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AS 2002 4065

Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali

Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali)

Modifica del 16 ottobre 2002

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 26 maggio 19991 sugli alimenti per animali è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 158 capoverso 2, 160 capoversi 1–5, 161, 164 e 177 della legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura; visto l’articolo 29 della legge del 7 ottobre 19833 sulla protezione dell’ambiente; visto l’articolo 9 capoverso 2 lettera c della legge del 24 gennaio 19914 sulla protezione delle acque; in applicazione della legge federale del 6 ottobre 19955 sugli ostacoli tecnici al commercio,

Sostituzione di espressioni Agli articoli 5 capoverso 1, 6 capoverso 1, 7 capoverso 1 e 8 capoverso 1, l’espres- sione «omologati per la messa in commercio» viene sostituita con «omologati»; agli articoli 5 capoverso 5 e 7 capoverso 3, l’espressione «omologazione per la messa in commercio» viene sostituita con «omologazione»; agli articoli 8 capoverso 5 e 13 capoverso 1, l’espressione «messi in commercio» viene sostituita con «importati o messi in commercio»; all’articolo 9 capoverso 1, l’espressione «mettere in commer- cio» viene sostituita con «importare o mettere in commercio»; agli articoli 13 capo- verso 3 e 14 capoverso 3, l’espressione «mette in commercio» viene sostituita con «importa o mette in commercio»; all’articolo 14 capoverso 1, l’espressione «omolo- gati per la messa in commercio» viene sostituita con «omologati per l’importazione o la messa in commercio».

2002-1881 4065

Ordinanza sugli alimenti per animali RU 2002

Art. 1 cpv. 1 e 2 lett. c e d 1 La presente ordinanza disciplina l’importazione, la messa in commercio e la pro- duzione degli alimenti per animali da reddito e per gli animali da compagnia.

2 L’ordinanza non è applicabile:

c. all’importazione, per uso privato, di alimenti destinati a animali da compa- gnia; d. all’importazione di alimenti per animali che non sono destinati all’elabora- zione o alla trasformazione bensì alla riesportazione verso i Paesi con i quali non vi è alcun riconoscimento reciproco delle prescrizioni sugli alimenti per animali o della valutazione della loro conformità.

Art. 2 Definizioni 1 Gli alimenti per animali sono sostanze e prodotti utilizzati per l’alimentazione de- gli animali da reddito agricoli o degli animali da compagnia o destinati alla fabbri- cazione di tali prodotti, indipendentemente dalla loro provenienza o dal loro modo di trasformazione; per tali s’intendono: a. materie prime di alimenti per animali (materie prime): i diversi prodotti di origine vegetale o animale allo stato naturale, freschi o conservati, i derivati della loro trasformazione industriale nonché le sostanze organiche o inorga- niche, comprendenti o no additivi, destinati ad essere messi in commercio come alimenti semplici, per la preparazione di alimenti composti oppure come supporto delle premiscele; b. alimenti semplici per animali: i diversi prodotti di origine vegetale o ani- male allo stato naturale, freschi o conservati, i derivati della loro trasforma- zione industriale nonché le sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati come tali all’alimentazione degli animali; c. alimenti composti per animali: le miscele composte di prodotti di origine vegetale o animale allo stato naturale, freschi o conservati, i derivati della lo- ro trasformazione industriale nonché le sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati all’alimentazione degli animali sotto forma di alimenti completi o di alimenti complementari; d. additivi: le sostanze o i prodotti contenenti siffatte sostanze, che non sono premiscele di cui nella lettera e che, incorporati negli alimenti per animali, possono influire sulle caratteristiche di questi alimenti o sulla produzione animale; e. premiscele: le miscele di additivi o le miscele di uno o più additivi con so- stanze che costituiscono un supporto, destinate alla fabbricazione di alimenti per animali; f. coadiuvanti per l’insilamento: le sostanze e gli organismi che facilitano la conservazione degli insilati; sono equiparati ai coadiuvanti per l’insilamento le sostanze per la conservazione del fieno umido;

