AS 2002 3614
Nuovi accordi di credito del Fondo monetario internazionale
Traduzione1
Nuovi accordi di credito del Fondo monetario internazionale
Conclusi a Washington il 27 gennaio 1997 Approvati dall’Assemblea federale il 18 dicembre 19972 Adesione della Svizzera notificata il 3 giugno 1998 Entrati in vigore per la Svizzera il 17 novembre 1998
Preambolo Alfine di mettere in grado il Fondo monetario internazionale di espletare più effica- cemente il suo ruolo nel sistema monetario internazionale, un certo numero di Paesi dotati della capacità finanziaria indispensabile a sostenere il sistema monetario in- ternazionale hanno convenuto di mettere a disposizione del Fondo monetario inter- nazionale risorse sotto forma di prestiti, fino a concorrenza di un determinato im- porto, nel caso in cui risorse supplementari fossero necessarie per prevenire o per far fronte ad un deterioramento del sistema monetario internazionale che rappresenta un pericolo per la stabilità del sistema stesso. Per dare attuazione a questi propositi, vengono adottate le seguenti regole e condizioni in base all’articolo VII sezione 1 dello Statuto3.
Par. 1 Definizioni a) I termini impiegati nella presente decisione hanno il significato seguente: i) «importo di un impegno»: importo massimo, espresso in diritti speciali di prelievo, che un partecipante si obbliga a prestare al Fondo in virtù di un ac- cordo di credito; ii) «Statuto»: Statuto del Fondo monetario internazionale; iii) «credito disponibile»: impegno di un partecipante al netto degli averi già impegnati o ritirati; iv) «valuta mutuata»: valuta trasferita al conto del Fondo in virtù di un accordo di credito; v) «richiesta di fondi»: notificazione data dal Fondo a un partecipante di ese- guire un trasferimento al conto del Fondo, in virtù del suo accordo di cre- dito; vi) «accordi di credito»: impegno di prestare al Fondo secondo i termini e le condizioni della presente decisione; vii) «valuta effettivamente convertibile»: una valuta inclusa nel bilancio preven- tivo trimestrale del Fondo ai fini di trasferimento;
RS 0.941.16 1 Versione conforme alla decisione del Consiglio d’Amministrazione del FMI. Traduzione del testo originale inglese. 2 RU 2002 3613 3 RS 0.979.1
3614 2002-1762
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viii) «traente»: Stato membro che acquista al Fondo la valuta mutuata attraverso una transazione valutaria, compresa la transazione valutaria nel quadro di un accordo di conferma o di un accordo allargato; ix) «indebitamento» del Fondo: importo che esso si è impegnato a rimborsare in virtù di un accordo di credito; x) «Stato membro»: uno Stato membro del Fondo; xi) «partecipante»: Stato membro partecipante o istituzione partecipante; xii) «istituzione partecipante»: istituzione ufficiale di uno Stato membro che ha concluso con il Fondo un accordo di credito con il consenso di questo Stato membro, o istituzione ufficiale di uno Stato non membro che ha stipulato con il Fondo un accordo di credito; xiii) «Stato membro partecipante»: Stato membro del Fondo che ha concluso un accordo di credito con il Fondo. b) Ai fini della presente decisione, la Hong Kong Monetary Authority (HKMA) è ritenuta l’istituzione dello Stato membro i cui territori includono Hong Kong, consi- derato: i) i prestiti della HKMA e i versamenti del Fondo alla HKMA nel quadro della presente decisione sono effettuati, in linea di massima, nella valuta degli Stati Uniti d’America, a meno che il Fondo e la HKMA concordino una va- luta di un altro Stato membro; ii) la partecipazione della HKMA non attribuisce al membro, i cui territori in- cludono Hong Kong, il diritto di applicare l’articolo 6 A; iii) i riferimenti alla situazione della bilancia dei pagamenti e delle riserve ai pa- ragrafi 7 A e), 7 B b) e 11 e) sono intesi come riferimenti alla situazione della bilancia dei pagamenti e delle riserve di Hong Kong.
Par. 2 Accordi di credito a) Lo Stato membro o istituzione che aderisce alla presente decisione si impegna a prestare al Fondo, secondo i termini e le condizioni della presente decisione, un im- porto massimo pari all’importo in diritti speciali di prelievo convenuto nell’allegato alla presente decisione o stabilito conformemente al paragrafo 3 b). b) Salvo convenzione contraria con il Fondo, i prestiti accordati in virtù della pre- sente decisione sono espressi nella valuta del partecipante. Se il partecipante è un’istituzione di uno Stato non membro, il Fondo e il partecipante convengono di applicare la valuta dello Stato membro o le valute degli Stati membri utilizzate per il versamento dei prestiti. Gli accordi che si fondano sul presente articolo necessitano del consenso dei membri la cui valuta è utilizzata per il versamento dei prestiti.
