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AS 2002 3537

Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima

Convenzione del 10 marzo 1988 per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima

RS 0.747.71; RU 1993 1910

I

Campo di applicazione della convenzione il 20 marzo 2002, complemento1 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)

Algeria* 11 febbraio 1998 A 12 maggio 1998 Argentina* 17 agosto 1993 15 novembre 1993 Barbados 6 maggio 1994 A 4 agosto 1994 Botswana 14 settembre 2000 A 13 dicembre 2000 Bulgaria 8 luglio 1999 6 ottobre 1999 Canada 18 giugno 1993 16 settembre 1993 Cile 22 aprile 1994 21 luglio 1994 Cipro 2 febbraio 2000 A 2 maggio 2000 Danimarca* 25 agosto 1995 23 novembre 1995 El Salvador 7 dicembre 2000 A 7 marzo 2001 Finlandia 12 novembre 1998 10 febbraio 1999 Giappone 24 aprile 1998 A 23 luglio 1998 Grecia 11 giugno 1993 9 settembre 1993 India* 15 ottobre 1999 A 13 gennaio 2000 Libano 16 dicembre 1994 A 16 marzo 1995 Liberia 5 ottobre 1995 3 gennaio 1996 Marshall, Isole 29 novembre 1994 A 27 febbraio 1995 Messico* 13 maggio 1994 A 11 agosto 1994 Nuova Zelanda 10 giugno 1999 8 settembre 1999 Pakistan 20 settembre 2000 A 19 dicembre 2000 Portogallo* 5 gennaio 1996 A 4 aprile 1996 Regno Unito 3 maggio 1991 1° marzo 1992 Isola di Man 8 febbraio 1999 7 maggio 1999 Romania 2 giugno 1993 A 31 agosto 1993 Slovacchia 8 dicembre 2000 A 8 marzo 2001 Sri Lanka 4 settembre 2000 A 3 dicembre 2000 Stati Uniti 6 dicembre 1994 6 marzo 1995 Sudan 22 maggio 2000 A 20 agosto 2000 Tunisia* 6 marzo 1998 A 4 giugno 1998

1 Completa quelli in RU 1993 1921

2002-0621 3537

Repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima RU 2002

Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)

Turchia* 6 marzo 1998 4 giugno 1998 Turkmenistan 8 giugno 1999 A 6 settembre 1999 Ucraina 21 aprile 1994 20 luglio 1994 Uzbekistan 25 settembre 2000 A 24 dicembre 2000 Vanuatu 18 febbraio 1999 A 19 maggio 1999 Yemen 30 giugno 2000 A 28 settembre 2000 * Riserve e dichiarazioni vedi qui appresso

II

Riserve e dichiarazioni Algeria Il Governo della Repubblica popolare algerina dichiara di non essere vincolato dalle disposizioni dell’articolo 16 paragrafo 1 della Convenzione. Precisa che prima di deferire una controversia all’arbitrato internazionale o di far appello alla Corte inter- nazionale di Giustizia tutti gli Stati parte devono aver dato il loro assenso.

Argentina La Repubblica argentina dichiara, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 16 della Convenzione, di non essere vincolata dalle disposizioni del paragrafo 1 di questo articolo.

Danimarca La Convenzione e il Protocollo non si applicano né alle Isole Faeroer né alla Gro- enlandia.

India Comunicazione analoga, mutatis mutandis, a quella concernente le riserve formulate dall’Argentina.

Messico Il Messico aderisce alla Convenzione e al Protocollo, restando inteso che in materia di estradizione le disposizioni dell’articolo 11 della Convenzione e dell’articolo 3 del Protocollo si applicheranno nella Repubblica messicana conformemente alle modalità e procedure previste dalle disposizioni applicabili della legislazione nazio- nale.

Repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima RU 2002

Portogallo Tenuto conto della propria legislazione nazionale, il Portogallo ritiene che la con- segna della persona sospetta come previsto nell’articolo 8 della Convenzione può avvenire soltanto per serie ragioni che inducano a credere che la stessa abbia com- messo un atto illecito di cui all’articolo 3 e che la consegna sia oggetto di una deci- sione giudiziaria. Inoltre, la consegna non sarà consentita nel caso in cui l’atto ille- cito imputato comporti la pena

Tunisia Comunicazione analoga, mutatis mutandis, a quella concernente le riserve formulate dall’Algeria.

Turchia Comunicazione analoga, mutatis mutandis, a quella concernente le riserve formulate dall’Argentina.