Ordinanza sugli alimenti per animali RU 2002

g. alimenti completi: le miscele di alimenti per animali che, data la loro com- posizione, bastano per assicurare una razione giornaliera; h. alimenti complementari: le miscele di alimenti per animali con un tenore elevato di determinate sostanze e che, data la loro composizione, bastano per la razione giornaliera soltanto se combinate con altri alimenti; i. alimenti minerali: gli alimenti complementari per animali composti princi- palmente di minerali e che contengono almeno il 40 per cento di cenere grezza, riferito a un alimento con l’88 per cento di sostanza secca; j. alimenti per animali, sostitutivi o succedanei del latte: le miscele, secche o sciolte in una determinata quantità di liquido, destinate all’alimentazione di giovani animali, come completamento o succedaneo del latte materno post colostrale o all’ingrasso dei vitelli; k. alimenti melassati per animali: gli alimenti complementari prodotti me- diante melassa e che contengono almeno il 14 per cento, calcolato in sacca- rosio, di zucchero totale; l. alimenti per animali, per scopi nutrizionali speciali (alimenti dietetici): gli alimenti composti per animali che per la loro particolare composizione o le loro modalità di preparazione si distinguono chiaramente sia dai comuni alimenti, sia dagli alimenti medicinali, secondo le disposizioni dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Istituto) e sono destinati a soddisfare par- ticolari bisogni nutrizionali.

2 Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

a. animali da reddito: gli animali di specie detenute o foraggiate direttamente o indirettamente al fine di produrre derrate alimentari; b. animali da compagnia: gli animali di specie detenute o foraggiate dall’uomo che non vengono consumate né direttamente né indirettamente quali derrate alimentari; c. produzione: la fabbricazione, la trasformazione, il confezionamento e l’im- ballaggio; d. messa in commercio: qualsiasi trasferimento o cessione a titolo oneroso o gratuito; e. razione giornaliera: il quantitativo totale di alimenti, calcolato con un teno- re di sostanza secca dell’88 per cento, di cui un animale di una determinata specie, classe di età e produzione necessita in media per coprire il suo fabbi- sogno nutritivo globale; f. scopi nutrizionali speciali: scopi intesi a soddisfare bisogni nutrizionali spe- cifici di determinate categorie di animali da reddito o da compagnia il cui processo digestivo o di assorbimento o il cui metabolismo rischiano di esse- re perturbati temporaneamente o sono perturbati temporaneamente o in modo irreversibile e alle quali può pertanto essere di giovamento l’assun- zione di alimenti adeguati al loro stato;

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g. componenti: le sostanze contenute in un alimento per animali e che influi- scono in modo considerevole sul suo valore nutritivo; non sono considerati componenti gli additivi e le sostanze indesiderabili; h. sostanze indesiderabili: le sostanze – ad eccezione degli agenti responsabili di epizoozie – presenti negli o sugli alimenti per animali e che possono in- fluire negativamente sulla salute e sul rendimento degli animali o, in quanto residui, sulla qualità dei prodotti ottenuti dagli animali da reddito agricoli, soprattutto riguardo alla loro innocuità per la salute dell’uomo; i. partita: la quantità di alimenti per animali che costituisce un’unità che si presuppone possieda caratteristiche uniformi comuni.

Titolo prima dell’art. 3 Capitolo 2: Omologazione di alimenti per animali Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 3 Importazione e messa in commercio 1 Gli alimenti per animali possono essere importati o messi in commercio soltanto se sono omologati.

2 Al momento dell’importazione o della messa in commercio, gli alimenti per ani-

mali omologati devono essere sani, genuini e di qualità commerciale nonché caratte- rizzati conformemente alle prescrizioni.