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Par. 3 Adesione a) Tutti gli Stati membri e le istituzioni indicati nell’allegato possono aderire alla presente decisione conformemente al paragrafo 3 c). b) Tutti gli Stati membri o le istituzioni non indicati nell’allegato, comprese le isti- tuzioni di Stati non membri, possono richiedere l’adesione al momento della proro- ga della presente decisione conformemente al paragrafo 19. Gli Stati membri o le istituzioni che desiderano diventare partecipanti devono, dopo consultazione con il Fondo, comunicare a quest’ultimo la loro disponibilità di aderire alla presente deci- sione. Se il Fondo e un gruppo di partecipanti, i cui accordi di credito rappresentano complessivamente l’80 per cento del totale in virtù della decisione prorogata, accon- sentono, tali Stati membri o istituzioni possono aderirvi conformemente ai termini del paragrafo 3 c). Comunicando la sua disponibilità di aderire conformemente ai termini del paragrafo 3 b), lo Stato membro o l’istituzione specificherà l’importo, espresso in diritti speciali di prelievo, dell’accordo di credito che è disposto a con- cludere, a condizione che l’importo non sia inferiore all’accordo di credito del par- tecipante che si è impegnato per la somma minore. L’ammissione di un nuovo parte- cipante comporta una riduzione proporzionale degli accordi di credito di tutti gli altri partecipanti il cui accordo di credito raggiunge un importo superiore a quello del partecipante con l’accordo di credito più esiguo. L’ammontare complessivo di tale riduzione proporzionale degli accordi di credito dei partecipanti corrisponde all’importo dell’accordo di credito del nuovo partecipante, dal quale viene dedotto un eventuale aumento della somma complessiva degli accordi di credito decisa conformemente ai termini del paragrafo 5 a), purché nessun accordo di credito di un partecipante sia inferiore al minimo stabilito nell’allegato. c) Qualsiasi Stato membro o istituzione può aderire alla presente decisione me- diante deposito, presso il Fondo, di uno strumento indicante che vi ha aderito con- formemente alla propria legislazione e che ha preso tutte le misure necessarie per consentirgli di osservare le regole e le condizioni della presente decisione. Dopo il deposito di questo strumento, lo Stato membro o l’istituzione diventerà partecipante a contare dalla data del deposito o dall’entrata in vigore della presente decisione, se
essa è posteriore.
Par. 4 Entrata in vigore La presente decisione entrerà in vigore qualora vi avranno aderito Stati membri o istituzioni indicati nell’allegato i cui accordi di credito ammontano complessiva- mente a un importo minimo di 28,9 miliardi di diritti speciali di prelievo (DSP), compresi i cinque Stati membri o istituzioni i cui accordi di credito sono i più elevati conformemente all’allegato.
Par. 5 Modificazioni degli importi degli accordi di credito a) Se uno Stato membro o un’istituzione è autorizzato ad aderire alla presente deci- sione conformemente al paragrafo 3 b), il Fondo può aumentare l’importo globale degli accordi di credito previo il consenso di partecipanti i cui accordi di credito rappresentano complessivamente l’85 per cento del totale. Tale aumento non deve superare l’importo dell’accordo di credito del nuovo partecipante.
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b) Gli importi degli accordi di credito dei singoli partecipanti possono, se le circo- stanze lo giustificano, essere riveduti e modificati con il consenso del Fondo e di un gruppo di partecipanti i cui accordi di credito rappresentano l’85 per cento dell’importo complessivo degli accordi di credito, compresi i partecipanti il cui ac- cordo di credito è interessato dalla modifica. La presente disposizione può essere modificata soltanto con il consenso di tutti i partecipanti.
Par. 6 Procedura iniziale A. Partecipanti Se uno Stato membro partecipante o uno Stato membro, la cui istituzione ufficiale è un partecipante, entra in trattative con il Fondo in occasione di un’operazione valu- taria, di un accordo di conferma o di un accordo allargato e se il Direttore generale, previa consultazione, giudica che la transazione, l’accordo di conferma oppure l’accordo allargato sia necessario per prevenire o far fronte a un indebolimento del sistema monetario internazionale e che occorra aumentare le risorse del Fondo, il Direttore generale può avviare la procedura di cui al paragrafo 7 A. B. Non partecipanti Il Direttore generale può avviare la procedura di cui al paragrafo 7 A per le transa- zioni valutarie richieste dagli Stati membri non partecipanti, se: a) le transazioni sono (i) transazioni nelle frazioni più elevate di credito, (ii) transazioni a titolo di accordi di conferma che superano la prima frazione di credito, (iii) transazioni nell’ambito di un accordo allargato, oppure (iv) transazioni nella prima frazione di credito operate nel quadro di un accordo di conferma o di un accordo allargato, e b) il Direttore generale, previa consultazione, ritiene che occorra aumentare le risorse del Fondo per soddisfare un fabbisogno di finanziamento esistente e futuro dovuto a una situazione eccezionale, derivante da difficoltà nella bi- lancia dei pagamenti di uno Stato membro, la cui natura o portata potrebbe compromettere la stabilità del sistema monetario internazionale. Nel caso di proposte per richieste di fondi di cui al paragrafo 6 B, il Direttore gene- rale tiene in debita considerazione le possibili richieste di fondi conformemente al paragrafo 6 A.
