli 95-103 LAM decisa il 6 ottobre 2000 nell’allegato alla LPGA (RU 2002 3431) non concerne l’articolo 95a LAM, in quanto entrato in vigore posteriormente. 80 RS 830.1; RU 2002 3371 81 RS 661 82 RS 431.01

Revisione 1 dell’allegato alla LPGA. O dell'Assemblea federale RU 2002

f. al Servizio medico dell’amministrazione generale della Confederazione e all’Istituto di medicina aeronautica, qualora ne necessitino per accertamenti relativi ad assicurati a titolo professionale (art. 1a cpv. 1 lett. b) o piloti mi- litari; g. alle organizzazioni d’assistenza ai militari e alle loro famiglie, qualora ne necessitino per decidere in merito a domande di aiuto; h. alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per denunciare o impe- dire un crimine; i. in singoli casi e su richiesta scritta e motivata:

1. alle autorità d’assistenza sociale, qualora ne necessitino per determinare

o modificare prestazioni, chiederne la restituzione o prevenire paga- menti indebiti,

2. ai tribunali civili, qualora ne necessitino per giudicare una controversia

relativa al diritto di famiglia o successorio,

3. ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessiti-

no per accertare un crimine o un delitto,

4. ai tribunali militari, conformemente all’articolo 18 della procedura pe-

nale militare del 23 marzo 197983,

5. agli uffici d’esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 della

legge federale dell’11 aprile 188984 sulla esecuzione e sul fallimento,

6. alle autorità fiscali, qualora ne necessitino per l’applicazione delle leggi

in materia fiscale.

2 Abrogato

3 In deroga all’articolo 33 LPGA, i dati possono altresì essere comunicati alle com- petenti autorità fiscali nell’ambito della procedura di notifica di cui all’articolo 19 della legge federale del 13 ottobre 196585 sull’imposta preventiva. 4 In deroga all’articolo 33 LPGA, i dati d’interesse generale in relazione all’applica- zione della presente legge possono essere pubblicati. L’anonimato degli assicurati dev’essere garantito. 5 In deroga all’articolo 33 LPGA, i dati personali relativi ad affezioni comparse du- rante il servizio possono eccezionalmente essere comunicati a terzi se è necessario per evitare un pericolo per la vita o la salute. Gli interessi privati preponderanti de- vono rimanere tutelati. 6 Negli altri casi, in deroga all’articolo 33 LPGA, i dati possono essere comunicati a terzi alle condizioni seguenti: ...

83 RS 322.1 84 RS 281.1 85 RS 642.21

Revisione 1 dell’allegato alla LPGA. O dell'Assemblea federale RU 2002

Secondo il diritto vigente

14. Legge federale del 25 settembre 1952 87 sulle indennità di perdita

di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile (LIPG)

Art. 21 cpv. 2 e 3 88 2 Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, si applicano per analogia le disposizioni della LAVS89 concernenti i datori di lavoro, le casse di compensazione, il regolamento dei conti e dei pagamenti, la contabilità, la revisione delle casse e il controllo dei datori di lavoro, l’Ufficio centrale di compensazione e il numero d’as- sicurato. La responsabilità per danni degli organi dell’AVS di cui all’articolo 49 LAVS è retta dagli articoli 78 LPGA90 e, per analogia, 52, 70 e 71a LAVS.

3 Secondo l’allegato alla LPGA.

Art. 29 91 Disposizioni applicabili Le disposizioni della legge sull’AVS92 concernenti il trattamento di dati personali, l’effetto sospensivo, l’assunzione delle spese e le tasse postali sono applicabili per analogia.

Art. 29a 93 Comunicazione di dati 1 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, in singoli casi e su richiesta scritta e motivata, i dati possono essere comunicati, in deroga all’artico- lo 33 LPGA94, alle autorità incaricate di applicare la legge federale del 12 giugno 195995 sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare, conformemente all’articolo 24 di tale legge. 2 Per il resto è applicabile per analogia l’articolo 50a della LAVS96, incluse le dero- ghe alla LPGA.