Art. 4 Condizioni generali d’omologazione

1 Un alimento per animali può essere omologato se:

a. si presta sufficientemente all’uso previsto; e b. non produce effetti secondari inammissibili e non presenta rischi per l’uomo, gli animali o l’ambiente se è utilizzato conformemente alle prescrizioni.

2 Gli alimenti per animali devono essere tali da:

a. non mettere in pericolo la salute degli animali; b. non dare adito a confusione o errore.

3 Inoltre, gli alimenti per animali da reddito agricoli devono essere tali da:

a. mantenere o migliorare il rendimento degli animali da reddito agricoli; b. non influire negativamente sulla qualità dei prodotti ottenuti dagli animali da reddito agricoli.

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Titolo prima dell’art. 5 Sezione 1a: Materie prime e alimenti semplici per animali

Art. 7 cpv. 2 2 Il Dipartimento emana la lista degli additivi e degli alimenti dietetici. La lista sta- bilisce le proprietà richieste per ogni additivo e alimento dietetico e le prescrizioni d’utilizzazione. Di regola il Dipartimento iscrive i nuovi additivi e alimenti dietetici su richiesta.

Art. 11 cpv. 1

1 Se un additivo, un coadiuvante per l’insilamento o un alimento dietetico è già

omologato in un Paese le cui esigenze in materia sono riconosciute come equivalen- ti, i risultati degli esami effettuati sono presi in considerazione nella misura in cui, oltre ai documenti che accompagnano la domanda secondo l’articolo 17, siano pre- sentati anche il certificato di omologazione di questo Paese e una copia dei docu- menti di omologazione.

Art. 12 cpv. 3 e 4 Abrogati

Art. 13 cpv. 2 2 Gli additivi, i coadiuvanti per l’insilamento e gli alimenti dietetici possono essere importati o messi in commercio soltanto per l’uso previsto e unicamente se presen- tano le proprietà menzionate nell’omologazione.

Art. 14 cpv. 3 3 Chiunque importa o mette in commercio premiscele deve notificarlo alla Stazione federale di ricerche. Il Dipartimento disciplina le modalità della procedura di no- tifica.

Art. 17 cpv. 2 2 La Stazione federale di ricerche sottopone la domanda di omologazione per parere ad altri servizi federali e alla Commissione speciale dell’Istituto se il loro campo di attività è interessato.

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Titolo prima dell’art. 20 Capitolo 3: Notifica, omologazione e registrazione di chi intende produrre e mettere in commercio alimenti per animali

Art. 20 Controllo autonomo Chiunque produce, importa o mette in commercio alimenti per animali deve adotta- re, nel quadro della propria attività, provvedimenti adeguati affinché gli alimenti per animali adempiano le esigenze poste dalla legge e raggiungano una qualità ineccepi- bile, non pregiudicata da condizioni igieniche o imballaggi inadeguati. Il controllo ufficiale non esonera dall’obbligo del controllo autonomo.

Art. 20a Obbligo di notifica 1 Chiunque vuole produrre alimenti per animali o metterli in commercio in Svizzera deve notificarlo alla Stazione federale di ricerche. 2 È dispensato dall’obbligo di notifica chi fabbrica alimenti per il proprio effettivo di animali, a condizione che siano impiegati soltanto prodotti previsti per i consumato- ri finali, e chi mette in commercio alimenti semplici per animali nonché materie prime prodotti nella propria azienda agricola. Il Dipartimento stabilisce quali pro- dotti possono essere venduti ai consumatori finali.

Art. 20b Obbligo di tenere un registro 1 Il produttore assoggettato all’obbligo di notifica deve tenere un registro con le se- guenti indicazioni: a. il nome e l’indirizzo dei fornitori di ogni singola componente utilizzata per la fabbricazione; b. la composizione e la data di produzione di ogni partita; c. il nome e l’indirizzo dell’acquirente di ogni partita.