Par. 7 Proposte e richieste di fondi A. Proposte a) Il Direttore generale propone una richiesta di fondi ai sensi della presente deci- sione soltanto previa consultazione degli amministratori e dei partecipanti. b) Se il Direttore generale sottopone al Fondo una proposta per la messa a disposi- zione di un prestito, deve specificare il potenziale traente, l’importo e il periodo du- rante il quale i fondi richiesti potranno essere ritirati. c) Il partecipante che ritiene di non essere in grado di dar seguito a una proposta di richiesta di fondi in ragione della situazione sia attuale sia prevedibile della sua bi-
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lancia dei pagamenti e delle sue riserve, la quale di regola si traduce in una radiazio- ne dello Stato membro dalla lista dei Paesi la cui valuta è inclusa ai fini del trasferi- mento nel bilancio preventivo trimestrale delle operazioni e delle transazioni del Fondo, è tenuto ad informarne il Fondo e gli altri partecipanti. Se il partecipante è un’istituzione di uno Stato non membro, deve consultare il Fondo in merito alla si- tuazione della bilancia dei pagamenti e delle riserve di tale Stato non membro prima di prendere una decisione ai sensi della presente disposizione. In una siffatta situa- zione, il partecipante deve agire con cautela e tenere conto del parere del Fondo e degli altri partecipanti. d) Salvo disposizione contraria del paragrafo 7 A e), una proposta prevede richieste di fondi proporzionali agli importi degli accordi di credito dei partecipanti. e) Nelle circostanze seguenti, il Direttore generale può proporre richieste di fondi non proporzionali agli importi degli accordi di credito dei partecipanti: i) Qualora richieste di fondi proporzionali formulate ai partecipanti non doves- sero bastare al finanziamento della transazione valutaria proposta perché il credito disponibile di almeno un partecipante è troppo esiguo per soddisfare una richiesta di fondi proporzionale, il Direttore generale può invitare tutti i partecipanti, il cui credito disponibile è sufficiente a soddisfare tale richiesta di fondi proporzionale, a mettere a disposizione l’importo corrispondente; resta inteso che, qualora il Direttore generale inviti ciascuno di questi parte- cipanti a mettere a disposizione l’importo in questione, dovrà chiedere anche a ogni partecipante, il cui credito disponibile non è sufficiente a soddisfare tale richiesta di fondi proporzionale, di fornire un importo corrispondente al suo credito disponibile. All’occorrenza il Direttore generale può invitare un partecipante, il cui credito disponibile supera l’importo che dovrebbe mette- re a disposizione conformemente alla richiesta di fondi proporzionale, a for- nire ulteriori risorse oltre all’importo citato nella frase precedente. ii) Se le richieste di fondi proporzionali formulate ai partecipanti non dovessero bastare al finanziamento della transazione valutaria proposta perché almeno uno dei partecipanti non dispone di risorse sufficienti, nella valuta o nelle
valute richieste per finanziare la transazione finanziaria proposta, il Direttore generale può chiedere a ciascun partecipante in grado di mettere a disposi- zione le risorse sufficienti nella valuta o nelle valute necessarie a soddisfare la richiesta di fondi proporzionale di mettere a disposizione tali risorse fino a un importo corrispondente all’ammontare del suo credito disponibile o a un importo consono alle sue possibilità, se quest’ultimo è inferiore. All’occor- renza il Direttore generale può invitare un partecipante, il cui credito dispo- nibile supera l’importo necessario a soddisfare la richiesta di fondi propor- zionale e che è in grado di fornire risorse nella valuta o nelle valute richieste, a fornire ulteriori risorse nella valuta o nelle valute in questione, oltre all’importo citato nella frase precedente. f) Perché una proposta sia accettata conformemente al paragrafo 7 A g), è necessa- rio il consenso di tutti i partecipanti che forniscono proporzionalmente più risorse di almeno un altro partecipante.