86 L’abrogazione degli art. 95-103 LAM decisa il 6 ottobre 2000 nell’allegato alla LPGA (RU 2002 3431) non concerne l’art. 95b LAM, in quanto entrato in vigore posteriormente. 87 RS 834.1 88 Il testo del capoverso 2 adottato il 6 ottobre 2000 nell’allegato alla LPGA (RU 2002 3439) è modificato prima dell’entrata in vigore. 89 RS 831.10 90 RS 830.1; RU 2002 3371 91 Il testo adottato il 6 ottobre 2000 nell’allegato alla LPGA (RU 2002 3439) è modificato prima dell’entrata in vigore. 92 RS 831.10

93 Modifica del diritto vigente.

94 RS 830.1; RU 2002 3371 95 RS 661 96 RS 831.10

Revisione 1 dell’allegato alla LPGA. O dell'Assemblea federale RU 2002

15. Legge federale del 20 giugno 1952 97 sugli assegni familiari nell’agricoltura (LAF)

Art. 25 98 Applicabilità della legge sull’AVS99

1 Per quanto la presente legge e la LPGA100 non contengano tutte le disposizioni

esecutive necessarie, sono applicabili per analogia le disposizioni della legge sull’AVS. 2 L’articolo 49a LAVS si applica per analogia al trattamento di dati personali; l’arti- colo 50a LAVS è applicabile alla comunicazione di dati, incluse le deroghe alla LPGA. 3 La responsabilità per danni degli organi dell’AVS di cui all’articolo 49 LAVS è retta dall’articolo 78 LPGA e dagli articoli 52, 70 e 71a LAVS.

16. Legge del 25 giugno 1982 101 sull’assicurazione contro la disoccupazione

(LADI)

Art. 82 rubrica, cpv. 1, 5 e 6 Responsabilità dei titolari verso la Confederazione

1 e 5 Secondo il diritto vigente 102

6 La responsabilità si estingue se l’ufficio di compensazione non emette alcuna deci- sione entro un anno a partire dalla data in cui ha avuto conoscenza del danno, in ogni caso dieci anni dopo l’atto pregiudizievole.

Art. 85d 103 Responsabilità dei Cantoni

1 Il Cantone risponde verso la Confederazione per i danni cagionati dal servizio

cantonale, dagli uffici di collocamento regionali, dalle commissioni tripartite o dagli uffici del lavoro dei suoi Comuni in seguito a un reato o alla violazione di prescri- zioni intenzionale o colposa. 2 L’ufficio di compensazione fa valere le sue pretese di risarcimento mediante deci- sione formale. In caso di colpa lieve, può rinunciare a far valere i propri diritti.

3 I pagamenti eseguiti dal Cantone sono bonificati al fondo di compensazione.

97 RS 836.1 98 Il testo adottato il 6 ottobre 2000 nell’allegato alla LPGA (RU 2002 3442) è modificato prima dell’entrata in vigore. 99 RS 831.10 100 RS 830.1; RU 2002 3371 101 RS 837.0 102 Per quanto concerne i capoversi 1 e 5, la modifica adottata il 6 ottobre 2000 nell’allegato alla LPGA (RU 2002 3444) è abrogata prima dell’entrata in vigore. 103 Il testo adottato il 6 ottobre 2000 nell’allegato alla LPGA (RU 2002 3444) è modificato prima dell’entrata in vigore.