2 Chiunque importa o mette in commercio alimenti per animali da reddito ed è as-

soggettato all’obbligo di notifica deve tenere un registro dei nomi e degli indirizzi dei fornitori e di ogni acquirente di una partita. 3 Le indicazioni di cui ai capoversi 1 e 2 vanno conservate per almeno due anni e presentate, su richiesta, alla Stazione federale di ricerche.

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Art. 21 Omologazione e registrazione

1 Necessita di un’omologazione chiunque vuole produrre uno dei seguenti alimenti

per animali: a. additivi: – coccidiostatici e istomonostatici – vitamine, provitamine e sostanze con effetti analoghi, chimicamente definite in modo inequivocabile – oligoelementi – enzimi – microorganismi – carotenoidi e xantofille – antiossidanti e altri additivi con un tenore massimo prestabilito o con altre restrizioni; b. determinati prodotti per l’alimentazione animale: – prodotti proteici derivanti da microorganismi – altri composti azotati non contenenti proteine – aminoacidi e loro sali – idrossiaminoacidi; c. premiscele con i seguenti additivi: – coccidiostatici e istomonostatici – vitamine A e D – oligoelementi rame e selenio; d. alimenti composti per animali comprendenti premiscele contenenti i seguenti additivi: – coccidiostatici e istomonostatici; e. materie prime con un tenore di sostanze o prodotti indesiderabili superiore al tenore massimo, destinate alla detossificazione. 2 Necessita di una registrazione chiunque vuole produrre (anche ad uso privato) uno dei seguenti alimenti per animali: a. additivi: tutti gli additivi con un tenore massimo prestabilito o altre restrizioni non menzionati al capoverso 1; b. premiscele con i seguenti additivi: – enzimi – microorganismi – tutte le vitamine, provitamine e sostanze con effetti analoghi, chimica- mente definite in modo inequivocabile, escluse le vitamine A e D – tutti gli oligoelementi, esclusi rame e selenio – carotenoidi e xantofille – antiossidanti e altri additivi con un tenore massimo prestabilito;

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c. alimenti composti per animali comprendenti premiscele contenenti i seguenti additivi: – vitamine, provitamine e sostanze con effetti analoghi, chimicamente definite in modo inequivocabile – oligoelementi – enzimi – microorganismi – carotenoidi e xantofille – antiossidanti e altri additivi con un tenore massimo prestabilito. 3 Il Dipartimento disciplina le esigenze poste ai produttori in materia di omologa- zione e registrazione. 4 Al momento dell’omologazione o della registrazione ai produttori viene rilasciato rispettivamente un numero d’omologazione o di registrazione.

Art. 21a Importazione Chiunque vuole mettere in commercio in Svizzera alimenti per animali giusta l’articolo 21, non fabbricati in Svizzera, deve dimostrare che nel Paese di produzio- ne vengono poste ai produttori esigenze equivalenti a quelle vigenti in Svizzera.

Art. 22 cpv. 2 lett. a 2 Su tutti gli imballaggi o le relative etichette, sul bollettino di consegna in caso di forniture sfuse o sulla fattura in caso di materie prime o alimenti semplici per ani- mali devono figurare almeno le seguenti indicazioni: a. la designazione dell’alimento per animali giusta l’articolo 2 capoverso 1; questa indicazione non è necessaria in caso di additivi e di materie prime;

Art. 24 cpv. 3 3 Può fissare i tenori massimi e le soglie d’intervento al disotto dei tenori massimi di sostanze indesiderabili negli alimenti per animali nonché stabilire in quali mezzi di trasporto e contenitori è vietato trasportare alimenti per animali.

Art. 25 Competenze dell’Ufficio federale 1 Salvo disposizioni contrarie, l’Ufficio federale esegue la presente ordinanza e le prescrizioni che ne derivano; in particolare autorizza gli alimenti per animali e con- trolla gli alimenti per animali, le aziende produttrici e il commercio di alimenti per animali.