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g) Se all’unanimità non ritengono di essere in grado di facilitare le transazioni va- lutarie, l’accordo di conferma o l’accordo allargato proposti mediante prestiti, i par- tecipanti dovranno decidere in merito in sede di votazione. Una decisione favorevole esige l’approvazione di una maggioranza dei partecipanti – con diritto di voto – che assieme raggiungono l’80 per cento degli accordi di credito. La decisione deve esse- re comunicata al Fondo. h) Non sono autorizzati a votare in merito alla proposta: il potenziale traente, la sua istituzione partecipante e i partecipanti che avranno reso noto di non poter dar se- guito alle richieste di fondi proposte. i) Una proposta entra in vigore soltanto se è stata approvata dai partecipanti con- formemente al paragrafo 7 A g) e il Consiglio d’amministrazione ha in seguito dato il suo consenso. j) Se una proposta è stata approvata, gli impegni e le transazioni valutarie rimango- no invariati anche se vengono operate successive modifiche degli importi degli ac- cordi di credito. B. Richiesta di fondi a) Salvo disposizioni contrarie convenute in una proposta di future richieste di fon- di, approvata conformemente al paragrafo 7 A, ogni richiesta di fondi è effettuata proporzionalmente agli importi specificati nella proposta. b) A meno che il partecipante interessato vi acconsenta, non vengono indirizzate richieste di fondi a un partecipante al quale, secondo i termini del presente articolo, possono normalmente essere presentate richieste in tal senso, se lo Stato membro, in ragione della situazione attuale o futura della sua bilancia dei pagamenti o delle sue riserve, non figura nella lista dei Paesi la cui valuta è inclusa ai fini del trasferimento nel bilancio preventivo trimestrale delle operazioni e delle transazioni del Fondo e se il Direttore generale non ne ha nemmeno proposto l’integrazione. Se il parteci- pante è un’istituzione di uno Stato non membro, il Fondo determina, dopo consulta- zione con il partecipante e sulla base della situazione attuale e futura della bilancia dei pagamenti e delle riserve dello Stato non membro, se lo stesso è in grado di dar seguito a una richiesta di fondi. Se a un partecipante non è rivolta alcuna richiesta di credito, il Direttore generale può proporre agli altri partecipanti di fornire risorse di
sostituzione in base ai rispettivi accordi di credito. Questa proposta soggiace alla procedura prevista dal paragrafo 7 A. c) Se il Fondo formula una richiesta conformemente al presente paragrafo, il parte- cipante deve effettuare senza indugio il trasferimento corrispondente alla richiesta.
Par. 8 Prova dell’indebitamento a) Su espressa richiesta, il Fondo emette a favore di un partecipante strumenti non negoziabili che attestano l’indebitamento del Fondo verso tale partecipante. Il Fon- do e il partecipante stabiliscono di comune intesa la forma di questi strumenti. b) All’atto del rimborso dell’importo di qualsiasi strumento emesso in virtù del pa- ragrafo 8 a), aumentato di tutti gli interessi scaduti, lo strumento è consegnato al Fondo per essere annullato. Se il rimborso concerne un importo inferiore a quello di
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detto strumento, quest’ultimo è reso al Fondo e sostituito da un nuovo strumento per l’importo rimanente, che scade alla stessa data del precedente.
Par. 9 Interessi a) Il Fondo paga sul suo indebitamento, in conformità della presente decisione, inte- ressi a un tasso pari all’interesse composto di mercato, calcolato periodicamente dal Fondo per determinare il tasso degli interessi che paga sugli averi in diritti speciali di prelievo, o a un tasso più elevato convenuto dal Fondo e dai partecipanti che as- sieme rappresentano l’80 per cento di tutti gli accordi di credito. b) Una modifica del metodo di calcolo del tasso composto del mercato è applicabile all’indebitamento del Fondo in virtù della presente decisione soltanto se il Fondo e i partecipanti che assieme rappresentano l’80 per cento di tutti gli accordi di credito vi acconsentono; se, al momento della conclusione del presente accordo, un parteci- pante formula una richiesta in tal senso, la modifica non è applicabile all’indebita- mento del Fondo nei confronti di tale partecipante alla data dell’entrata in vigore della modifica. c) Gli interessi sono calcolati giornalmente e pagati appena possibile dopo il 31 luglio, il 31 ottobre, il 31 gennaio e il 30 aprile. d) Gli interessi dovuti a un partecipante, stabiliti dal Fondo previa consultazione con il partecipante, sono versati in diritti speciali di prelievo, nella valuta del parte- cipante, nella valuta mutuata o in altre valute effettivamente convertibili.