Revisione 1 dell’allegato alla LPGA. O dell'Assemblea federale RU 2002

4 La responsabilità si estingue qualora l’ufficio di compensazione non pronunci una decisione entro un anno a partire dalla data alla quale ha avuto conoscenza del dan- no, in ogni caso dieci anni dopo l’atto pregiudizievole. 5 La Confederazione indennizza adeguatamente il Cantone per il rischio di respon- sabilità assunto. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Art. 92 cpv. 5 e 7 terzo periodo

5 Secondo il diritto vigente 104

7 ... Tiene debitamente conto dei costi per gli accantonamenti necessari per il supe- ramento di fluttuazioni del mercato del lavoro e dei rischi di responsabilità

Abrogato

Secondo il diritto vigente

Abrogato

Art. 97a cpv. 1–3 e 4 frase introduttiva 109 1 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all’articolo 33 LPGA110: a. ad altri organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllar- ne o sorvegliarne l’esecuzione, qualora ne necessitino per adempiere i com- piti conferiti loro dalla presente legge;

104 Per quanto concerne il capoverso 5 primo periodo, la modifica adottata il 6 ottobre 2000 nell’allegato alla LPGA (RU 2002 3444) è abrogata prima dell’entrata in vigore.

105 Modifica del diritto vigente.

106 Modifica del diritto vigente. L’abrogazione degli articoli 96-98 LADI decisa il 6 ottobre 2000 nell’allegato alla LPGA (RU 2002 3444) non concerne l’articolo 96a LADI, in quanto entrato in vigore posteriormente. 107 L’abrogazione degli articoli 96-98 LADI decisa il 6 ottobre 2000 nell’allegato alla LPGA (RU 2002 3444) non concerne gli articoli 96b e 96c LADI, in quanto entrati in vigore posteriormente. 108 Modifica del diritto vigente. L’abrogazione degli articoli 96-98 LADI decisa il 6 ottobre 2000 nell’allegato alla LPGA (RU 2002 3444) non concerne l’articolo 96d LADI, in quanto entrato in vigore posteriormente. 109 Modifica del diritto vigente. L’abrogazione degli articoli 96-98 LADI decisa il 6 ottobre 2000 nell’allegato alla LPGA (RU 2002 3444) non concerne l’articolo 97a LADI, in quanto entrato in vigore posteriormente. 110 RS 830.1; RU 2002 3371

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b. agli organi di altre assicurazioni sociali, qualora, in deroga all’articolo 32 capoverso 2 LPGA, l’obbligo di comunicazione sia sancito da una legge fe- derale; c. alle autorità competenti per la riscossione dell’imposta alla fonte, confor- memente agli articoli 88 e 100 della legge federale del 14 dicembre 1990111 sull’imposta federale diretta, nonché alle rispettive disposizioni cantonali; d. agli organi della statistica federale, conformemente alla legge federale del 9 ottobre 1992112 sulla statistica federale; e. alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per denunciare o impe- dire un crimine; f. in singoli casi e su richiesta scritta e motivata:

1. alle autorità d’assistenza sociale, qualora ne necessitino per determinare

o modificare prestazioni, chiederne la restituzione o prevenire paga- menti indebiti,

2. ai tribunali civili, qualora ne necessitino per giudicare una controversia

relativa al diritto di famiglia o successorio,

3. ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessiti-

no per accertare un crimine o un delitto,

4. agli uffici d’esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222

della legge federale dell’11 aprile 1889113 sulla esecuzione e sul falli- mento,

5. alle autorità fiscali, qualora ne necessitino per l’applicazione delle leggi

in materia fiscale.

2 Abrogato

3 In deroga all’articolo 33 LPGA, i dati d’interesse generale in relazione all’appli- cazione della presente legge possono essere pubblicati. L’anonimato degli assicurati dev’essere garantito. 4 Negli altri casi, in deroga all’articolo 33 LPGA, i dati possono essere comunicati a terzi alle condizioni seguenti: ...

Art. 111 cpv. 2 114 2 È fatta salva l’emanazione di decisioni secondo gli articoli 82 capoverso 3 o 85d capoverso 2.

111 RS 642.11 112 RS 431.01 113 RS 281.1

114 Modifica del diritto in vigore.

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II Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 21 giugno 2002 Consiglio nazionale, 21 giugno 2002 Il presidente: Anton Cottier La presidente: Liliane Maury Pasquier Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Christophe Thomann

Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.

11 settembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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