2 Esso può prelevare o esigere campioni e analizzarli o farli analizzare.

3 Su domanda, l’indennità per i campioni è pagata al prezzo corrente. Non hanno

diritto all’indennità le ditte o le persone che producono, fabbricano, importano, for- niscono in un nuovo imballaggio, trasformano o confezionano l’alimento per ani- mali controllato.

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4 L’Ufficio federale è autorizzato ad analizzare o a far analizzare ogni anno un cam- pione per prodotto o, nella misura in cui il comportamento di una ditta o di una per- sona lo giustifichi, più campioni a spese della ditta o della persona che produce, fabbrica, importa, fornisce in un nuovo imballaggio, trasforma o confeziona gli ali- menti per animali. 5 L’Ufficio federale pubblica annualmente una lista di tutti i produttori omologati e registrati. 6 L’Ufficio federale può, dopo aver sentito gli Uffici interessati, stabilire tenori mas- simi provvisori di sostanze indesiderabili presenti negli alimenti per animali. In se- guito sottopone la richiesta di modifica dell’allegato 10 al Dipartimento.

Art. 27, frase introduttiva Nel settore degli additivi giusta l’articolo 2 capoverso 1 lettera d, segnatamente dei coccidiostatici, degli istomonostatici e dei probiotici, occorre sentire, come organo consultivo, l’Istituto: ...

Art. 28 Statistica della cifra d’affari Su domanda dell’Ufficio federale, le ditte e le persone che fabbricano e/o mettono in commercio o importano alimenti per animali sono tenute a fornire informazioni sui quantitativi da loro messi in commercio.

Art. 30 Abrogato

II Disposizioni finali della modifica del 16 ottobre 2002 1 Gli alimenti per animali possono essere fabbricati e messi in commercio secondo il diritto previgente fino al 31 dicembre 2003. 2 Chiunque non è omologato giusta l’articolo 20 del diritto previgente, ma necessita dell’omologazione o della registrazione giusta il nuovo articolo 21, deve presentare la relativa documentazione entro il 30 giugno 2003 alla Stazione federale di ricer- che. 3 Gli alimenti per animali che sono stati fabbricati secondo il diritto previgente entro la scadenza del termine transitorio, possono essere importati o messi in commercio fino allo spirare della data di scadenza.

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III Modifica del diritto vigente Le seguenti ordinanze vengono modificate come segue:

1. Ordinanza del 22 settembre 19976 sull’agricoltura biologica

Art. 1 cpv. 1 lett. c La presente ordinanza è applicabile alla designazione dei prodotti seguenti come prodotti biologici: c. le materie prime degli alimenti per animali, gli alimenti composti per animali e gli alimenti per animali non compresi nella lettera a e impiegati nell’ali- mentazione degli animali da reddito.

2. Ordinanza del 20 aprile 19887 concernente l’importazione, il transito e

l’esportazione di animali e prodotti animali

2bis Sugli imballaggi o sui recipienti di spedizione provenienti dalla Comunità euro- pea, invece del Paese d’origine può essere indicata la Comunità europea e, in codice, il Paese di provenienza.

6 RS 910.18 7 RS 916.443.11

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Allegato

Divieti di importazione e di transito nel traffico viaggiatori

Tipo di merce Provenienza

1 Prodotti 1 di solipedi 1.1 Africa: tutti i Paesi

e di ruminanti 1.2 Asia: tutti i Paesi eccetto il Giappone

1.3 Sudamerica: tutti i Paesi eccetto il Cile

1.4 Europa: Bielorussia, Moldavia, Russia,

Turchia, Ucraina

2 Prodotti 1 di suini e di cinghiali 2.1 Africa: tutti i Paesi

2.2 Asia: tutti i Paesi eccetto il Giappone

2.3 Sudamerica: tutti i Paesi eccetto il Cile

2.4 Europa: Bielorussia, Moldavia, Russia,

Turchia, Ucraina

1 Prodotti che nel traffico di merci commerciali devono essere sottoposti a un

controllo veterinario di confine.

IV La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.

16 ottobre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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