Par. 10 Utilizzazione delle valute mutuate Le regole e le pratiche del Fondo di cui all’articolo V sezioni 3 e 7 concernenti l’utilizzazione delle sue risorse generali, gli accordi di conferma e gli accordi allar- gati, in particolare le norme concernenti il periodo d’utilizzazione, si applicano agli acquisti di valute mutuate dal Fondo. Nessuna disposizione della presente decisione modifica la facoltà del Fondo per quanto concerne le domande d’utilizzazione delle sue risorse sottoposte dai diversi Paesi membri. L’accesso dei Paesi membri a tali risorse è determinato dalle politiche e dalle pratiche del Fondo e non dipende dai prestiti che il Fondo può contrarre in virtù della presente decisione.
Par. 11 Rimborso da parte del Fondo a) Con riserva di altre disposizioni del presente paragrafo 11, il Fondo, cinque anni dopo l’esecuzione di un trasferimento da parte di un partecipante, rimborsa a quest’ultimo un importo equivalente al trasferimento, calcolato conformemente al paragrafo 12. Se il traente, per i cui acquisti i partecipanti hanno operato trasferi- menti, è tenuto ad eseguire un riscatto ad una data prestabilita situata prima della scadenza di cinque anni dall’acquisto, il Fondo rimborsa i partecipanti a tale data. Il rimborso conformemente al presente paragrafo 11 a) o al paragrafo 11 c) è effettua- to, a seconda della decisione del Fondo, per quanto possibile nella valuta di emis- sione, nella valuta del partecipante o in diritti speciali di prelievo per un importo che non implichi un aumento degli averi del partecipante in tali diritti oltre il limite indi- cato nella sezione 4 dell’articolo XIX dello Statuto, a meno che il partecipante ac-
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consenta che il rimborso in diritti speciali di prelievo superi tale limite. Previa con- sultazione con il partecipante, il rimborso può anche essere effettuato in un’altra valuta effettivamente convertibile. I rimborsi fatti a un partecipante in virtù del para- grafo 11 b) e 11 e) sono accreditati in contropartita dei trasferimenti eseguiti dal partecipante per gli acquisti di un traente secondo l’ordine nel quale il rimborso dev’essere operato giusta il presente paragrafo. b) Il Fondo può, previa consultazione dei partecipanti, effettuare un rimborso par- ziale o totale ad uno o più partecipanti prima della data indicata al paragrafo 11 a). Il rimborso conformemente al presente paragrafo 11 b) è effettuato, a seconda della decisione del Fondo, nella valuta del partecipante, nella valuta di emissione o in di- ritti speciali di prelievo per un importo che non implichi un aumento degli averi del partecipante in tali diritti oltre il limite indicato nella sezione 4 dell’articolo XIX dello Statuto, a meno che il partecipante acconsenta che il rimborso in diritti speciali di prelievo superi tale limite. Previo consenso del partecipante, il rimborso può an- che essere effettuato in un’altra valuta effettivamente convertibile. c) Se una riduzione degli averi del Fondo nella valuta di un traente è da ricondurre all’acquisto di una valuta mutuata ai sensi della presente decisione, il Fondo rimbor- sa senza indugio un importo equivalente. Se il Fondo è debitore nei confronti di un partecipante in seguito a trasferimenti destinati al finanziamento dell’acquisto di un traente entro la quota di riserva e se gli averi del Fondo nella valuta di quest’ultimo non sottoposti a riacquisto, sono ridotti in seguito a vendite nette in questa valuta durante un periodo trimestrale al quale si estende un bilancio preventivo delle ope- razioni e delle transazioni, il Fondo rimborsa all’inizio del periodo trimestrale se- guente un importo equivalente a tale riduzione, sino a concorrenza dell’importo do- vuto al partecipante. d) I rimborsi secondo il paragrafo 11 c) sono eseguiti in proporzione dell’indebi- tamento del Fondo nei confronti dei partecipanti che hanno eseguito i trasferimenti cui corrisponde il rimborso. e) Prima della data indicata al paragrafo 11 a), un partecipante può far valere che la
situazione della sua bilancia dei pagamenti rende necessario un rimborso parziale o totale dell’importo di cui il Fondo è debitore ed esigerne il rimborso. Se il rimborso di un prestito può comportare l’aumento dei prestiti degli altri partecipanti a favore del Fondo, il partecipante che ha richiesto tale rimborso è tenuto a consultare il Di- rettore generale e gli altri partecipanti prima di formulare la sua richiesta. Il Fondo, se non sussistono motivi manifestamente contrari, deve accettare la dichiarazione del partecipante. Il rimborso ha luogo, previa consultazione del partecipante, nelle va- lute effettivamente convertibili di altri Stati membri o in diritti speciali di prelievo, secondo la decisione del Fondo. Se gli averi del Fondo nelle valute che devono esse- re utilizzate per il rimborso non sono sufficienti, taluni partecipanti saranno invitati a fornire il saldo necessario in conformità con il loro accordo di credito, a condizio- ne che non sia superato il loro credito disponibile. Per l’applicazione di tutte le di- sposizioni del presente paragrafo, i trasferimenti previsti alla lettera e) sono conside- rati eseguiti nello stesso momento e per gli stessi acquisti dei trasferimenti del parte- cipante rimborsato ai sensi del presente paragrafo 11 e).
