AS 2002 3957
Ordinanza che istituisce misure nei confronti dell'UNITA
Ordinanza che istituisce misure nei confronti dell’UNITA
Modifica del 30 ottobre 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 25 novembre 19981 che istituisce misure nei confronti dell’UNITA è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 20022 sugli embarghi (LEmb),
Art. 12a Controllo
1 Il Seco effettua i controlli.
2 Il controllo al confine compete all’Amministrazione federale delle dogane.
3 Il controllo delle misure riguardanti il traffico aereo spetta all’Ufficio federale dell’aviazione civile.
Art. 13 Disposizioni penali 1 Chiunque viola gli articoli 1–6, 7, 8 e 10 della presente ordinanza è punito con- formemente all’articolo 9 della legge sugli embarghi.
2 Chiunque viola l’articolo 6a della presente ordinanza è punito conformemente
all’articolo 10 della legge sugli embarghi. 3 Le infrazioni punibili conformemente agli articoli 9 e 10 della legge sugli embar- ghi sono perseguite e giudicate dal Seco; esso può ordinare sequestri o confische.
4 Sono fatti salvi gli articoli 11 e 14 capoverso 2 della legge sugli embarghi.
Art. 14–17a Abrogati
2002-2318 3957
Misure nei confronti dell’UNITA RU 2002
Art. 18 rubrica e cpv. 2 Entrata in vigore
2 Abrogato
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.
30 ottobre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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