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f) Se un partecipante è rimborsato, l’importo che può essere chiesto secondo il suo accordo di credito, conformemente ai termini della presente decisione, verrà ricosti- tuito nella stessa misura. g) L’obbligo del Fondo verso un’istituzione partecipante di eseguire un rimborso conformemente alle disposizioni del presente paragrafo o di pagare interessi in virtù delle disposizioni del paragrafo 9 è considerato adempiuto, se il Fondo trasferisce un importo equivalente di diritti speciali di prelievo allo Stato membro in cui ha sede l’istituzione.
Par. 12 Tassi di cambio a) Il valore di un trasferimento è calcolato alla data dell’invio delle istruzioni relati- ve. Il calcolo dev’essere effettuato in diritti speciali di prelievo, conformemente all’articolo XIX sezione 7 a) degli Statuti. Il Fondo è tenuto a rimborsare un valore equivalente. b) Per l’applicazione di tutte le disposizioni della presente decisione, il valore di una valuta in termini di diritti speciali di prelievo dev’essere calcolato dal Fondo conformemente alla regola 0-2 delle Regole e dei Regolamenti del Fondo.
Par. 13 Trasferibilità Un partecipante può trasferire parzialmente o interamente un diritto al rimborso nel quadro di un accordo di credito soltanto previo consenso del Fondo e alle condizioni approvate da quest’ultimo.
Par. 14 Notificazione Qualsiasi notificazione fatta in virtù della presente decisione a o da uno Stato mem- bro partecipante deve essere trasmessa per scritto o mediante un mezzo di comuni- cazione rapido e indirizzata al o dall’organismo finanziario dello Stato membro partecipante designato conformemente all’articolo V sezione 1 dello Statuto e alla regola G-1 delle Regole e Regolamenti del Fondo. Ogni notificazione fatta a o da un’istituzione partecipante dev’essere trasmessa per scritto o mediante un mezzo di comunicazione rapido ed indirizzata a o da un’istituzione partecipante.
Par. 15 Modifica a) Fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 5 b), 15 b) e 16, la presente decisio- ne può essere modificata durante il periodo stabilito al paragrafo 19 a) e durante ul- teriori periodi di proroga stabiliti dal paragrafo 19 b) soltanto con una decisione del Fondo e previo consenso della maggioranza dei partecipanti che assieme raggiungo- no l’85 per cento della somma complessiva degli accordi di credito. Tale consenso non è richiesto per modificare la decisione all’atto della sua proroga conformemente al paragrafo 19 b). b) Se ritiene che una modifica contro la quale ha votato sia lesiva in modo determi- nante dei suoi interessi, il partecipante ha il diritto di recedere dalla presente deci- sione dandone notifica al Fondo e agli altri partecipanti entro 90 giorni dall’appro-
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vazione della modifica in questione. La presente disposizione può essere modificata soltanto previo consenso di tutti i partecipanti.
Par. 16 Revoca Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 15 b), un partecipante può revocare la sua adesione alla presente decisione conformemente al paragrafo 19 b), mentre du- rante il periodo indicato al paragrafo 19 a) può farlo soltanto previo consenso del Fondo e di tutti i partecipanti. La presente disposizione può essere modificata sol- tanto previo consenso di tutti i partecipanti.
Par. 17 Ritiro dal Fondo Se uno Stato membro partecipante o uno Stato membro, la cui istituzione è un parte- cipante, si ritira dal Fondo, l’accordo di credito di tale partecipante si estingue a contare dalla data in cui ha effetto il ritiro. L’indebitamento del Fondo in virtù dell’accordo di credito è considerato un importo dovuto dal Fondo conformemente all’articolo XXVI sezione 3 e l’allegato J dello Statuto.
Par. 18 Sospensione delle transazioni valutarie e liquidazione a) Il diritto del Fondo monetario internazionale di far richieste di fondi in virtù del paragrafo 7 e l’obbligo di eseguire rimborsi in virtù del paragrafo 11 sono sospesi durante ogni interruzione delle transazioni valutarie decisa conformemente all’articolo XXVII dello Statuto. b) In caso di liquidazione del Fondo, gli accordi di credito cessano e l’inde- bitamento del Fondo costituisce impegni conformemente all’allegato K dello Statu- to. Per l’applicazione del paragrafo 1 a) dell’allegato K, ognuno degli impegni del Fondo risulterà esigibile: in primo luogo nella valuta mutuata, quindi nella valuta del partecipante ed infine nella valuta del traente per i cui acquisti i par tecipanti hanno eseguito trasferimenti.
Par. 19 Validità e proroga a) La presente decisione rimane valida cinque anni a contare dalla data della sua entrata in vigore. All’atto del rinnovo della presente decisione per il periodo succes- sivo al periodo di cinque anni stabilito dal presente paragrafo 19 a), il Fondo e i partecipanti esamineranno la validità della stessa e decideranno eventuali modifiche. b) Il Fondo può decidere una o più proroghe della validità della presente decisione, con eventuali modifiche, fatti salvi i paragrafi 5 b), 15 b) e 16. Il Fondo deve pren- dere tale decisione di proroga e, eventualmente, di modifica, entro dodici mesi prima della scadenza del periodo indicato al paragrafo 19 a). Ogni partecipante può notifi- care al Fondo, al più tardi sei mesi prima della scadenza del periodo indicato al pa- ragrafo 19 a), il suo proposito di ritirare l’adesione alla decisione così prorogata. In difetto di una tale notificazione, si considera che il partecipante continua ad aderire alla decisione così prorogata. Il partecipante, figurante o non figurante nell’elenco dell’allegato, che revoca la sua adesione conformemente al presente paragrafo non perde il diritto di riaderire alla decisione in virtù del paragrafo 3 b).
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c) Se la presente decisione è annullata o non è prorogata, i paragrafi da 8 a 14, 17 e 18 b) continuano tuttavia ad essere applicabili, sino al rimborso completo, per quanto concerne qualsiasi indebitamento del Fondo in virtù di accordi di credito vi- genti alla data dell’annullamento o della scadenza della decisione. Il partecipante che revoca la sua adesione alla presente decisione conformemente ai paragrafi 15 b), 16 o 19 b) cessa di essere tale secondo la presente decisione, tenuto conto che i pa- ragrafi da 8 a 14, 17 e 18 b) di detta decisione continuano ad essere applicabili sino al rimborso completo ad ogni indebitamento del Fondo risultante dal precedente ac- cordo di credito del partecipante.
Par. 20 Interpretazione Qualsiasi questione d’interpretazione riguardante la presente decisione che non rientra nell’ambito dell’articolo XXIX dello Statuto dev’essere chiarita d’intesa re- ciproca tra il Fondo, il partecipante che l’ha sollevata e tutti gli altri partecipanti. Ai fini dell’applicazione del presente paragrafo 20, sono considerati partecipanti anche i precedenti partecipanti ai quali continuano ad applicarsi i paragrafi da 8 a 14, 17 e 18 b), in virtù del paragrafo 19 c), qualora uno di questi precedenti partecipanti sia interessato dalla questione d’interpretazione sollevata.
Par. 21 Relazione con gli Accordi generali di credito e con gli Accordi di credito associati a) Qualora il Fondo decida di attivare i Nuovi accordi di credito o gli Accordi gene- rali di credito4, deve attenersi ai principi seguenti: la concessione di un credito è ef- fettuata innanzitutto ed essenzialmente in virtù dei Nuovi accordi di credito, eccetto nei casi seguenti: i) Se uno Stato membro partecipante o uno Stato membro, la cui istituzione è un partecipante che ha aderito sia agli Accordi generali di credito sia ai Nuovi accordi di credito, sottopone al Fondo una richiesta di transazione valutaria, può essere formulata una proposta di richiesta di fondi in virtù sia dell’uno sia dell’altro Accordo. ii) Se una proposta di richiesta di fondi ai termini dei Nuovi accordi di credito conformemente al paragrafo 7 A è respinta, può essere formulata una propo- sta di richiesta di fondi in virtù degli Accordi generali di credito. b) Le transazioni valutarie e gli impegni pendenti in virtù dei Nuovi accordi di cre- dito e degli Accordi generali di credito non devono superare i 34 miliardi di DSP, ossia l’importo complessivo degli accordi di credito stabilito in base alla presente decisione. Il credito disponibile di un partecipante in virtù dei Nuovi accordi di cre- dito è ridotto nella stessa misura delle transazioni valutarie non rimborsate sul suo accordo di credito, nonché dei suoi impegni in virtù degli Accordi generali di cre- dito. Il credito disponibile di un partecipante in virtù degli Accordi generali di cre- dito è ridotto nella stessa misura in cui l’importo del suo accordo di credito in virtù degli Accordi generali di credito supera il suo credito disponibile in virtù dei Nuovi accordi di credito.
4 RS 0.941.15
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c) I riferimenti a transazioni valutarie e a impegni retti dagli Accordi generali di credito comprendono transazioni valutarie e impegni in virtù degli Accordi di cre- dito associati ai quali si fa riferimento al paragrafo 23 degli Accordi generali di cre- dito.
Par. 22 Altri accordi di credito La presente decisione non esclude in alcun modo che il Fondo concluda anche ac- cordi di credito di altro genere.
Nuovi accordi di credito del Fondo monetario internazionale RU 2002
Annesso A: Partecipanti e ammontare degli accordi di credito L’ammontare dell’accordo di credito di ognuno dei partecipanti figuranti nella lista qui appresso è stato stabilito, in linea di massima, sulla base della sua potenzialità economica relativa, espressa mediante la sua quota-parte al Fondo. L’importo mini- mo dei singoli accordi di credito ammonta a 340 milioni di DSP. Gli importi sono stati adeguati tra alcuni partecipanti a condizione che l’importo complessivo dei partecipanti oggetto dell’adeguamento rimanga invariato e che sia raggiunto l’importo minimo. Gli importi dei singoli accordi di credito, espressi in DSP, e la loro cifra complessiva rimangono validi finché non saranno modificati dalla presente decisione. L’ammontare dell’accordo di credito dell’Autorità monetaria di Hong Kong (HKMA) non è stato calcolato in base alla quota-parte dello Stato membro i cui ter- ritori includono Hong Kong. La disposizione speciale relativa all’attivazione dei Nuovi accordi di credito allo scopo di soddisfare le domande di tale Stato membro è fondata sullo stesso principio.
Partecipante Importo in milioni di DSP
Arabia Saudita 1 780 Australia 810 Austria 412 Autorità monetaria di Hong Kong 340 Banca nazionale svizzera 1 557 Belgio 967 Canada 1 396 Corea 340 Danimarca 371 Deutsche Bundesbank 3 557 Finlandia 340 Francia 2 577 Giappone 3 557 Italia 1 772 Kuwait 345 Lussemburgo 340 Malaysia 340 Norvegia 383 Paesi Bassi 1 316 Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord 2 577 Singapore 340 Spagna 672 Stati Uniti d’America 6 712 Sveriges Riksbank 859 Thailandia 340
Totale 34 000
Nuovi accordi di credito del Fondo monetario internazionale RU 2002
B: Nuovi accordi di credito: trasferibilità di diritti Conformemente al paragrafo 13 dei Nuovi accordi di credito (NAC), il Fondo ap- prova a priori il trasferimento di diritti al rimborso, dovuti in virtù dei NAC secondo le modalità elencate qui appresso:
1. Un diritto ai termini dei NAC può essere trasferito, in ogni momento, inte-
ramente o in parte a un partecipante ai NAC. 2. A contare dalla data di validità del trasferimento, il destinatario del diritto trasferito detiene quest’ultimo alle stesse modalità, stabilite originariamente per tali diritti nel suo accordo di credito, a meno che lo stesso destinatario non ottenga il diritto di richiedere un rimborso anticipato del diritto trasfe- rito per motivi legati alla sua bilancia dei pagamenti conformemente all’articolo 11 e) dei NAC, ma soltanto se il destinatario, al momento del trasferimento: i) è uno Stato membro o un’istituzione di uno Stato membro la cui situa- zione della bilancia dei pagamenti e delle riserve è considerata suffi- cientemente forte da poterne utilizzare la valuta per trasferimenti netti nel bilancio preventivo delle operazioni e delle transazioni del Fondo; o ii) è l’istituzione di uno Stato non membro la cui situazione della bilancia dei pagamenti e delle riserve è considerata dal Fondo sufficientemente forte da giustificare un tale acquisto. 3. Il prezzo del diritto trasferito è concordato tra il destinatario e il mandante del trasferimento. 4. Il mandante del trasferimento di un diritto informa senza indugio il Fondo in merito al diritto trasferito, al nome del destinatario del trasferimento, all’entità del diritto trasferito, al prezzo concordato per il trasferimento del diritto e alla data di validità del trasferimento. 5. Se il trasferimento ottempera alle disposizioni e alle condizioni della pre- sente decisione, il Fondo ne prende nota. Il trasferimento entra in vigore alla data concordata tra il destinatario e il mandante del trasferimento.
6. Se un diritto è trasferito interamente o parzialmente per un trimestre come
descritto al paragrafo 9 c) dei NAC, il Fondo versa al destinatario del trasfe- rimento interessi sull’ammontare del diritto per la totalità di detto periodo. 7. Su richiesta, il Fondo offre il suo aiuto per le pratiche relative al trasferi- mento.